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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2023)
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vigente al 29/03/2024
  • Articoli

  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

    Capo I

    Disposizioni comuni
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni
  • 20
  • 21

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non
    sottoposti a VIA e AIA
  • 22

  • DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI
  • 23

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
    DISCIPLINA SUI RIFIUTI
  • 24

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA
  • 25
  • 26

  • DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,   e,   in
particolare, l'articolo 8; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione
dei rifiuti; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 25  gennaio  2012,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
59; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante  la  disciplina
sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; 
  Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio dei ministri del 6
novembre 2015 e del 15 gennaio 2016; 
  Visti gli esiti della consultazione pubblica  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164; 
  Acquisito  il  parere   della   Conferenza   Unificata   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi,  nell'adunanza  dell'11  febbraio
2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le  deliberazioni  definitive  del  Consiglio  dei  ministri,
adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016 e del 19 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Con  il  presente   regolamento   sono   adottate,   ai   sensi
dell'articolo  8  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
disposizioni  di  riordino  e  di  semplificazione  della  disciplina
inerente la gestione delle terre e rocce da  scavo,  con  particolare
riferimento: 
    a) alla gestione delle terre e rocce da  scavo  qualificate  come
sottoprodotti,  ai   sensi   dell'articolo   184-bis,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni,  di  grandi  dimensioni  e  di  grandi   dimensioni   non
assoggettati  a  VIA  o  a  AIA,  compresi  quelli  finalizzati  alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 
    b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da
scavo qualificate rifiuti; 
    c) all'utilizzo nel sito di produzione delle  terre  e  rocce  da
scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; 
    d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di
bonifica. 
  2. Il presente regolamento, in  attuazione  dei  principi  e  delle
disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attivita' di  gestione
delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di  tutela
ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,  al  fine  di
razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse. 
 
                                                                ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art.  48,  comma
3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
al comma  1  del  medesimo  D.L.,  sono  abrogati  l'articolo  8  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n.
120.