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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2017, n. 99

Disposizioni urgenti ((per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonchè)) per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (17G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121 (in G.U. 08/08/2017, n. 184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal: 25-6-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 47 della Costituzione e considerata l'esigenza  di
assicurarne le finalita'; 
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento; 
  Visto il regolamento (UE) 2014/806 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 luglio  2014,  che  fissa  norme  e  una  procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune  imprese
di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e  del
Fondo di risoluzione unico; 
  Visto il regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del  15  ottobre
2013, che attribuisce alla Banca centrale europea  compiti  specifici
in merito alle politiche in materia di  vigilanza  prudenziale  degli
enti creditizi; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  Europea  2013/C-216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle  banche  nel  contesto
della crisi finanziaria; 
  Visto il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  («Testo
unico bancario»); 
  Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
maggio 2014; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  2017,  n.   15,   recante
disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel   settore
creditizio; 
  Viste le decisioni della Banca Centrale Europea del 23 giugno 2017,
con le quali la Banca Centrale Europea  ha  accertato  che  la  Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. sono in dissesto o a
rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo  1,  lettera
a),  del  regolamento  (UE)  2014/806,  in  tal  modo  rilevando   la
sussistenza del  presupposto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180,  anche
ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario; 
  Viste  le  decisioni  del  Comitato   di   Risoluzione   Unico   n.
SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017, con le quali
il Comitato di Risoluzione Unico ha accertato che non si  prospettano
misure alternative  che  permettono  di  superare  la  situazione  di
dissesto o  di  rischio  di  dissesto  in  tempi  adeguati  ai  sensi
dell'articolo 18, paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)
2014/806 e che l'avvio  della  risoluzione  nei  confronti  di  Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e  di  Veneto  Banca  S.p.A.  non  sarebbe
necessario  nell'interesse  pubblico  ai  sensi   dell'articolo   18,
paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento, in  tal  modo
rilevando la sussistenza del presupposto previsto  dall'articolo  17,
comma 1, lettera  b),  e  l'insussistenza  del  presupposto  previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre  2015,
n. 180, anche ai fini di cui all'articolo  80,  comma  1,  del  Testo
unico bancario; 
  Viste le risoluzioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati in data 21 dicembre 2016 aventi ad oggetto la  relazione  al
Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 243; 
  Vista la nota della Banca d'Italia n. 3810 del 24 giugno 2017,  con
la quale e' stato rappresentato che, a seguito delle citate decisioni
della Banca Centrale Europea e del Comitato di Risoluzione Unico, nei
confronti di Banca Popolare di  Vicenza  S.p.A.  e  di  Veneto  Banca
S.p.A. e' necessario avviare  la  procedura  di  liquidazione  coatta
amministrativa; 
  Vista la nota della Banca d'Italia del 24 giugno  2017,  contenente
una  relazione  di  stima  sul  previsto  valore  di  realizzo  delle
attivita' deteriorate di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto
Banca S.p.A.; 
  Considerato che, in assenza di misure  pubbliche  di  sostegno,  la
sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza  S.p.A.  e  Veneto  Banca
S.p.A.  a  liquidazione  coatta   amministrativa   comporterebbe   la
distruzione  di  valore  delle  aziende   bancarie   coinvolte,   con
conseguenti  gravi  perdite  per  i   creditori   non   professionali
chirografari, che non sono protetti ne' preferiti, e  imporrebbe  una
improvvisa cessazione dei  rapporti  di  affidamento  creditizio  per
imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative  sul
tessuto produttivo e di carattere sociale, nonche'  occupazionali,  e
che, pertanto,  vi  e'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle
operazioni di fuoriuscita dal mercato  delle  banche  ed  evitare  un
grave turbamento dell'economia nell'area di operativita' delle banche
in questione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25  giugno  2017,  sulla  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'avvio e  lo  svolgimento  della
liquidazione coatta  amministrativa  di  Banca  Popolare  di  Vicenza
S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente,  la  «Banca»
o, collettivamente, le «Banche») nonche' le modalita' e le condizioni
delle misure a sostegno  di  queste  ultime  in  conformita'  con  la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente
decreto per "soggetti sottoposti  a  liquidazione"  si  intendono  le
Banche  poste  in  liquidazione  coatta   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 2. 
  2. Le misure previste dal presente  decreto  che  costituiscano  un
aiuto  di  Stato  ai  sensi  dell'articolo  107  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  Europea  sono  adottate  a  seguito  della
positiva   decisione   della   Commissione   Europea    sulla    loro
compatibilita' con la disciplina dell'Unione Europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»),  sulla
base degli elementi  forniti  dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla
Commissione Europea, sino al termine della procedura,  una  relazione
annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli  interventi
dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.