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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. (17G00151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/2017
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 4-10-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, l'Allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare  degli
impianti nucleari; 
  Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011
che istituisce un quadro comunitario per la gestione  responsabile  e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
  Vista la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che  istituisce  un  quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 
  Vista la legge 14  ottobre  1957,  n.  1203,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica; 
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego  pacifico
dell'energia nucleare; 
  Vista la legge 20 marzo  1975,  n.  70,  recante  disposizioni  sul
riordinamento degli enti  pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del
personale dipendente; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1982,  n.  704,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione  fisica  dei  materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n.  720,  recante  istituzione  del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Vista la  legge  19  gennaio  1998,  n.  10,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna
il 20 settembre 1994; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
  Vista la legge 16  dicembre  2005,  n.  282,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza  della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006); 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto; 
  Vista  la  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del  Trattato  di  Lisbona  che  modifica   il   Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e  dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, e in particolare l'articolo 25 recante delega al  Governo
in materia nucleare; 
  Vista  la  legge  28  aprile  2015,  n.  58,  recante  ratifica  ed
esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica
dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio
2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista la legge 28  luglio  2016,  n.  153,  recante  norme  per  il
contrasto al terrorismo, nonche' ratifica  ed  esecuzione:  a)  della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo,
fatta  a  Varsavia  il  16  maggio   2005;   b)   della   Convenzione
internazionale per la soppressione di atti  di  terrorismo  nucleare,
fatta a  New  York  il  14  settembre  2005;  c)  del  Protocollo  di
Emendamento  alla  Convenzione  europea  per   la   repressione   del
terrorismo,  fatto  a  Strasburgo  il  15  maggio  2003;   d)   della
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio,  la  ricerca,  il
sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio  2005;  e)  del  Protocollo
addizionale  alla  Convenzione  del   Consiglio   d'Europa   per   la
prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; 
  Visto  il  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.   1611,   recante
approvazione del testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche
sulla  rappresentanza  e   difesa   in   giudizio   dello   Stato   e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
l'attuazione   delle   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni  ionizzanti,
2009/71/Euratom in  materia  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di  gestione  sicura   del
combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi   derivanti   da
attivita' civili; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  recante
riordinamento del sistema degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  recante
disciplina dei sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e
dei  rifiuti  radioattivi,  nonche'  benefici  economici,   a   norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il decreto legislativo  19  ottobre  2011,  n.  185,  recante
attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce  un  quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce  un  quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  aprile   2003,   n.   83,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  oneri  generali  del  sistema
elettrico  e  di  realizzazione,   potenziamento,   utilizzazione   e
ambientalizzazione di impianti termoelettrici; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,   recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1970,
n. 1450, recante il regolamento per il riconoscimento  dell'idoneita'
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  44  del  22
febbraio 2006, concernente  linee  guida  per  la  pianificazione  di
emergenza per il trasporto  di  materie  radioattive  e  fissili,  in
attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 230; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 6 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 settembre 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche  sociali,  della  salute,  dell'interno,
della  giustizia,  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera i) e' sostituita  dalla  seguente:  «i)  incidente:
qualsiasi  avvenimento  non  intenzionale  le   cui   conseguenze   o
potenziali conseguenze sono significative dal punto  di  vista  della
radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi
superiori ai limiti previsti dal presente decreto;»; 
    b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
      «i-bis) inconveniente: qualsiasi avvenimento  non  intenzionale
le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal
punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare; 
      i-ter) funzionamento anomalo: qualsiasi processo operativo  che
si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una  volta  durante
il ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di
adeguate  misure  progettuali,  non  provoca  danni  significativi  a
elementi  importanti  per  la  sicurezza   o   determina   condizioni
incidentali; 
      i-quater) base di progetto: l'insieme delle condizioni e  degli
eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione  di
un impianto  nucleare,  compreso  l'ammodernamento,  secondo  criteri
stabiliti,  di  modo  che  l'impianto,  in  condizioni  di   corretto
funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di  resistere  a
tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati; 
      i-quinquies)  incidente  base  di   progetto:   le   condizioni
incidentali  prese  in  considerazione  nella  progettazione  di   un
impianto  nucleare  secondo   criteri   progettuali   stabiliti,   al
verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove applicabile,  e
il rilascio di materie radioattive  sono  mantenuti  entro  i  limiti
autorizzati; 
      i-sexies) gravi condizioni: condizioni piu'  gravi  rispetto  a
quelle collegate agli incidenti base  di  progetto;  tali  condizioni
possono essere causate da guasti multipli, quali la completa  perdita
di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o  da
un avvenimento estremamente improbabile; 
      i-septies) difesa in profondita': l'insieme dei  dispositivi  e
delle procedure atti a  prevenire  l'aggravarsi  di  inconvenienti  e
funzionamenti anomali  e  a  mantenere  l'efficienza  delle  barriere
fisiche interposte tra una sorgente di  radiazione  o  del  materiale
radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il
normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali; 
      i-octies) cultura della  sicurezza  nucleare:  l'insieme  delle
caratteristiche e delle attitudini proprie  di  organizzazioni  e  di
singoli individui in base alle quali viene attribuito il piu' elevato
grado  di  priorita'  alle  tematiche  di  sicurezza  nucleare  e  di
radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse; 
      i-novies) piano operativo: documento predisposto  dal  titolare
dell'autorizzazione per  la  disattivazione  dell'impianto  nucleare,
atto a descrivere le finalita'  e  le  modalita'  di  svolgimento  di
specifiche operazioni connesse alla  disattivazione,  riguardanti  in
particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione  dei
materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli  obiettivi
e ai criteri di sicurezza nucleare  e  di  radioprotezione  stabiliti
nell'autorizzazione.». 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «legge 31 dicembre 1962, n. 1860,»
sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 6 febbraio  2007,
n. 52, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della  legge
28 aprile 2015, n. 58,»; 
    b) al comma 3, alla lettera d), dopo  le  parole:  «del  presente
decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle norme di cui  al
comma 1»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. L'esercente le attivita' soggette alla vigilanza di cui
al comma 3, o chi lo rappresenta sul posto,  sono  tenuti  a  fornire
tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dagli ispettori
dell'ISIN necessari per  l'espletamento  delle  loro  funzioni,  e  a
consentire l'accesso all'intero  impianto  o  struttura.  Il  segreto
industriale non puo' essere opposto agli ispettori ISIN, che sono,  a
loro volta, tenuti all'obbligo  della  riservatezza  ai  sensi  della
normativa vigente.»; 
    d) al comma 6, dopo le parole: «competenti per  territorio»  sono
inserite le  seguenti:  «,  nonche'  l'autorita'  competente  che  ha
rilasciato  l'autorizzazione,  il  nulla  osta  o   la   licenza   di
esercizio». 
  3. All'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
dopo il comma 5 e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Ai  fini  della
predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6,  comma
4, lettera h), del decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,  le
amministrazioni  territoriali  titolari  del   potere   autorizzativo
trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni
di cui al  comma  1  comunicate  dagli  organi  di  vigilanza  e  sui
provvedimenti adottati.». 
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) dopo le  parole:  «pianta  topografica,»  sono
inserite le seguenti: «dalla descrizione  dello  stato  del  sito  di
ubicazione dell'impianto stesso,»; 
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)  elaborati
tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare,  con
un livello di dettaglio proporzionato all'entita' e alla  natura  dei
pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.». 
  5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
230, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  37-bis  (Obiettivo  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari). - 1.  Gli  impianti  nucleari  sono  progettati,  ubicati,
costruiti,  messi  in  esercizio,  utilizzati   e   disattivati   con
l'obiettivo di prevenire incidenti  e,  qualora  si  verifichino,  di
attenuarne le conseguenze e di evitare: 
    a) rilasci radioattivi iniziali  che  richiederebbero  misure  di
emergenza all'esterno del sito, ma in cui il  tempo  necessario  alla
loro attuazione e' insufficiente; 
    b) grandi  rilasci  radioattivi  che  richiederebbero  misure  di
protezione che potrebbero non essere  limitate  nello  spazio  o  nel
tempo. 
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1: 
    a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e'  rilasciata
per la prima volta un'autorizzazione  alla  costruzione  dopo  il  14
agosto 2014; 
    b)  sono  assunti  a  riferimento  per  gli   impianti   nucleari
esistenti, ai fini della tempestiva attuazione  di  miglioramenti  di
sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni
periodiche della sicurezza di cui all'articolo 37-quater; 
    c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e'
stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 55, nel  piano
delle operazioni da eseguire. 
  Art.  37-ter  (Misure  per  conseguire  l'obiettivo  di   sicurezza
nucleare degli impianti nucleari). - 1.  Ai  fini  del  conseguimento
dell'obiettivo   di   cui   all'articolo    37-bis,    il    titolare
dell'autorizzazione e' tenuto ad attuare la  difesa  in  profondita',
ove applicabile, al fine di assicurare: 
    a) la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi
di origine naturale o umana non intenzionale; 
    b) la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti; 
    c) il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione  dei
guasti; 
    d) il controllo degli incidenti base di progetto; 
    e) il controllo delle condizioni gravi,  incluse  la  prevenzione
dell'evoluzione degli incidenti e  l'attenuazione  delle  conseguenze
degli   incidenti   gravi,   qualificati   come   tali   dall'Agenzia
internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite; 
    f) la predisposizione  di  misure  organizzative  a  norma  degli
articoli 46, 47 e 48. 
  2. L'ISIN e il titolare dell'autorizzazione adottano misure  intese
a  promuovere  e  rafforzare  un'efficace  cultura  della   sicurezza
nucleare. Tali misure comprendono in particolare: 
    a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla
sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli  del  personale  e
dei dirigenti, le capacita'  di  mettere  in  discussione  l'efficace
attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza  e  di
segnalare prontamente problemi di sicurezza,  a  norma  dell'articolo
58-bis, comma 2, lettera c); 
    b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per  registrare,
valutare e documentare  l'esperienza  operativa  interna  ed  esterna
maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza; 
    c) l'obbligo per il  titolare  dell'autorizzazione  di  segnalare
all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; 
    d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma
dell'articolo 58-ter. 
  Art. 37-quater (Valutazione iniziale e revisioni  periodiche  della
sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il  controllo
dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e  periodicamente,  almeno  ogni
dieci  anni,  la  sicurezza  dell'impianto  nucleare  come   previsto
dall'articolo 58-bis, comma 2, lettera  a).  La  rivalutazione  della
sicurezza e' intesa ad assicurare il rispetto  dell'attuale  base  di
progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di  sicurezza
tenendo  conto  delle  conseguenze   derivanti   dall'invecchiamento,
dell'esperienza operativa, dei piu' recenti risultati della ricerca e
dell'evoluzione  delle  norme  internazionali,  facendo   riferimento
all'obiettivo definito all'articolo 37-bis.». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
le parole: «e 37,» sono sostituite dalle seguenti: «, 37 e 52 e'». 
  7. All'articolo 47 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «emergenza nucleare» sono aggiunte
le seguenti: «, nel quale e' compreso il piano di emergenza  interna,
recante le procedure di gestione dell'impianto  in  tali  situazioni,
nonche' le misure di emergenza da adottare per prevenire o  attenuare
le  loro  conseguenze,  tenendo  conto  della   radioprotezione   dei
lavoratori e del coordinamento con la pianificazione di emergenza  di
cui al capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza»; 
    b) al comma 2, dopo le parole:  «deve  altresi'  contenere»  sono
inserite  le  seguenti:  «le  modalita'  con  le  quali  il  titolare
dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  informa  tempestivamente  i
lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti, nonche'». 
  8. All'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
al comma 3, alla lettera e), dopo  le  parole:  «piano  di  emergenza
interna dell'impianto» sono inserite  le  seguenti:  «,  incluso  nel
manuale  di  istruzioni  per  le  situazioni   eccezionali   di   cui
all'articolo 47,». 
  9. All'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  dopo  le  parole:  «limiti  e  condizioni»  sono
inserite le seguenti:  «,  nonche'  di  un  piano  preliminare  delle
operazioni di  disattivazione.  Tale  piano  deve  essere  aggiornato
almeno ogni  cinque  anni  e  in  particolare  quando  lo  richiedano
circostanze specifiche, quali significative  modifiche  dei  processi
operativi»; 
    b) al comma 4, dopo le parole: «loro osservanza» sono aggiunte le
seguenti: «e, sentito l'ISIN,  approva  il  piano  preliminare  delle
operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti». 
  10. All'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il  Ministero
dello sviluppo economico assicura l'effettiva partecipazione da parte
del  pubblico  ai  processi  decisionali  concernenti   il   rilascio
dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio  sito  web
istituzionale   dello   schema   di   decreto   e   della    relativa
documentazione,  assicurando  che  il  pubblico  possa  esprimere  le
proprie  osservazioni  al  riguardo  e  che  delle  stesse  si  tenga
debitamente conto.»; 
    b)  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Con
l'autorizzazione   sono   altresi'   definite   le   operazioni    di
disattivazione   rilevanti   per   la   sicurezza   nucleare   e   la
radioprotezione. Per tali operazioni il titolare  dell'autorizzazione
per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati,
ovvero i piani operativi, da  sottoporre  all'approvazione  dell'ISIN
prima della loro attuazione.». 
  11. All'articolo 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «all'ANPA uno  o  piu'  rapporti  atti»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  Ministero   dello   sviluppo
economico e alle altre amministrazioni  di  cui  all'articolo  55  un
rapporto conclusivo atto»; 
    b) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  L'ISIN,
sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la  documentazione  di
cui al comma 1, predispone e trasmette al  Ministero  dello  sviluppo
economico e alle altre amministrazioni di  cui  all'articolo  55  una
relazione contenente le proprie  valutazioni  e  l'indicazione  delle
eventuali prescrizioni.». 
  12. All'articolo 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,   dopo   le   parole:   «Inosservanza   delle
prescrizioni;» e' inserita la seguente: «diffide;»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «dei progetti»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  compresi   i   progetti   particolareggiati   di   cui
all'articolo  41  e  i  piani  operativi»  e  la  parola:  «ANPA»  e'
sostituita dalla seguente: «ISIN»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il  fatto
costituisca  reato,  in  caso  di  inosservanza  delle   prescrizioni
contenute nei provvedimenti di  cui  al  comma  1  o  di  difformita'
dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e
i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di inottemperanza  agli
obblighi di cui agli articoli 37-ter, comma 2,  e  37-quater,  l'ISIN
contesta all'esercente le inosservanze e le difformita' accertate  e,
ove necessario, assegna un termine di trenta giorni  per  fornire  le
proprie giustificazioni. Decorso tale termine, qualora l'ISIN ritenga
incomplete  o  comunque  insufficienti  le  giustificazioni  fornite,
l'ISIN diffida l'esercente assegnandogli un termine  entro  il  quale
devono essere eliminate le inosservanze e  ne  da'  comunicazione  al
Ministero dello sviluppo economico.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di  inutile
decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN ne informa il  Ministro
dello sviluppo economico  che,  con  proprio  decreto,  procede  alla
sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1  per  il  periodo  di
tempo necessario ad eliminare le inosservanze, sentito l'ISIN.»; 
    e) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Se  a  causa
dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o  di  difformita'
dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e
i piani  operativi  come  approvati  dall'ISIN  ricorrono  motivi  di
urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione, ovvero se anche dopo  il  periodo
di sospensione le inosservanze non sono state  eliminate,  l'ISIN  ne
informa  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  che,  con  proprio
decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, dell'interno, del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, della salute e le altre amministrazioni interessate,  revoca
il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.»; 
    f) il comma 5 e' abrogato; 
    g) al comma 6, dopo la parola: «provvedimenti» sono  inserite  le
seguenti: «di diffida,» e le parole: «devono  essere  indicate»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono stabilite». 
  13. All'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «essere delegata» sono aggiunte le
seguenti: «e comprende la  responsabilita'  per  le  attivita'  degli
appaltatori e dei subappaltatori le cui attivita' potrebbero incidere
sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a: 
        a) valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare
costantemente, nella misura ragionevolmente possibile,  la  sicurezza
dei suoi impianti nucleari o dell'attivita' di gestione  dei  rifiuti
radioattivi e  del  combustibile  esaurito,  in  modo  sistematico  e
verificabile.  Cio'  comprende  la  verifica  che  sono  stati  presi
provvedimenti  ai  fini   della   prevenzione   degli   incidenti   e
dell'attenuazione  delle  loro  conseguenze,  compresa  la   verifica
dell'applicazione della difesa in profondita'; 
        b) istituire e attuare sistemi di gestione che  attribuiscono
la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare; 
        c)  stabilire  procedure  e  misure  di  emergenza  sul  sito
adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti  gravi
o provvedimenti equivalenti, ai fini  di  un'efficace  risposta  agli
incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze; 
        d)  prevedere  e  mantenere  adeguate  risorse   finanziarie,
nonche' risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze
adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla
sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre,  che
gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e' responsabile e  le  cui
attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto
nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle
qualifiche  e  delle  competenze  adeguate  per  adempiere  ai   loro
obblighi.»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c),
in particolare devono: 
        a) essere coerenti con le altre procedure operative,  con  la
pianificazione di emergenza di cui al capo X,  Sezione  I,  e  essere
oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilita'; 
        b) riguardare incidenti e  incidenti  gravi,  che  potrebbero
verificarsi in tutte le modalita' operative e quelli che  coinvolgono
o colpiscono contemporaneamente diverse unita'; 
        c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna; 
        d) essere riesaminate  e  aggiornate  periodicamente  tenendo
conto  delle  esperienze  acquisite  dalle  esercitazioni   e   dagli
incidenti.». 
    d) il comma 3 e' abrogato. 
  14. All'articolo 58-ter del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Competenze  e
capacita' in materia di sicurezza nucleare»; 
    b) al comma 1, la  parola:  «l'esperienza»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «le capacita'»; dopo le parole: «responsabilita' in materia
di sicurezza nucleare degli  impianti  nucleari  e  di  gestione  del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»,  sono  inserite  le
seguenti: «, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare  competenze
e capacita' in materia di sicurezza nucleare e di  preparazione  alla
gestione delle emergenze sul sito,». 
  15. All'articolo 58-quater del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasparenza.»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «ai lavoratori e al pubblico» sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  prestando  particolare  attenzione  alle
autorita' locali, alla popolazione e ai  soggetti  interessati  nelle
vicinanze di un impianto nucleare»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce  ai  lavoratori  e
alla popolazione informazioni in merito allo  stato  della  sicurezza
nucleare, con riferimento alle normali condizioni  di  esercizio  dei
propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.»; 
    d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis.  L'ISIN  puo'  concludere  accordi  bilaterali  con  le
autorita' di regolamentazione competenti di altri  Stati  membri  per
regolare le attivita' di cooperazione sulla sicurezza nucleare  degli
impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso,
la condivisione di informazioni.  Tali  accordi  sono  comunicati  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero  dell'interno  e
al  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri.». 
  16. All'articolo 58-quinquies  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Relazioni   e
revisioni tra pari.»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 22  luglio
2020, sulla base dei dati atti a descrivere lo  stato  di  attuazione
della direttiva  2009/71/Euratom,  come  modificata  dalla  direttiva
2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni  prima  del
predetto  termine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.»; 
    c) dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti: 
      «3-quater. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su
base coordinata con  gli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
provvede a: 
        a)  effettuare  una  valutazione  nazionale,  basata  su  uno
specifico tema  correlato  alla  sicurezza  nucleare  dei  pertinenti
impianti nucleari presenti nel territorio; 
        b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea,
e la Commissione in qualita' di osservatore, ad effettuare  un  esame
inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a); 
        c)  proporre  ai  Ministeri  dello   sviluppo   economico   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  appropriate
misure per dar seguito alle pertinenti  risultanze  del  processo  di
esame inter pares; 
        d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo
di  esame  inter  pares  e  i  suoi  principali   risultati,   quando
disponibili; 
        e)  trasmettere  tempestivamente  agli  altri  Stati  membri,
nonche' alla  Commissione  europea,  i  risultati  della  valutazione
nazionale. 
  3-quinquies. Le attivita' di cui al comma 3-quater sono avviate nel
2017 e i successivi esami tematici inter pares sono effettuati almeno
ogni sei anni. 
  3-sexies. In  caso  di  incidente  all'origine  di  situazioni  che
richiedono misure di emergenza  all'esterno  del  sito  o  misure  di
protezione della popolazione, l'esame inter pares  di  cui  al  comma
3-quater e' organizzato senza indebito ritardo.». 
  17. Al capo XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prima
dell'articolo 136 e' inserito il seguente: 
  «Art. 135-bis (Contravvenzioni al capo III).  -  1.  Salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  impedisce  l'esecuzione
delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne  ostacola
l'effettuazione, ovvero non  esibisce  i  documenti  richiesti  dagli
ispettori dell'ISIN, e' punito con l'arresto fino a due  anni  o  con
l'ammenda da trentamila euro a centomila euro.». 
  18. All'articolo 138 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Chi  pone  in
esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, senza la
relativa licenza, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione
di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione,  e'  punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila
euro a centocinquantamila euro. La medesima pena  si  applica  a  chi
pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e  52,
o esegue le operazioni connesse alla disattivazione  di  un  impianto
nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o
revocate.»; 
    b)  al  comma  2  le  parole:  «venti  a  ottanta  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.  Il  titolare
dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 che mette in esecuzione  i
progetti  particolareggiati  ovvero  i   piani   operativi   di   cui
all'articolo 56, comma  4-bis,  senza  l'approvazione  dell'ISIN,  e'
punito  con  l'arresto  da  uno  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda   da
quindicimila euro a sessantamila euro»; 
    d) al  comma  3  le  parole:  «venti  a  ottanta  milioni;»  sono
sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro.» e
le parole: «la violazione degli adempimenti di cui  all'articolo  48,
commi 3 e 4, e' punita con l'arresto sino a  quindici  giorni  o  con
l'ammenda da uno a cinque milioni» sono soppresse; 
    e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il  titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli  obblighi
di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, e' punito con l'arresto  sino  a
quindici giorni o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro. 
  3-ter.  Il  titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  che
realizza i progetti particolareggiati di cui all'articolo  41,  comma
1, in  difformita'  da  quanto  approvato  dall'ISIN  e'  punito  con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da  quindicimila  euro  a
sessantamila euro. 
  3-quater. Il titolare dell'autorizzazione alla  disattivazione  che
realizza i progetti particolareggiati e  i  piani  operativi  di  cui
all'articolo 56, comma 4-bis,  in  difformita'  da  quanto  approvato
dall'ISIN e' punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con
l'ammenda da ottomila euro a trentamila euro.». 
  19. All'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
al comma 1, le parole: «del presente decreto» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, nonche' alle contravvenzioni di  cui  all'articolo  138,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  cosi'   recita:
          «L'esercizio della funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.». 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 9  luglio  2015,
          n.  114  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2014),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
 
                                                          «Allegato B 
                                                (articolo 1, comma 1) 
 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva  89/391/CEE)
          e  che  abroga  la   direttiva   2004/40/CE   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).» 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  cosi'
          recitano: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  La  direttiva  2009/71/EURATOM  del  Consiglio   che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  2
          luglio 2009, n. L 172. 
              -  La  direttiva  2011/70/Euratom  del  Consiglio   che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  2
          agosto 2011, n. L 199. 
              - La direttiva  2014/87/Euratom  del  Consiglio  dell'8
          luglio 2014 che modifica la direttiva  2009/71/Euratom  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  25
          luglio 2014, n. L 219. 
              - La legge  14  ottobre  1957,  n.  1203  (ratifica  ed
          esecuzione dei seguenti Accordi internazionali,  firmati  a
          Roma il 25  marzo  1957:  a)  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b)
          Trattato che istituisce la Comunita' economica  europea  ed
          Atti  allegati;   c)   Convenzione   relativa   ad   alcune
          istituzioni  comuni  alle  Comunita'   europee   (stralcio:
          Trattato Euratom) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
          dicembre 1957, n. 317, S.O. 
              - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (impiego  pacifico
          dell'energia  nucleare)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27. 
              - La legge 20  marzo  1975,  n.  70  (disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale  dipendente)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. 
              -  La  legge  7  agosto  1982,  n.  704  (ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione sulla  protezione  fisica  dei
          materiali nucleari, aperta alla firma a  Vienna  ed  a  New
          York  il  3  marzo  1980)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 ottobre 1982, n. 277, S.O. 
              - La legge 29 ottobre 1984,  n.  720  (istituzione  del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi  pubblici)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984,  n.
          298. 
              - La legge 14 gennaio  1994,  n.  20  (disposizioni  in
          materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994,  n.
          10. 
              -  La  legge  19  gennaio  1998,  n.  10  (ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  sulla  sicurezza  nucleare,
          fatta a Vienna il 20 settembre 1994)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1998, n. 28. 
              - La legge 30 dicembre 2004, n. 311  (disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          2004, n. 306, S.O. 
              - La legge  16  dicembre  2005,  n.  282  (ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  congiunta  in  materia   di
          sicurezza della gestione del combustibile  esaurito  e  dei
          rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2006,  n.  5,
          S.O. 
              -  La  legge  23  dicembre  2005,   n.   266   (recante
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2006)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2005,  n.
          302, S.O. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              -  La  legge  2  agosto  2008,  n.  130  (ratifica   ed
          esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
          sull'Unione  europea  e  il  Trattato  che  istituisce   la
          Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto  finale,
          protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13  dicembre
          2007) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008,
          n. 185, S.O. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di  energia,  e  in  particolare  l'articolo  25
          recante  delega  al  governo  in   materia   nucleare)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176,
          S.O. 
              -  La  legge  28  aprile  2015,  n.  58  (ratifica   ed
          esecuzione  degli  Emendamenti   alla   Convenzione   sulla
          protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo  1980,
          adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme  di  adeguamento
          dell'ordinamento  interno)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 maggio 2015, n. 109. 
              - La legge  28  luglio  2016,  n.  153  (norme  per  il
          contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a)
          della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione
          del terrorismo, fatta a Varsavia  il  16  maggio  2005;  b)
          della Convenzione internazionale  per  la  soppressione  di
          atti di  terrorismo  nucleare,  fatta  a  New  York  il  14
          settembre 2005;  c)  del  Protocollo  di  Emendamento  alla
          Convenzione europea  per  la  repressione  del  terrorismo,
          fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della  Convenzione
          del Consiglio d'Europa  sul  riciclaggio,  la  ricerca,  il
          sequestro e  la  confisca  dei  proventi  di  reato  e  sul
          finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio
          2005; e) del Protocollo addizionale  alla  Convenzione  del
          Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto
          a Riga il 22 ottobre 2015)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, S.O. 
              -  Il  Regio  Decreto  30   ottobre   1933,   n.   1611
          (approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   230
          (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti,  2009/71/Euratom  in   materia   di   sicurezza
          nucleare  degli  impianti  nucleari  e  2011/70/Euratom  in
          materia di gestione sicura del combustibile esaurito e  dei
          rifiuti  radioattivi  derivanti  da  attivita'  civili)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419
          (riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15  novembre
          1999, n. 268. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,   n.   79
          (attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31
          (disciplina dei  sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
          irraggiato e  dei  rifiuti  radioattivi,  nonche'  benefici
          economici, a norma dell'articolo 25 della legge  23  luglio
          2009, n. 99) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
          2010, n. 55, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  19  ottobre  2011,  n.  185
          (attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che  istituisce
          un quadro  comunitario  per  la  sicurezza  degli  impianti
          nucleari)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   15
          novembre 2011, n. 266. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo   2014,   n.   45
          (attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che  istituisce
          un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura
          del  combustibile   nucleare   esaurito   e   dei   rifiuti
          radioattivi) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          marzo 2014, n. 71. 
              -  Il   decreto-legge   18   febbraio   2003,   n.   25
          (disposizioni urgenti in  materia  di  oneri  generali  del
          sistema  elettrico  e  di   realizzazione,   potenziamento,
          utilizzazione    e    ambientalizzazione    di     impianti
          termoelettrici) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19
          febbraio 2003, n. 41. 
              - La legge 17 aprile 2003, n. 83 (Conversione in legge,
          con modificazioni,  del  D.L.  18  febbraio  2003,  n.  25,
          recante disposizioni urgenti in materia di  oneri  generali
          del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del D.L.  23
          dicembre  2002,  n.  281)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2003, n. 92. 
              -  Il   decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201
          (disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei  conti  pubblici)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
              - La legge 22 dicembre 2011,  n.  214  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2011,  n.
          300, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   30
          dicembre 1970, n. 1450 (regolamento per  il  riconoscimento
          dell'idoneita'   all'esercizio   tecnico   degli   impianti
          nucleari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  maggio
          1971, n. 123. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'articolo   4   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4. (Definizioni). - 1. Ai fini  dell'applicazione
          del  presente  decreto  valgono   le   seguenti   ulteriori
          definizioni: 
                a) acceleratore: apparecchio o impianto in  cui  sono
          accelerate particelle e che  emette  radiazioni  ionizzanti
          con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV); 
                b) apprendista:  persona  che  riceve  in  un'impresa
          un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare  un
          mestiere specifico: 
                c) attivazione: processo per  effetto  del  quale  un
          nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito  di
          irradiazione con particelle  o  con  raggi  gamma  ad  alta
          energia del materiale in cui e' contenuto; 
                d) attivita' (A): quoziente di dN diviso  per  dt  in
          cui  dN  e'  il  numero  atteso  di  transizioni   nucleari
          spontanee di una determinata quantita' di  un  radionuclide
          da  uno  stato  particolare  di  energia  in   un   momento
          determinato, nell'intervallo di tempo dt; 
                e)  autorita'  competente:  quella   indicata   nelle
          specifiche disposizioni: 
                f)  becquerel  (Bq):  nome  speciale  dell'unita'  di
          attivita' (A); un becquerel equivale ad una transizione per
          secondo; 
 
                             1 Bq 1 =(uguale) 1s-1 
 
              I  fattori  di   conversione   da   utilizzare   quando
          l'attivita' e' espressa in curie (Ci) sono i seguenti: 
 
                   Ci =(uguale) 3,7 · 10-10 Bq (esattamente) 
 
                       1 Bq =(uguale) 2,7027 · 10-11 Ci; 
 
                g)  combustibile   nucleare:   le   materie   fissili
          impiegate o destinate ad essere impiegate  in  un  impianto
          sono inclusi l'uranio in forma di metallo,  di  lega  o  di
          composto chimico (compreso l'uranio naturale), il  plutonio
          in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed  ogni
          altra  materia   fissile   che   sara'   qualificata   come
          combustibile   con   decisione   del   Comitato   direttivo
          dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per
          la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); 
                h) contaminazione radioattiva: contaminazione di  una
          matrice, di una superficie, di un ambiente  di  vita  o  di
          lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive.
          Nel caso particolare del  corpo  umano,  la  contaminazione
          radioattiva include tanto la contaminazione esterna  quanto
          la contaminazione interna, per qualsiasi via  essa  si  sia
          prodotta; 
                  i) datore di lavoro di  impresa  esterna:  soggetto
          che,  mediante  lavoratori   di   categoria   A,   effettua
          prestazioni in una o piu'  zone  controllate  di  impianti,
          stabilimenti, laboratori, installazioni in genere,  gestiti
          da  terzi;  non  rientrano  nella  presente  definizione  i
          soggetti la cui attivita' sia  la  sola  a  determinare  la
          costituzione di una  o  piu'  zone  controllate  presso  le
          installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano  le
          disposizioni generali del presente decreto; 
                  l)  detrimento  sanitario:  stima  del  rischio  di
          riduzione della durata e della qualita' della vita  che  si
          verifica in una popolazione a  seguito  dell'esposizione  a
          radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione  derivante
          da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche; 
                  m) dose:  grandezza  radioprotezionistica  ottenuta
          moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica
          determinati  a  norma  dell'articolo   96,   al   fine   di
          qualificare il significato della dose assorbita stessa  per
          gli scopi della radioprotezione; 
                  n) dose assorbita (D): energia assorbita per unita'
          di massa e cioe' il quoziente di dE diviso per dm,  in  cui
          dE e' l'energia media ceduta  dalle  radiazioni  ionizzanti
          alla materia in un elemento volumetrico e dm  la  massa  di
          materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del
          presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in
          un tessuto o in organo. L'unita' di dose  assorbita  e'  il
          gray; 
                  o) dose efficace (E): somma delle dosi  equivalenti
          nei diversi organi o tessuti, ponderate nel  modo  indicato
          nei  provvedimenti  di  applicazione,  l'unita'   di   dose
          efficace e' il sievert; 
                  p) dose efficace impegnata (E(t)): somma delle dosi
          equivalenti impegnate nei diversi organi  o  tessuti  HT(t)
          risultanti dall'introduzione di uno  o  piu'  radionuclidi,
          ciascuna moltiplicata per il fattore  di  ponderazione  del
          tessuto WT la dose efficace impegnata E(t) e' definita da: 
 
                           E(t) =(uguale) ?TwTHT(t) 
 
          dove t indica il numero di anni per i quali  e'  effettuata
          l'integrazione; l'unita' di dose efficace impegnata  e'  il
          sievert;  
                q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un
          tessuto, in un determinato periodo  di  tempo,  in  seguito
          all'introduzione di uno o piu' radionuclidi; 
                r) dose equivalente (HT) dose assorbita media  in  un
          tessuto o organo T,  ponderata  in  base  al  tipo  e  alla
          qualita'   della   radiazione   nel   modo   indicato   nei
          provvedimenti di applicazione; l'unita' di dose equivalente
          e' il sievert; 
                s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto  al
          tempo dell'intensita' di dose equivalente in un  tessuto  o
          organo T che  sara'  ricevuta  da  un  individuo,  in  quel
          tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione  di  uno  o
          piu'  radionuclidi;  la  dose  equivalente   impegnata   e'
          definita da: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          per una singola introduzione di attivita' al tempo t0  dove
          t0 e' il tempo in cui avviene  l'introduzione,  HT  (?)  e'
          l'intensita' di dose equivalente nell'organo o nel  tessuto
          T al tempo ?,t e il periodo di tempo, espresso in anni,  su
          cui avviene l'integrazione; qualora t non sia indicato,  si
          intende un periodo di 50 anni per gli adulti e  un  periodo
          fino all'eta' di 70 anni per i bambini;  l'unita'  di  dose
          equivalente impegnata e' il sievert; 
                t) emergenza:  una  situazione  che  richiede  azioni
          urgenti  per   proteggere   lavoratori,   individui   della
          popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa; 
                u)  esperto  qualificato:  persona  che  possiede  le
          cognizioni e l'addestramento necessari sia  per  effettuare
          misurazioni, esami, verifiche o  valutazioni  di  carattere
          fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il
          corretto funzionamento dei dispositivi di  protezione,  sia
          per  fornire  tutte  le  altre  indicazioni   e   formulare
          provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della
          protezione dei  lavoratori  e  della  popolazione.  La  sua
          qualificazione  e'  riconosciuta   secondo   le   procedure
          stabilite nel presente decreto; 
                v) esposizione: qualsiasi esposizione  di  persone  a
          radiazioni ionizzanti. Si distinguono: 
                  1) l'esposizione esterna: esposizione  prodotta  da
          sorgenti situate all'esterno dell'organismo; 
                  2) l'esposizione interna: esposizione  prodotta  da
          sorgenti introdotte nell'organismo; 
                  3)     l'esposizione      totale:      combinazione
          dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna; 
                z) esposizione accidentale:  esposizione  di  singole
          persone a carattere fortuito e involontario. 
               2. Inoltre si intende per: 
                a) esposizione d'emergenza: esposizione  giustificata
          in  condizioni  particolari  per  soccorrere  individui  in
          pericolo, prevenire l'esposizione  di  un  gran  numero  di
          persone o salvare un'installazione di  valore  e  che  puo'
          provocare il superamento di uno dei limiti di dose  fissati
          per i lavoratori esposti; 
                b) esposizione  parziale:  esposizione  che  colpisce
          soprattutto una parte dell'organismo o uno o piu' organi  o
          tessuti, oppure esposizione del  corpo  intero  considerata
          non omogenea; 
                c) esposizione potenziale: esposizione che,  pur  non
          essendo  certa,  ha   una   probabilita'   di   verificarsi
          prevedibile in anticipo; 
                d) esposizione soggetta ad  autorizzazione  speciale:
          esposizione che comporta il superamento di uno  dei  limiti
          di dose annuale fissati per i lavoratori  esposti,  ammessa
          in via eccezionale solo nei casi indicati  nel  decreto  di
          cui all'articolo 82; 
                e)  fondo  naturale  di  radiazioni:  insieme   delle
          radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia
          terrestri che cosmiche,  sempreche'  l'esposizione  che  ne
          risulta  non  sia  accresciuta  in  modo  significativo  da
          attivita' umane; 
                f) gestione  dei  rifiuti:  insieme  delle  attivita'
          concernenti i rifiuti:  raccolta,  cernita,  trattamento  e
          condizionamento,  deposito,  trasporto,  allontanamento   e
          smaltimento nell'ambiente; 
                g) gray  (Gy):  nome  speciale  dell'unita'  di  dose
          assorbita 
 
                            1 Gy =(uguale) 1 J Kg-1 
 
              i fattori di conversione da utilizzare quando  la  dose
          assorbita e' espressa in rad sono i seguenti: 
 
                            1 rad =(uguale) 10-2 Gy 
 
                            1 Gy =(uguale) 100 rad; 
 
                h)  gruppi  di  riferimento  (gruppi  critici)  della
          popolazione:  gruppi  che  comprendono   persone   la   cui
          esposizione e' ragionevolmente omogenea  e  rappresentativa
          di quella degli individui  della  popolazione  maggiormente
          esposti,  in  relazione  ad  una   determinata   fonte   di
          esposizione; 
                i) incidente: qualsiasi avvenimento non  intenzionale
          le  cui   conseguenze   o   potenziali   conseguenze   sono
          significative dal punto di vista  della  radioprotezione  o
          della  sicurezza  nucleare,  e  possono   comportare   dosi
          superiori ai limiti previsti dal presente decreto; 
                i-bis)  inconveniente:  qualsiasi   avvenimento   non
          intenzionale le cui conseguenze  o  potenziali  conseguenze
          non  sono   trascurabili   dal   punto   di   vista   della
          radioprotezione o della sicurezza nucleare; 
                i-ter)  funzionamento  anomalo:  qualsiasi   processo
          operativo che si scosta dal  funzionamento  normale  atteso
          almeno una volta durante il ciclo di vita  di  un  impianto
          nucleare ma  che,  in  considerazione  di  adeguate  misure
          progettuali, non provoca  danni  significativi  a  elementi
          importanti  per  la  sicurezza   o   determina   condizioni
          incidentali; 
                i-quater)   base   di   progetto:   l'insieme   delle
          condizioni  e  degli   eventi   presi   esplicitamente   in
          considerazione nella progettazione di un impianto nucleare,
          compreso l'ammodernamento, secondo  criteri  stabiliti,  di
          modo   che   l'impianto,   in   condizioni   di    corretto
          funzionamento dei sistemi di sicurezza,  sia  in  grado  di
          resistere a tali condizioni  ed  eventi  senza  superare  i
          limiti autorizzati; 
                i-quinquies)   incidente   base   di   progetto:   le
          condizioni  incidentali  prese  in   considerazione   nella
          progettazione  di  un  impianto  nucleare  secondo  criteri
          progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il  danno
          al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di  materie
          radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati; 
                i-sexies) gravi  condizioni:  condizioni  piu'  gravi
          rispetto  a  quelle  collegate  agli  incidenti   base   di
          progetto; tali condizioni possono essere causate da  guasti
          multipli, quali la completa perdita di tutti  gli  elementi
          di  protezione  di  un  sistema  di  sicurezza,  o  da   un
          avvenimento estremamente improbabile; 
                i-septies)  difesa  in  profondita':  l'insieme   dei
          dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi
          di inconvenienti e  funzionamenti  anomali  e  a  mantenere
          l'efficienza delle  barriere  fisiche  interposte  tra  una
          sorgente di radiazione o del  materiale  radioattivo  e  la
          popolazione  nel  suo  insieme  e  l'ambiente,  durante  il
          normale esercizio e, per  alcune  barriere,  in  condizioni
          incidentali; 
                i-octies) cultura della sicurezza nucleare: l'insieme
          delle  caratteristiche  e  delle  attitudini   proprie   di
          organizzazioni e di singoli individui in  base  alle  quali
          viene attribuito il piu' elevato grado  di  priorita'  alle
          tematiche  di  sicurezza  nucleare  e  di  radioprotezione,
          correlata alla rilevanza delle stesse; 
                i-novies) piano operativo: documento predisposto  dal
          titolare   dell'autorizzazione   per   la    disattivazione
          dell'impianto nucleare, atto a descrivere le finalita' e le
          modalita' di svolgimento di specifiche operazioni  connesse
          alla  disattivazione,   riguardanti   in   particolare   lo
          smantellamento di parti  di  impianto  e  la  gestione  dei
          materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse  agli
          obiettivi  e  ai  criteri  di  sicurezza  nucleare   e   di
          radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione. 
                l) intervento: attivita' umana intesa a  prevenire  o
          diminuire l'esposizione  degli  individui  alle  radiazioni
          dalle sorgenti che non fanno parte di  una  pratica  o  che
          sono fuori controllo per effetto di un incidente,  mediante
          azioni sulle sorgenti, sulle vie  di  esposizione  e  sugli
          individui stessi; 
                m)  introduzione:  attivita'  dei  radionuclidi   che
          penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno; 
                n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A  che
          effettua prestazioni in una  o  piu'  zone  controllate  di
          impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere
          gestiti da terzi in qualita' sia di dipendente,  anche  con
          contratto  a  termine,  di  una  impresa  esterna  sia   di
          lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente; 
                o)  lavoratori  esposti:  persone   sottoposte,   per
          l'attivita'  che  svolgono,  a  un'esposizione   che   puo'
          comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati  per
          le  persone  del  pubblico.  Sono  lavoratori  esposti   di
          categoria A i lavoratori che, per il lavoro  che  svolgono,
          sono suscettibili di ricevere in un anno  solare  una  dose
          superiore a uno dei  pertinenti  valori  stabiliti  con  il
          decreto  di  cui  all'articolo  82;  gli  altri  lavoratori
          esposti sono classificati in categoria B; 
                p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi
          derivanti   dall'esposizione    dei    lavoratori,    degli
          apprendisti, degli studenti e delle  persone  del  pubblico
          alle  radiazioni   ionizzanti   causate   dalle   attivita'
          disciplinate dal presente decreto.  I  limiti  di  dose  si
          applicano alla somma delle dosi  ricevute  per  esposizione
          esterna nel periodo  considerato  e  delle  dosi  impegnate
          derivanti dall'introduzione di  radionuclidi  nello  stesso
          periodo; 
                q) livelli di  allontanamento:  valori,  espressi  in
          termini di  concentrazioni  di  attivita'  o  di  attivita'
          totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle
          prescrizioni  di  cui  al  presente  decreto  le   sostanze
          radioattive o i materiali contenenti  sostanze  radioattive
          derivanti da pratiche soggette agli obblighi  previsti  dal
          decreto; 
                r) livello  di  intervento:  valore  di  dose  oppure
          valore derivato, fissato al fine di predisporre  interventi
          di radioprotezione; 
                s)  materia  radioattiva:  sostanza  o   insieme   di
          sostanze  radioattive  contemporaneamente  presenti.   Sono
          fatte salve  le  particolari  definizioni  per  le  materie
          fissili speciali,  le  materie  grezze,  i  minerali  quali
          definiti dall'articolo 197 del trattato che  istituisce  la
          Comunita' europea dell'energia atomica e cioe'  le  materie
          fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche'  i
          combustibili nucleari; 
                t)  materie  fissili  speciali:  il   plutonio   239,
          l'uranio 233, l'uranio arricchito  in  uranio  235  o  233;
          qualsiasi prodotto contenente  uno  o  piu'  degli  isotopi
          suddetti e le materie  fissili  che  saranno  definite  dal
          Consiglio delle  Comunita'  europee:  il  termine  «materie
          fissili speciali» non si applica alle materie grezze; 
                u) materie grezze: l'uranio contenente la  mescolanza
          di isotopi che si trova  in  natura,  l'uranio  in  cui  il
          tenore di uranio 235 sia inferiore al  normale,  il  torio,
          tutte le materie summenzionate sotto forma di  metallo,  di
          leghe, di composti  chimici  o  di  concentrati,  qualsiasi
          altra  materia  contenente  una  o   piu'   delle   materie
          summenzionate con  tassi  di  concentrazione  definiti  dal
          Consiglio delle Comunita' europee; 
                v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale  che  puo'
          essere contaminato da materie radioattive, sono  ricompresi
          in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti; 
                z)   matrice   ambientale:    qualsiasi    componente
          dell'ambiente ivi compresi aria, acqua e suolo. 
              3. Inoltre, si intende per: 
                a)  medico  autorizzato:  medico  responsabile  della
          sorveglianza  medica  dei  lavoratori   esposti,   la   cui
          qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
          le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto; 
                b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi
          di  concentrazione  media  definita  dal  Consiglio   delle
          Comunita' europee,  sostanze  che  permettano  di  ottenere
          attraverso trattamenti  chimici  e  fisici  appropriati  le
          materie grezze; 
                c) persone del pubblico: individui della popolazione,
          esclusi  i  lavoratori,  gli  apprendisti  e  gli  studenti
          esposti in ragione della loro  attivita'  e  gli  individui
          durante l'esposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,
          lettere a) e b); 
                d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione,
          ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e
          le persone del pubblico; 
                e) pratica: attivita' umana  che  e  suscettibile  di
          aumentare l'esposizione  degli  individui  alle  radiazioni
          provenienti da una sorgente artificiale, o da una  sorgente
          naturale  di  radiazioni,  nel  caso  in  cui  radionuclidi
          naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive,
          fissili  o  fertili,  o  da  quelle  sorgenti  naturali  di
          radiazioni  che  divengono  soggette  a  disposizioni   del
          presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le
          esposizioni dovute ad interventi di emergenza; 
                f) radiazioni ionizzanti o radiazioni:  trasferimento
          di energia in forma di particelle o onde  elettromagnetiche
          con lunghezza  di  onda  non  superiore  a  100  nm  o  con
          frequenza non minore di 3 · 1015 Hz in  grado  di  produrre
          ioni direttamente o indirettamente; 
                g) riciclo: la cessione  deliberata  di  materiali  a
          soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di  cui  ai
          capi IV, VI e VII, al  fine  del  reimpiego  dei  materiali
          stessi attraverso lavorazioni; 
                h)  riutilizzazione:  la   cessione   deliberata   di
          materiali ai soggetti di cui alla lettera g)  al  fine  del
          loro reimpiego diretto, senza lavorazioni; 
                i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva
          in forma gassosa, liquida o solida, ancorche' contenuta  in
          apparecchiature o  dispositivi  in  genere,  per  la  quale
          nessun riciclo o utilizzo ulteriore e' previsto o preso  in
          considerazione    dall'autorita'    di     regolamentazione
          competente o da una  persona  giuridica  o  fisica  la  cui
          decisione sia accettata dall'autorita' di  regolamentazione
          competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo
          dall'autorita' di regolamentazione competente; 
                l) servizio riconosciuto di  dosimetria  individuale:
          struttura  riconosciuta  idonea  alle   rilevazioni   delle
          letture  dei  dispositivi   di   sorveglianza   dosimetrica
          individuale, o alla misurazione  della  radioattivita'  nel
          corpo  umano  o  nei  campioni  biologici.  L'idoneita'   a
          svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure
          stabilite nel presente decreto; 
                m) sievert (Sv): nome speciale  dell'unita'  di  dose
          equivalente o di dose efficace. Le dimensioni  del  sievert
          sono J kg-1 
                quando la dose equivalente o la  dose  efficace  sono
          espresse in rem valgono le seguenti relazioni: 
 
                            1 rem =(uguale) 10-2 Sv 
 
                            1 Sv =(uguale) 100 rem; 
 
                n)   smaltimento:   la   collocazione   di    rifiuti
          radioattivi o di combustibile esaurito,  secondo  modalita'
          idonee, in un  impianto  autorizzato  senza  intenzione  di
          recuperarli successivamente; 
                o) smaltimento nell'ambiente: immissione  pianificata
          di  rifiuti   radioattivi   nell'ambiente   in   condizioni
          controllate,  entro  limiti  autorizzati  o  stabiliti  dal
          presente decreto; 
                p)  sorgente  artificiale:  sorgente  di   radiazioni
          diversa dalla sorgente naturale di radiazioni; 
                q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore  di
          radiazioni  ionizzanti  (macchina  radiogena)   o   materia
          radioattiva,  ancorche'  contenuta  in  apparecchiature   o
          dispositivi  in  genere,   dei   quali,   ai   fini   della
          radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita',  o  la
          concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni; 
                r)  sorgente  naturale  di  radiazioni:  sorgente  di
          radiazioni ionizzanti di origine  naturale,  sia  terrestre
          che cosmica; 
                s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non
          corrisponde  alle  caratteristiche  o  ai  requisiti  della
          sorgente sigillata; 
                t) sorgente sigillata: sorgente  formata  da  materie
          radioattive solidamente incorporate in materie solide e  di
          fatto inattive, o sigillate in un  involucro  inattivo  che
          presenti  una  resistenza  sufficiente  per   evitare,   in
          condizioni  normali  di  impiego,  dispersione  di  materie
          radioattive superiore ai valori stabiliti  dalle  norme  di
          buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del
          caso, la capsula che  racchiude  il  materiale  radioattivo
          come parte integrante della sorgente; 
                u) sorveglianza  fisica:  l'insieme  dei  dispositivi
          adottati, delle valutazioni, delle  misure  e  degli  esami
          effettuati, delle indicazioni fornite e  dei  provvedimenti
          formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire  la
          protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; 
                v)  sorveglianza  medica:  l'insieme   delle   visite
          mediche, delle indagini specialistiche  e  di  laboratorio,
          dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine  di
          garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti; 
                z)  sostanza   radioattiva:   ogni   specie   chimica
          contenente uno o piu' radionuclidi di cui,  ai  fini  della
          radioprotezione, non si puo' trascurare  l'attivita'  o  la
          concentrazione. 
              4. Inoltre, si intende per: 
                a) uranio arricchito in uranio 235  o  233:  l'uranio
          contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233,  sia  questi
          due isotopi, in quantita' tali che il rapporto tra la somma
          di questi due isotopi e  l'isotopo  238  sia  superiore  al
          rapporto  tra  isotopo  235  e  l'isotopo  238  nell'uranio
          naturale; 
                b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica,
          fissato per particolari condizioni ai  sensi  del  presente
          decreto,  ai  fini  dell'applicazione  del   principio   di
          ottimizzazione; 
                c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a
          regolamentazione  per  motivi  di  protezione   contro   le
          radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono  essere
          zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata un
          ambiente  di  lavoro,  sottoposto  a  regolamentazione  per
          motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si
          verifichino le condizioni stabilite con il decreto  di  cui
          all'articolo  82  ed  in  cui  l'accesso  e'  segnalato   e
          regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in
          cui  puo'  essere  superato  in  un  anno  solare  uno  dei
          pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che
          non e' zona controllata.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  10  del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  10.  (Funzioni  ispettive).  -  1.  Oltre   alle
          competenze delle  singole  amministrazioni  previste  dalle
          disposizioni in vigore,  comprese  quelle  attribuite  agli
          organi  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ed  a  quelle
          stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per
          l'osservanza  del  presente  decreto  nonche',  per  quanto
          attiene  alla  sicurezza  nucleare   ed   alla   protezione
          sanitaria, della legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  del
          decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  52,  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge 28 aprile
          2015, n. 58, sono attribuite all'ANPA, che  le  esercita  a
          mezzo dei propri ispettori. 
              2. Gli ispettori di cui al comma 1  sono  nominati  con
          provvedimento    del    direttore     dell'autorita'     di
          regolamentazione competente. 
              3. Gli ispettori dell'ANPA  hanno  diritto  all'accesso
          ovunque  si  svolgano  le  attivita'  soggette  alla   loro
          vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti  che
          hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e  la  protezione
          dei  lavoratori,  delle  popolazioni  e  dell'ambiente.  In
          particolare possono: 
                a)  richiedere  dati  ed  informazioni  al  personale
          addetto; 
                b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta
          la  documentazione,  anche  se  di  carattere  riservato  e
          segreto, limitatamente  alla  sicurezza  nucleare  ed  alla
          radioprotezione; 
                c)  richiedere  la  dimostrazione  di  efficienza  di
          macchine e apparecchiature; 
                d)  procedere  agli  accertamenti  che   si   rendono
          necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza
          delle  norme  tecniche  e  delle  prescrizioni  particolari
          formulate ai sensi  del  presente  decreto,  nonche'  delle
          norme di cui al comma 1. 
              3-bis. L'esercente le attivita' soggette alla vigilanza
          di cui al comma 3, o chi lo  rappresenta  sul  posto,  sono
          tenuti  a  fornire  tutte  le  informazioni,  i  dati  e  i
          documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari per
          l'espletamento  delle  loro  funzioni,   e   a   consentire
          l'accesso  all'intero  impianto  o  struttura.  Il  segreto
          industriale non puo' essere opposto  agli  ispettori  ISIN,
          che  sono,  a  loro   volta,   tenuti   all'obbligo   della
          riservatezza ai sensi della normativa vigente. 
              4.  Copia  del  verbale  di   ispezione   deve   essere
          rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul  posto,
          i  quali   hanno   diritto   di   fare   inserire   proprie
          dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale
          delle ragioni dell'eventuale assenza  della  sottoscrizione
          da parte dell'esercente o dal suo rappresentante. 
              5. Nell'esercizio delle  loro  funzioni  gli  ispettori
          dell'ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria. 
              6. L'ANPA informa gli organi  di  vigilanza  competenti
          per  territorio,  nonche'  l'autorita'  competente  che  ha
          rilasciato l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza  di
          esercizio degli interventi effettuati.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  35  del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  35.  (Sospensione  e  revoca  dei  provvedimenti
          autorizzativi). - 1. Fatti salvi i provvedimenti  cautelari
          ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o
          dell'ambiente, le amministrazioni titolari  del  potere  di
          emanare i provvedimenti autorizzativi di  cui  al  presente
          capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate
          delle   disposizioni   del   presente   decreto   o   delle
          prescrizioni   autorizzatorie,    possono    disporre    la
          sospensione dell'attivita' per  un  periodo  di  tempo  non
          superiore a  sei  mesi  ovvero,  nei  casi  di  particolare
          gravita', possono  disporre  la  revoca  del  provvedimento
          autorizzativo. 
              2. Ai fini della sospensione o della revoca di  cui  al
          comma  precedente,  le  amministrazioni  incaricate   della
          vigilanza  comunicano  alle  amministrazioni  titolari  del
          potere  autorizzativo  le  violazioni  gravi   o   ripetute
          risultanti dalla vigilanza stessa. 
              3. Le amministrazioni di  cui  al  comma  1,  prima  di
          disporre  i  provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca,
          contestano  all'esercente  le  violazioni  rilevate  e  gli
          assegnano un termine di sessanta  giorni  per  produrre  le
          proprie giustificazioni. 
              4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di
          sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza
          delle giustificazioni prodotte, deve  essere  acquisito  il
          parere  degli  organi  tecnici  intervenuti  in   fase   di
          emanazione dei provvedimenti autorizzativi. 
              5. I provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca  non
          possono   essere   adottati   decorsi   sei   mesi    dalla
          presentazione    delle     giustificazioni     da     parte
          dell'esercente. 
              5-bis. Ai fini della  predisposizione  della  relazione
          annuale di cui all'articolo 6, comma  4,  lettera  h),  del
          decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni
          territoriali titolari del potere autorizzativo  trasmettono
          all'ISIN con cadenza annuale un rapporto  sulle  violazioni
          di cui al comma 1 comunicate dagli organi  di  vigilanza  e
          sui provvedimenti adottati.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  36  del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 36. (Documentazione di sicurezza  nucleare  e  di
          protezione sanitaria). - 1. Il richiedente l'autorizzazione
          di cui all'articolo 6 e seguenti della  legge  31  dicembre
          1962, n. 1860, per  gli  impianti  di  cui  all'articolo  7
          lettere a), c), d), e), f), ai fini dell'accertamento delle
          condizioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria,
          deve trasmettere, oltre che  al  Ministero  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  all'ANPA  i  seguenti
          documenti: 
                a) progetto di massima dell'impianto corredato  dalla
          pianta topografica, dalla descrizione dello stato del  sito
          di ubicazione dell'impianto stesso, dai piani  esplicativi,
          dai disegni e descrizioni dell'impianto  e  da  uno  studio
          preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi; 
                b)   rapporto   preliminare   di    sicurezza,    con
          l'indicazione  delle  previste  misure   di   sicurezza   e
          protezione. 
                b-bis)   elaborati   tecnici   idonei    a    fornire
          dimostrazione della sicurezza nucleare, con un  livello  di
          dettaglio  proporzionato  all'entita'  e  alla  natura  dei
          pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito. 
              2. L'autorizzazione di cui all'articolo 6  della  legge
          31  dicembre   1962   n.   1860,   e'   rilasciata   previo
          l'espletamento della procedura di cui al presente capo.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  46  del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  46.  (Regolamento  di  esercizio).   -   1.   Il
          regolamento di esercizio, necessario per  gli  impianti  di
          cui agli articoli 36,  37  e  52  e'  approvato  dall'ANPA,
          sentita la Commissione tecnica.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  47  del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 47. (Manuale  di  istruzioni  per  le  situazioni
          eccezionali).  -  1.  Il  manuale  di  operazione  di   cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera  c),  deve  contenere  in
          allegato  un  manuale  di  istruzioni  per  le   situazioni
          eccezionali, che  possono  insorgere  nell'impianto  e  che
          determinano la previsione o il verificarsi di una emergenza
          nucleare, nel quale  e'  compreso  il  piano  di  emergenza
          interna, recante le procedure di gestione dell'impianto  in
          tali situazioni, nonche' le misure di emergenza da adottare
          per prevenire o  attenuare  le  loro  conseguenze,  tenendo
          conto  della   radioprotezione   dei   lavoratori   e   del
          coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui  al
          capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza. 
              2. Il manuale di operazione deve altresi' contenere  le
          modalita' con le quali il  titolare  dell'autorizzazione  o
          del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso
          di inconvenienti e di incidenti, nonche' la identificazione
          del  personale  addetto  all'impianto,  che,  in  caso   di
          insorgenza di situazioni eccezionali, deve essere adibito a
          mansioni di pronto intervento.». 
              - Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  49.  (Collegio  dei  delegati   alla   sicurezza
          dell'impianto). - 1. Per gli impianti di cui all'articolo 7
          lettere a), b), c), d), e), f), deve essere  costituito  un
          Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto. 
              2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta  e'
          tenuto   a   sottoporre   all'approvazione   dell'ANPA   la
          composizione di detto Collegio. 
              3. Il Collegio e' composto  da  almeno  quattro  membri
          prescelti  fra  i  tecnici  che  sovraintendono  a  servizi
          essenziali per il funzionamento dell'impianto; di esso deve
          far parte l'esperto qualificato di cui all'articolo 77.  Il
          Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti compiti: 
                a) esprimere parere preventivo su  ogni  progetto  di
          modifica dell'impianto o di sue parti; 
                b) esprimere parere preventivo su  ogni  proposta  di
          modifica alle procedure di esercizio dell'impianto; 
                c)  esprimere  parere  preventivo  su  programmi   di
          esperienze, prove ed operazioni di carattere  straordinario
          da eseguire sull'impianto; 
                d)    rivedere    periodicamente    lo    svolgimento
          dell'esercizio dell'impianto, esprimendo il proprio  parere
          unitamente  ad  eventuali  raccomandazioni  relative   alla
          sicurezza e protezione; 
                e)  elaborare   il   piano   di   emergenza   interna
          dell'impianto, incluso nel manuale  di  istruzioni  per  le
          situazioni eccezionali di cui all'articolo 47, e provvedere
          a sue eventuali modifiche successive, d'intesa col  comando
          provinciale dei vigili del fuoco; 
                f) assistere il direttore responsabile di turno o  il
          capo impianto nella adozione delle misure  che  si  rendono
          necessarie per fronteggiare qualsiasi evento o  anormalita'
          che possa far temere l'insorgere  di  un  pericolo  per  la
          pubblica incolumita' o di danno alle cose. 
              4. Nel caso previsto  dalla  lettera  f)  assiste  alle
          riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto
          nucleare designato dall'ANPA; negli altri casi tale esperto
          ha la facolta' di intervenire alle riunioni. Alle  riunioni
          del Collegio di  sicurezza  dell'impianto  possono  inoltre
          partecipare funzionari rappresentanti delle amministrazioni
          interessate. 
              5. Tra i componenti del Collegio  di  sicurezza  devono
          essere designati due tecnici  incaricati  di  esplicare  le
          funzioni di collegamento con le  autorita'  competenti  per
          gli adempimenti relativi allo stato di  emergenza  nucleare
          di cui al capo X.». 
              - Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 50. (Licenza di esercizio). - 1.  La  licenza  di
          esercizio e' accordata per fasi  successive  di  esercizio,
          correlative all'esito  positivo  di  successivi  gruppi  di
          prove  nucleari  e  determina  limiti  e   condizioni   che
          l'esercente e' tenuto ad osservare. 
              2. L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio
          di ciascuna fase e' presentata al Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato. Ogni istanza deve  essere
          corredata dei certificati di esito positivo del  gruppo  di
          prove  nucleari  relative  e  della  dimostrazione  che  le
          caratteristiche dell'impianto consentono di  prevedere  una
          fase  di  esercizio  sicuro  entro  determinati  limiti   e
          condizioni,  nonche'  di   un   piano   preliminare   delle
          operazioni  di  disattivazione.  Tale  piano  deve   essere
          aggiornato almeno ogni cinque anni e in particolare  quando
          lo richiedano circostanze specifiche,  quali  significative
          modifiche  dei  processi  operativi.  Copia   dell'istanza,
          corredata della  copia  della  detta  documentazione,  deve
          essere contemporaneamente presentata all'ANPA. 
              3. L'ANPA, esaminata  l'istanza  e  la  documentazione,
          sentita, per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37,  la
          Commissione tecnica, trasmette al Ministero dell'industria,
          commercio   e   dell'artigianato   il    proprio    parere,
          prescrivendo  eventualmente  l'osservanza  di   determinati
          limiti e condizioni per l'esercizio. 
              4.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato  rilascia   la   licenza   di   esercizio,
          condizionandola all'osservanza e, sentito  l'ISIN,  approva
          il piano preliminare delle operazioni di disattivazione e i
          suoi successivi aggiornamenti delle eventuali  prescrizioni
          definite dall'ANPA che vigila sulla loro osservanza. 
              5. L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi,
          gli appositi registri di esercizio. L'esercente  e'  tenuto
          inoltre ad osservare le disposizioni di cui  agli  articoli
          46, 47, 48, 49 e gli obblighi di cui al Capo X.». 
              - Il testo dell'articolo 56 del decreto legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.    56.     (Procedura     per     il     rilascio
          dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle
          operazioni). - 1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 55
          trasmettono  all'ANPA,  non  oltre  sessanta   giorni   dal
          ricevimento  della  documentazione  prevista  allo   stesso
          articolo 55, le proprie eventuali osservazioni. 
              2. L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione  e  la
          relativa documentazione e tenendo conto delle  osservazioni
          delle amministrazioni di  cui  al  comma  1,  predispone  e
          trasmette alle stesse amministrazioni una relazione con  le
          proprie valutazioni e  con  l'indicazione  degli  eventuali
          limiti e condizioni da osservare. 
              3. Le amministrazioni di cui  al  comma  2,  non  oltre
          trenta giorni dal ricevimento della  relazione  trasmettono
          le loro osservazioni finali all'ANPA la quale,  sentita  la
          Commissione tecnica, predispone e  trasmette  al  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio
          parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni. 
              3-bis. Il Ministero dello sviluppo  economico  assicura
          l'effettiva  partecipazione  da  parte  del   pubblico   ai
          processi    decisionali     concernenti     il     rilascio
          dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul  proprio
          sito web istituzionale dello  schema  di  decreto  e  della
          relativa documentazione, assicurando che il pubblico  possa
          esprimere le proprie osservazioni al riguardo e  che  delle
          stesse si tenga debitamente conto. 
              4.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,   rilascia   l'autorizzazione   di    cui
          all'articolo  55,  condizionandola   all'osservanza   delle
          eventuali prescrizioni definite dall'ANPA. 
              4-bis. Con l'autorizzazione sono altresi'  definite  le
          operazioni di disattivazione  rilevanti  per  la  sicurezza
          nucleare e  la  radioprotezione.  Per  tali  operazioni  il
          titolare dell'autorizzazione per la disattivazione presenta
          i  relativi  progetti  particolareggiati,  ovvero  i  piani
          operativi, da sottoporre all'approvazione  dell'ISIN  prima
          della loro attuazione. 
              5.  L'esecuzione  delle  operazioni  avviene  sotto  la
          vigilanza dell'ANPA che, in relazione al loro avanzamento e
          sulla   base   di   specifica    istanza    del    titolare
          dell'autorizzazione, verifica l'effettivo  venir  meno  dei
          presupposti  tecnici   per   l'osservanza   delle   singole
          disposizioni del  presente  decreto  e  delle  prescrizioni
          emanate.». 
              - Il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  57.  (Rapporto  conclusivo).  1.   Il   titolare
          dell'autorizzazione, al termine  delle  operazioni  di  cui
          all'articolo 56,  trasmette  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e alle altre amministrazioni di cui  all'articolo
          55 un rapporto conclusivo atto a documentare le  operazioni
          eseguite e lo stato dell'impianto e del sito. 
              1-bis. L'ISIN, sulla base  della  vigilanza  svolta  ed
          esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e
          trasmette al Ministero  dello  sviluppo  economico  e  alle
          altre amministrazioni di cui all'articolo 55 una  relazione
          contenente le proprie  valutazioni  e  l'indicazione  delle
          eventuali prescrizioni. 
              2.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato, sentite le amministrazioni interessate  e
          l'ANPA,  emette,  con   proprio   decreto,   le   eventuali
          prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito
          al termine delle operazioni.». 
              - Il testo dell'articolo 58 del decreto legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 58. (Inosservanza  delle  prescrizioni;  diffide;
          sospensioni; revoche). - 1. Il titolare  dei  provvedimenti
          autorizzativi di  cui  al  presente  capo  e'  tenuto  alla
          esecuzione    dei    progetti,    compresi    i    progetti
          particolareggiati  di  cui  all'articolo  41  e   i   piani
          operativi come  approvati  dall'ISIN.  Egli  deve  altresi'
          osservare   le    prescrizioni    impartite    con    detti
          provvedimenti. 
              2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  in  caso  di
          inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
          di cui al comma 1  o  di  difformita'  dell'esecuzione  dei
          progetti, compresi i progetti particolareggiati e  i  piani
          operativi come approvati  dall'ISIN,  o  di  inottemperanza
          agli obblighi di cui  agli  articoli  37-ter,  comma  2,  e
          37-quater, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze  e
          le difformita' accertate  e,  ove  necessario,  assegna  un
          termine  di  trenta   giorni   per   fornire   le   proprie
          giustificazioni.  Decorso  tale  termine,  qualora   l'ISIN
          ritenga   incomplete   o    comunque    insufficienti    le
          giustificazioni   fornite,   l'ISIN   diffida   l'esercente
          assegnandogli un  termine  entro  il  quale  devono  essere
          eliminate  le  inosservanze  e  ne  da'  comunicazione   al
          Ministero dello sviluppo economico. 
              3. In caso di inutile decorso dei  termini  di  cui  al
          comma 2, l'ISIN  ne  informa  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico  che,   con   proprio   decreto,   procede   alla
          sospensione dei provvedimenti di cui  al  comma  1  per  il
          periodo di tempo necessario ad eliminare  le  inosservanze,
          sentito l'ISIN. 
              4. Se  a  causa  dell'inosservanza  delle  prescrizioni
          autorizzative  o   di   difformita'   dell'esecuzione   dei
          progetti, compresi i progetti particolareggiati e  i  piani
          operativi come  approvati  dall'ISIN  ricorrono  motivi  di
          urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione
          sanitaria dei lavoratori e  della  popolazione,  ovvero  se
          anche dopo il periodo di sospensione  le  inosservanze  non
          sono state eliminate, l'ISIN ne informa il  Ministro  dello
          sviluppo economico che, con proprio decreto, d'intesa con i
          Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,
          della salute e le altre amministrazioni interessate, revoca
          il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN. 
              5. (abrogato) 
              6. Nei provvedimenti di diffida, di  sospensione  o  di
          revoca sono stabilite, ove necessario, le disposizioni  per
          assicurare la sicurezza nucleare e la protezione  sanitaria
          dei lavoratori e della popolazione.». 
              - Il testo dell'articolo 58-bis del decreto legislativo
          17  marzo  1995,  n.  230,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 58-bis. (Titolari delle autorizzazioni). - 1.  Il
          titolare di una  autorizzazione  deve  essere  in  possesso
          delle capacita' tecniche  e  professionali  previste  dalla
          normativa vigente, con particolare riguardo alla  sicurezza
          nucleare, e allo stesso compete la responsabilita' primaria
          per la sicurezza degli impianti nucleari e  degli  impianti
          di  gestione  del  combustibile  esaurito  e  dei   rifiuti
          radioattivi. Tale responsabilita' non puo' essere  delegata
          e comprende  la  responsabilita'  per  le  attivita'  degli
          appaltatori  e  dei   subappaltatori   le   cui   attivita'
          potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto
          nucleare. 
              2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a: 
                a) valutare e verificare  periodicamente,  nonche'  a
          migliorare  costantemente,  nella  misura   ragionevolmente
          possibile,  la  sicurezza  dei  suoi  impianti  nucleari  o
          dell'attivita' di gestione dei rifiuti  radioattivi  e  del
          combustibile esaurito, in modo sistematico e  verificabile.
          Cio'  comprende  la   verifica   che   sono   stati   presi
          provvedimenti ai fini della prevenzione degli  incidenti  e
          dell'attenuazione  delle  loro  conseguenze,  compresa   la
          verifica dell'applicazione della difesa in profondita'; 
                b)  istituire  e  attuare  sistemi  di  gestione  che
          attribuiscono la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare; 
                c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito
          adeguate,  comprese  indicazioni  per  la  gestione   degli
          incidenti gravi o provvedimenti  equivalenti,  ai  fini  di
          un'efficace risposta agli incidenti  volta  a  prevenire  o
          attenuare le loro conseguenze; 
                d)   prevedere   e   mantenere    adeguate    risorse
          finanziarie,  nonche'  risorse  umane  in  possesso   delle
          qualifiche e delle competenze  adeguate  e  necessarie  per
          adempiere  ai  propri  obblighi  attinenti  alla  sicurezza
          nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre,  che
          gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e'  responsabile
          e le cui  attivita'  potrebbero  incidere  sulla  sicurezza
          nucleare  di  un  impianto   nucleare,   dispongono   delle
          necessarie risorse umane in  possesso  delle  qualifiche  e
          delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi. 
              2-bis. Le procedure e le misure  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), in particolare devono: 
                a) essere coerenti con le altre procedure  operative,
          con la pianificazione  di  emergenza  di  cui  al  capo  X,
          Sezione I, e essere oggetto di esercitazioni periodiche per
          verificarne l'attuabilita'; 
                b)  riguardare  incidenti  e  incidenti  gravi,   che
          potrebbero verificarsi in tutte le  modalita'  operative  e
          quelli  che  coinvolgono  o  colpiscono  contemporaneamente
          diverse unita'; 
                c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna; 
                essere  riesaminate   e   aggiornate   periodicamente
          tenendo   conto   delle    esperienze    acquisite    dalle
          esercitazioni e dagli incidenti. 
              3. (abrogato)». 
              - Il testo dell'articolo 58-ter del decreto legislativo
          17  marzo  1995,  n.  230,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 58-ter. (Competenze e  capacita'  in  materia  di
          sicurezza nucleare). - 1. Il  titolare  dell'autorizzazione
          e' tenuto, con oneri  a  proprio  carico,  a  mantenere  ed
          accrescere  le  capacita'  e  le  competenze  del   proprio
          personale che ha responsabilita' in  materia  di  sicurezza
          nucleare e di gestione  del  combustibile  esaurito  e  dei
          rifiuti radioattivi, al  fine  di  acquisire,  mantenere  e
          sviluppare competenze e capacita' in materia  di  sicurezza
          nucleare e di preparazione alla  gestione  delle  emergenze
          sul sito, attraverso  idonei  programmi  di  formazione  ed
          aggiornamento forniti da istituti e  organismi  competenti.
          Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  altresi'  tenuto  ad
          accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali  e'
          appaltato lo svolgimento di attivita' aventi rilevanza  per
          la  sicurezza  nucleare  e  di  gestione  del  combustibile
          esaurito e dei rifiuti radioattivi fornisca un'attestazione
          di  essere  stato  adeguatamente  formato  nell'ambito   di
          specifici corsi di formazione 
              -  Il  testo  dell'articolo   58-quater   del   decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 58-quater. (Trasparenza). - 1. L'Agenzia  per  la
          sicurezza nucleare pone in atto tutte le  misure  possibili
          affinche' le informazioni riguardanti  la  regolamentazione
          sulla sicurezza nucleare e sulla gestione del  combustibile
          esaurito e dei rifiuti radioattivi, siano rese  accessibili
          ai  lavoratori  e  al   pubblico,   prestando   particolare
          attenzione alle autorita' locali,  alla  popolazione  e  ai
          soggetti  interessati  nelle  vicinanze  di   un   impianto
          nucleare. 
              2. L'Agenzia per la  sicurezza  nucleare  pubblica  sul
          proprio sito web istituzionale i  risultati  dell'attivita'
          svolta nonche' ogni informazione utile nei settori  di  sua
          competenza. 
              3.  Il   titolare   dell'autorizzazione   fornisce   ai
          lavoratori e alla popolazione informazioni in  merito  allo
          stato  della  sicurezza  nucleare,  con  riferimento   alle
          normali  condizioni  di  esercizio  dei   propri   impianti
          nucleari oggetto di autorizzazione. 
              4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a  rendere
          disponibili, su  richiesta,  alla  regione  ed  all'Agenzia
          regionale per la protezione ambientale competenti,  che  ne
          informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i  dati,  le
          informazioni ed i documenti  di  interesse  ai  fini  della
          tutela della popolazione e dell'ambiente  dalle  radiazioni
          ionizzanti, compresi i dati sulla  sorveglianza  locale  di
          cui  all'articolo  54.  Il   titolare   dell'autorizzazione
          informa l'Agenzia  per  la  sicurezza  nucleare  di  quanto
          richiesto e trasmesso. 
              5. Le informazioni sono rese accessibili ai  lavoratori
          e  al  pubblico  secondo  quanto  stabilito   dal   decreto
          legislativo 19 agosto  2005,  n.  195,  recante  attuazione
          della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del   pubblico
          all'informazione   ambientale.   Sono   fatte   salve    le
          disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
          124. 
              5-bis. L'ISIN puo' concludere accordi bilaterali con le
          autorita' di regolamentazione  competenti  di  altri  Stati
          membri per regolare  le  attivita'  di  cooperazione  sulla
          sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso,  tra
          l'altro, lo scambio e, se  del  caso,  la  condivisione  di
          informazioni. Tali accordi  sono  comunicati  al  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al
          Ministero   dello   sviluppo   economico,   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
          Ministero dell'interno e al Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  58-quinquies  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 58-quinquies. (Relazioni e revisioni tra pari). -
          1. Entro il 22 luglio 2020, sulla  base  dei  dati  atti  a
          descrivere  lo  stato   di   attuazione   della   direttiva
          2009/71/Euratom,   come    modificata    dalla    direttiva
          2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno  sessanta  giorni
          prima del predetto termine,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  congiuntamente,  presentano  una
          relazione alla Commissione europea. 
              2. In qualunque circostanza sia ritenuto  opportuno,  e
          comunque  almeno  ogni  dieci  anni,  il  Ministero   dello
          sviluppo economico ed il Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare consultano  l'Agenzia  per
          una valutazione della legislazione, della  regolamentazione
          e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto
          dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia
          e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare. 
              3. Con riferimento  a  quanto  disposto  dal  comma  2,
          l'Agenzia richiede un esame internazionale inter pares,  al
          fine di  concorrere  ad  un  continuo  miglioramento  della
          sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette  le  risultanze  di
          tale esame al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri. 
              3-bis. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni
          tre anni, sulla base dei  dati  forniti  dall'Autorita'  di
          regolamentazione competente, almeno sessanta  giorni  prima
          del termine  utile,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare  e  il  Ministero  per  lo
          sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea una
          relazione sull'attuazione della direttiva  2011/70/Euratom,
          tenendo  conto  dei  cicli  di   riesame   previsti   dalla
          Convenzione  congiunta  in  materia  di   sicurezza   della
          gestione  del   combustibile   esaurito   e   dei   rifiuti
          radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282. 
              3-ter. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico,   sentita   l'autorita'   di    regolamentazione
          competente, organizzano ogni  dieci  anni  valutazioni  del
          quadro   nazionale,   dell'attivita'   dell'autorita'    di
          regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui
          all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua
          attuazione e richiedono su tali  temi  una  verifica  inter
          pares  internazionale,  al  fine  di  garantire  che  siano
          raggiunti elevati  standard  di  sicurezza  nella  gestione
          sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
          I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla
          Commissione europea e agli  altri  Stati  membri  e  devono
          essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano
          con le informazioni proprietarie e di sicurezza. 
              3-quater. In aggiunta a quanto  previsto  al  comma  3,
          l'ISIN, su base  coordinata  con  gli  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea, provvede a: 
                a) effettuare una valutazione  nazionale,  basata  su
          uno specifico tema correlato alla  sicurezza  nucleare  dei
          pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio; 
                b) invitare tutti gli altri Stati membri  dell'Unione
          europea, e la Commissione in qualita'  di  osservatore,  ad
          effettuare un esame inter pares della valutazione nazionale
          di cui alla lettera a); 
                c) proporre ai Ministeri dello sviluppo  economico  e
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          appropriate  misure  per  dar   seguito   alle   pertinenti
          risultanze del processo di esame inter pares; 
                d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti  il
          processo  di  esame  inter  pares  e  i   suoi   principali
          risultati, quando disponibili; 
                e)  trasmettere  tempestivamente  agli  altri   Stati
          membri, nonche' alla Commissione europea, i risultati della
          valutazione nazionale. 
              3-quinquies. Le attivita' di cui al comma 3-quater sono
          avviate nel 2017 e i successivi esami tematici inter  pares
          sono effettuati almeno ogni sei anni. 
              3-sexies.  In  caso   di   incidente   all'origine   di
          situazioni che richiedono misure di  emergenza  all'esterno
          del sito o misure di protezione della popolazione,  l'esame
          inter pares di cui al comma 3-quater e'  organizzato  senza
          indebito ritardo.». 
              - Il testo dell'articolo 138 del decreto legislativo 17
          marzo 1995, n. 230, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 138. (Contravvenzioni al capo VII). - 1. Chi pone
          in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e
          52, senza la  relativa  licenza,  o  esegue  le  operazioni
          connesse alla disattivazione di un impianto nucleare  senza
          la relativa autorizzazione, e' punito con l'arresto da  sei
          mesi a tre anni e con l'ammenda  da  cinquantamila  euro  a
          centocinquantamila euro. La medesima pena si applica a  chi
          pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37,
          51  e  52,   o   esegue   le   operazioni   connesse   alla
          disattivazione di un impianto nucleare, dopo che la licenza
          o l'autorizzazione sono state sospese o revocate. 
              2. Il titolare dell'autorizzazione di cui  all'articolo
          6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e il  titolare  del
          nulla-osta di cui all'articolo 37 della presente legge  che
          mettono  in  esecuzione   progetti   particolareggiati   di
          impianti nucleari senza l'approvazione di cui  all'articolo
          41, comma 1, sono puniti con l'arresto da due a sei mesi  o
          con l'ammenda da trentamila euro a centoventimila euro. 
              2-bis.   Il   titolare   dell'autorizzazione   di   cui
          all'articolo  55  che  mette  in  esecuzione   i   progetti
          particolareggiati  ovvero  i   piani   operativi   di   cui
          all'articolo  56,   comma   4-bis,   senza   l'approvazione
          dell'ISIN, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o  con
          l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro. 
              3.   Chiunque   viola   le    prescrizioni    contenute
          nell'autorizzazione, nel  nulla-osta  e  nella  licenza  di
          esercizio,  o  contravviene  agli  obblighi  di  cui   agli
          articoli 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e  57  e'  punito  con
          l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda  da  trentamila
          euro a centoventimila euro. 
              3-bis. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
          che non ottempera agli obblighi  di  cui  all'articolo  48,
          commi 3 e 4, e' punito con l'arresto sino a quindici giorni
          o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro. 
              3-ter. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
          che  realizza   i   progetti   particolareggiati   di   cui
          all'articolo  41,  comma  1,  in  difformita'   da   quanto
          approvato dall'ISIN e' punito con l'arresto da  uno  a  tre
          mesi o con l'ammenda da quindicimila  euro  a  sessantamila
          euro. 
              3-quater.   Il   titolare   dell'autorizzazione    alla
          disattivazione che realizza i progetti particolareggiati  e
          i piani operativi di cui all'articolo 56, comma  4-bis,  in
          difformita' da quanto approvato  dall'ISIN  e'  punito  con
          l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda  da
          ottomila euro a trentamila euro.». 
              - Il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 17
          marzo 1995, n. 230, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 143. (Prescrizione). - 1. Alle contravvenzioni di
          cui  ai   capi   III-bis,   IV   e   VIII,   nonche'   alle
          contravvenzioni di cui all'articolo 138, commi 3-bis, 3-ter
          e 3-quater, si applica l'istituto della prescrizione di cui
          agli articoli  da  19  a  25  del  decreto  legislativo  19
          dicembre 1994, n. 758.».