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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (17G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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Testo in vigore dal: 14-10-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme
relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e
al sistema degli interventi e dei servizi sociali»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386,  che
istituisce, tra l'altro, il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in  particolare  l'articolo
1,  comma  238,  che  dispone,  tra   l'altro,   l'incremento   dello
stanziamento del Fondo per la lotta alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29  e
seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante:  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», e in particolare l'articolo 13,  commi  da  1  a  5,  che
istituisce il casellario dell'assistenza; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  recante:
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014,  n.  183»,  e  in  particolare  l'articolo  16  che
istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI); 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 9 giugno 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 6 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2017; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione
quanto  alla  riorganizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Sentito il Ministro della salute in ordine  alla  promozione  degli
accordi territoriali tra i  servizi  sociali  e  gli  altri  enti  od
organismi competenti per la salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente decreto legislativo  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
    a)  «poverta'»:  la  condizione  del  nucleo  familiare  la   cui
situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni  e
servizi necessari a condurre  un  livello  di  vita  dignitoso,  come
definita,  ai  soli  fini  dell'accesso  al  reddito  di  inclusione,
all'articolo 3; 
    b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»:  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
    c)  «ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328; 
    d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
    e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;  in  tutti  gli  altri  casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2,  commi
2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  159
del 2013; 
    f)  «ISR»:  l'indicatore  della  situazione  reddituale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 159 del 2013; 
    g) «scala di  equivalenza»:  la  scala  di  equivalenza,  di  cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 159 del 2013; 
    h)  «ISRE»:  l'ISR  diviso  per  il  parametro  della  scala   di
equivalenza corrispondente alla  specifica  composizione  del  nucleo
familiare; 
    i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione  -
ReI; 
    l)  «casa  di  abitazione»:  la  casa  indicata  come   residenza
familiare nella DSU; 
    m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    n) «patrimonio mobiliare»: il  valore  del  patrimonio  mobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    o) «persona con disabilita'»: persona  per  la  quale  sia  stata
accertata una  condizione  di  disabilita'  media,  grave  o  di  non
autosufficienza, come definita  ai  fini  ISEE  dall'allegato  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali  di  natura
monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare; 
    q) «presa in carico»: funzione esercitata  dal  servizio  sociale
professionale in favore di una persona o di un  nucleo  familiare  in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di  prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre  risorse
e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di  identificare
percorsi di accompagnamento verso l'autonomia; 
    r) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208; 
    s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma
29, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    t) «carta acquisti»: la carta acquisti di  cui  all'articolo  81,
comma  32,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di
cui al decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  16
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008,
n. 281, e successive modificazioni; 
    u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3,  comma
3; 
    v) «SIA»: la misura di contrasto  alla  poverta'  da  avviare  su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo  1,  comma  387,
lettera a), della legge n. 208  del  2015,  intesa  come  estensione,
rafforzamento  e  consolidamento   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia'  denominata
sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo  1,  comma  216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 
    aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di  assicurazione  sociale  per
l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  n.  22  del
2015. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme
relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e
al sistema degli interventi e dei servizi sociali»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386,  che
istituisce, tra l'altro, il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in  particolare  l'articolo
1,  comma  238,  che  dispone,  tra   l'altro,   l'incremento   dello
stanziamento del Fondo per la lotta alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29  e
seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante:  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», e in particolare l'articolo 13,  commi  da  1  a  5,  che
istituisce il casellario dell'assistenza; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  recante:
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014,  n.  183»,  e  in  particolare  l'articolo  16  che
istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI); 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 9 giugno 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 6 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2017; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione
quanto  alla  riorganizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Sentito il Ministro della salute in ordine  alla  promozione  degli
accordi territoriali tra i  servizi  sociali  e  gli  altri  enti  od
organismi competenti per la salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente decreto legislativo  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
    a)  «poverta'»:  la  condizione  del  nucleo  familiare  la   cui
situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni  e
servizi necessari a condurre  un  livello  di  vita  dignitoso,  come
definita,  ai  soli  fini  dell'accesso  al  reddito  di  inclusione,
all'articolo 3; 
    b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»:  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
    c)  «ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328; 
    d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
    e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;  in  tutti  gli  altri  casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2,  commi
2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  159
del 2013; 
    f)  «ISR»:  l'indicatore  della  situazione  reddituale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 159 del 2013; 
    g) «scala di  equivalenza»:  la  scala  di  equivalenza,  di  cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 159 del 2013; 
    h)  «ISRE»:  l'ISR  diviso  per  il  parametro  della  scala   di
equivalenza corrispondente alla  specifica  composizione  del  nucleo
familiare; 
    i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione  -
ReI; 
    l)  «casa  di  abitazione»:  la  casa  indicata  come   residenza
familiare nella DSU; 
    m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    n) «patrimonio mobiliare»: il  valore  del  patrimonio  mobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    o) «persona con disabilita'»: persona  per  la  quale  sia  stata
accertata una  condizione  di  disabilita'  media,  grave  o  di  non
autosufficienza, come definita  ai  fini  ISEE  dall'allegato  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali  di  natura
monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare; 
    q) «presa in carico»: funzione esercitata  dal  servizio  sociale
professionale in favore di una persona o di un  nucleo  familiare  in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di  prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre  risorse
e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di  identificare
percorsi di accompagnamento verso l'autonomia; 
    r) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208; 
    s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma
29, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    t) «carta acquisti»: la carta acquisti di  cui  all'articolo  81,
comma  32,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di
cui al decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  16
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008,
n. 281, e successive modificazioni; 
    u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3,  comma
3; 
    v) «SIA»: la misura di contrasto  alla  poverta'  da  avviare  su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo  1,  comma  387,
lettera a), della legge n. 208  del  2015,  intesa  come  estensione,
rafforzamento  e  consolidamento   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia'  denominata
sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo  1,  comma  216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 
    aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di  assicurazione  sociale  per
l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  n.  22  del
2015.