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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo
8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o  piu'
decreti  legislativi  per   l'ottimizzazione   dell'efficacia   delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche
al decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  in  relazione  alle
funzioni e ai compiti  del  personale  permanente  e  volontario  del
medesimo Corpo e conseguente revisione  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei  ruoli  e
delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi
ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione  delle  relative
dotazioni  organiche  e  utilizzo,  previa  verifica  da  parte   del
Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di una quota  parte  dei  risparmi  di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento,  derivanti
al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dall'attuazione  della
presente delega; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
e in particolare gli articoli 7, 9, 12, 15; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 aprile 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  commissione
speciale  della   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 12 aprile 2017, integrato in data 24 aprile 2017; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche al Capo I del decreto legislativo 
                        8 marzo 2006, n. 139 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  di
seguito   denominato:   «decreto»,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole «per mezzo della  quale  il  Ministero
dell'interno», sono inserite le seguenti: «,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» e dopo  le  parole:  «estinzione
degli incendi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli incendi
boschivi,»; 
  b) al comma 2, dopo la parola «servizio», e' inserita la  seguente:
«nazionale». 
  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) le parole: «si articolano nei seguenti uffici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono di seguito indicate»; 
  b) alla lettera a), dopo  le  parole:  «direzioni  regionali»  sono
inserite le seguenti: «o interregionali»; 
  c) la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)  comandi  dei
vigili del  fuoco,  di  seguito  denominati:  "comandi",  di  livello
dirigenziale  non  generale,  istituiti  per   l'espletamento   delle
funzioni   di   cui   all'articolo   1   in    ambito    territoriale
sub-regionale;»; 
  d) alla lettera c), la parola: «provinciali»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di cui alla lettera b)». 
  3. all'articolo 3, comma 1, del decreto e' aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: «e-bis) Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo
5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.   343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
e' componente effettivo e permanente  del  Comitato  operativo  della
protezione civile, di cui all'articolo 10  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225.». 
  4.  All'articolo  4  del  decreto  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui all'articolo  1,  il  Ministero  dell'interno,
nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio,  puo'  promuovere
la costituzione di  distaccamenti  volontari,  cui  e'  assegnato  il
personale reclutato ai sensi dell'articolo 8,  da  impiegare  per  le
attivita' di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico
integrato, alla cui istituzione  possono  contribuire,  con  appositi
accordi, anche le regioni e gli enti locali,  con  l'assegnazione  in
uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  In  ogni  caso,  le
regioni e gli enti locali possono  contribuire,  previo  accordo,  al
potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              -  Il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.   139
          (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'art. 11  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006
          - Supplemento ordinario n. 83. 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
          2004, n. 252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249
          del 25 ottobre 2005 - Supplemento ordinario n. 170. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  8,  comma  1,
          lett. a) della legge. 7 agosto 2015,  n.  124  (Deleghe  al
          Governo    in    materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Capo II (Organizzazione) -  Art.  8  (Riorganizzazione
          dell'amministrazione dello  Stato).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per modificare la disciplina  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, dei  Ministeri,  delle  agenzie
          governative nazionali e degli enti pubblici  non  economici
          nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) con riferimento all'amministrazione centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
          17, comma 1, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
          decreto-legge  n.  90  del  2014,   secondo   principi   di
          semplificazione, efficienza,  contenimento  della  spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice  di
          cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza  e
          dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente  alla
          riorganizzazione  del  Corpo  forestale  dello   Stato   ed
          eventuale assorbimento  del  medesimo  in  altra  Forza  di
          polizia, fatte  salve  le  competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'art. 16 della legge 1º aprile  1981,  n.
          121,  in   aderenza   al   nuovo   assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e
          tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
          quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 23 della presente  legge,  tenuto
          anche conto di quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  155,
          secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.  350;  4)
          previsione che il personale  tecnico  del  Corpo  forestale
          dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di  ispettore
          fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19
          agosto 2005, n. 214, e successive  modificazioni;  riordino
          dei  corpi  di  polizia  provinciale,  in  linea   con   la
          definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
          aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso  la  confluenza
          nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
          modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  in
          relazione  alle  funzioni  e  ai  compiti   del   personale
          permanente e volontario del medesimo  Corpo  e  conseguente
          revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,
          anche  con  soppressione  e  modifica  dei  ruoli  e  delle
          qualifiche esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi
          appositi    ruoli    e    qualifiche,    con    conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'art. 23 della presente legge.». 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Per il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139  vedi
          nelle note al titolo. 
              - Per il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217
          vedi nelle note al titolo. 
              - Per la legge 7 agosto 2015, n. 124 vedi nelle note al
          titolo. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2  della  legge
          30 settembre  2004,  n.  252  (Delega  al  Governo  per  la
          disciplina in materia di rapporto di impiego del  personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): 
              «Art. 2. (Delega  al  Governo  per  la  disciplina  dei
          contenuti del rapporto di impiego del personale  del  Corpo
          nazionale dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
          impiego del personale di cui  all'art.  1  e  del  relativo
          trattamento  economico,  secondo  i  seguenti  principi   e
          criteri direttivi: 
                a)   istituzione   di   un   autonomo   comparto   di
          negoziazione,  denominato  «vigili  del  fuoco  e  soccorso
          pubblico»,  con  la  previsione  nel  suo  ambito  di   due
          procedimenti, uno per il personale  attualmente  inquadrato
          nelle qualifiche dirigenziali e nei  profili  professionali
          del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
          laurea specialistica ed  eventuali  titoli  abilitativi,  e
          l'altro per  il  restante  personale,  distinti  anche  con
          riferimento  alla   partecipazione   delle   organizzazioni
          sindacali   rappresentative,   diretti    a    disciplinare
          determinati aspetti del rapporto di  impiego.  Per  ciascun
          procedimento,  le  delegazioni  trattanti  sono   composte:
          quella di parte pubblica,  dal  Ministro  per  la  funzione
          pubblica,  in  qualita'   di   presidente,   dal   Ministro
          dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle  finanze,
          o dai sottosegretari di Stato da loro delegati;  quella  di
          parte sindacale, dai  rappresentanti  delle  organizzazioni
          sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello
          nazionale, individuate con  decreto  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure  di
          cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che
          conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
          Presidente della Repubblica, previa  delibera  della  Corte
          dei conti da adottare, secondo le modalita' e  i  contenuti
          di cui all'art. 47, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.   165,   entro   quindici   giorni   dal
          raggiungimento dell'accordo  stesso.  Sono  demandati  alla
          disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
          attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e  nei
          profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
          fini dell'accesso, la  laurea  specialistica  ed  eventuali
          titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
          accessorio; il  trattamento  economico  di  missione  e  di
          trasferimento e i  buoni  pasto;  il  trattamento  di  fine
          rapporto e le forme pensionistiche complementari; il  tempo
          di  lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;   la
          reperibilita'; l'aspettativa per  motivi  di  salute  e  di
          famiglia; i  permessi  brevi  per  esigenze  personali;  il
          patrocinio legale e la tutela  assicurativa;  le  linee  di
          indirizzo   per    la    formazione    e    l'aggiornamento
          professionale, per la garanzia  e  il  miglioramento  della
          sicurezza sul lavoro e  per  la  gestione  delle  attivita'
          socio-assistenziali  del  personale;  gli  istituti  e   le
          materie di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure  di
          raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
          i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
          struttura degli accordi stessi e i rapporti tra  i  diversi
          livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le  materie  di
          partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli
          42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Con
          esclusione  del  tempo  di  lavoro,  formano  oggetto   del
          procedimento negoziale riguardante il restante personale le
          predette materie, nonche'  le  seguenti  altre:  la  durata
          massima dell'orario di lavoro  settimanale,  i  criteri  di
          articolazione   dell'orario   di   lavoro   giornaliero   e
          settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni
          particolari;   il   trattamento   economico    di    lavoro
          straordinario; i criteri per la  mobilita'  a  domanda;  le
          linee di indirizzo di impiego del  personale  in  attivita'
          atipiche; 
                b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
          relazione    alle    esigenze    operative,     funzionali,
          tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso: 
                  1)  l'introduzione  di  nuovi  istituti  diretti  a
          rafforzare la specificita'  del  rapporto  di  impiego,  in
          aggiunta  ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per   il
          personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dal
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla  legge  10
          agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore; 
                  2)  la  revisione  o  la  soppressione  dei  ruoli,
          qualifiche,  aree  funzionali   e   profili   professionali
          esistenti e l'istituzione  di  nuovi  ruoli  e  qualifiche,
          anche con facolta' di istituire,  senza  oneri  aggiuntivi,
          apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali  e'
          richiesto  il  possesso  di  lauree  specialistiche  e   di
          eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'
          riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche,  anche  le
          funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i
          requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
          avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
          modalita'  di  sviluppo  verticale  e  orizzontale   basate
          principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
          titoli  di  studio  e  sui   percorsi   di   formazione   e
          qualificazione professionali; 
                c) nell'ambito dell'operazione  di  riordino  di  cui
          alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare,  del
          ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
          dirigenziali  e  nei  profili  professionali  del   settore
          operativo richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la  laurea
          specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo: 
                  1) l'accesso alla dirigenza riservato al  personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  possesso  dei
          requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso  alla
          dirigenza e proveniente da qualifiche  per  l'accesso  alle
          quali  e'  richiesto  un  concorso  esterno  riservato   ai
          soggetti in possesso di lauree specialistiche ed  eventuali
          titoli abilitativi, necessari per l'esercizio  di  funzioni
          connesse ai compiti operativi, con  conseguente  esclusione
          di  ogni  possibilita'   di   immissione   dall'esterno   e
          abrogazione dell'art. 41 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 
                  2)  l'individuazione,   nell'organizzazione   degli
          uffici centrali e periferici  del  Ministero  dell'interno,
          degli incarichi e delle funzioni da conferire al  personale
          delle    qualifiche    dirigenziali,     ferma     restando
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  b),
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni; 
                  3) la revisione dei criteri di  attribuzione  degli
          incarichi in relazione alle attitudini individuali  e  alla
          capacita' professionale, alle peculiarita' della  qualifica
          rivestita,  alla  natura  e  alle   caratteristiche   delle
          funzioni da esercitare; 
                  4) che il personale delle  qualifiche  dirigenziali
          possa  essere  temporaneamente  collocato,   entro   limiti
          determinati, non superiori al 5 per cento  della  dotazione
          organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
          di servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche  per
          incarichi particolari o a  tempo  determinato,  assicurando
          comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di
          provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          i posti di funzione non coperti; 
                d)  attuazione   delle   disposizioni   dei   decreti
          legislativi di cui al presente articolo  attraverso  uno  o
          piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi  1
          e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici  mesi
          dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi
          stessi; 
                e)   indicazione   esplicita    delle    disposizioni
          legislative abrogate. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.  Gli  schemi  di
          decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
          e  al  Senato  della  Repubblica  per   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  che  si  esprimono
          entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
          i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
          del parere. 
              3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare  entro
          ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e  integrative  di  questi
          ultimi, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  e
          delle procedure stabiliti dal presente articolo.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della  legge
          29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia  di  qualita'
          della regolazione, riassetto normativo  e  codificazione  -
          Legge di semplificazione 2001): 
              «Art. 11. (Riassetto  delle  disposizioni  relative  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  trenta  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti
          concernenti il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  ai
          sensi e secondo i principi e i  criteri  direttivi  di  cui
          all'art.  20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  come
          sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  revisione  e  riassetto   della   normativa   che
          disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  in  materia   di   soccorso   pubblico,
          prevenzione incendi, protezione  civile,  difesa  civile  e
          incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del  personale  per
          gli aspetti non demandati  alla  contrattazione  collettiva
          nazionale, in modo da consentirne  la  coerenza  giuridica,
          logica e sistematica, con particolare riferimento: 
                  1) alla definizione delle  attribuzioni  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
          pubblico; 
                  2) al  riassetto  della  normativa  in  materia  di
          prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
          anche   dell'evoluzione   tecnologica   e   dei   mutamenti
          socio-ambientali; 
                  3) alla revisione  delle  disposizioni  sui  poteri
          autorizzatori  in  materia  di  prevenzione  incendi  e  di
          vigilanza antincendi; 
                b)   armonizzazione    delle    disposizioni    sulla
          prevenzione incendi alla normativa  sullo  sportello  unico
          per le attivita' produttive; 
                c) coordinamento e adeguamento della  normativa  alle
          disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 
              2.  All'attuazione  ed  esecuzione  delle  disposizioni
          emanate ai sensi del comma 1 si provvede  con  uno  o  piu'
          regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.». 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177
          (Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2016,  n.
          213. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Capo III (Conferenza unificata) - Art. 8.  (Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
          1.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Capo I (Ordinamento del corpo nazionale dei vigili del
          fuoco) - Art. 1. (Struttura e  funzioni).  -  1.  Il  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato:
          «Corpo  nazionale»,  e'  una  struttura  dello   Stato   ad
          ordinamento civile, incardinata nel Ministero  dell'interno
          - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico
          e   della   difesa   civile,   di    seguito    denominato:
          «Dipartimento»,  per  mezzo  della   quale   il   Ministero
          dell'interno, ai sensi del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, assicura, anche  per  la  difesa  civile,  il
          servizio  di  soccorso  pubblico  e   di   prevenzione   ed
          estinzione  degli  incendi,  ivi   compresi   gli   incendi
          boschivi, su tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  lo
          svolgimento  delle  altre  attivita'  assegnate  al   Corpo
          nazionale dalle leggi e  dai  regolamenti,  secondo  quanto
          previsto nel presente decreto legislativo 
              2. Il Corpo nazionale e'  componente  fondamentale  del
          servizio nazionale di protezione civile ai sensi  dell'art.
          11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              2.  Organizzazione  centrale  e  periferica  del  Corpo
          nazionale 
              1.  L'organizzazione  a  livello  centrale  del   Corpo
          nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del
          Dipartimento,   secondo   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni, dall'art.  12  del  decreto  legislativo  19
          maggio  2000,  n.  139,  e  dall'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 
              2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale sono di
          seguito indicate: 
              a) direzioni regionali o interregionali dei vigili  del
          fuoco del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  di
          livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento
          in ambito regionale delle funzioni di cui all'art. 1; 
              b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati:
          «comandi», di livello dirigenziale non generale,  istituiti
          per l'espletamento delle funzioni  di  cui  all'art.  1  in
          ambito territoriale sub-regionale; 
              c) distretti, distaccamenti permanenti  e  volontari  e
          posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze  dei  comandi
          di cui alla lettera b); 
              d) reparti e nuclei speciali, per particolari attivita'
          operative   che   richiedano   l'impiego    di    personale
          specificamente  preparato,  nonche'  l'ausilio   di   mezzi
          speciali o di animali. 
              3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate
          l'organizzazione e la disciplina degli  uffici  di  livello
          dirigenziale generale di cui al comma 2,  lettera  a).  Con
          decreto   del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
          regolamentare  sono  istituiti  gli   uffici   di   livello
          dirigenziale non generale con  l'indicazione  dei  relativi
          compiti e gli uffici di  cui  al  comma  2,  lettera  c)  e
          lettera d). 
              4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al  comma
          3 continuano ad applicarsi le norme vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 3. (Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco). - 1. Al vertice del Corpo  nazionale
          e' posto un dirigente  generale  del  Corpo  nazionale  che
          assume la qualifica di dirigente generale - Capo del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e svolge le  funzioni,  gia'
          affidate all'Ispettore  generale  capo  del  Corpo,  ed  in
          particolare: 
              a) sostituisce il Capo  del  Dipartimento  in  caso  di
          assenza o  impedimento  ed  espleta  le  funzioni  vicarie,
          coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2001,
          n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed
          e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli
          indirizzi del Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco
          del soccorso pubblico e della difesa civile; 
              b) presiede il Comitato  centrale  tecnico  scientifico
          per la prevenzione incendi; 
              c)  e'  componente   di   diritto   della   Commissione
          consultiva centrale controllo armi; 
              d)  e'  componente  di   diritto   del   consiglio   di
          amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza  per  il
          personale del Corpo nazionale,  nonche'  del  consiglio  di
          amministrazione   del   Ministero   dell'interno   per   la
          trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo
          nazionale; 
              e) esprime parere sulle modalita'  di  svolgimento  dei
          servizi ispettivi sull'attivita' tecnica. 
              e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3
          ter,  del  decreto  legge  7  settembre   2001,   n.   343,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
          n. 401, e' componente effettivo e permanente  del  Comitato
          operativo della protezione civile, di cui all'art. 10 della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  4.  (Distaccamenti  volontari).  -  1.  Per   lo
          svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, il Ministero
          dell'interno, nell'ambito  delle  ordinarie  previsioni  di
          bilancio, puo' promuovere la costituzione di  distaccamenti
          volontari, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi
          dell'art. 8, da impiegare  per  le  attivita'  di  soccorso
          pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico  integrato,
          alla cui  istituzione  possono  contribuire,  con  appositi
          accordi,  anche  le  regioni  e  gli   enti   locali,   con
          l'assegnazione  in  uso  gratuito  di   strutture,   mezzi,
          attrezzature ed equipaggiamenti. 
              2. In ogni caso, le regioni e gli enti  locali  possono
          contribuire,  previo  accordo,   al   potenziamento   delle
          dotazioni dei distaccamenti volontari.».