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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 133

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2017
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-9-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  comma  622,  come
modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha sancito l'obbligatorieta'  dell'istruzione  per  almeno  dieci
anni; 
  Visto l'articolo 1, comma 605, della citata legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  di  misure,  anche  di  carattere
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema  dell'istruzione,  ed  in
particolare le disposizioni  di  cui  alla  lettera  f),  del  citato
articolo, che prevede dette misure  debbano  essere  adottate  «anche
attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico  2007/2008,
dei carichi orari  settimanali  delle  lezioni,  secondo  criteri  di
maggiore flessibilita', di piu' elevata  professionalizzazione  e  di
funzionale collegamento con il territorio»; 
  Vista la legge  11  gennaio  2007,  n.1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed  in  particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti professionali  con  uno  o
piu' regolamenti da adottarsi ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  13,  comma  1-ter,  del  citato
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, secondo il quale, nel quadro del
riordino e del potenziamento  degli  istituti  professionali,  con  i
richiamati regolamenti sono previsti: la riduzione del  numero  degli
attuali indirizzi  e  il  loro  ammodernamento  nell'ambito  di  ampi
settori tecnico-professionali, articolati in  un'area  di  istruzione
generale, comune a tutti i percorsi,  e  in  aree  di  indirizzo;  la
scansione  temporale  dei  percorsi  e  i   relativi   risultati   di
apprendimento; la previsione di un monte ore  annuale  delle  lezioni
sostenibile per gli allievi nei  limiti  del  monte  ore  complessivo
annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera  f),
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296;  la  riorganizzazione  delle
discipline  di  insegnamento  al  fine  di  potenziare  le  attivita'
laboratoriali, di stage e  di  tirocini;  l'orientamento  agli  studi
universitari  e  al  sistema  dell'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei
diversi ordini di scuola anche attraverso  la  razionalizzazione  dei
piani  di  studio  e  dei  relativi  quadri-orario,  con  particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali; 
  Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  la  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, recante norme per il riordino  degli  istituti  professionali,  a
norma dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112; 
  Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma
1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 4, lettera a), del  decreto
n. 87 del 2010 di riordino degli istituti professionali  che  dettano
criteri per l'organizzazione dei percorsi e  il  passaggio  al  nuovo
ordinamento,  nonche'  per  l'articolazione  delle  cattedre   e   la
ridefinizione  dell'orario   complessivo   annuale   delle   lezioni,
effettuata  «in  modo  da   ridurre   del   20%   l'orario   previsto
dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi  di  concorso
le cui discipline hanno complessivamente un  orario  annuale  pari  o
superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza  degli  insegnanti
tecnico-pratici»; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile  2013,  passata
in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del
citato decreto n. 87 del 2010 nella parte in  cui  «determina,  senza
indicazione  dei  criteri,  l'orario  complessivo  per  gli  istituti
professionali»; 
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sezione III-bis, n. 6438, che ordina  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'esecuzione della  citata  sentenza
n. 3527 del 2013; 
  Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria
una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto  n.  87
del 2010 che specifichi i criteri per  la  ridefinizione  dell'orario
complessivo, ferma restando l'applicazione di quelli  indicati  nelle
disposizioni su richiamate; 
  Ritenuto  di  dover  prioritariamente  tutelare  il  diritto-dovere
all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli
alunni, nonche' coerente con  le  finalita'  didattico-educative  dei
percorsi di istruzione, anche in attuazione di  quanto  previsto  dal
richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 29 settembre 2016; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta  del  1°
dicembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Criteri per la  definizione  dell'orario  complessivo  annuale  degli
                       istituti professionali 
 
  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti
parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»; 
    b) dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  L'orario
annuale complessivo, come determinato dal comma  1,  lettera  b),  e'
definito secondo i seguenti criteri; 
      a) superamento delle sperimentazioni didattiche  gia'  adottate
in assenza di un quadro di riferimento organico,  tenendo  conto  dei
risultati con  esse  raggiunti,  attraverso  la  stabilizzazione  del
sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilita' di utilizzo
delle quote di autonomia e degli spazi di  flessibilita'  di  cui  al
comma 3, salvaguardando la coerenza tra i  percorsi  e  i  titoli  di
studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili  e
quadri orari standard di cui agli allegati B e C; 
        b) ripartizione  delle  ore  di  laboratorio  in  maniera  da
assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno; 
        c) conformazione dei piani di studio in  base  ad  una  quota
oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di  flessibilita'  adottate
ai sensi dell'articolo 4,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto  riguardo  in
particolare    all'utilizzazione,    nell'ambito    del     curricolo
obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di  meglio  garantire
l'integrale erogazione del curricolo stesso; 
      d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in  particolare,
della sostenibilita' dell'impegno orario richiesto  agli  studenti  e
dell'introduzione di metodologie didattiche innovative; 
      e) definizione di piani di studio il cui  impianto  curriculare
garantisca  il  raggiungimento  dei   risultati   di   apprendimento,
declinati  in  competenze,  conoscenze  e  abilita',  attraverso   la
complementarita' tra le diverse discipline,  valorizzando  il  legame
tra    il    contributo    educativo    offerto     dalla     cultura
scientifico-tecnologica e la cultura umanistica; 
      f)  previsione  di  piani  di  studio  con  un  numero  di  ore
complessive  per  ogni  disciplina  adeguato  al  conseguimento   dei
risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi
quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline  in
relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di  ciascun
percorso e tenendo conto, laddove possibile, della  struttura  oraria
del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi  del  percorso,
nonche' dei  tempi  di  presenza  in  aula  degli  studenti  e  della
necessita'  di  agevolare  la  concentrazione  e  partecipazione  dei
medesimi; 
      g)  adeguata  ripartizione  tra  le  discipline  dell'area   di
istruzione  generale  e  dell'area  di  indirizzo,  diversificata  in
relazione al  primo  biennio,  secondo  biennio  e  quinto  anno.  In
particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di
ciascun segmento  del  percorso  di  istruzione  che,  per  il  primo
biennio, si pone in  relazione  con  l'assolvimento  dell'obbligo  di
istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze
chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto  anno,  con
l'introduzione progressiva e piu' incisiva delle discipline dell'area
di indirizzo in relazione all'acquisizione degli  apprendimenti  piu'
propriamente  necessari   ad   assumere   ruoli   tecnici   operativi
considerati  nella  loro  dimensione  sistemica.  Il   rapporto   tra
ore/discipline  da  destinare  all'area  di  istruzione  generale   e
all'area di  indirizzo  e'  modulato,  di  conseguenza,  secondo  una
proporzione  superiore  nel  primo  biennio  a  favore  dell'area  di
istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto  anno,  a  favore
dell'area di indirizzo; 
      h)   dimensionamento   dell'orario   complessivo   annuale    e
dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire
un equilibrato assortimento delle discipline di studio  in  relazione
agli obiettivi di apprendimento, al fine  di  assicurare,  a  regime,
l'ottimale   determinazione   delle   cattedre,   salvaguardando   la
stabilita' dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro
titolarita'  in  organico  e  tutelando  la   continuita'   didattica
nell'ambito  dell'intero  ciclo  di  studi   ovvero,   distintamente,
nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.». 
  2. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  87  del  2010,  dopo  la  parola:  «produttivo»,  sono
aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche  dei  criteri  di  cui  al
comma 1-bis dell'articolo 5». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto  del Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  2  e  3,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti). (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 622, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «Art. 1. (Omissis). 
              622. L'istruzione impartita per almeno  dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
          si assolve anche nei percorsi di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64, commi  3,  4  e
          4-bis,  del  decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133: 
                «Art. 64. (Disposizioni in materia di  organizzazione
          scolastica). 
              (Omissis). 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare  le  risorse  disponibili,  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici» sino a «Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 605, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «Art. 1. (Omissis). 
              605. Per meglio  qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
                a)  nel  rispetto   della   normativa   vigente,   la
          revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,  dei
          criteri e dei parametri per la formazione delle  classi  al
          fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
          e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
          attribuire ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per  i
          diversi ordini e gradi  di  scuola  e  le  diverse  realta'
          territoriali, in  modo  da  incrementare  il  valore  medio
          nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
          altresi',  alla  revisione  dei  criteri  e  parametri   di
          riferimento  ai  fini  della  riduzione   della   dotazione
          organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
          prevenzione e  al  contrasto  degli  insuccessi  scolastici
          attraverso la flessibilita' e  l'individualizzazione  della
          didattica, anche al  fine  di  ridurre  il  fenomeno  delle
          ripetenze; 
                b) il perseguimento della sostituzione  del  criterio
          previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre
          1997,   n.   449,   con   l'individuazione   di    organici
          corrispondenti alle effettive  esigenze  rilevate,  tramite
          una stretta collaborazione tra regioni,  uffici  scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche, attraverso certificazioni  idonee  a  definire
          appropriati interventi formativi; 
                c)  la  definizione  di  un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'articolo 39,  comma  3-bis,  della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449.   Contestualmente
          all'applicazione del piano  triennale,  il  Ministro  della
          pubblica istruzione realizza un'attivita'  di  monitoraggio
          sui cui  risultati,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  riferisce  alle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  al  fine  di
          individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione  e
          di  innovare  e   aggiornare   gli   attuali   sistemi   di
          reclutamento del personale docente, nonche' di  verificare,
          al   fine   della   gestione   della   fase    transitoria,
          l'opportunita' di  procedere  a  eventuali  adattamenti  in
          relazione a quanto previsto  nei  periodi  successivi.  Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo  1  del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,  sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
          gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare  per
          il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'  in  possesso  di
          abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
          abilitazione, per i docenti che frequentano, alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, i corsi  abilitanti
          speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.  97
          del 2004, i corsi  presso  le  scuole  di  specializzazione
          all'insegnamento  secondario  (SISS),  i   corsi   biennali
          accademici  di  secondo  livello  ad  indirizzo   didattico
          (COBASLID), i corsi di  didattica  della  musica  presso  i
          Conservatori di musica e il  corso  di  laurea  in  Scienza
          della formazione primaria. La predetta riserva  si  intende
          sciolta con il conseguimento del  titolo  di  abilitazione.
          Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
          il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e'
          successivamente disciplinata la valutazione  dei  titoli  e
          dei servizi dei docenti inclusi nelle predette  graduatorie
          ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
          titoli. In correlazione alla predisposizione del piano  per
          l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
          previsto dalla presente lettera, e'  abrogata  con  effetto
          dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
          lettera  h),  della  tabella  di  valutazione  dei   titoli
          allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,  n.  143.  E'
          fatta salva la valutazione in  misura  doppia  dei  servizi
          prestati anteriormente alla predetta data.  Ai  docenti  in
          possesso   dell'abilitazione   in   educazione    musicale,
          conseguita entro  la  data  di  scadenza  dei  termini  per
          l'inclusione nelle graduatorie permanenti  per  il  biennio
          2005/2006-2006/2007, privi del  requisito  di  servizio  di
          insegnamento che, alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti  negli  elenchi
          compilati ai sensi del decreto del Ministro della  pubblica
          istruzione 13  febbraio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 102 del 3  maggio  1996,  e'  riconosciuto  il
          diritto  all'iscrizione   nel   secondo   scaglione   delle
          graduatorie permanenti di strumento musicale  nella  scuola
          media  previsto   dall'articolo   1,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333.  Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale,  4ª  Serie  speciale,  n.  100  del  20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
          39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza; 
                d)  l'attivazione,  presso  gli   uffici   scolastici
          provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno  delle
          competenze  dell'autonomia  scolastica  relativamente  alle
          supplenze  brevi,  con  l'obiettivo   di   ricondurre   gli
          scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
          nazionali; 
                e)  ai  fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  128,  della  legge   30
          dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano  biennale  di
          formazione  per  i  docenti  della  scuola   primaria,   da
          realizzare negli anni  scolastici  2007/2008  e  2008/2009,
          finalizzato al conseguimento  delle  competenze  necessarie
          per l'insegnamento della lingua inglese. A tale  fine,  per
          un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi
          di  formazione  anche  a  distanza,  integrati  da  momenti
          intensivi in presenza; 
                f)  il  miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche  attraverso  la  riduzione,  a  decorrere   dall'anno
          scolastico 2007/2008, dei carichi orari  settimanali  delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata professionalizzazione e di funzionale  collegamento
          con il territorio. 
              (Omissis).». 
              - La legge 11  gennaio  2007,  n.  1  (Disposizioni  in
          materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
          istruzione secondaria superiore  e  delega  al  Governo  in
          materia di raccordo tra la scuola  e  le  universita'),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 1, 1-bis,
          1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7
          (Misure  urgenti  per  la  tutela   dei   consumatori,   la
          promozione della  concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          aprile 2007, n. 40: 
              «Art.  13.  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          istruzione  tecnico-professionale   e   di   valorizzazione
          dell'autonomia   scolastica.   Misure   in    materia    di
          rottamazione   di    autoveicoli.    Semplificazione    del
          procedimento di  cancellazione  dell'ipoteca  per  i  mutui
          immobiliari. Revoca delle concessioni per la  progettazione
          e la  costruzione  di  linee  ad  alta  velocita'  e  nuova
          disciplina degli affidamenti contrattuali nella  revoca  di
          atti amministrativi. Clausola di salvaguardia.  Entrata  in
          vigore). -  1.  Fanno  parte  del  sistema  dell'istruzione
          secondaria superiore  di  cui  al  decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i  licei,
          gli istituti tecnici e gli istituti  professionali  di  cui
          all'articolo 191, comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   tutti
          finalizzati al conseguimento di un  diploma  di  istruzione
          secondaria   superiore.   Nell'articolo   2   del   decreto
          legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del  comma  6
          sono soppresse le parole: «economico,» e  «tecnologico»,  e
          il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I  percorsi  del
          liceo   artistico   si   articolano   in   indirizzi    per
          corrispondere  ai  diversi   fabbisogni   formativi».   Nel
          medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono  abrogati
          il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali. 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,   previo   parere   delle    competenti    Commissioni
          parlamentari da rendere entro il termine di  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso  il
          quale i regolamenti possono comunque essere adottati,  sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell'articolo 1,  comma  605,  lettera
          f), della legge 27 dicembre 2006, n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008.». 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative   vigenti),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2015,  n.   76
          (Definizione  delle  norme  generali   sul   diritto-dovere
          all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo  2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2015,  n.   77
          (Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo
          2003, n. 53), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  28
          marzo 2003, n. 53 (Delega al  Governo  per  la  definizione
          delle  norme  generali  sull'istruzione   e   dei   livelli
          essenziali delle prestazioni in  materia  di  istruzione  e
          formazione professionale): 
              «Art.  4.  (Alternanza  scuola-lavoro).  -   1.   Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 18  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196, al fine di  assicurare  agli  studenti
          che  hanno  compiuto  il  quindicesimo  anno  di  eta'   la
          possibilita' di realizzare i corsi  del  secondo  ciclo  in
          alternanza scuola-lavoro, come modalita'  di  realizzazione
          del  percorso  formativo  progettata,  attuata  e  valutata
          dall'istituzione scolastica e formativa  in  collaborazione
          con  le  imprese,  con  le   rispettive   associazioni   di
          rappresentanza e con le  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, che assicuri ai  giovani,  oltre
          alla  conoscenza  di  base,  l'acquisizione  di  competenze
          spendibili nel mercato del lavoro, il Governo  e'  delegato
          ad adottare, entro il termine di  ventiquattro  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge e  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi  2  e  3,  della  legge  stessa,  un
          apposito  decreto  legislativo  su  proposta  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite  le
          associazioni maggiormente  rappresentative  dei  datori  di
          lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) svolgere l'intera formazione dai 15  ai  18  anni,
          attraverso l'alternanza di periodi di studio e  di  lavoro,
          sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o
          formativa, sulla base di convenzioni con imprese o  con  le
          rispettive associazioni di rappresentanza o con  le  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  o  con
          enti pubblici  e  privati  ivi  inclusi  quelli  del  terzo
          settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
          di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale  di
          lavoro.    Le    istituzioni    scolastiche,    nell'ambito
          dell'alternanza scuola-lavoro, possono  collegarsi  con  il
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
          assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa  con  le
          regioni,  la  frequenza  negli  istituti   d'istruzione   e
          formazione professionale di corsi integrati  che  prevedano
          piani di studio progettati  d'intesa  fra  i  due  sistemi,
          coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
          degli operatori di ambedue i sistemi; 
                b) fornire indicazioni generali per il reperimento  e
          l'assegnazione delle risorse  finanziarie  necessarie  alla
          realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi  gli
          incentivi per le imprese, la valorizzazione  delle  imprese
          come luogo formativo e l'assistenza tutoriale; 
                c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito
          positivo  del  tirocinio  e  di  valutazione  dei   crediti
          formativi acquisiti dallo studente. 
              2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
          con le imprese e del  monitoraggio  degli  allievi  che  si
          avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro  sono  riconosciuti
          nel quadro della valorizzazione della professionalita'  del
          personale docente.». 
              - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'articolo 2 della  legge  28  marzo
          2003, n. 53), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21  (Norme
          per   la   definizione   dei   percorsi   di   orientamento
          all'istruzione   universitaria   e   all'alta    formazione
          artistica, musicale e coreutica, per  il  raccordo  tra  la
          scuola,  le  universita'   e   le   istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
          valorizzazione  della  qualita'  dei  risultati  scolastici
          degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi  di  laurea
          universitari ad accesso programmato di cui  all'articolo  1
          della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2,
          comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11  gennaio  2007,
          n. 1), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7  febbraio
          2008, n. 32. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22
          (Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati  alle
          professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma  1,
          della legge 11 gennaio 2007, n.  1),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275  (Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          87  (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino   degli
          istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133): 
              «Art. 1. (Oggetto). - 1. Il presente regolamento  detta
          le norme  generali  relative  al  riordino  degli  istituti
          professionali in  attuazione  del  piano  programmatico  di
          interventi  di  cui   all'articolo   64,   comma   3,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti  ad
          una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle  risorse
          umane  e  strumentali  disponibili,   tali   da   conferire
          efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              2. Gli istituti professionali, di cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  fanno
          parte   dell'istruzione    secondaria    superiore    quale
          articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e
          formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17
          ottobre 2005,  n.  226  e  successive  modificazioni;  sono
          riorganizzati a  partire  dalle  classi  prime  funzionanti
          nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme  contenute
          nel  presente  regolamento,  con  riferimento  al   profilo
          educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente  a
          conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione  e
          formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  87  del  2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 5. (Organizzazione dei percorsi). - 1. I percorsi
          degli istituti  professionali  sono  riordinati  secondo  i
          seguenti criteri: 
                a) i risultati di  apprendimento  dei  percorsi  sono
          determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma
          1,  e  all'articolo  4,  comma   1,   in   relazione   agli
          insegnamenti di cui agli allegati  B)  e  C)  del  presente
          regolamento. La  declinazione  in  competenze,  abilita'  e
          conoscenze e'  effettuata  dalle  istituzioni  scolastiche,
          nella loro autonomia, sulla base delle linee guida  di  cui
          all'articolo  8,  comma  6,   in   relazione   anche   alla
          Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  del
          23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo  delle
          qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF),  anche  ai
          fini  della  mobilita'   delle   persone   sul   territorio
          dell'Unione europea; 
                b) l'orario complessivo  annuale  e'  determinato  in
          1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di  lezione,
          comprensive  della   quota   riservata   alle   regioni   e
          dell'insegnamento della religione cattolica secondo  quanto
          previsto all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo
          17 ottobre 2005, n. 226 e risponde ai criteri indicati  nel
          comma 1-bis; 
                c) i  percorsi  attengono  a  due  ampi  settori:  1)
          industria e artigianato; 2) servizi; 
                d) l'area di istruzione generale e' comune a tutti  i
          percorsi  e  le  aree  di  indirizzo,  che  possono  essere
          ulteriormente  specificate  in   opzioni   secondo   quanto
          previsto  dall'articolo  8,  comma  4,   lettera   c),   si
          riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla  lettera
          c); 
                e) attivita' e insegnamenti relativi a  «Cittadinanza
          e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1°
          settembre 2008,  n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti
          i percorsi secondo quanto  indicato  nell'allegato  A)  del
          presente regolamento. 
              1-bis. L'orario annuale complessivo,  come  determinato
          dal comma 1, lettera b), e'  definito  secondo  i  seguenti
          criteri; 
              a) superamento delle  sperimentazioni  didattiche  gia'
          adottate in assenza di un quadro di  riferimento  organico,
          tenendo conto dei risultati con esse raggiunti,  attraverso
          la   stabilizzazione   del    sistema    ordinamentale    e
          l'introduzione della possibilita' di utilizzo  delle  quote
          di autonomia e degli spazi di flessibilita' di cui al comma
          3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli  di
          studio rilasciati mediante la riconduzione agli  indirizzi,
          profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C; 
              b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera  da
          assicurarne  una   prevalenza   nel   secondo   biennio   e
          nell'ultimo anno; 
              c) conformazione dei piani di studio  in  base  ad  una
          quota  oraria  di  60  minuti,  fatte  salve  le  forme  di
          flessibilita' adottate ai sensi dell'articolo 4,  comma  2,
          lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  8
          marzo  1999,  n.  275,  avuto   riguardo   in   particolare
          all'utilizzazione, nell'ambito del curricolo  obbligatorio,
          degli spazi orari  residui  al  fine  di  meglio  garantire
          l'integrale erogazione del curricolo stesso; 
              d) ponderazione  dei  quadri  orari  tenuto  conto,  in
          particolare,  della  sostenibilita'   dell'impegno   orario
          richiesto agli studenti e dell'introduzione di  metodologie
          didattiche innovative; 
              e) definizione di  piani  di  studio  il  cui  impianto
          curriculare garantisca il raggiungimento dei  risultati  di
          apprendimento,  declinati  in  competenze,   conoscenze   e
          abilita', attraverso la  complementarita'  tra  le  diverse
          discipline,  valorizzando  il  legame  tra  il   contributo
          educativo offerto dalla cultura  scientifico-tecnologica  e
          la cultura umanistica; 
              f) previsione di piani di studio con un numero  di  ore
          complessive per ogni disciplina adeguato  al  conseguimento
          dei  risultati  di  apprendimento  attesi   in   esito   ai
          corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando  la  quota
          oraria  delle  singole   discipline   in   relazione   alle
          caratteristiche e  al  profilo  del  diplomato  di  ciascun
          percorso  e  tenendo  conto,   laddove   possibile,   della
          struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti
          innovativi del percorso, nonche' dei tempi di  presenza  in
          aula degli studenti e  della  necessita'  di  agevolare  la
          concentrazione e partecipazione dei medesimi; 
              g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di
          istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata
          in relazione al primo biennio,  secondo  biennio  e  quinto
          anno.  In  particolare,  la  suddetta   ripartizione   deve
          considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di
          istruzione che, per il primo biennio, si pone in  relazione
          con l'assolvimento dell'obbligo di  istruzione  finalizzato
          all'acquisizione dei saperi e delle  competenze  chiave  di
          cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto  anno,  con
          l'introduzione progressiva e piu' incisiva delle discipline
          dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione  degli
          apprendimenti piu' propriamente necessari ad assumere ruoli
          tecnici  operativi  considerati   nella   loro   dimensione
          sistemica. Il  rapporto  tra  ore/discipline  da  destinare
          all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo  e'
          modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore
          nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale
          e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di
          indirizzo; 
              h) dimensionamento dell'orario  complessivo  annuale  e
          dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da
          garantire un equilibrato assortimento delle  discipline  di
          studio in relazione agli  obiettivi  di  apprendimento,  al
          fine di assicurare,  a  regime,  l'ottimale  determinazione
          delle cattedre, salvaguardando la  stabilita'  dei  docenti
          presenti nell'istituzione scolastica e la loro  titolarita'
          in  organico   e   tutelando   la   continuita'   didattica
          nell'ambito   dell'intero   ciclo    di    studi    ovvero,
          distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi
          tre anni. 
              2. I percorsi di cui al  comma  1,  hanno  la  seguente
          struttura: 
                a) un primo biennio articolato, per ciascun anno,  in
          660 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione  generale
          e in 396 ore di attivita'  e  insegnamenti  obbligatori  di
          indirizzo,  ai  fini  dell'assolvimento   dell'obbligo   di
          istruzione di cui al regolamento adottato con  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e
          dell'acquisizione  dei  saperi  e   delle   competenze   di
          indirizzo in funzione orientativa, anche  per  favorire  la
          reversibilita' delle scelte degli studenti; 
                b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in
          495 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione  generale
          e in 561 ore di attivita'  e  insegnamenti  obbligatori  di
          indirizzo; 
                c) un quinto anno articolato in 495 ore di  attivita'
          e insegnamenti di istruzione  generale  e  in  561  ore  di
          attivita' e  insegnamenti  obbligatori  di  indirizzo,  che
          consentano  allo  studente  di  acquisire  una   conoscenza
          sistemica della filiera economica  di  riferimento,  idonea
          anche ad orientare la prosecuzione degli  studi  a  livello
          terziario  con  particolare  riguardo  all'esercizio  delle
          professioni tecniche; 
                d) si sviluppano soprattutto  attraverso  metodologie
          basate  su:  la  didattica  di   laboratorio,   anche   per
          valorizzare    stili    di     apprendimento     induttivi;
          l'orientamento progressivo, l'analisi e  la  soluzione  dei
          problemi relativi al settore produttivo di riferimento;  il
          lavoro cooperativo per progetti; la  personalizzazione  dei
          prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie  e
          del pensiero creativo; la gestione di processi in  contesti
          organizzati e l'alternanza scuola lavoro. 
              3.  Ai  fini  di  cui  al   comma   1,   gli   istituti
          professionali: 
                a) possono utilizzare la quota di autonomia  del  20%
          dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi  definiti  dalle
          regioni e in coerenza con il profilo  di  cui  all'allegato
          A), sia per potenziare  gli  insegnamenti  obbligatori  per
          tutti  gli  studenti,  con  particolare  riferimento   alle
          attivita'  di  laboratorio,  sia  per  attivare   ulteriori
          insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
          previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei  limiti  del
          contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale
          quota e' determinata, in base all'orario complessivo  delle
          lezioni previsto per il primo biennio e per il  complessivo
          triennio, tenuto conto delle  richieste  degli  studenti  e
          delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina
          non puo' essere decurtata per piu'  del  20%  previsto  dai
          quadri orario di cui agli allegati B) e  C).  A  tal  fine,
          nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente
          determinate  annualmente  con  il  decreto   adottato   dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
          puo'  essere  previsto  un  contingente  di   organico   da
          assegnare  alle   singole   istituzioni   scolastiche   e/o
          disponibile  attraverso  gli  accordi  di   rete   previsti
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 marzo 1999, n. 275, fermo restando  il  conseguimento,  a
          regime, degli obiettivi finanziari di cui  all'articolo  64
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          subordinatamente, alla preventiva  verifica  da  parte  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
          circa la sussistenza di economie aggiuntive; 
                b) utilizzano gli spazi di flessibilita', intesi come
          possibilita' di articolare in opzioni le aree di  indirizzo
          di cui  agli  allegati  B)  e  C)  per  corrispondere  alle
          esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi  espressi
          dal mondo del lavoro e delle professioni,  con  riferimento
          all'orario annuale delle lezioni entro il 35%  nel  secondo
          biennio e il 40% nell'ultimo anno. L'utilizzo della  citata
          flessibilita' avviene nei limiti delle dotazioni  organiche
          assegnate senza determinare esuberi di personale; 
                c) possono  utilizzare  gli  spazi  di  flessibilita'
          anche nel primo biennio entro il  25%  dell'orario  annuale
          delle  lezioni  per  svolgere  un   ruolo   integrativo   e
          complementare rispetto al sistema dell'istruzione  e  della
          formazione professionale regionale di cui  all'articolo  2,
          comma 3, nei limiti degli  assetti  ordinamentali  e  delle
          consistenze di organico previsti dal presente  regolamento.
          Nella fase transitoria gli istituti professionali di  Stato
          possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula  delle
          intese di cui all'articolo 8, comma 2, e, a regime,  previa
          intesa in Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  13,
          comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40; 
                d)  possono  costituire,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia didattica,  organizzativa  e  di  ricerca,  senza
          nuovi  e  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,
          dipartimenti, quali articolazioni funzionali  del  collegio
          dei  docenti,  per  il  sostegno  alla  didattica  e   alla
          progettazione formativa; 
                e)  possono  dotarsi,   nell'esercizio   della   loro
          autonomia  didattica  e  organizzativa,  di   un   comitato
          tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, composto da  docenti  e  da  esperti  del
          mondo  del  lavoro,  delle  professioni  e  della   ricerca
          scientifica e tecnologica, con  funzioni  consultive  e  di
          proposta per l'organizzazione delle  aree  di  indirizzo  e
          l'utilizzazione degli spazi di autonomia  e  flessibilita';
          ai componenti del comitato non spettano compensi  ad  alcun
          titolo; 
                f) possono stipulare contratti  d'opera  con  esperti
          del mondo del lavoro e delle professioni con una  specifica
          e documentata esperienza professionale maturata nel settore
          di riferimento,  ai  fini  dell'arricchimento  dell'offerta
          formativa e  per  competenze  specialistiche  non  presenti
          nell'istituto, nei limiti degli spazi di  flessibilita'  di
          cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel  programma
          annuale di ciascuna istituzione scolastica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, lettera
          a), del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          87 del 2010: 
                «Art. 8. (Passaggio al nuovo ordinamento). 
              (Omissis). 
              4. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti: 
                a) l'articolazione delle cattedre, in relazione  alle
          classi di concorso  del  personale  docente,  per  ciascuno
          degli  indirizzi  di  cui  agli  allegati  B)  e   C),   da
          determinarsi  anche  con  riferimento  alla   ridefinizione
          dell'orario  complessivo  annuale  delle  lezioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 3. La ridefinizione e' effettuata  in
          modo da ridurre del 20% l'orario previsto  dall'ordinamento
          previgente con riferimento alle classi di concorso  le  cui
          discipline hanno complessivamente un orario annuale pari  o
          superiore a 99 ore, comprese le ore  di  compresenza  degli
          insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di
          norma, con non meno di 18 ore settimanali  e  comunque  nel
          rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'articolo  64
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  2,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  87  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  7.  (Monitoraggio,  valutazione  di  sistema   e
          aggiornamento dei percorsi). - 1. I percorsi degli istituti
          professionali sono oggetto di costante monitoraggio,  anche
          ai fini della loro innovazione  permanente,  nel  confronto
          con le regioni, gli enti locali, le  parti  sociali  e  gli
          altri    Ministeri    interessati,    avvalendosi     anche
          dell'assistenza  tecnica  dell'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema   educativo   di   istruzione   e
          formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia  nazionale  per  lo
          sviluppo    dell'autonomia     scolastica     (A.N.S.A.S.),
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro
          e dell'Istituto per  la  promozione  industriale  (I.P.I.),
          senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
              2. Gli indirizzi, i profili e i relativi  risultati  di
          apprendimento degli istituti professionali sono  aggiornati
          periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio
          di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica
          e  alle  innovazioni  tecnologiche  nonche'  alle  esigenze
          espresse dal mondo economico  e  produttivo  tenendo  conto
          anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5. 
              3.  I  risultati  di  apprendimento  sono  oggetto   di
          valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale  per
          la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
          formazione  (I.N.V.A.L.S.I.),  che   ne   cura   anche   la
          pubblicizzazione degli esiti. I risultati del  monitoraggio
          e della valutazione sono oggetto di un rapporto  presentato
          al Parlamento ogni tre anni dal  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.».