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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 aprile 2017, n. 93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (17G00102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2020)
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Testo in vigore dal: 18-9-2017
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   r),   della
Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  approvato
con  regio  decreto  23  agosto   1890,   n.   7088,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure  e
degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento  sul  servizio  metrico  approvato  con  regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo
metrologico e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita' di Governo e  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con  particolare  riferimento
all'articolo 19, concernente la segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' - Scia; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  1992,  n.  517,  recante
attuazione  della  direttiva  90/384/CEE  sull'armonizzazione   delle
legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare  a
funzionamento non automatico, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 25  marzo  1997,  n.  77,  recante  disposizioni  in
materia di commercio e di  camere  di  commercio  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato  la  disciplina  normativa
della  verificazione  periodica,  prevedendo  che  le  modifiche   ed
integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  in
conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma; 
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
luglio 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di  individuazione  dei  beni  e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative  degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15  marzo  1997,  n.  59,  e  le  successive  modificazioni,  ed   in
particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta'  da  parte
del Ministero dello sviluppo  economico  di  avvalersi  degli  uffici
delle Camere di commercio; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernente, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione   siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio  2003  n.  167,  concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle  Camere  di  commercio  delle  funzioni  e  dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura; 
  Visto in particolare l'articolo 14, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22,  secondo  cui  le  funzioni  di
autorita' di vigilanza del mercato sono svolte  dal  Ministero  dello
sviluppo economico  avvalendosi  delle  autorita'  competenti  per  i
controlli metrologici; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  20  del  26
gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di  accreditamento  in  applicazione
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n 99; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente
la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  recante
interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»,  per  il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e   la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  6-sexies,  del  citato
decreto-legge n. 145  del  2013,  secondo  cui  «il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine  di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al  produttore,  distributore,  venditore  e
gestore  di  rete  per  l'esecuzione  di  controlli  metrologici  sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 22»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma  6-septies,  del  citato
decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di  cui
ai decreti del Ministro dello sviluppo economico  adottati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
n. 22, ovvero con successivi decreti  adottati  secondo  la  medesima
procedura, sono disciplinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, anche i controlli  successivi,  relativamente  agli
strumenti  di  misura  gia'  messi  in  servizio   ai   sensi   delle
disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo  decreto
legislativo»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  83,  recante
attuazione della direttiva  2014/31/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli   Stati   membri   relative   alla   messa
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento  non
automatico (NAWI) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera q),
che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 517 del 1992
e introduce anche per tali strumenti la possibilita' di stabilire con
uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo  economico  i  criteri
per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi; 
  Visto  altresi'  l'articolo  19,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri  per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti  di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  84,  recante
attuazione della direttiva  2014/32/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli   Stati   membri   relative   alla   messa
disposizione sul mercato di  strumenti  di  misura,  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID); 
  Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE)
2015/1535; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988,
con nota n. 4249 del 17 febbraio 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai controlli degli  strumenti  di
misura soggetti alla normativa nazionale  e  europea  utilizzati  per
funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
3, comma 3, nonche' le precisazioni relative al campo di applicazione
delle norme legislative attuative delle  direttive  europee  relative
agli strumenti di misura. 
  2.  Resta  ferma  l'esclusione  dei  sistemi  di  misura   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   r),   della
Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  approvato
con  regio  decreto  23  agosto   1890,   n.   7088,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure  e
degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento  sul  servizio  metrico  approvato  con  regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo
metrologico e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita' di Governo e  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con  particolare  riferimento
all'articolo 19, concernente la segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' - Scia; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  1992,  n.  517,  recante
attuazione  della  direttiva  90/384/CEE  sull'armonizzazione   delle
legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare  a
funzionamento non automatico, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 25  marzo  1997,  n.  77,  recante  disposizioni  in
materia di commercio e di  camere  di  commercio  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato  la  disciplina  normativa
della  verificazione  periodica,  prevedendo  che  le  modifiche   ed
integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  in
conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma; 
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
luglio 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di  individuazione  dei  beni  e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative  degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15  marzo  1997,  n.  59,  e  le  successive  modificazioni,  ed   in
particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta'  da  parte
del Ministero dello sviluppo  economico  di  avvalersi  degli  uffici
delle Camere di commercio; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernente, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione   siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio  2003  n.  167,  concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle  Camere  di  commercio  delle  funzioni  e  dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura; 
  Visto in particolare l'articolo 14, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22,  secondo  cui  le  funzioni  di
autorita' di vigilanza del mercato sono svolte  dal  Ministero  dello
sviluppo economico  avvalendosi  delle  autorita'  competenti  per  i
controlli metrologici; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  20  del  26
gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di  accreditamento  in  applicazione
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n 99; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente
la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  recante
interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»,  per  il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e   la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  6-sexies,  del  citato
decreto-legge n. 145  del  2013,  secondo  cui  «il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine  di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al  produttore,  distributore,  venditore  e
gestore  di  rete  per  l'esecuzione  di  controlli  metrologici  sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 22»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma  6-septies,  del  citato
decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di  cui
ai decreti del Ministro dello sviluppo economico  adottati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
n. 22, ovvero con successivi decreti  adottati  secondo  la  medesima
procedura, sono disciplinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, anche i controlli  successivi,  relativamente  agli
strumenti  di  misura  gia'  messi  in  servizio   ai   sensi   delle
disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo  decreto
legislativo»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  83,  recante
attuazione della direttiva  2014/31/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli   Stati   membri   relative   alla   messa
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento  non
automatico (NAWI) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera q),
che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 517 del 1992
e introduce anche per tali strumenti la possibilita' di stabilire con
uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo  economico  i  criteri
per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi; 
  Visto  altresi'  l'articolo  19,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri  per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti  di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  84,  recante
attuazione della direttiva  2014/32/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli   Stati   membri   relative   alla   messa
disposizione sul mercato di  strumenti  di  misura,  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID); 
  Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE)
2015/1535; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988,
con nota n. 4249 del 17 febbraio 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai controlli degli  strumenti  di
misura soggetti alla normativa nazionale  e  europea  utilizzati  per
funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
3, comma 3, nonche' le precisazioni relative al campo di applicazione
delle norme legislative attuative delle  direttive  europee  relative
agli strumenti di misura. 
  2.  Resta  ferma  l'esclusione  dei  sistemi  di  misura   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.