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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 luglio 2017, n. 125

Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2017
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Testo in vigore dal: 31-8-2017
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 108 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attributi
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e,  in  particolare
l'articolo  1,  comma  648,  che   autorizza   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi  di
trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in  partenza  da  nodi
logistici e portuali in Italia; 
  Visto l'articolo 1, comma 649, della predetta  legge,  che  prevede
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento  per
l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le  modalita'  e  le
procedure per l'attuazione degli interventi di cui  ai  commi  647  e
648, previa notifica preventiva alla Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto l'articolo 15, comma 2,  lettera  a),  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con il
taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari  a  20
milioni di euro; 
  Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali,  ulteriori  interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che  ha  previsto
che,  ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi   programmatici
indicati nel documento di economia e  finanza  per  l'anno  2017,  le
risorse  finanziarie  stanziate  a  favore  della  misura  denominata
«ferrobonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari  ad
euro 823.015; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  2008/C  184/07  recante
«Linee  guida  comunitarie  per  gli  aiuti  di  Stato  alle  imprese
ferroviarie» e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n.  98  lettera
b), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i  costi  esterni,  ossia
gli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso  la
rotaia in quanto modalita' che genera minori costi  esterni  rispetto
ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma; 
  Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la
Commissione europea  ha  autorizzato  l'aiuto  di  Stato  SA.44627  -
Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario,  previa
notifica effettuata dal Ministero per  via  elettronica  in  data  22
giugno 2016; 
  Acquisito il preventivo  concerto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  28
marzo 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Ministero»:  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti; 
    b) «soggetto gestore»: la Societa' Rete  Autostrade  Mediterranee
S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria,  gestione
operativa e monitoraggio dell'intervento; 
    c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa  unita'
di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza  due  o  piu'
modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi
di scambio modale; 
    d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano
la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra  parte
per ferrovia, con rottura di carico; 
    e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la  separazione,
il  trasbordo  e  la  redistribuzione  delle   merci,   inclusi   gli
interporti; 
    f)  interporto:  complesso  organico  di  strutture   e   servizi
integrati  e  finalizzati  allo  scambio  di  merci  tra  le  diverse
modalita' di trasporto, comunque comprendenti uno  scalo  ferroviario
idoneo a formare o ricevere treni  completi  e  in  collegamento  con
porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione; 
    g) imprese utenti di  servizi  ferroviari:  imprese,  cosi'  come
definite dall'articolo 2082  del  codice  civile,  che  commissionano
treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi
ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato; 
    h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto che conclude
un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che  non  agisce
come preposto o mandatario del mittente o  dei  vettori  partecipanti
alle  operazioni  di  trasporto   multimodale   e   che   assume   la
responsabilita' dell'esecuzione del contratto; 
    i) impresa ferroviaria:  qualsiasi  impresa  pubblica  o  privata
titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, la cui attivita' principale  consiste  nella  prestazione  di
servizi per il trasporto di merci o persone per  ferrovia  e  che  ne
garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono
la sola trazione; 
    l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua  capacita'
di prestazioni da un unico cliente.