stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017, n. 139

Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue. (17G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2017
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 6-10-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante  delega  al  Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3, comma  1,  che
prevede  l'adozione  di  norme  regolamentari  per   l'esecuzione   e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni,  recante  il  Nuovo  codice  della   strada,   e,   in
particolare, l'articolo 116 concernente la patente di guida,  nonche'
l'articolo 119 riguardante i  requisiti  fisici  e  psichici  per  il
conseguimento della patente stessa; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e
2009/113/CE, concernenti le  patenti  di  guida  e,  in  particolare,
l'Allegato III, che stabilisce i  requisiti  di  idoneita'  fisica  e
mentale per la guida di un veicolo a motore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del  nuovo  codice  della  strada,  e,  in
particolare, l'articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici
per il conseguimento, la revisione e la conferma di  validita'  della
patente di guida, nonche' l'articolo 320, relativo alle  malattie  ed
affezioni invalidanti riportate nell'appendice II, per  le  quali  si
esclude la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla
guida; 
  Considerata la necessita' di apportare modifiche alla appendice  II
dell'articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico
intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per
la cura delle malattie del sangue; 
  Visto il parere favorevole del Ministero della salute; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 marzo 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'Appendice II - Art.  320  del  decreto  del  Presidente
              della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1.  All'Appendice  II -  Art.  320,  Titolo  IV,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G e'
soppressa. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3777 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  1,  della
          legge 13 giugno 1991, n. 190  (Delega  al  Governo  per  la
          revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina  della
          circolazione stradale): 
              «Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il
          Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988,  n.  400  ,  adotta  norme  regolamentari  per
          l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni  del  codice
          della strada, con contestuale abrogazione  del  regolamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1959, n. 420 , e  delle  altre  norme  regolamentari
          incompatibili, e adeguando  le  disposizioni  regolamentari
          concernenti la segnalazione stradale alle  norme  contenute
          nelle direttive comunitarie e agli  accordi  internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione cui debbono attenersi gli  enti  cui  spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto di quanto gia' disposto in  attuazione  dell'articolo
          19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393  ,  introdotto
          dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  116  e  119  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per  la
          guida di veicoli a motore). - 1.  Non  si  possono  guidare
          ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
          senza  aver  conseguito  la  patente  di  guida   ed,   ove
          richieste, le abilitazioni  professionali.  Tali  documenti
          sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
          i trasporti, la  navigazione  e  i  sistemi  informativi  e
          statistici a soggetti che hanno la residenza in  Italia  ai
          sensi dell'articolo 118-bis. 
              2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la  patente
          di guida occorre presentare apposita domanda al  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i sistemi informativi e statistici ed  essere  in  possesso
          dei requisiti fisici e psichici  prescritti.  Il  Ministero
          delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   con   decreti
          dirigenziali, stabilisce il procedimento per  il  rilascio,
          l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio
          sistema  informatico,  delle  patenti  di  guida  e   delle
          abilitazioni professionali, con l'obiettivo  della  massima
          semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
          dei medici di  cui  all'articolo  119,  dei  comuni,  delle
          autoscuole di cui all'articolo 123 e dei  soggetti  di  cui
          alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
              3. La patente di guida,  conforme  al  modello  UE,  si
          distingue nelle seguenti categorie ed  abilita  alla  guida
          dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
              a) AM: 
              1)  ciclomotori  a  due  ruote  (categoria   L1e)   con
          velocita' massima di costruzione non superiore a  45  km/h,
          la cui cilindrata e' inferiore o  uguale  a  50  cm³  se  a
          combustione  interna,  oppure  la  cui   potenza   nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
              2) veicoli a  tre  ruote  (categoria  L2e)  aventi  una
          velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
          caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
          o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
          potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per  gli
          altri motori a combustione interna, oppure la  cui  potenza
          nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
          motori elettrici; 
              3)  quadricicli  leggeri  la  cui  massa  a  vuoto   e'
          inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
              b) A1: 
              1) motocicli di  cilindrata  massima  di  125  cm³,  di
          potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
          superiore a 0,1 kW/kg; 
              2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
              c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35  kW  con
          un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2  kW/kg  e  che
          non siano derivati da una versione che  sviluppa  oltre  il
          doppio della potenza massima; 
              d) A: 
              1)  motocicli,  ossia  veicoli  a  due   ruote,   senza
          carrozzetta (categoria L3e) o  con  carrozzetta  (categoria
          L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
          se a combustione interna e/o aventi una  velocita'  massima
          per costruzione superiore a 45 km/h; 
              2)  tricicli  di  potenza  superiore  a  15  kW,  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  115,  comma   1,
          lettera e), numero 1); 
              e) B1:  quadricicli  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore  o
          pari a 400  kg  (categoria  L7e)  (550  kg  per  i  veicoli
          destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza  massima
          netta del motore e'  inferiore  o  uguale  a  15  kW.  Tali
          veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
          prescrizioni  tecniche  applicabili   ai   tricicli   della
          categoria  L5e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
              f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata  non
          supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
          non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
          una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.  Agli
          autoveicoli di questa categoria puo' essere  agganciato  un
          rimorchio la cui massa massima autorizzata superi  750  kg,
          purche' la massa massima autorizzata di  tale  combinazione
          non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione  superi  3500
          chilogrammi, e' richiesto il superamento di  una  prova  di
          capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso  di
          esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con
          un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
          condurre tali complessi di veicoli; 
              g) BE: complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
          ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
          a 3500 kg; 
              h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
          o D la cui massa massima autorizzata e'  superiore  a  3500
          kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti  per
          il trasporto di non  piu'  di  otto  passeggeri,  oltre  al
          conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
          essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa   massima
          autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
              i) C1E: 
              1)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria C1 e di un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
          a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
          superi 12000 kg; 
              2)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria B e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a  3500
          kg, sempre che  la  massa  autorizzata  del  complesso  non
          superi 12000 kg; 
              l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie  D1
          o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg
          e progettati e costruiti per il trasporto di  non  piu'  di
          otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              m) CE: complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria C e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata  superi  750
          kg; 
              n)  D1:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
          aventi una lunghezza massima di 8 metri;  agli  autoveicoli
          di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio  la
          cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              o) D1E: complessi di veicoli composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria D1 e  da  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; 
              p)  D:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per   il
          trasporto di piu' di otto persone oltre  al  conducente;  a
          tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              q) DE: complessi di veicoli  composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata supera 750 kg. 
              4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni, possono conseguire  la  patente  speciale
          delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,  anche
          se alla guida di veicoli  trainanti  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata non superi 750  kg.  Le  suddette
          patenti possono essere limitate alla guida  di  veicoli  di
          particolari tipi  e  caratteristiche,  e  possono  indicare
          determinate  prescrizioni  in  relazione  all'esito   degli
          accertamenti  di  cui  all'articolo  119,   comma   4.   Le
          limitazioni   devono   essere   riportate   sulla   patente
          utilizzando  i  codici  comunitari  armonizzati,  ovvero  i
          codici  nazionali  stabiliti   dal   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
          guida di autoambulanze. 
              5. La patente di guida conseguita sostenendo  la  prova
          pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
          consente di condurre solo veicoli muniti di  tale  tipo  di
          cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si  intende
          un veicolo nel  quale  non  e'  presente  il  pedale  della
          frizione  o  la  leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
          categorie A, A2 o A1. 
              6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  previo
          accertamento dei requisiti fisici e psichici  ed  esame,  a
          categorie di patente diversa da quella posseduta. 
              7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
          rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo. 
              8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente  per
          trasporto di persone, di  cui  all'articolo  85,  comma  2,
          lettere a), b) c)  e  d),  e  di  servizio  di  piazza  con
          autovetture con  conducente,  di  cui  all'articolo  86,  i
          conducenti,  di  eta'  non  inferiore   a   ventuno   anni,
          conseguono un certificato di abilitazione professionale  di
          tipo KA, se per la guida del veicolo  adibito  ai  predetti
          servizi e' richiesta la patente di guida di  categoria  A1,
          A2 o A, ovvero di tipo KB, se  per  la  guida  del  veicolo
          adibito ai predetti servizi  e'  richiesta  la  patente  di
          guida di categoria B1 o B. 
              9. I certificati di abilitazione professionale  di  cui
          al comma 8  sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici, sulla base dei  requisiti,  delle
          modalita'  e  dei  programmi   di   esame   stabiliti   nel
          regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che  il
          conducente abbia la patente di categoria A1,  A2  o  A;  ai
          fini del  conseguimento  del  certificato  di  abilitazione
          professionale di tipo KB e' necessario  che  il  conducente
          abbia almeno la patente di categoria B1. 
              10.  I  mutilati  ed  i  minorati  fisici,  qualora  in
          possesso almeno delle  patenti  speciali  corrispondenti  a
          quelle  richieste  dal  comma  9,  possono   conseguire   i
          certificati di abilitazione professionale di tipo KA e  KB,
          previa  verifica  della  sussistenza   dei   requisiti   di
          idoneita' fisica e  psichica  da  parte  della  commissione
          medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base
          delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
          ai sensi dell'articolo 119, comma 10. 
              11. Quando richiesto  dalle  disposizioni  comunitarie,
          come  recepite  nell'ordinamento  interno,   i   conducenti
          titolari di patente di guida di categoria  C1  o  C,  anche
          speciale,  ovvero  C1E  o  CE,  conseguono  la   carta   di
          qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
          conducenti titolari di patente di guida  di  categoria  D1,
          D1E, D e DE  conseguono  la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto  di  persone.  Quest'ultima  e'
          sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 
              12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali  cui
          l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli  adibiti  a
          determinati trasporti professionali, i titolari di  patente
          di guida valida per la prescritta categoria devono  inoltre
          conseguire  il  relativo   certificato   di   abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
          navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.  Tali
          certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e  ai
          minorati fisici. 
              13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad  un  altro  comune  o  il  cambiamento   di   abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici che aggiorna  il  dato  nell'anagrafe  nazionale
          degli  abilitati  alla  giuda.  A  tale  fine,   i   comuni
          trasmettono al suddetto ufficio, per via  telematica  o  su
          supporto magnetico secondo i  tracciati  record  prescritti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi  e  statistici,  notizia  dell'avvenuto
          trasferimento  di  residenza,  nel  termine  di   un   mese
          decorrente dalla data  di  registrazione  della  variazione
          anagrafica. 
              14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di  un
          veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
          abbia conseguito la  corrispondente  patente  di  guida,  o
          altra abilitazione prevista ai commi 8, 10,  11  e  12,  se
          prescritta, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559. 
              15. Chiunque conduce veicoli senza aver  conseguito  la
          corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda  da
          2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata per mancanza dei  requisiti  fisici  e  psichici.
          Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
          pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
          al  presente  comma   e'   competente   il   tribunale   in
          composizione monocratica. 
              15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
          che guida veicoli per i quali e' richiesta  la  patente  di
          categoria A2, il titolare di patente di guida di  categoria
          A1 o A2 che guida veicoli  per  i  quali  e'  richiesta  la
          patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
          di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i  quali  e'
          richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da  1.000  euro  a  4.000  euro.  Si  applica  la
          sanzione accessoria  della  sospensione  della  patente  di
          guida posseduta da quattro a otto mesi,  secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. 
              16.  Fermo  restando  quando  previsto  da   specifiche
          disposizioni, chiunque guida veicoli essendo  munito  della
          patente di guida ma non di altra  abilitazione  di  cui  ai
          commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          400 ad euro 1.600. 
              17. Alle violazioni di cui  al  comma  15  consegue  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in  caso  di  recidiva  delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa  del  veicolo.  Quando  non   e'   possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si applica la sanzione accessoria della  sospensione  della
          patente di guida eventualmente posseduta per un periodo  da
          tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
          sezione II, del titolo VI. 
              18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
          importano la sanzione accessoria del  fermo  amministrativo
          del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del  capo
          I, sezione II, del titolo VI.». 
              «Art.  119  (Requisiti  fisici  e   psichici   per   il
          conseguimento della  patente  di  guida).  -  1.  Non  puo'
          ottenere  la  patente  di  guida  o   l'autorizzazione   ad
          esercitarsi alla guida di cui all'art. 122,  comma  2,  chi
          sia affetto  da  malattia  fisica  o  psichica,  deficienza
          organica o minorazione  psichica,  anatomica  o  funzionale
          tale da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli  a
          motore. 
              2. L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici,
          tranne per i casi stabiliti  nel  comma  4,  e'  effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,  cui  sono  attribuite  funzioni   in   materia
          medico-legale.  L'accertamento   suindicato   puo'   essere
          effettuato altresi' da un medico responsabile  dei  servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
          o da un medico militare in servizio permanente effettivo  o
          in quiescenza o da un medico del  ruolo  professionale  dei
          sanitari della Polizia di Stato o da un  medico  del  ruolo
          sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un
          ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali. L'accertamento puo' essere effettuato  dai  medici
          di cui al periodo precedente, anche dopo  aver  cessato  di
          appartenere alle amministrazioni e ai corpi  ivi  indicati,
          purche' abbiano svolto l'attivita'  di  accertamento  negli
          ultimi dieci anni o abbiano fatto parte  delle  commissioni
          di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti  i  casi
          tale accertamento  deve  essere  effettuato  nei  gabinetti
          medici. 
              2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici
          nei confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  di
          categoria A, B, BE  e  sottocategorie,  e'  effettuato  dai
          medici specialisti nell'area della diabetologia e  malattie
          del ricambio dell'unita' sanitaria locale che  indicheranno
          l'eventuale  scadenza  entro   la   quale   effettuare   il
          successivo controllo medico cui e' subordinata la  conferma
          o la revisione della patente di guida. 
              2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici
          e fisici per il primo rilascio della patente  di  guida  di
          qualunque categoria, ovvero di certificato di  abilitazione
          professionale di tipo KA o KB, l'interessato  deve  esibire
          apposita certificazione da cui  risulti  il  non  abuso  di
          sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti  o
          psicotrope,   rilasciata   sulla   base   di   accertamenti
          clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
          decreto del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il
          Dipartimento per le politiche  antidroga  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. Con il  medesimo  provvedimento
          sono  altresi'  individuate  le  strutture  competenti   ad
          effettuare  gli  accertamenti  prodromici   alla   predetta
          certificazione ed al rilascio  della  stessa.  La  predetta
          certificazione deve essere  esibita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  e  dai
          titolari del certificato CFP  o  patentino  filoviario,  in
          occasione della revisione o  della  conferma  di  validita'
          delle  patenti  possedute,  nonche'  da  coloro  che  siano
          titolari di certificato professionale  di  tipo  KA  o  KB,
          quando il rinnovo di  tale  certificato  non  coincida  con
          quello della patente. Le relative spese sono a  carico  del
          richiedente. 
              3. L'accertamento di  cui  ai  commi  2  e  2-ter  deve
          risultare da certificazione di data  non  anteriore  a  tre
          mesi  dalla  presentazione  della  domanda  per   sostenere
          l'esame di guida. La certificazione deve  tener  conto  dei
          precedenti  morbosi  del  richiedente  dichiarati   da   un
          certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. 
              4. L'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici  e'
          effettuato da commissioni mediche  locali,  costituite  dai
          competenti organi regionali ovvero dalle province  autonome
          di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla  nomina
          dei rispettivi presidenti, nei riguardi: 
              a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in  cui  il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze. Qualora, all'esito  della  visita  di
          cui al precedente periodo,  la  commissione  medica  locale
          certifichi  che  il  conducente  presenti   situazioni   di
          mutilazione  o  minorazione  fisica  stabilizzate   e   non
          suscettibili  di  aggravamento  ne'   di   modifica   delle
          prescrizioni o delle  limitazioni  in  atto,  i  successivi
          rinnovi di  validita'  della  patente  di  guida  posseduta
          potranno essere esperiti secondo le  procedure  di  cui  al
          comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126,  commi
          2, 3 e 4; 
              b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
          di eta' ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati adibiti al  trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
              b-bis); 
              c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta  richiesta  dal
          prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
              d) di coloro nei  confronti  dei  quali  l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
              d-bis)  dei  soggetti  affetti  da   diabete   per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 
              5. Le commissioni di  cui  al  comma  4  comunicano  il
          giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla  guida
          al  competente  ufficio  della  motorizzazione  civile  che
          adotta il  provvedimento  di  sospensione  o  revoca  della
          patente di guida ai sensi degli  articoli  129  e  130  del
          presente  codice.  Le   commissioni   comunicano   altresi'
          all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
          della validita' della patente,  anche  con  riferimento  ai
          veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
          adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato  che  tenga
          conto del nuovo termine di validita' ovvero  delle  diverse
          prescrizioni   delle   commissioni   mediche   locali.    I
          provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca   ovvero   la
          riduzione del  termine  di  validita'  della  patente  o  i
          diversi provvedimenti,  che  incidono  sulla  categoria  di
          veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
          eventuali  adattamenti,  possono  essere   modificati   dai
          suddetti uffici della motorizzazione civile in  autotutela,
          qualora l'interessato produca, a  sua  richiesta  e  a  sue
          spese, una nuova  certificazione  medica  rilasciata  dagli
          organi sanitari periferici della societa' Rete  Ferroviaria
          Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
          onere dell'interessato  produrre  la  nuova  certificazione
          medica entro i termini utili  alla  eventuale  proposizione
          del ricorso  giurisdizionale  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente ovvero del  ricorso  straordinario  al
          Presidente della Repubblica. La produzione del  certificato
          oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
          esperire tali ricorsi. 
              6.  I  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca  della
          patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
          dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui  sia  accertato
          il  difetto  con  carattere  temporaneo  o  permanente  dei
          requisiti  fisici  e   psichici   prescritti,   sono   atti
          definitivi. 
              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  il   Ministro   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   si   avvale    della
          collaborazione   di   medici   appartenenti   ai    servizi
          territoriali della riabilitazione. 
              8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: 
              a) i requisiti  fisici  e  psichici  per  conseguire  e
          confermare le patenti di guida; 
              b)  le  modalita'  di  rilascio  ed   i   modelli   dei
          certificati medici; 
              c) la composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          delle commissioni mediche di cui al comma  4,  delle  quali
          dovra'  far  parte  un  medico  appartenente   ai   servizi
          territoriali   della   riabilitazione,   qualora    vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera a) del citato comma 4. In  questa  ipotesi,  dovra'
          farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri  (705).  Qualora  siano  sottoposti  a
          visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
          sintomi  associabili   a   patologie   alcolcorrelate,   le
          commissioni mediche sono integrate con la  presenza  di  un
          medico dei servizi per lo svolgimento  delle  attivita'  di
          prevenzione, cura, riabilitazione e  reinserimento  sociale
          dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.  Puo'
          intervenire, ove richiesto dall'interessato, un  medico  di
          sua fiducia; 
              d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che  possono
          essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C
          e D. 
              9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti,  le
          commissioni mediche di cui al comma 4, possono  richiedere,
          qualora lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento  dei
          requisiti fisici e  psichici  sia  integrato  da  specifica
          valutazione  psico-diagnostica  effettuata   da   psicologi
          abilitati  all'esercizio  della  professione  ed   iscritti
          all'albo professionale. 
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto con il  Ministro  della  salute,  e'
          istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
          fornire alle commissioni mediche  locali  informazioni  sul
          progresso tecnico-scientifico che ha riflessi  sulla  guida
          dei veicoli a motore  da  parte  dei  mutilati  e  minorati
          fisici.». 
              - Si riporta l'Allegato III del decreto legislativo  18
          aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive  2006/126/CE
          e 2009/113/CE concernenti la patente di guida): 
              «Allegato III - (previsto dall'articolo 23) 
              REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE  PER  LA
          GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE 
              L'articolo 119  del  Codice  della  strada  prevede  la
          presentazione di una certificazione medica, rilasciata  dai
          medici di cui allo stesso articolo, ai  fini  del  rilascio
          della patente di guida, per  il  rinnovo  di  validita'  di
          quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui  e'  emesso  uno
          specifico provvedimento  di  revisione  della  patente,  ai
          sensi dell'articolo 128 del Codice della strada. 
              Tale certificazione deve conformarsi  ai  requisiti  di
          idoneita' fisica e psichica  stabiliti  dagli  articoli  da
          319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R.  16
          dicembre 1992, n. 495.  Per  quanto  concerne  le  seguenti
          patologie: 
              - vista, 
              - affezioni cardiovascolari, 
              - diabete mellito, 
              - epilessia, 
              - dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool, 
              - uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e  abuso  e
          consumo abituale di medicinali, 
              - turbe psichiche, 
              - malattie neurologiche, 
              si fa riferimento a quanto di seguito stabilito. 
              Conseguentemente,  all'appendice  II  -  Art.  320  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni
          cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie  del  sistema
          nervoso, malattie  psichiche,  sostanze  psicoattive,  sono
          soppresse. 
              Ai  fini  del  presente  allegato,  i  conducenti  sono
          classificati in due gruppi: 
              - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle  categorie  AM,
          A, A1,A2, B1, B, e BE. 
              - Gruppo 2: conducenti di veicoli  delle  categorie  C,
          CE, C1, C1E,  D,  DE,  D1  e  D1E  nonche'  i  titolari  di
          certificato di abilitazione professionale di tipo KA e  KB,
          giusta il disposto di cui all'articolo 311,  comma  2,  del
          D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
              A. REQUISITI VISIVI 
              A.1. Il candidato al  conseguimento  della  patente  di
          guida  (ovvero  chi  deve  rinnovarla  o  ha  l'obbligo  di
          revisione ai sensi dell'art. 128 del codice  della  strada)
          deve  sottoporsi  a  esami  appropriati  per  accertare  la
          compatibilita' delle sue condizioni visive con la guida  di
          veicoli a motore. Dovranno essere valutati con  particolare
          attenzione:  acutezza   visiva,   campo   visivo,   visione
          crepuscolare,   sensibilita'   all'abbagliamento    e    al
          contrasto, diplopia e altre  funzioni  visive  che  possono
          compromettere la guida sicura. Se c'e' motivo  di  dubitare
          che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere
          esaminato dalla Commissione Medica Locale. 
              A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che  non
          soddisfano  le  norme  riguardanti  il   campo   visivo   e
          l'acutezza visiva, il rilascio della  patente  puo'  essere
          autorizzato da parte della  Commissione  medica  locale  in
          "casi eccezionali", correlati alla  situazione  visiva  del
          conducente, ponendo limitazioni  riguardo  alla  guida.  In
          questi casi il conducente deve essere sottoposto  a  visita
          dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti
          da parte di medico specialista oculista anche l'assenza  di
          altre  patologie  che  possono  pregiudicare  la   funzione
          visiva,  fra  cui  la  sensibilita'  all'abbagliamento,  al
          contrasto,   la   visione    crepuscolare,    eventualmente
          avvalendosi  anche  di   prova   pratica   di   guida.   La
          documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a
          base del giudizio espresso dovra'  restare  agli  atti  per
          almeno cinque anni. 
              A.3. Gruppo 1 
              A.3.1. Il candidato al  rilascio  o  al  rinnovo  della
          patente  di  guida  deve   possedere   un'acutezza   visiva
          binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben
          tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza
          visiva posseduta da entrambi gli occhi,  purche'  il  visus
          nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2. 
              A.3.2.  Il  campo  visivo  binoculare  posseduto   deve
          consentire una visione in orizzontale di almeno 120  gradi,
          con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso
          sinistra e di 20 gradi verso l'alto e verso il  basso.  Non
          devono essere presenti difetti in un  raggio  di  20  gradi
          rispetto all'asse centrale, inoltre deve  essere  posseduta
          una  visione  sufficiente  in  relazione  all'illuminazione
          crepuscolare,   un   idoneo   tempo   di   recupero    dopo
          abbagliamento e un'idonea  sensibilita'  al  contrasto,  in
          caso di  insufficienza  di  tali  due  ultime  funzioni  la
          Commissione medica locale puo' autorizzare  la  guida  solo
          alla luce diurna. 
              A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata  una  malattia
          degli occhi progressiva, la patente di  guida  puo'  essere
          rilasciata o  rinnovata  dalla  Commissione  con  validita'
          limitata nella durata e se del caso con limitazione per  la
          guida notturna,  avvalendosi  di  consulenza  da  parte  di
          medico specialista oculista. 
              A.3.4. Il candidato al  rilascio  o  al  rinnovo  della
          patente di guida  monocolo,  organico  o  funzionale,  deve
          possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile
          anche con lente correttiva  se  ben  tollerata.  Il  medico
          monocratico deve certificare che tale condizione  di  vista
          monoculare esiste da un periodo di  tempo  sufficientemente
          lungo (almeno sei mesi)  da  consentire  l'adattamento  del
          soggetto e che il campo  visivo  consenta  una  visione  in
          orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di  60  gradi
          verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto  e
          30 gradi verso il basso. 
              Non devono essere presenti difetti in un raggio  di  30
          gradi  rispetto  all'asse  centrale,  inoltre  deve  essere
          posseduta   una   visione    sufficiente    in    relazione
          all'illuminazione crepuscolare  e  dopo  abbagliamento  con
          idoneo  tempo  di  recupero  e   idonea   sensibilita'   al
          contrasto, tali  condizioni  devono  essere  opportunamente
          verificate. 
              Nel caso in cui uno o piu' requisiti non sono  presenti
          il giudizio viene demandato alla Commissione medica  locale
          che,  avvalendosi  di  consulenza  da   parte   di   medico
          specialista oculista, valuta  con  estrema  cautela  se  la
          patente  di  guida  puo'  essere  rilasciata  o  rinnovata,
          eventualmente con validita' limitata nella durata e se  del
          caso con limitazione per la guida notturna. 
              A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente  o
          della perdita improvvisa della visione  in  un  occhio,  ai
          fini del raggiungimento di un adattamento adeguato  non  e'
          consentito guidare  per  un  congruo  periodo  di  tempo,da
          valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso
          tale  periodo,  la  guida  puo'  essere  autorizzata  dalla
          Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico
          specialista oculista,  eventualmente  con  prescrizione  di
          validita'  limitata  nella  durata  e  se  del   caso   con
          limitazione per la guida notturna. 
              A.4. Gruppo 2 
              A.4.1. Il candidato al  rilascio  o  al  rinnovo  della
          patente di guida deve possedere una visione binoculare  con
          un'acutezza visiva, se del  caso  raggiungibile  con  lenti
          correttive, di almeno 0,8 per l'occhio  piu'  valido  e  di
          almeno 0,4 per l'occhio meno  valido.  Se  per  ottenere  i
          valori di 0,8  e  0,4  sono  utilizzate  lenti  correttive,
          l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o
          mediante correzione per  mezzo  di  lenti  a  tempiale  con
          potenza non superiore alle otto diottrie  come  equivalente
          sferico o  mediante  lenti  a  contatto  anche  con  potere
          diottrico  superiore.  La  correzione  deve  risultare  ben
          tollerata. 
              A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto
          deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi
          verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto  e
          30   verso   il   basso.   Non   devono   essere   presenti
          binocularmente difetti in un raggio di  30  gradi  rispetto
          all'asse centrale. 
              A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o
          rinnovata  al  candidato  o  al  conducente  che   presenta
          significative  alterazioni  della  visione  crepuscolare  e
          della  sensibilita'  al  contrasto  e   una   visione   non
          sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di  recupero  non
          idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia. 
              A seguito della perdita della visione da un occhio o di
          gravi  alterazioni  delle   altre   funzioni   visive   che
          permettevano l'idoneita' alla  guida  o  di  insorgenza  di
          diplopia deve essere prescritto un periodo  di  adattamento
          adeguato,  non  inferiore  a  sei  mesi,  in  cui  non   e'
          consentito guidare. Trascorso tale periodo  la  Commissione
          medica locale, acquisito il parere di un medico specialista
          oculista   puo'   consentire   la   guida   con   eventuali
          prescrizioni e limitazioni. 
              B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI 
              Le affezioni che possono esporre  il  conducente  o  il
          candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di  guida
          a   una   improvvisa   menomazione    del    suo    sistema
          cardiovascolare,   tale   da   provocare   una    repentina
          alterazione  delle  funzioni  cerebrali,  costituiscono  un
          pericolo per la sicurezza stradale. 
              B.1. Gruppo 1 
              B.1.1.  La  patente  di  guida  non  deve  essere   ne'
          rilasciata ne' rinnovata  al  candidato  colpito  da  gravi
          disturbi del ritmo cardiaco. 
              B.1.2. La patente di guida  puo'  essere  rilasciata  o
          rinnovata  al  candidato  o  conducente  portatore  di  uno
          stimolatore  cardiaco,   previo   parere   di   un   medico
          autorizzato e controllo medico regolare. 
              B.1.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di  guida
          al  candidato  o  conducente  colpito  da  anomalie   della
          tensione arteriosa deve essere valutato in  funzione  degli
          altri  dati  dell'esame,  delle   eventuali   complicazioni
          associate e del pericolo che esse possono costituire per la
          sicurezza della circolazione. 
              B.1.4. In generale, la patente di guida non deve essere
          ne' rilasciata ne'  rinnovata  al  candidato  o  conducente
          colpito da angina pectoris che si  manifesti  in  stato  di
          riposo o di  emozione.  Il  rilascio  o  il  rinnovo  della
          patente di guida al candidato o conducente  che  sia  stato
          colpito da infarto del miocardio e' subordinato  al  parere
          di un medico autorizzato e, se necessario, a  un  controllo
          medico regolare. 
              B.2. Gruppo 2 
              B.2.5. L'autorita' medica competente  tiene  in  debito
          conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida
          dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. 
              C. DIABETE MELLITO 
              Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave"  si  intende
          la condizione in cui e' necessaria l'assistenza di un'altra
          persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende  la
          manifestazione in un periodo di  12  mesi  di  una  seconda
          ipoglicemia  grave.  Tale   condizione   e'   riconducibile
          esclusivamente a patologia  diabetica  in  trattamento  con
          farmaci  che  possono  indurre  ipoglicemie   gravi,   come
          l'insulina  o  farmaci  orali  "insulino-stimolanti"   come
          sulfaniluree e glinidi. 
              C.1. Gruppo 1 
              C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il  rilascio  o
          il rinnovo della patente  di  guida  del  candidato  o  del
          conducente affetto da diabete  mellito  e'  effettuato  dal
          medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119  del
          codice della strada, previa acquisizione del parere  di  un
          medico specialista in diabetologia o  con  specializzazione
          equipollente  (ai  sensi  del  D.M.  30  gennaio   1998   e
          successive modifiche e  integrazioni)  operante  presso  le
          strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate. 
              C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o  di  gravi
          complicanze che  possono  pregiudicare  la  sicurezza  alla
          guida  il  giudizio  di   idoneita'   e'   demandato   alla
          Commissione medica locale. 
              In caso di trattamento farmacologico  con  farmaci  che
          possono indurre una ipoglicemia grave  il  candidato  o  il
          conducente puo' essere  dichiarato  idoneo  alla  guida  di
          veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di  5  anni,
          nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'eta'. 
              C.1.3.  La  patente  di  guida  non  deve  essere   ne'
          rilasciata ne'  rinnovata  al  candidato  o  al  conducente
          affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia  grave
          e ricorrente o di un'alterazione dello stato  di  coscienza
          per ipoglicemia.  Il  candidato  o  conducente  affetto  da
          diabete mellito deve dimostrare di comprendere  il  rischio
          di ipoglicemia e di controllare in  modo  adeguato  la  sua
          condizione. 
              C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da  diabete
          mellito in trattamento solo dietetico, o  con  farmaci  che
          non inducono ipoglicemie gravi, come metformina,  inibitori
          dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o  mimetici  del
          GLP-1,  inibitori  del   DPP-IV   in   monoterapia   o   in
          associazione tra loro,  il  limite  massimo  di  durata  di
          validita' della patente di guida, in assenza di complicanze
          che interferiscano con la sicurezza alla guida, puo' essere
          fissato secondo i  normali  limiti  di  legge  previsti  in
          relazione all'eta'. 
              C.2. Gruppo 2 
              C.2.1. In caso di trattamento con farmaci  che  possano
          indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci  orali
          come sulfaniluree e glinidi) l'accertamento  dei  requisiti
          per il rilascio o il rinnovo della  patente  di  guida  del
          gruppo 2  da  parte  della  Commissione  medica  locale,  a
          candidati  o  conducenti  affetti  da  diabete  mellito  e'
          effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un  medico
          specialista in diabetologia o specializzazione equipollente
          (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e
          integrazioni) operante  presso  le  strutture  pubbliche  o
          private accreditate e convenzionate , che  possa  attestare
          le seguenti condizioni: 
              a) assenza di crisi di  ipoglicemia  grave  nei  dodici
          mesi precedenti; 
              b)  il  conducente  risulta  pienamente  cosciente  dei
          rischi connessi all'ipoglicemia; 
              c) il conducente ha dimostrato di controllare  in  modo
          adeguato la  sua  condizione,  monitorando  il  livello  di
          glucosio nel sangue, secondo il piano di cura; 
              d) il conducente ha dimostrato di comprendere i  rischi
          connessi all'ipoglicemia; 
              e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che
          possano compromettere la sicurezza alla guida. 
              In  questi  casi,  la  patente  di  guida  puo'  essere
          rilasciata o confermata di validita' per un periodo massimo
          di tre  anni  o  per  un  periodo  inferiore  in  relazione
          all'eta'. 
              C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da  diabete
          mellito in trattamento solo dietetico, o  con  farmaci  che
          non inducono ipoglicemie gravi, come metformina,  inibitori
          dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o  mimetici  del
          GLP-1,  inibitori  del   DPP-IV   in   monoterapia   o   in
          associazione tra loro, il limite massimo  di  durata  della
          patente  di  guida,   in   assenza   di   complicanze   che
          interferiscano con la sicurezza  alla  guida,  puo'  essere
          fissato secondo i  normali  limiti  di  legge  previsti  in
          relazione all'eta'. 
              C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle  ore
          di veglia, anche al di fuori delle ore  di  guida,  ricorre
          l'obbligo  di   segnalazione   all'Ufficio   Motorizzazione
          civile,   per   l'adozione   del   provvedimento   di   cui
          all'articolo 128 del codice della strada. 
              C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica
          durante il periodo di validita' della patente di  guida  di
          veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2,  con  aggiunta  di
          farmaci che possono indurre ipoglicemia grave  (insulina  o
          farmaci orali  "insulino-stimolanti"  come  sulfaniluree  o
          glinidi); ricorre  l'obbligo  di  segnalazione  all'Ufficio
          Motorizzazione civile per l'adozione del  provvedimento  di
          cui all'articolo 128 del Codice della strada. 
              D. EPILESSIA 
              D.1.  Le  crisi  epilettiche  o  le  altre  alterazioni
          improvvise  dello  stato  di  coscienza  costituiscono   un
          pericolo  grave  per  la   sicurezza   stradale   allorche'
          sopravvengono al  momento  della  guida  di  un  veicolo  a
          motore. La valutazione pertanto  dovra'  essere  fatta  con
          particolare attenzione da parte  della  Commissione  medica
          locale. 
              Per "epilessia" si intende il  manifestarsi  di  due  o
          piu' crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di
          cinque anni l'una dall'altra. 
              Per "crisi epilettica provocata" si intende  una  crisi
          scatenata da  una  causa  identificabile  e  potenzialmente
          evitabile. 
              D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o
          isolata o  perde  conoscenza  deve  essere  dissuasa  dalla
          guida.  E'  richiesto  il  parere  di  uno  specialista  in
          neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M.
          30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni)  che
          deve specificare il periodo di interdizione alla guida. 
              D.3.  E'  estremamente   importante   identificare   la
          sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il
          livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante  la
          guida (compreso il rischio di ulteriori crisi)  e  definire
          la  terapia  piu'  adeguata.  La  valutazione  deve  essere
          effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina
          equipollente  (ai  sensi  del  D.M.  30  gennaio   1998   e
          successive modifiche e integrazioni). 
              D.4.  Le  persone  che  sono  considerate  clinicamente
          guarite su certificazione rilasciata da uno specialista  in
          neurologia  (o  disciplina  equipollente)   e   non   hanno
          presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni  in  assenza
          di trattamento  farmacologico  non  sono  piu'  soggette  a
          restrizioni o limitazioni. 
              D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che
          risultino tuttora in trattamento saranno ancora  sottoposti
          a controlli periodici da  parte  della  Commissione  medica
          locale che stabilira' la durata del  periodo  di  idoneita'
          dopo  aver  acquisito  la   certificazione   emessa   dallo
          specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per  i
          soggetti liberi da crisi da almeno 10  anni  ma  ancora  in
          trattamento non e' previsto il conseguimento/rinnovo  della
          patente del gruppo 2. 
              D.6. Tutta la documentazione sanitaria  dovra'  restare
          agli atti della Commissione medica locale per almeno  dieci
          anni. 
              D.7. Gruppo 1 
              D.7.1.  La  patente  di  guida  di  un  conducente  con
          epilessia del gruppo  1  deve  essere  oggetto  di  attenta
          valutazione  da  parte  della  Commissione  medica   locale
          finche' l'interessato non abbia  trascorso  un  periodo  di
          cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia. 
              I  soggetti  affetti  da  epilessia  non  soddisfano  i
          criteri per una patente di guida senza restrizioni.  Vi  e'
          obbligo di  segnalazione,  ai  fini  delle  limitazioni  al
          rilascio o della revisione di validita'  della  patente  di
          guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti
          affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che
          per   motivi   istituzionali   di   ordine   amministrativo
          previdenziale,   assistenziale   o   assicurativo   abbiano
          accertato l'esistenza di  tale  condizione  (per  esenzione
          dalla  spesa  sanitaria,  riconoscimento   di   invalidita'
          civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.). 
              D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che  ha
          avuto una crisi epilettica provocata a causa di un  fattore
          scatenante identificabile, con scarsa probabilita'  che  si
          ripeta al volante, puo' essere dichiarato idoneo alla guida
          su  base  individuale,   subordinatamente   a   un   parere
          neurologico  (se  del   caso,   l'idoneita'   deve   essere
          certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici
          richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio,
          all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita'). 
              D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il
          candidato che ha  avuto  una  prima  crisi  epilettica  non
          provocata puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo  un
          periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata
          effettuata    una    valutazione    medica    specialistica
          appropriata.  Il  periodo  di  osservazione  dovra'  essere
          protratto finche'  l'interessato  non  abbia  trascorso  un
          periodo di cinque anni senza crisi epilettiche. 
              D.7.4. Altra  perdita  di  conoscenza:  la  perdita  di
          conoscenza deve essere  valutata  in  base  al  rischio  di
          ricorrenza durante la guida. 
              D.7.5. Epilessia: il conducente  o  il  candidato  puo'
          essere  dichiarato  idoneo  alla  guida  dopo  un  periodo,
          documentato  e  certificato  da  parte  dello   specialista
          neurologo, di un anno senza ulteriori crisi. 
              D.7.6.  Crisi  esclusivamente  durante  il  sonno:   il
          candidato   o   il   conducente   che   soffre   di   crisi
          esclusivamente durante  il  sonno  puo'  essere  dichiarato
          idoneo alla guida a condizione che  il  manifestarsi  delle
          crisi sia stato osservato per un periodo non  inferiore  al
          periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno).  In
          caso di attacchi/crisi durante la veglia, e'  richiesto  un
          periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del
          rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia"). 
              D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di  coscienza  o
          sulla capacita' di azione: il candidato o il conducente che
          soffre esclusivamente di crisi a proposito delle  quali  e'
          dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e  che
          non causano incapacita' funzionale, puo' essere  dichiarato
          idoneo alla guida a condizione che  il  manifestarsi  delle
          crisi sia stato osservato per un periodo non  inferiore  al
          periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno).  In
          caso di attacchi/crisi di natura diversa, e'  richiesto  un
          periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del
          rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia"). 
              D.7.8. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della
          terapia  antiepilettica  per  decisione  del   medico:   al
          paziente puo' essere raccomandato di  non  guidare  per  un
          periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di  sospensione
          del trattamento. In caso di crisi che  si  manifestano  nel
          periodo in cui il trattamento medico e' stato modificato  o
          sospeso per decisione del medico, il paziente  deve  essere
          sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace
          precedentemente applicato viene nuovamente applicato. 
              D.7.9.  Dopo  un  intervento  chirurgico   per   curare
          l'epilessia: il  conducente  o  il  candidato  puo'  essere
          dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e
          certificato da parte dello specialista, di  un  anno  senza
          ulteriori crisi. 
              D.8. Gruppo 2 
              D.8.1.  Il  candidato   non   deve   assumere   farmaci
          antiepilettici per tutto il  prescritto  periodo  di  dieci
          anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo
          medico appropriato con un  approfondito  esame  neurologico
          che non ha rilevato alcuna  patologia  cerebrale  e  alcuna
          attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). 
              D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che  ha
          avuto una crisi epilettica provocata a causa di un  fattore
          scatenante  identificabile  con  scarsa   probabilita'   di
          ripetizione durante la guida puo' essere dichiarato  idoneo
          alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e
          non per  trasporto  terzi,  subordinatamente  a  un  parere
          neurologico. Dopo l'episodio acuto e' opportuno eseguire un
          EEG e un esame neurologico adeguato. 
              Un soggetto con una lesione strutturale  intracerebrale
          che presenta un  rischio  accresciuto  di  crisi  non  deve
          guidare veicoli appartenenti al  gruppo  2  (se  del  caso,
          l'idoneita' deve essere  certificata  tenendo  conto  degli
          altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme  vigenti,
          con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol  o  ad  altri
          fattori di morbilita'). 
              D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il
          candidato che ha  avuto  una  prima  crisi  epilettica  non
          provocata puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo  un
          periodo di  dieci  anni  senza  ulteriori  crisi  senza  il
          ricorso a farmaci  antiepilettici,  a  condizione  che  sia
          stata  effettuata  una  valutazione  medica   specialistica
          appropriata. 
              D.8.4. Altra  perdita  di  conoscenza:  la  perdita  di
          conoscenza deve essere  valutata  in  base  al  rischio  di
          ricorrenza durante la guida (se del caso, l'idoneita'  deve
          essere certificata  tenendo  conto  degli  altri  requisiti
          psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento,
          ad  esempio,  all'uso  di  alcol  o  ad  altri  fattori  di
          morbilita'). 
              D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci  anni  senza
          crisi   epilettiche,   senza   l'assunzione   di    farmaci
          antiepilettici  e  senza  alcuna  attivita'   epilettiforme
          all'elettroencefalogramma  (EEG).  La  stessa   regola   si
          applica anche in caso di epilessia dell'eta' pediatrica. In
          questi casi la Commissione dovra' stabilire  una  validita'
          limitata che non potra' essere superiore a due anni. 
              Determinati   disturbi   (per   esempio   malformazione
          arterio-venosa o emorragia  intracerebrale)  comportano  un
          aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono
          ancora verificate. In una siffatta situazione ai  fini  del
          rilascio della  patente  di  guida  la  Commissione  medica
          locale   dovra'   attentamente   valutare   tale   rischio,
          stabilendo un opportuno periodo di verifica, con  validita'
          della possibilita' di guidare non superiore a  2  anni  ove
          non diversamente disposto. 
              E. ALCOOL 
              Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante
          per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita'  del
          problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico. 
              E.1. Gruppo 1 
              La patente di guida  non  deve  essere  rilasciata  ne'
          rinnovata al candidato o conducente che si trovi  in  stato
          di dipendenza dall'alcool o che  non  possa  dissociare  la
          guida dal consumo di  alcool.  La  patente  di  guida  puo'
          essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che
          si sia trovato  in  stato  di  dipendenza  dall'alcool,  al
          termine di  un  periodo  constatato  di  astinenza,  previa
          valutazione della Commissione medica locale. 
              E.2. Gruppo 2 
              La Commissione medica locale tiene in  debito  conto  e
          valuta  con  estrema  severita'   i   rischi   e   pericoli
          addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano
          nella  definizione  di  tale  gruppo.  La  validita'  della
          patente, in questi casi non puo'  essere  superiore  a  due
          anni. 
              F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI 
              F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. 
              La patente di guida  non  deve  essere  rilasciata  ne'
          rinnovata al candidato  o  conducente  che  faccia  uso  di
          sostanze  psicotrope  o  stupefacenti,  qualunque  sia   la
          categoria di patente richiesta. 
              F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali. 
              F.2.1. Gruppo 1 
              La patente di guida non deve essere ne' rilasciata  ne'
          rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia  uso
          abituale  di  qualsiasi  medicinale   o   associazione   di
          medicinali nel caso in cui la quantita' assunta sia tale da
          avere  influenza  sull'abilita'  alla  guida.  La  relativa
          valutazione della sussistenza dei  requisiti  di  idoneita'
          psicofisica per la guida di veicoli a motore  e'  demandata
          alla Commissione medica locale. 
              F.2.2. Gruppo 2 
              La Commissione medica locale tiene in  debito  conto  e
          valuta  con  estrema  severita'   i   rischi   e   pericoli
          addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano
          nella  definizione  di  tale  gruppo.  La  validita'  della
          patente, in questi casi non puo'  essere  superiore  a  due
          anni. 
              G. TURBE PSICHICHE 
              G.1. Gruppo 1 
              La patente di guida non e' ne' rilasciata ne' rinnovata
          al candidato o conducente: 
              -  colpito  da  turbe  psichiche  gravi   congenite   o
          acquisite  in  seguito  a  malattie,  traumi  o  interventi
          neurochirurgici; 
              - colpito da ritardo mentale grave; 
              -  colpito  da  turbe  del  comportamento  gravi  della
          senescenza o da turbe gravi della capacita' di giudizio, di
          comportamento e di adattamento connessi con la personalita'
          salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta  dal  parere
          di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta  a  un
          controllo medico regolare salvo i casi che  la  commissione
          medica locale puo' valutare in modo diverso avvalendosi, se
          del caso della consulenza  specialistica  presso  strutture
          pubbliche. 
              G.2. Gruppo 2 
              La Commissione medica locale tiene in  debito  conto  e
          valuta  con  estrema  severita'   i   rischi   o   pericoli
          addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano
          nella  definizione  di  tale  gruppo.  La  validita'  della
          patente, in questi casi non puo'  essere  superiore  a  due
          anni. 
              H.  MALATTIE  NEUROLOGICHE  E  SINDROME   DELLE   APNEE
          OSTRUTTIVE NEL SONNO 
              H.1. Malattie neurologiche 
              La patente di guida non deve essere ne' rilasciata  ne'
          rinnovata  a  candidati  o  conducenti  colpiti  da   gravi
          affezioni  neurologiche  di   grado   tale   da   risultare
          incompatibili con la sicurezza della guida. 
              La  commissione  medica   locale,   anche   avvalendosi
          dell'esito  di  visita   specialistica   presso   strutture
          pubbliche, puo' autorizzare  la  guida  in  relazione  allo
          stato evolutivo ed  alle  capacita'  funzionali  possedute,
          previa    valutazione    della     compatibilita'     della
          sintomatologia  sensitiva,  sensoriale,   motoria   e   del
          trofismo muscolare, dovuta a  malattie  neurologiche  od  a
          postumi invalidanti di interventi chirurgici  o  traumatici
          del  sistema  nervoso  centrale  o   periferico,   con   la
          sussistenza  di  condizioni  che  possano   far   escludere
          pregiudizi per la sicurezza  della  circolazione.  In  tali
          casi, gli interessati devono dimostrare di essere in  grado
          di azionare, in condizioni  di  sicurezza,  i  comandi  del
          veicolo  della  categoria  per  la  quale  si  richiede  il
          rilascio o  il  rinnovo  di  validita'  della  patente.  La
          validita' della patente, in questi casi,  non  puo'  essere
          superiore a due anni. 
              H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE 
              La patente di guida non deve essere ne' rilasciata  ne'
          rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi  del
          sonno causati da apnee ostruttive notturne che  determinano
          una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata
          riduzione delle capacita' dell'attenzione non adeguatamente
          controllate con le cure prescritte. 
              Il medico, di cui all'articolo 119, comma 2, del codice
          della  strada,  sottopone  a  particolare   valutazione   i
          soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili  alla
          sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in  cui  si
          possa  concludere  per  l'assenza  o   lieve   entita'   di
          sonnolenza diurna, il medico di cui all'articolo 119, comma
          2, del codice  della  strada,  certifica  l'idoneita'  alla
          guida del  conducente.  Nel  caso  sussistano  dubbi  circa
          l'idoneita' e la sicurezza  di  guida,  l'accertamento  dei
          requisiti di idoneita' psichici e fisici e' demandato  alla
          commissione medica locale. 
              La commissione  medica  locale  puo'  autorizzare  alla
          guida i soggetti affetti da sindrome  da  apnee  ostruttive
          notturne  moderate  o  gravi  che  dimostrino  un  adeguato
          controllo  della  sintomatologia  presentata  con  relativo
          miglioramento  della  sonnolenza  diurna,   se   del   caso
          confermato da parere specialistico di strutture pubbliche. 
              La validita'  della  patente  rilasciata  o  rinnovata,
          eventualmente  anche  con  prescrizioni  da   parte   della
          Commissione Medica Locale, non puo' superare i tre anni per
          i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i  conducenti  del
          gruppo 2.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 319 e 320 e  della
          relativa  Appendice  II  al  Titolo  IV,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
          della strada), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 319 (Art. 119 Cod.  Str.  -  Requisiti  fisici  e
          psichici per il conseguimento, la revisione e  la  conferma
          di validita' della patente di guida) 
              1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma  di
          validita'  della  patente  di  guida  per   autoveicoli   o
          motoveicoli occorre che  il  richiedente,  all'accertamento
          sanitario praticato con i comuni esami clinici  e  con  gli
          accertamenti specialistici ritenuti necessari, non  risulti
          affetto da malattia fisica o psichica, deficienza  organica
          o minorazione psichica, anatomica  o  funzionale,  tale  da
          impedire di condurre con sicurezza i tipi di  veicoli  alla
          guida dei quali la patente abilita. 
              2. I medici di cui all'art. 119, comma 2,  del  codice,
          nel  rilasciare  il  certificato  d'idoneita'  alla  guida,
          dovranno tenere in particolare considerazione le  affezioni
          morbose di cui all'art. 320. 
              3.  Quando  dalle  constatazioni   obiettive,   o   dai
          risultati della visita psicologica  di  cui  all'art.  119,
          comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche  e  di
          laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie
          fisiche o psichiche o deficienze  organiche  o  minorazioni
          anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321,  322
          e  323,  il  medico  puo'  rilasciare  il  certificato   di
          idoneita' solo quando  accerti  e  dichiari  che  esse  non
          possono comunque pregiudicare la sicurezza nella  guida  di
          quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 
              4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto,
          il giudizio di idoneita' viene  demandato  alla  competenza
          della commissione medica locale di cui all'art. 119,  comma
          4, del codice, che indichera'  anche  l'eventuale  scadenza
          entro la quale effettuare il successivo controllo,  cui  e'
          subordinato il rilascio o la conferma o la revisione  della
          patente di guida. 
              5. Il medico accertatore di cui all'art. 119, comma  2,
          del codice, effettua la visita  medica  di  idoneita'  alla
          guida  presso  la  struttura  pubblica  di  appartenenza  o
          comunque  all'interno  di  gabinetti  medici  dotati  delle
          attrezzature necessarie allo scopo.». 
              «Art. 320 (Art. 119 Cod. Str. - Malattie invalidanti) 
              1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II
          al presente titolo, con le  specificazioni  per  ognuna  di
          esse  indicate  nell'appendice   medesima,   escludono   la
          possibilita' di rilascio del certificato di idoneita'  alla
          guida.». 
              «Appendici al Titolo IV - Appendice II 
              Art. 320 (Malattie invalidanti) 
              1.  Le  malattie  ed   affezioni   che   escludono   la
          possibilita' di rilascio del certificato di idoneita'  alla
          guida sono quelle sottoindicate: 
              A. Affezioni cardiovascolari. 
              La patente di guida  non  deve  essere  rilasciata  ne'
          confermata   ai   candidati   o   conducenti   colpiti   da
          un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con  la
          sicurezza  della  guida.  Nei  casi  dubbi,  ovvero  quando
          trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da  apposite
          protesi, il giudizio di  idoneita'  verra'  espresso  dalla
          commissione  medica  locale  che   puo'   avvalersi   della
          consulenza di uno specialista appartenente  alle  strutture
          pubbliche. La commissione medica locale terra'  nel  debito
          conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida
          di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D,
          E. 
              B. Diabete. 
              La patente di guida puo' essere rilasciata o  rinnovata
          al candidato o conducente colpito da diabete  mellito,  con
          parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico
          specifico per ogni caso. 
              La patente di guida non deve essere ne' rilasciata  ne'
          rinnovata  al  candidato  o  conducente  di  questo  gruppo
          colpito da diabete mellito che necessiti di un  trattamento
          con   insulina,   salvo   casi   eccezionali    debitamente
          giustificati dal parere di  un  medico  autorizzato  e  con
          controllo medico regolare. 
              C. Malattie endocrine. 
              In  caso  di  disturbi  endocrini  gravi,  diversi  dal
          diabete, in forme  di  entita'  tale  da  compromettere  la
          sicurezza della guida,  la  patente  di  guida  non  potra'
          essere rilasciata o confermata salvo  il  caso  in  cui  la
          possibilita' di rilascio o di  conferma  sia  espressamente
          certificata da parte della commissione medica locale. 
              D. Malattie del sistema nervoso. 
              La patente di guida non deve essere ne' rilasciata  ne'
          confermata a candidati o conducenti colpiti da: 
              a) encefalite, sclerosi  multipla,  miastenia  grave  o
          malattie  del  sistema  nervoso,   associate   ad   atrofia
          muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici; 
              b) malattie del sistema nervoso periferico; 
              c)  postumi  invalidanti  di  traumatismi  del  sistema
          nervoso centrale o periferico. 
              A giudizio della commissione medica locale  e  con  sua
          espressa certificazione, nei casi a), b) e c)  sopracitati,
          a seguito  dell'esito  della  visita  specialistica  presso
          strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria,  puo'  essere
          rilasciata o confermata la patente di  guida  a  condizione
          che dette malattie non siano in stato  avanzato  e  che  la
          funzione  degli  arti  sia  buona,  per   cui   non   venga
          pregiudicata la sicurezza della guida.  In  tali  casi  gli
          interessati devono mostrare di essere  capaci  di  usare  i
          comandi del veicolo  appartenente  alla  categoria  per  la
          quale si richiede il rilascio della patente, in  condizioni
          di sicurezza. La validita' della patente  non  puo'  essere
          superiore a due  anni.  Per  la  conferma  e  la  revisione
          valgono le stesse modalita'; 
              d) epilessia. 
              La concessione di patente delle sole categorie  A  e  B
          agli epilettici e' consentita a soggetti che non presentino
          crisi  comiziali  da  almeno  due  anni,  indipendentemente
          dall'effettuazione   di    terapie    antiepilettiche    di
          mantenimento e controllo.  Tale  condizione  dovra'  essere
          verificata dalla commissione medica locale  sulla  base  di
          certificazione, di data  non  anteriore  a  trenta  giorni,
          redatta  dal  medico  di  fiducia  o  da  uno   specialista
          appartenente alle strutture pubbliche. La  validita'  della
          patente non puo'  essere  superiore  a  due  anni.  Per  la
          conferma e la revisione valgono  le  stesse  modalita'.  La
          patente di guida delle categorie C, D, E  non  deve  essere
          rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti in atto
          affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia. 
              E. Malattie psichiche. 
              La patente di guida  non  deve  essere  rilasciata  ne'
          confermata a candidati o conducenti che  siano  affetti  da
          turbe psichiche in atto  dovute  a  malattie,  traumatismi,
          postumi  di  interventi  chirurgici  sul  sistema   nervoso
          centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave  o
          che soffrono di psicosi  o  di  turbe  della  personalita',
          quando  tali  condizioni  non  siano  compatibili  con   la
          sicurezza della guida, salvo  i  casi  che  la  commissione
          medica locale potra' valutare in modo diverso  avvalendosi,
          se  del  caso,  della   consulenza   specialistica   presso
          strutture pubbliche. La commissione medica  locale,  terra'
          in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i  pericoli
          addizionali  connessi  con  la  guida  dei  veicoli   delle
          categorie C, D, E. La validita'  della  patente  in  questi
          casi non puo' essere superiore a due anni. Per la  conferma
          e la revisione valgono le stesse modalita'. 
              F. Sostanze psicoattive. 
              La patente  di  guida  non  deve  essere  rilasciata  o
          confermata ai candidati o  conducenti  che  si  trovino  in
          stato di  dipendenza  attuale  da  alcool,  stupefacenti  o
          sostanze psicotrope ne' a persone  che  comunque  consumino
          abitualmente  sostanze  capaci  di  compromettere  la  loro
          idoneita' a guidare senza pericoli. Nel caso  in  cui  tale
          dipendenza sia passata e non piu'  attuale  la  commissione
          medica locale, dopo aver valutato con  estrema  cautela  il
          rischio di recidiva del  singolo  candidato  o  conducente,
          sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio,
          e dopo essersi eventualmente avvalsa  della  consulenza  di
          uno specialista appartenente  ad  una  struttura  pubblica,
          puo'  esprimere  parere  favorevole  al  rilascio  o   alla
          conferma. La commissione  medica  locale  tiene  in  debito
          conto e valuta con estrema severita' i  rischi  addizionali
          connessi con la guida di veicoli delle categorie C,  D,  E.
          La validita' della patente in questi casi non  puo'  essere
          superiore a due  anni.  Per  la  conferma  e  la  revisione
          valgono le stesse modalita'. 
              G. (Soppressa). 
              H. Malattie dell'apparato urogenitale. 
              La patente di guida  non  deve  essere  rilasciata  ne'
          confermata  ai  candidati  o  conducenti  che  soffrono  di
          insufficienza renale grave. 
              Limitatamente ai candidati  o  conducenti  per  patenti
          delle categorie A, B,  la  patente  di  guida  puo'  essere
          rilasciata  o  confermata  quando  l'insufficienza   renale
          risulti positivamente corretta  a  seguito  di  trattamento
          dialitico o di trapianto. La certificazione  relativa  deve
          essere  rilasciata  dalla  commissione  medica  locale.  La
          validita' della patente non puo'  essere  superiore  a  due
          anni. Per la conferma e  la  revisione  valgono  le  stesse
          modalita'.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'articolo  320  e  della  relativa
          Appendice II al Titolo IV, del decreto  n.  495  del  1992,
          come modificato dal presente decreto, si  veda  nelle  note
          alle premesse.