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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2023)
Testo in vigore dal: 10-11-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  intensificare
gli interventi volti a favorire il superamento del divario  economico
e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree  del
Paese; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuovi
strumenti volti a sostenere la crescita  economica  ed  occupazionale
delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso  l'individuazione  di
misure  incentivanti  per  i  giovani  imprenditori,  nonche'   nuovi
strumenti di  semplificazione  volti  a  velocizzare  i  procedimenti
amministrativi funzionali a  favorire  la  crescita  economica  nelle
regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuovi
strumenti  sperimentali  volti  a  consentire   l'efficienza   e   la
trasparenza  dell'azione  amministrativa   in   favore   degli   enti
territoriali delle regioni del Mezzogiorno; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare  per
le situazioni di disagio  sociale,  anche  attraverso  interventi  in
favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del
Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'economia e delle finanze,  delle  politiche  agricole
alimentari    e     forestali,     dell'interno,     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche  sociali,  per
gli affari regionali, della giustizia e dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno,  denominata
                           «Resto al Sud» 
 
  1. Al fine di promuovere la costituzione  di  nuove  imprese  nelle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera
CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: «Resto  al
Sud». L'applicazione della predetta misura e' estesa, a valere  sulle
risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente
articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e
Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino
una percentuale superiore al  50  per  cento  di  edifici  dichiarati
inagibili con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di
eta' previsti dall'alinea del  comma  2  del  presente  articolo.  La
misura e' altresi' estesa ai territori insulari dei comuni  di  Campo
nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio,  Marciana,  Marciana  Marina,
Ponza, Porto  Azzurro,  Portoferraio,  Portovenere,  Rio,  Ventotene,
localizzati nelle isole minori del Centro-Nord ((, nonche' alle isole
minori lagunari e lacustri)). 
  2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed  i
55 anni che presentino i seguenti requisiti: 
    a) siano residenti nelle regioni di cui al  comma  1  al  momento
della presentazione della domanda o  vi  trasferiscano  la  residenza
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   positivo   esito
dell'istruttoria di cui al comma 5,  o  entro  centoventi  giorni  se
residenti all'estero; 
    b) non  risultino  gia'  titolari  di  attivita'  di  impresa  in
esercizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  o
beneficiari, nell'ultimo triennio,  di  ulteriori  misure  a  livello
nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'.(3) 
    2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite
di eta' di cui al comma 2, come  modificato  dall'articolo  1,  comma
601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  si  intende
soddisfatto se  posseduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge n. 145 del 2018. 
  3. I soggetti di cui al  comma  2  possono  presentare  istanza  di
accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al
progetto imprenditoriale, attraverso  una  piattaforma  dedicata  sul
sito istituzionale  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia,  che  opera
come soggetto gestore della misura, per conto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le
modalita' stabilite da  apposita  convenzione.  Gli  oneri  derivanti
dalla convenzione sono posti a carico delle  risorse  destinate  alla
misura ai sensi dei commi 16 e 17. 
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le universita', nonche'  le  associazioni  e  gli
enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge  6
giugno 2016, n.  106,  possono  fornire  a  titolo  gratuito,  previa
comunicazione al soggetto gestore di  cui  al  comma  3,  servizi  di
consulenza e assistenza nelle varie fasi  di  sviluppo  del  progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al  comma  2.  Le  amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito
delle  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   previste   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  5. Il soggetto gestore di cui al comma  3  provvede  alla  relativa
istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica  del
progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza,  ad
esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni
documentali che possono essere  richieste  ai  proponenti,  una  sola
volta. 
  6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino  ad
esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui  al
comma 2 che siano gia' costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, o entro  centoventi  giorni  in
caso  di  residenza  all'estero,  dalla  data  di  comunicazione  del
positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme  giuridiche:  a)
impresa  individuale;  b)   societa',   ivi   incluse   le   societa'
cooperative. La  costituzione  nelle  suddette  forme  giuridiche  e'
obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di  cui  al
comma 8, ad eccezione delle attivita'  libero-professionali,  per  le
quali e' richiesto  esclusivamente  che  i  soggetti  presentanti  le
istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici  mesi  precedenti
la presentazione della domanda di agevolazione, titolari  di  partita
IVA per l'esercizio di un'attivita'  analoga  a  quella  proposta.  I
soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle
regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e  le
imprese, le societa' e le attivita' libero-professionali  di  cui  al
presente comma devono avere, per tutta la durata  del  finanziamento,
sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1. 
  7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad  un  massimo
di 60.000 euro. Nel caso in cui  l'istanza  sia  presentata  da  piu'
soggetti  gia'  costituiti  o  che  intendano  costituirsi  in  forma
societaria, ivi incluse le societa'  cooperative,  l'importo  massimo
del finanziamento erogabile e' pari a 50.000 euro per ciascun  socio,
che presenti i requisiti di cui al comma  2,  fino  ad  un  ammontare
massimo complessivo di 200 mila euro,  ai  sensi  e  nei  limiti  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della  Commissione,  del  27
giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis. 
  8.  I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono   cosi'
articolati: 
    a) 50 per cento come  contributo  a  fondo  perduto  erogato  dal
soggetto gestore della misura; 
    b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da
istituti di credito in base alle modalita' definite dalla convenzione
di cui al comma 14. Il prestito  di  cui  al  periodo  precedente  e'
rimborsato  entro  otto  anni  complessivi  dalla   concessione   del
finanziamento, di  cui  i  primi  due  anni  di  pre-ammortamento,  e
usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di  cui
al comma 9. 
  8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i  beneficiari  delle
agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in societa'
cooperative,  possono  essere  concesse,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai
citati regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  (UE)  n.  717/2014  sulla
disciplina degli aiuti de minimis. 
  8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135"  sono  inserite  le
seguenti: ", terzo comma, ". 
  9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: 
    a) di  un  contributo  in  conto  interessi  per  la  durata  del
prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti
di credito che hanno concesso il finanziamento; 
    b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di  cui  al
comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati dagli  istituti  di
credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  e'
istituita una sezione  specializzata  presso  il  Fondo  centrale  di
garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  alla
quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16.  Il
decreto di cui al periodo precedente definisce altresi' i  criteri  e
le modalita' di accesso alla Sezione specializzata, istituita  presso
il Fondo centrale di garanzia per le PMI. 
  10.  Sono  finanziate  le  attivita'  imprenditoriali  relative   a
produzione di  beni  nei  settori  dell'artigianato,  dell'industria,
della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative  alla  fornitura  di
servizi, ivi compresi i servizi turistici ((,  nonche'  le  attivita'
del  commercio,  ivi  compresa   la   vendita   dei   beni   prodotti
nell'attivita'  di  impresa)).  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL   D.L.   10
SETTEMBRE 2021, n. 121,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  9
NOVEMBRE 2021, N. 156)). 
  11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati
per  spese   relative   alla   progettazione,   alle   consulenze   e
all'erogazione  degli  emolumenti   ai   dipendenti   delle   imprese
individuali e delle societa', nonche' agli organi di  gestione  e  di
controllo delle societa' stesse. Le imprese  e  le  societa'  possono
aderire  al  programma  Garanzia  Giovani  per  il  reclutamento  del
personale dipendente. 
  12. Le societa' di cui al  comma  6,  lettera  b),  possono  essere
costituite anche da soci che non abbiano i  requisiti  anagrafici  di
cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali  soggetti  nella
compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei  componenti  e
non abbiano rapporti di parentela fino al  quarto  grado  con  alcuno
degli altri soci. I soci di cui al  periodo  precedente  non  possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8. 
  12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per  tutta
la durata del rimborso dello  stesso,  il  beneficiario,  a  pena  di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato presso un altro soggetto. 
  13.  L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  al   comma   8   e'
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini  di  cui  al
comma 6 e al conferimento in  garanzia  dei  beni  aziendali  oggetto
dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea  garanzia,
al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari  della
misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il  contributo  a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita'  di  impresa.  In
caso di societa' di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le
azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma  2,
non sono riscattabili  se  non  dopo  la  completa  restituzione  del
finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando  versate
e sottoscritte. 
  14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e
del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita'  per
l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di  cui  al
comma 15. Le condizioni tipo dei  mutui  di  cui  al  comma  8,  sono
definite da apposita  convenzione  che  Invitalia  e'  autorizzata  a
stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
  15. Con decreto del Ministro per  la  coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  individuati  i  criteri  di
dettaglio  per  l'ammissibilita'  alla  misura,   le   modalita'   di
attuazione della stessa nonche' le modalita'  di  accreditamento  dei
soggetti di cui al comma 4 e le modalita' di controllo e monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di  revoca  del
beneficio e di recupero delle somme. 
  15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle
risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale,
puo' finanziare gli eventuali  progetti  imprenditoriali  di  cui  al
presente  articolo  ammessi  alla  misura  ma  rimasti  esclusi   dal
finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili. 
  16. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione  del  presente
articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per
un  importo  complessivo  fino  a  1.250  milioni  di  euro,   previa
rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita  delibera
del CIPE, nonche' eventuale  riprogrammazione  delle  annualita'  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23,  comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da  ripartire  in
importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per  l'anno  2017;
280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro  per  l'anno
2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di  euro  per
l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro
per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024;  17  milioni  di
euro per l'anno 2025. Le risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al presente comma  sono  imputate  alla  quota  delle
risorse destinata a sostenere interventi  nelle  regioni  di  cui  al
comma 1. 
  17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul  Fondo  per
lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse  per
l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma  16,
individuando la ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a  fondo  perduto  di  cui  al  comma  8,
lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo  centrale
di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse  destinate  alle
misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera  a)  sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero  intestato  ad
Invitalia, aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  La
gestione  realizzata  da  Invitalia  ha  natura  di  gestione   fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.   Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. 
  17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli  elenchi
dei beneficiari, suddivisi per  provincia,  con  l'indicazione  degli
importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito,  e
degli istituti di credito concedenti.  Gli  elenchi  sono  aggiornati
periodicamente, almeno con cadenza annuale. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 11, comma  2-ter)
che "In sede di prima applicazione, per gli  anni  2017  e  2018,  il
requisito del limite di eta' di cui al comma 2  dell'articolo  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2017,  n.  123,  si  intende  soddisfatto  se
posseduto alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91".