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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 luglio 2017, n. 142

Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (17G00154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2017
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-10-2017
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 20 dicembre 1994 recante la disciplina normativa sugli imballaggi
e rifiuti di imballaggio; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che individua  la
gerarchia dei rifiuti quale ordine di  priorita'  della  normativa  e
della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti; 
  Visto l'articolo 195, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152  che  attribuisce  allo  Stato  la  competenza  a
individuare le iniziative e le misure per prevenire e limitare, anche
mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui  beni  immessi
al consumo,  la  produzione  dei  rifiuti,  nonche'  per  ridurne  la
pericolosita'; 
  Visto l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 che prevede, che «al fine di prevenire la produzione  di  rifiuti
di imballaggio e di favorire il riutilizzo  degli  imballaggi  usati,
entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e' introdotto, in via sperimentale e su base  volontaria
del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per
gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al  pubblico
da alberghi e residenze di villeggiatura,  ristoranti,  bar  e  altri
punti di consumo. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una  durata
di dodici mesi.  Ai  fini  del  comma  1,  al  momento  dell'acquisto
dell'imballaggio pieno l'utente versa una  cauzione  con  diritto  di
ripetizione   della   stessa   al    momento    della    restituzione
dell'imballaggio  usato.   Con   regolamento   adottato,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono disciplinate le modalita' della sperimentazione di
cui  al  presente  articolo.  Con  il   medesimo   regolamento   sono
determinate le  forme  di  incentivazione  e  le  loro  modalita'  di
applicazione nonche' i valori cauzionali per ogni  singola  tipologia
di imballaggi di cui al presente  articolo.  Al  termine  della  fase
sperimentale   si   valutera',   sulla   base   degli   esiti   della
sperimentazione  stessa  e  sentite  le  categorie  interessate,   se
confermare e se estendere il sistema del vuoto  a  rendere  ad  altri
tipi di prodotto nonche' ad altre tipologie di consumo»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del mare del 2 maggio 2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006,  recante  «Aggiornamento  degli
studi europei fissati dal Comitato europeo di  normazione  (CEN),  in
conformita' ai requisiti essenziali stabiliti  all'articolo  9  della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»; 
  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso
con nota del 14 marzo 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 3 novembre  2016
e del 12 gennaio 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 22 marzo 2017; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Finalita', oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di prevenire la produzione di  rifiuti  di  imballaggio,
favorendo  il  riutilizzo  degli  imballaggi   usati,   il   presente
regolamento   disciplina   le   modalita'   di    attuazione    della
sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su
cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti
al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar
e altri punti di consumo, di cui  all'articolo  219-bis  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   nonche'   le   forme   di
incentivazione,  le  loro  modalita'  di  applicazione  e  i   valori
cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi. 
  2. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere  su  cauzione
si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche: 
    a) di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b) riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma  1,  lettera
e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    c) conformi ai  requisiti  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  del  2  maggio  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  108  dell'  11  maggio  2006,
recante «Aggiornamento  degli  studi  europei  fissati  dal  Comitato
europeo di normazione (CEN), in conformita' ai  requisiti  essenziali
stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi  e
rifiuti di imballaggio»; 
    d) destinati all'uso alimentare e  al  contenimento  di  birra  o
acqua minerale; 
    e) serviti al pubblico nei punti di consumo; 
    f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
           Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).  
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - La direttiva  94/62/CE  del  20  dicembre  1994,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (sugli  imballaggi  e  i
          rifiuti di imballaggio), e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  31
          dicembre 1994, n. L 365. 
              -  La  direttiva  2008/98/CE  del  19   novembre   2008
          (relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune  direttive),  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312. 
              - Si riporta il testo dell'art. 195, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
          materia ambientale): 
              «Art. 195 (Competenze dello Stato). 
              1.  Ferme  restando  le  ulteriori  competenze  statali
          previste da speciali disposizioni,  anche  contenute  nella
          parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato: 
              a) - b) (omissis); 
              c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
          prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme  di
          deposito  cauzionale  sui  beni  immessi  al  consumo,   la
          produzione   dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurne    la
          pericolosita'; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  219-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 219-bis (Sistema di  restituzione  di  specifiche
          tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1.
          Al  fine  di  prevenire  la  produzione   di   rifiuti   di
          imballaggio e di favorire il  riutilizzo  degli  imballaggi
          usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale  e
          su base volontaria del singolo esercente,  il  sistema  del
          vuoto a rendere su cauzione per gli  imballaggi  contenenti
          birra o acqua minerale serviti al pubblico  da  alberghi  e
          residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e  altri  punti
          di consumo. 
              2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha  una  durata
          di dodici mesi. 
              3. Ai  fini  del  comma  1,  al  momento  dell'acquisto
          dell'imballaggio pieno  l'utente  versa  una  cauzione  con
          diritto  di  ripetizione  della  stessa  al  momento  della
          restituzione dell'imballaggio usato. 
              4. Con regolamento adottato,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione,  sono  disciplinate  le
          modalita'  della  sperimentazione  di   cui   al   presente
          articolo. Con il medesimo regolamento sono  determinate  le
          forme di incentivazione e le loro modalita' di applicazione
          nonche' i valori cauzionali per ogni singola  tipologia  di
          imballaggi di cui al presente articolo.  Al  termine  della
          fase sperimentale si  valutera',  sulla  base  degli  esiti
          della  sperimentazione  stessa  e  sentite   le   categorie
          interessate, se confermare e se estendere  il  sistema  del
          vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad  altre
          tipologie di consumo.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'art.   219-bis,   del   decreto
          legislativo n. 152  del  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 218, comma  1,  lettere
          b), e) e r), del citato  decreto  legislativo  n.  152  del
          2006: 
              «Art. 218 (Definizioni). 
              1. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  titolo si
          intende per: 
              a) (omissis); 
              b) imballaggio per la vendita o  imballaggio  primario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per  il
          consumatore; 
              c) - d) (Omissis); 
                e)   imballaggio   riutilizzabile:   imballaggio    o
          componente  di  imballaggio  che  e'  stato   concepito   e
          progettato per sopportare nel corso del suo ciclo  di  vita
          un numero minimo di viaggi o rotazioni  all'interno  di  un
          circuito di riutilizzo; 
                f) - q) (omissis); 
                r)  produttori:   i   fornitori   di   materiali   di
          imballaggio,  i  fabbricanti,   i   trasformatori   e   gli
          importatori  di  imballaggi  vuoti  e   di   materiali   di
          imballaggio; 
              (Omissis).».