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DECRETO LEGISLATIVO 26 luglio 2017, n. 126

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. (17G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2017
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Testo in vigore dal: 19-8-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p); 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017; 
  Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1  dello  stesso
articolo, il Governo puo'  adottare,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo  articolo,
uno o piu' decreti legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2017; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sul decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e  sulle
integrazioni e modifiche apportate al  suddetto  decreto  legislativo
con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del  6  aprile
2017; 
  Acquisito il parere in sede di Conferenza  unificata  nella  seduta
del 6 aprile 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica competenti per materia e  per  i  profili
finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,  e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente  decreto.  Per  quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le  disposizioni
del decreto legislativo n. 171 del 2016. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p); 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017; 
  Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1  dello  stesso
articolo, il Governo puo'  adottare,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo  articolo,
uno o piu' decreti legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2017; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sul decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e  sulle
integrazioni e modifiche apportate al  suddetto  decreto  legislativo
con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del  6  aprile
2017; 
  Acquisito il parere in sede di Conferenza  unificata  nella  seduta
del 6 aprile 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica competenti per materia e  per  i  profili
finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,  e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente  decreto.  Per  quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le  disposizioni
del decreto legislativo n. 171 del 2016.