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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (17G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-7-2017

Art. 4

Disposizioni a regime in materia di marescialli
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 629:
1) alla rubrica, dopo la parola «gradi» sono inserite le seguenti: «e delle qualifiche»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), la parola «vicebrigadiere» è sostituita dalle seguenti «vice brigadiere»;
2.2) alla lettera g), le parole «sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono soppresse;
2.3) dopo la lettera g), è inserita la seguente:
«g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate:
a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;
b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.»;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;
b) all'articolo 682:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l, lettera b), possono partecipare:
a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:
1.1) non hanno superato il 48° anno di età;
1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;
1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;
2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di età;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).»;
2) al comma 6, i numeri «4 e 5» sono sostituiti dai seguenti: «4, 5 e 5-bis»;
c) all'articolo 760, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.»;
d) all'articolo 839:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:
a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;
c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;
d) possono svolgere attività di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;
e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonché alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza;
f) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;
g) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.»;
2) al comma 4, la parola «marescialli» è soppressa;
e) all'articolo 972, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonché altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.»;
f) all'articolo 1047:
1) i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonché per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti.
2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è così composta:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o più sottocommissioni, le cui attività sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono.
Le sottocommissioni, ove istituite, sono così composte:
a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.»;
2) al comma 4:
2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti è istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:»;
2.2) alla lettera b), le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla seguente: «luogotenenti»;
2.3) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) membri supplenti.»;
g) all'articolo 1059, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;
h) all'articolo 1273:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente:
1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;
2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285;
b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);
2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.»;
2) il comma 5 è abrogato;
i) all'articolo 1274, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea.»;
l) all'articolo 1276:
1) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) luogotenente.»;
2) al comma 2:
2.1) le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;
2.2) la parola «luogotenente» è sostituita dalla seguente: «primo luogotenente»;
m) all'articolo 1277, comma 1:
1) alla lettera b), dopo la parola «maresciallo», sono inserite le seguenti: «e luogotenente»;
2) la lettera c) è soppressa;
n) all'articolo 1278:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:
a) 8 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente.»;
2) il comma 2 è abrogato;
o) l'articolo 1282 è sostituito dal seguente:
«Art. 1282 (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b);
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207.
4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).»;
p) al libro quarto, titolo VII, capo XVII, sezione II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Primo luogotenente e qualifica speciale»;
q) all'articolo 1315, comma 1, le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;
r) l'articolo 1323 è sostituito dal seguente:
«Art. 1323 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica di primo luogotenente è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) quattro anni di anzianità di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).
3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica.
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;
s) all'articolo 1521, comma 2:
1) alla lettera b), le parole «da maresciallo capo e primo maresciallo» sono sostituite dalle seguenti: «da maresciallo capo a primo maresciallo»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti:
1) 1^ parte A: due anni;
2) tutte le rimanenti parti: quattro anni.»;
t) all'articolo 1522:
1) alla rubrica, le parole «di luogotenente» sono sostituite dalle seguenti: «di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.».
Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 629 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 629 (Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente:
a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
g) primo maresciallo: maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza;
g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.
2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate:
a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;
b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.
2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.».
- Si riporta l'art. 682 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'art. 760, comma 1.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'art. 760, commi 1 e 1-bis.
3. I posti di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.
4. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:
a) i giovani che:
1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:
1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;
3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) sono in possesso della qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
5. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma l, lettera b), possono partecipare:
a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:
1.1) non hanno superato il 48° anno di età;
1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;
1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;
2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di età;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).
5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi dì cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.».
- Si riporta l'art. 760 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado). - 1. Il personale vincitore del concorso di cui all'art. 679, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.
1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.
2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.
4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'art. 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.
5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.
5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.
5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.
5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.».
- Si riporta l'art. 839 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 839 (Appartenenti al ruolo dei marescialli). - 1.
Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:
a) sono di norma preposti a unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici;
b) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.
2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:
a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;
c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;
d) possono svolgere attività di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;
e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonché alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza;
f) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;
g) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.
3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
4. Ai primi luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.».
- Si riporta l'art. 972 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 972 (Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonché altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.».
- Si riporta l'art. 1047 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1047 (Commissioni permanenti). - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonché per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti.
2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è così composta:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o più sottocommissioni, le cui attività sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono così composte:
a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
4. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti è istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:
a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;
b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare;
b-bis) membri supplenti.
4. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti è istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:
a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;
b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare;
b-bis) membri supplenti.
5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.».
- Si riporta l'art. 1059 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali). - 1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.
6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo.
Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.
7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'art. 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.».
- Si riporta l'art. 1273 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1273 (Avanzamento a scelta). - 1. L'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 1059.
2. Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente:
1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;
2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'art. 1285;
b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);
2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 1051, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.
5. (abrogato).».
- Si riporta l'art. 1274 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1274 (Condizioni particolari per l'avanzamento).
- 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti.
1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.».
- Si riporta l'art. 1276 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1276 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
d) primo maresciallo.
d-bis) luogotenente.
2. Al luogotenente può essere conferita la qualifica di primo luogotenente.».
- Si riporta l'art. 1277 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1277 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento avviene:
a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b) a scelta, per il grado di primo maresciallo e luogotenente;
c) (soppressa).».
- Si riporta l'art. 1278 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1278 (Periodi minimi di permanenza nel grado). - 1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:
a) 8 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente.
2. (abrogato).".
3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.».
- Si riporta l'art. 1315 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1315 (Nomina dei sottufficiali a ufficiale). - 1.
I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di luogotenente o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell'art. 1314 e che non hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'art. 1314.
2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento:
a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;
b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene.
3. Gli ufficiali così nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'art. 1314, né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.».
- Si riporta l'art. 1521 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1521 (Progressione di carriera dei sottufficiali). - 1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento.
2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono così stabiliti:
a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni;
b) da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi corrispondenti:
1) 1^ parte B: due anni;
2) 2^ parte A: sei anni;
3) 2^ parte B: otto anni;
4) 3^ parte A: sei anni;
5) 3^ parte B: otto anni;
b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti:
1) 1^ parte A: due anni;
2) tutte le rimanenti parti: quattro anni.
3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2.
4. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione.
5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.».
- Si riporta l'art. 1522 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1522 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti). - 1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.».