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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2018)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 21-7-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visti gli articoli 1 e 14  della  legge  9  luglio  2015,  n.  114,
recante delega al Governo per il recepimento delle direttive  europee
e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione  europea  -  legge   di
delegazione europea 2014; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  13   dicembre   2011   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  recante  modifica  e
successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati; 
  Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  recante
modifiche al sistema penale; 
  Visto l'articolo 6 della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia  di  danno
ambientale; 
  Visti gli articoli 14 e 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro  sulle
aree protette; 
  Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  recante
misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo; 
  Visto l'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,   recante
riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e  di
terreni montani; 
  Visto il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere nel Regno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante attuazione della delega  di  cui  all'articolo  1  della
legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2001,  n.  108,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998; 
  Visti gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a  norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visti gli articoli  93  e  94  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  recante  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visti gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio  2010,
n. 22, recante riassetto della normativa  in  materia  di  ricerca  e
coltivazione delle risorse geotermiche,  a  norma  dell'articolo  27,
comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante
attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del regolamento (CE) n. 1013/2006; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante
misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti  nella   regione   Campania   e   ulteriori
disposizioni di protezione civile, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123; 
  Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
recante disposizioni urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio  di  compatibilita'
di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377; 
  Visto  l'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico del 6 luglio 2012, recante attuazione dell'articolo 24  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante linee guida  per  la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei
progetti di competenza delle regioni e  province  autonome,  previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  che
si e' espressa nella seduta del 4 maggio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle  infrastrutture
e dei trasporti, della salute e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) della direttiva 2014/52/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati»; 
    b) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) la valutazione ambientale dei progetti ha la  finalita'  di
proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente  alla
qualita' della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie  e
conservare la capacita' di riproduzione degli  ecosistemi  in  quanto
risorse essenziali per  la  vita.  A  questo  scopo  essa  individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso  particolare
e  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto,   gli   impatti
ambientali di un progetto come  definiti  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c).». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visti gli articoli 1 e 14  della  legge  9  luglio  2015,  n.  114,
recante delega al Governo per il recepimento delle direttive  europee
e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione  europea  -  legge   di
delegazione europea 2014; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  13   dicembre   2011   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  recante  modifica  e
successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati; 
  Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  recante
modifiche al sistema penale; 
  Visto l'articolo 6 della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia  di  danno
ambientale; 
  Visti gli articoli 14 e 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro  sulle
aree protette; 
  Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  recante
misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo; 
  Visto l'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,   recante
riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e  di
terreni montani; 
  Visto il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere nel Regno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante attuazione della delega  di  cui  all'articolo  1  della
legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2001,  n.  108,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998; 
  Visti gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a  norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visti gli articoli  93  e  94  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  recante  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visti gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio  2010,
n. 22, recante riassetto della normativa  in  materia  di  ricerca  e
coltivazione delle risorse geotermiche,  a  norma  dell'articolo  27,
comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante
attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del regolamento (CE) n. 1013/2006; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante
misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti  nella   regione   Campania   e   ulteriori
disposizioni di protezione civile, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123; 
  Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
recante disposizioni urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio  di  compatibilita'
di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377; 
  Visto  l'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico del 6 luglio 2012, recante attuazione dell'articolo 24  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante linee guida  per  la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei
progetti di competenza delle regioni e  province  autonome,  previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  che
si e' espressa nella seduta del 4 maggio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle  infrastrutture
e dei trasporti, della salute e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) della direttiva 2014/52/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati»; 
    b) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) la valutazione ambientale dei progetti ha la  finalita'  di
proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente  alla
qualita' della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie  e
conservare la capacita' di riproduzione degli  ecosistemi  in  quanto
risorse essenziali per  la  vita.  A  questo  scopo  essa  individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso  particolare
e  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto,   gli   impatti
ambientali di un progetto come  definiti  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c).».