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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2017, n. 141

Regolamento recante modifiche all'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità. (17G00155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2017
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Testo in vigore dal: 8-10-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni,  recante  il  nuovo  codice   della   strada   e,   in
particolare, gli articoli 116 e 121, concernenti, rispettivamente, la
patente e le abilitazioni professionali per la  guida  di  veicoli  a
motore e gli esami di idoneita' per il conseguimento della patente di
guida; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni, recante disposizioni per  il  riassetto  normativo  in
materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  e  successive
modificazioni, recante l'attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e
2009/113/CE concernenti le patenti di guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della  strada  e,  in
particolare, l'articolo 332, concernente le competenze dei dipendenti
della Direzione generale  della  M.C.T.C.  in  materia  di  esami  di
idoneita' per il conseguimento della patente di guida e  la  connessa
tabella IV.1; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del
20  maggio  2014,  recante  disposizioni  in  materia  di  corsi   di
qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento
della  carta  di  qualificazione  del  conducente,   delle   relative
procedure di esame e dei soggetti erogatori dei corsi; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo  2006 -
2009 e biennio economico 2006 - 2007, e, in  particolare,  l'articolo
6, che ha rideterminato il sistema di classificazione  del  personale
del comparto ministeri; 
  Considerata la necessita' di riformulare la tabella IV.1 Art.  332,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  495  del  1992,
introducendo le nuove categorie di patenti previste  dalla  direttiva
2006/126/CE, attuata con il  decreto  legislativo  n.  59  del  2011,
nonche' la carta di qualificazione  del  conducente,  prevista  dalla
direttiva 2003/59/CE, attuata con il decreto legislativo n.  286  del
2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
                            1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Competenze  dei
dipendenti del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti in materia di esami di idoneita'»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami  di  guida
rilasciate  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione   europea
anteriormente al 19 gennaio 2013 e le  autorizzazioni  ad  effettuare
esami di  guida  di  cui  all'Allegato  IV,  paragrafo  2-bis,  punti
2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18  aprile  2011,
n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29  luglio  2015,
n. 115, gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121,  128  e
168 del codice, nonche' le prove per il conseguimento del certificato
di abilitazione professionale di tipo  KA  e  KB  e  della  carta  di
qualificazione del  conducente  sono  effettuati  dai  dipendenti  in
servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui  alla  tabella
IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.»; 
    c) al comma 2, le parole: «dei  trasporti  e  della  navigazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle   infrastrutture   e   dei
trasporti»; 
    d) al comma 3, le parole: «dei  trasporti  e  della  navigazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle   infrastrutture   e   dei
trasporti». 
  2. Al Titolo IV, Parte I, la tabella IV.1 Art. 332,  e'  sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni,  recante  il  nuovo  codice   della   strada   e,   in
particolare, gli articoli 116 e 121, concernenti, rispettivamente, la
patente e le abilitazioni professionali per la  guida  di  veicoli  a
motore e gli esami di idoneita' per il conseguimento della patente di
guida; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni, recante disposizioni per  il  riassetto  normativo  in
materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  e  successive
modificazioni, recante l'attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e
2009/113/CE concernenti le patenti di guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della  strada  e,  in
particolare, l'articolo 332, concernente le competenze dei dipendenti
della Direzione generale  della  M.C.T.C.  in  materia  di  esami  di
idoneita' per il conseguimento della patente di guida e  la  connessa
tabella IV.1; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del
20  maggio  2014,  recante  disposizioni  in  materia  di  corsi   di
qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento
della  carta  di  qualificazione  del  conducente,   delle   relative
procedure di esame e dei soggetti erogatori dei corsi; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo  2006 -
2009 e biennio economico 2006 - 2007, e, in  particolare,  l'articolo
6, che ha rideterminato il sistema di classificazione  del  personale
del comparto ministeri; 
  Considerata la necessita' di riformulare la tabella IV.1 Art.  332,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  495  del  1992,
introducendo le nuove categorie di patenti previste  dalla  direttiva
2006/126/CE, attuata con il  decreto  legislativo  n.  59  del  2011,
nonche' la carta di qualificazione  del  conducente,  prevista  dalla
direttiva 2003/59/CE, attuata con il decreto legislativo n.  286  del
2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
                            1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Competenze  dei
dipendenti del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti in materia di esami di idoneita'»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami  di  guida
rilasciate  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione   europea
anteriormente al 19 gennaio 2013 e le  autorizzazioni  ad  effettuare
esami di  guida  di  cui  all'Allegato  IV,  paragrafo  2-bis,  punti
2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18  aprile  2011,
n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29  luglio  2015,
n. 115, gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121,  128  e
168 del codice, nonche' le prove per il conseguimento del certificato
di abilitazione professionale di tipo  KA  e  KB  e  della  carta  di
qualificazione del  conducente  sono  effettuati  dai  dipendenti  in
servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui  alla  tabella
IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.»; 
    c) al comma 2, le parole: «dei  trasporti  e  della  navigazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle   infrastrutture   e   dei
trasporti»; 
    d) al comma 3, le parole: «dei  trasporti  e  della  navigazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle   infrastrutture   e   dei
trasporti». 
  2. Al Titolo IV, Parte I, la tabella IV.1 Art. 332,  e'  sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.