stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. (17G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2017, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 27, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021, salvo quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e) del medesimo articolo, che entrano in vigore il 31 ottobre 2025 e ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 28, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
  • 15
  • 16
  • 17
  • Della conferma nell'incarico
  • 18
  • Dell'astensione e della ricusazione
  • 19
  • Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
  • 20
  • 21
  • Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
  • 22
  • Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace
  • 27
  • 28
  • Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
Testo in vigore dal: 15-8-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega
al Governo per la riforma  organica  della  magistratura  onoraria  e
altre disposizioni sui giudici di pace; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; 
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  273,  e,  in
particolare, l'articolo 4; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 5 maggio 2017; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Magistratura onoraria 
 
  1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario  addetto
all'ufficio del giudice di pace. Al giudice  onorario  di  pace  sono
assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9. 
  2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario addetto
all'ufficio  di  collaborazione  del  procuratore  della   Repubblica
istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono
assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16. 
  3. L'incarico di magistrato  onorario  ha  natura  inderogabilmente
temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con  lo
svolgimento di attivita' lavorative o professionali e  non  determina
in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare
tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario  non  puo'  essere
richiesto un  impegno  complessivamente  superiore  a  due  giorni  a
settimana. Ai magistrati onorari sono  assegnati  affari,  compiti  e
attivita', da svolgere sia in udienza che fuori  udienza,  in  misura
tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. 
  4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie  secondo
principi  di  autoorganizzazione  dell'attivita',  nel  rispetto  dei
termini e delle modalita' imposti dalla legge  e  dalle  esigenze  di
efficienza e funzionalita' dell'ufficio. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12   reca:
          «Ordinamento  giudiziario»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28. 
              - La legge 21 novembre 1991, n.  374  (Istituzione  del
          giudice di pace) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          novembre 1991, n. 278, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25
          (Istituzione  del  Consiglio  direttivo  della   Corte   di
          cassazione e nuova disciplina dei  consigli  giudiziari,  a
          norma dell'art. 1, comma 1,  lettera  c),  della  legge  25
          luglio 2005, n. 150) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3 febbraio 2006, n. 28, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26
          (Istituzione della  Scuola  superiore  della  magistratura,
          nonche' disposizioni in  tema  di  tirocinio  e  formazione
          degli uditori  giudiziari,  aggiornamento  professionale  e
          formazione dei magistrati, a norma dell'art.  1,  comma  1,
          lettera  b),  della  legge  25  luglio  2005,  n.  150)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28,
          S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di
          coordinamento e  transitorie  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449,  recante  norme
          per l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario  al  nuovo
          processo  penale  ed  a  quello  a  carico  degli  imputati
          minorenni): 
              «Art. 4. - 1. Ai giudici onorari  di  tribunale  spetta
          un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte
          nello stesso giorno. 
              1-bis.  Ai  giudici   onorari   di   tribunale   spetta
          un'ulteriore indennita'  di  euro  98  ove  il  complessivo
          impegno lavorativo per le  attivita'  di  cui  al  comma  1
          superi le cinque ore. 
              2. Ai vice  procuratori  onorari  spetta  un'indennita'
          giornaliera di euro 98 per  l'espletamento  delle  seguenti
          attivita', anche se svolte cumulativamente: 
              a) partecipazione ad una o piu'  udienze  in  relazione
          alle quali e' conferita la delega; 
              b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui  alla
          lettera a), delegabile a norma delle  vigenti  disposizioni
          di legge. 
              2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta  un'ulteriore
          indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo
          necessario per lo svolgimento di una o  piu'  attivita'  di
          cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere. 
              2-ter. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  1-bis  e
          2-bis, la durata delle udienze e' rilevata  dai  rispettivi
          verbali  e  la  durata  della  permanenza  in  ufficio  per
          l'espletamento delle attivita' di cui al comma  2,  lettera
          b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica. 
              3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1  e
          2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con  decreto  emanato
          dal ministro di grazia  e  giustizia  di  concerto  con  il
          ministro  del  tesoro,  in   relazione   alla   variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai  e  impiegati,  verificatasi   nel
          triennio precedente. 
              4. La spesa relativa gravera'  sul  capitolo  1589  del
          bilancio del ministero di grazia e giustizia. 
              5. Sono abrogati gli articoli 32, comma  2  e  208  del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».