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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2019)
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Testo in vigore dal: 4-7-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione  dell'uso  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica  delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE)
n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e  in,
particolare, l'articolo 15, recante principi e criteri direttivi  per
il recepimento della direttiva (UE) 2015/849; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   in
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
per  prevenire,  contrastare  e  reprimere   il   finanziamento   del
terrorismo e l'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2008,  n.  195,  recante
modifiche alla normativa  in  materia  valutaria  in  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1889/2005; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in  attuazione
della direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario
in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti  operanti   nel   settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria  e  dei  mediatori
creditizi, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
espresso nella riunione del 9 marzo 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo  economico,  della  giustizia,  dell'interno  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Il titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e'
sostituito dal seguente: 
  «Titolo I (Disposizioni di carattere generale) - Capo I (Ambito  di
applicazione) - Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
legislativo: 
    a) Autorita' di vigilanza europee indica: 
  1) ABE: Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento  (UE)
n. 1093/2010; 
  2) AEAP: Autorita' europea delle  assicurazioni  e  delle  pensioni
aziendali  e  professionali,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1094/2010; 
  3) AESFEM: Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
  b) CAP: indica il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
recante il codice delle assicurazioni private; 
  c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici; 
  d) Codice in materia di protezione dei dati  personali:  indica  il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la
borsa; 
  f)  Comitato  di  sicurezza  finanziaria:  indica  il  Comitato  di
sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12  ottobre  2001,
n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre  2001,
n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.
109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia
nella strategia di contrasto al  riciclaggio,  al  finanziamento  del
terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di  massa
ed all'attivita' di Paesi che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale, anche al fine  di  dare  attuazione  alle  misure  di
congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea; 
  g) decreto relativo ai servizi  di  pagamento:  indica  il  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante  attuazione   della
direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di  pagamento  nel  mercato
interno,  recante  modifica  delle  direttive  97/7/CE,   2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; 
  h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia; 
  i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; 
  l) Direttiva: indica la  direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla  prevenzione
dell'uso  del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  la
direttiva 2006/70/CE della Commissione; 
  m) FIU: indica le Financial intelligence unit di  cui  all'articolo
32 della direttiva; 
  n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; 
  o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  p) NSPV: indica il  Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della
Guardia di finanza; 
  q) OAM: indica l'Organismo per  la  gestione  degli  elenchi  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,  ai  sensi
dell'articolo 128-undecies TUB; 
  r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e  tenuta  dell'albo  unico
dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge
28 dicembre 2015, n. 208; 
  s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea; 
  t)  Stato  terzo:  indica  lo  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea; 
  u) TUB: indica il testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  v) TUF:  indica  il  testo  unico  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  aa) UIF: indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia. 
  2. Nel presente decreto s'intendono per: 
  a) Amministrazioni e organismi interessati: gli enti preposti  alla
supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle  autorita'  di
vigilanza di settore, per tali intendendosi le  amministrazioni,  ivi
comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di  controllo  ovvero
competenti al rilascio  di  concessioni,  autorizzazioni,  licenze  o
altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti
alla vigilanza sul  possesso  dei  requisiti  di  professionalita'  e
onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di  settore.  Per
le esclusive finalita' di cui al  presente  decreto  rientrano  nella
definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia
e delle  finanze  quale  autorita'  preposta  alla  sorveglianza  dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale senza  incarichi
di  revisione  legale  su  enti  di  interesse  pubblico  o  su  enti
sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico
quale autorita' preposta alla sorveglianza delle societa'  fiduciarie
non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB; 
  b) attivita' criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento  nella
realizzazione di un delitto non colposo; 
  c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la  CONSOB
e l'IVASS in quanto autorita' preposte alla vigilanza e al  controllo
degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e  delle
societa' di revisione legale con incarichi  di  revisione  legale  su
enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e
la Banca d'Italia nei confronti degli operatori  non  finanziari  che
esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante  e
di titoli o  valori  a  mezzo  di  guardie  particolari  giurate,  in
presenza della licenza di cui all'articolo 134  TULPS,  limitatamente
all'attivita' di trattamento delle banconote  in  euro,  in  presenza
dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8  del  decreto-legge
25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla  legge
23 novembre 2001, n. 409; 
  d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni  analoghe
ad  una  banca  che  non  ha  una  struttura  organica  e  gestionale
significativa nel paese in cui  e'  stato  costituito  e  autorizzato
all'esercizio dell'attivita' ne' e' parte di  un  gruppo  finanziario
soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata; 
  e) beneficiario della prestazione assicurativa: 
  1. la persona fisica o l'entita' diversa da una persona fisica che,
sulla  base  della   designazione   effettuata   dal   contraente   o
dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione  assicurativa
corrisposta dall'impresa di assicurazione; 
  2. l'eventuale persona fisica o  entita'  diversa  da  una  persona
fisica  a  favore  della  quale  viene  effettuato  il  pagamento  su
disposizione del beneficiario designato; 
  f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi,  compie
operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale  a
seguito del conferimento di un incarico; 
  g)  conti  correnti  di   corrispondenza   e   rapporti   ad   essi
assimilabili: conti  tenuti  dalle  banche  per  il  regolamento  dei
servizi  interbancari  e  gli  altri  rapporti  comunque  denominati,
intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per
il regolamento di  transazioni  per  conto  dei  clienti  degli  enti
corrispondenti; 
  h)  conferimento  di  un  incarico:  attribuzione  di  un  mandato,
esplicito  o  implicito,  anche  desumibile   dalle   caratteristiche
dell'attivita'  istituzionalmente  svolta  dai  soggetti   obbligati,
diversi  dagli  intermediari  bancari  e  finanziari  e  dagli  altri
operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale,
indipendentemente  dal  versamento  di  un  corrispettivo   o   dalle
modalita' e dalla tempistica di corresponsione del medesimo; 
  i) congelamento di fondi: il divieto,  in  virtu'  dei  regolamenti
comunitari  e   della   normativa   nazionale,   di   movimentazione,
trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o  di  accesso
ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la  collocazione,
la proprieta', il possesso, la natura, la  destinazione  o  qualsiasi
altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la  gestione
di portafoglio; 
  l) congelamento di risorse economiche: il divieto,  in  virtu'  dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi,  beni  o
servizi,  utilizzo  delle  risorse  economiche,  compresi,  a  titolo
meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto  o  la
costituzione di diritti reali di garanzia; 
  m)  conti  di  passaggio:  rapporti   bancari   di   corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in  nome  proprio  e  per  conto
della clientela; 
  n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, la residenza anagrafica e il domicilio,  ove  diverso  dalla
residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e,
ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti  diversi  da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il
codice fiscale; 
  o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro  o
in valute estere, aventi corso legale; 
  p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e  per  conto
del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza
che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; 
  q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura,
inclusi  i  proventi  da  questi  derivati,  possedute,  detenute   o
controllate,  anche  parzialmente,  direttamente  o   indirettamente,
ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti
designati, ovvero da  parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi  a
titolo meramente esemplificativo: 
  1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le  cambiali,  gli
ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 
  2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi  sui
conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 
  3) i titoli negoziabili a livello pubblico e  privato  nonche'  gli
strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF; 
  4) gli interessi, i dividendi o  altri  redditi  ed  incrementi  di
valore generati dalle attivita'; 
  5)  il  credito,  il  diritto  di  compensazione,  le  garanzie  di
qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 
  6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli  altri  titoli
rappresentativi di merci; 
  7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse
finanziarie; 
  8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni; 
  9)  le  polizze  assicurative  concernenti  i  rami  vita,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, CAP; 
  r) gruppo:  il  gruppo  bancario  di  cui  all'articolo  60  TUB  e
disposizioni applicative, il gruppo finanziario di  cui  all'articolo
109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo  11
TUF e  disposizioni  applicative,  il  gruppo  individuato  ai  sensi
dell'articolo 82 CAP nonche' le societa' collegate o  controllate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
  s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli  assegni  bancari  e
postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri   assegni   a   essi
assimilabili  o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini   di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le  altre  carte
di pagamento, le polizze assicurative  trasferibili,  le  polizze  di
pegno  e  ogni  altro  strumento  a  disposizione  che  permetta   di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie; 
  t) operazione: l'attivita' consistente  nella  movimentazione,  nel
trasferimento o nella  trasmissione  di  mezzi  di  pagamento  o  nel
compimento di atti negoziali a  contenuto  patrimoniale;  costituisce
operazione anche la stipulazione di un atto  negoziale,  a  contenuto
patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita'  professionale
o commerciale; 
  u) operazioni  collegate:  operazioni  tra  loro  connesse  per  il
perseguimento  di  un  unico   obiettivo   di   carattere   giuridico
patrimoniale; 
  v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto  il  profilo
del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti
dal presente decreto, posta in  essere  attraverso  piu'  operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti  limiti,  effettuate  in  momenti
diversi ed in un circoscritto  periodo  di  tempo  fissato  in  sette
giorni, ferma  restando  la  sussistenza  dell'operazione  frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 
  z) operazione occasionale: un'operazione  non  riconducibile  a  un
rapporto continuativo in essere; costituisce  operazione  occasionale
anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle
ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente; 
  aa)  organismo  di   autoregolamentazione:   l'ente   esponenziale,
rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese  le  sue
articolazioni  territoriali  e   i   consigli   di   disciplina   cui
l'ordinamento vigente  attribuisce  poteri  di  regolamentazione,  di
controllo della categoria, di verifica del rispetto delle  norme  che
disciplinano  l'esercizio  della  professione   e   di   irrogazione,
attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle  sanzioni  previste
per la loro violazione; 
  bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti  all'Unione
europea  i  cui  ordinamenti  presentano  carenze   strategiche   nei
rispettivi regimi nazionali di  prevenzione  del  riciclaggio  e  del
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla  Commissione
europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e  64  della
direttiva; 
  cc) personale: i dipendenti e coloro  che  comunque  operano  sulla
base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato,  ivi  compresi   i   consulenti   finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede di cui  all'articolo  31,  comma  2,  del  TUF
nonche' i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP; 
  dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che  occupano
o hanno cessato di occupare da meno di  un  anno  importanti  cariche
pubbliche, nonche' i loro familiari  e  coloro  che  con  i  predetti
soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come  di  seguito
elencate: 
      1)  sono  persone  fisiche  che  occupano  o   hanno   occupato
importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o  hanno  ricoperto
la carica di: 
  1.1  Presidente  della  Repubblica,   Presidente   del   Consiglio,
Ministro, Vice-Ministro e  Sottosegretario,  Presidente  di  Regione,
assessore regionale, Sindaco  di  capoluogo  di  provincia  o  citta'
metropolitana, Sindaco di comune  con  popolazione  non  inferiore  a
15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
  1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale
nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
  1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 
  1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della  Corte  di
Cassazione o della Corte dei conti,  consigliere  di  Stato  e  altri
componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per  la  Regione
siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
  1.5 membro degli organi direttivi delle  banche  centrali  e  delle
autorita' indipendenti; 
  1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in
Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle  forze  armate  ovvero
cariche analoghe in Stati esteri; 
  1.7  componente  degli  organi  di  amministrazione,  direzione   o
controllo delle  imprese  controllate,  anche  indirettamente,  dallo
Stato italiano o da uno Stato estero ovvero  partecipate,  in  misura
prevalente o totalitaria, dalle  Regioni,  da  comuni  capoluoghi  di
provincia  e  citta'  metropolitane  e  da  comuni  con   popolazione
complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 
  1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di  azienda
ospedaliera universitaria e degli altri enti del  servizio  sanitario
nazionale. 
  1.9 direttore, vicedirettore e membro  dell'organo  di  gestione  o
soggetto   svolgenti   funzioni   equivalenti    in    organizzazioni
internazionali; 
      2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori,
il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto
o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e
i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile  o
convivenza di fatto o istituti assimilabili; 
      3) sono soggetti con i quali le persone  politicamente  esposte
intrattengono notoriamente stretti legami: 
  3.1 le persone fisiche legate alla  persona  politicamente  esposta
per via della titolarita' effettiva congiunta di enti giuridici o  di
altro stretto rapporto di affari; 
  3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il  controllo
totalitario  di  un'entita'  notoriamente   costituita,   di   fatto,
nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta; 
    ee) prestatori di servizi  relativi  a  societa'  e  trust:  ogni
persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce  a   terzi,   a   titolo
professionale, uno dei seguenti servizi: 
  1) costituire societa' o altre persone giuridiche; 
  2) occupare la funzione di dirigente o  di  amministratore  di  una
societa', di socio di un'associazione  o  una  funzione  analoga  nei
confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra
persona occupi tale funzione; 
  3)   fornire   una   sede   legale,   un   indirizzo   commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi  connessi  a  una  societa',
un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica; 
  4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in  un
soggetto giuridico analogo o provvedere  affinche'  un'altra  persona
occupi tale funzione; 
  5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona  o
provvedere affinche' un'altra persona svolga tale  funzione,  purche'
non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su  un  mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione  conformemente
alla  normativa  dell'Unione  europea  o   a   norme   internazionali
equivalenti; 
  ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale:
ogni persona fisica o  giuridica  che  fornisce  a  terzi,  a  titolo
professionale, servizi funzionali all'utilizzo,  allo  scambio,  alla
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in
valute aventi corso legale; 
  gg) prestazione  professionale:  una  prestazione  intellettuale  o
commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di
un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata; 
  hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni,  gli  enti  pubblici  nazionali,  le
societa' partecipate dalle amministrazioni  pubbliche  e  dalle  loro
controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359   del   codice   civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse  disciplinata
dal diritto  nazionale  o  dall'Unione  europea  nonche'  i  soggetti
preposti alla riscossione dei tributi  nell'ambito  della  fiscalita'
nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica; 
  ii) punto  di  contatto  centrale:  il  soggetto  o  la  struttura,
stabilito nel territorio della Repubblica, designato  dagli  istituti
di  moneta  elettronica,  quali  definiti   all'articolo   2,   primo
paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di
servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della
direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in
altro Stato membro, che operano,  senza  succursale,  sul  territorio
nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di  cui  alla
lettera nn); 
  ll)  rapporto  continuativo:  un  rapporto  di  durata,  rientrante
nell'esercizio  dell'attivita'  di  istituto  svolta   dai   soggetti
obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione; 
  mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o
immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi  gli  accessori,
le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma  che  possono  essere
utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute  o
controllate,  anche  parzialmente,  direttamente  o   indirettamente,
ovvero per  interposta  persona  fisica  o  giuridica,  da  parte  di
soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche  o  giuridiche
che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi; 
  nn) soggetti convenzionati e agenti:  gli  operatori  convenzionati
ovvero gli agenti,  comunque  denominati,  diversi  dagli  agenti  in
attivita'  finanziaria  iscritti  nell'elenco  di  cui   all'articolo
128-quater, commi 2 e 6, TUB, di  cui  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica,  ivi  compresi
quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in  altro  Stato
membro, si avvalgono per  l'esercizio  della  propria  attivita'  sul
territorio della Repubblica italiana; 
  oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone  giuridiche,
i gruppi e le entita' designati  come  destinatari  del  congelamento
sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale; 
  pp) titolare effettivo: la persona fisica  o  le  persone  fisiche,
diverse dal cliente, nell'interesse della quale  o  delle  quali,  in
ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione
professionale e' resa o l'operazione e' eseguita; 
  qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale  di  valore,  non
emessa  da  una  banca  centrale  o  da  un'autorita'  pubblica,  non
necessariamente  collegata  a  una  valuta   avente   corso   legale,
utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e  servizi  e
trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. 
  3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo  IV
del presente decreto, s'intendono per: 
  a)  attivita'  di  gioco:  l'attivita'   svolta,   su   concessione
dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad
esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle
lotterie  ad  estrazione  istantanea  e  differita  e  dei   concorsi
pronostici su base sportiva ed ippica; 
  b) cliente: il soggetto  che  richiede,  presso  un  prestatore  di
servizi di gioco, un'operazione di gioco; 
  c)  concessionario  di  gioco:  la  persona  giuridica  di  diritto
pubblico o privato che offre,  per  conto  dello  Stato,  servizi  di
gioco; 
  d)  conto  di  gioco:  il  conto,  intestato  al  cliente,   aperto
attraverso un concessionario di gioco  autorizzato,  sul  quale  sono
registrate le operazioni di gioco effettuate  su  canale  a  distanza
nonche' le attivita' di ricarica e i prelievi; 
  e) contratto di conto di  gioco:  il  contratto  stipulato  tra  il
cliente e il concessionario di gioco  per  l'apertura  del  conto  di
gioco e alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a  distanza
al gioco; 
  f) distributori: le imprese private  che,  su  base  convenzionale,
svolgono  per  conto  dei  concessionari  la  gestione  di  qualsiasi
attivita' di gioco; 
  g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene  svolta
l'attivita' di gioco; 
  h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso
i  canali  autorizzati,  la  partecipazione  a  uno  dei  giochi  del
portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  a  fronte  del
corrispettivo di una posta di gioco in denaro; 
  i) videolottery (VLT): l'apparecchio  da  intrattenimento,  di  cui
all'articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un  sistema
di  gioco  complesso  la  cui  architettura  e'  allocata  presso  il
concessionario. 
  Art. 2 (Finalita' e principi). -  1.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto si applicano  a  fini  di  prevenzione  e  contrasto
dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle  liberta'
sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono
giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo
1, del medesimo Trattato. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  presente  decreto  detta
misure  volte  a  tutelare  l'integrita'  del  sistema  economico   e
finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti
alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate  al  rischio  in
relazione  al  tipo  di  cliente,  al  rapporto  continuativo,   alla
prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e  la  loro
applicazione tiene conto  della  peculiarita'  dell'attivita',  delle
dimensioni e della complessita' proprie dei  soggetti  obbligati  che
adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal  presente  decreto
tenendo conto dei dati e delle  informazioni  acquisiti  o  posseduti
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale o professionale. 
  3. L'azione di  prevenzione  e'  svolta  in  coordinamento  con  le
attivita' di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad  esso
presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo. 
  4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: 
  a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo  a
conoscenza che essi provengono da un'attivita'  criminosa  o  da  una
partecipazione  a  tale  attivita',  allo  scopo   di   occultare   o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
  b)  l'occultamento  o  la  dissimulazione   della   reale   natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
  c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di  beni  essendo  a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; 
  d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e
c)  l'associazione  per  commettere  tale  atto,  il   tentativo   di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 
  5. Il riciclaggio e' considerato tale anche  se  le  attivita'  che
hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori  dai  confini
nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la  finalita',  che  debbono
costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono  essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive. 
  6. Ai fini di cui al  comma  1,  s'intende  per  finanziamento  del
terrorismo  qualsiasi  attivita'  diretta,  con  ogni   mezzo,   alla
fornitura, alla raccolta,  alla  provvista,  all'intermediazione,  al
deposito,  alla  custodia  o  all'erogazione,   in   qualunque   modo
realizzate,  di  fondi   e   risorse   economiche,   direttamente   o
indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per  il  compimento
di una o piu' condotte, con finalita' di  terrorismo  secondo  quanto
previsto dalle leggi  penali  cio'  indipendentemente  dall'effettivo
utilizzo dei fondi e delle  risorse  economiche  per  la  commissione
delle condotte anzidette. 
  Art. 3 (Soggetti  obbligati).  -  1.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto si applicano alle categorie di soggetti  individuati
nel presente articolo, siano  esse  persone  fisiche  ovvero  persone
giuridiche. 
  2.  Rientrano  nella  categoria  degli   intermediari   bancari   e
finanziari: 
  a) le banche; 
  b) Poste italiane S.p.a.; 
  c) gli istituti di moneta elettronica come  definiti  dall'articolo
1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); 
  d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo  1,  comma
2, lettera h-sexies),TUB (IP); 
  e)  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare,   come   definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); 
  f)  le  societa'  di  gestione   del   risparmio,   come   definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); 
  g) le societa' di investimento a capitale variabile, come  definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV); 
  h) le societa'  di  investimento  a  capitale  fisso,  mobiliare  e
immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera  i-bis),
TUF (SICAF); 
  i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; 
  l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106
TUB; 
  m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
  n) le imprese  di  assicurazione,  che  operano  nei  rami  di  cui
all'articolo 2, comma 1, CAP; 
  o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma  2,
lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, CAP; 
  p) i soggetti eroganti micro-credito, ai  sensi  dell'articolo  111
TUB; 
  q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; 
  r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile
1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di
crediti disciplinate dalla medesima legge; 
  s) le societa' fiduciarie  iscritte  nell'albo  previsto  ai  sensi
dell'articolo 106 TUB; 
  t) le succursali insediate di intermediari bancari e  finanziari  e
di  imprese  assicurative,  aventi  sede  legale  e   amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; 
  u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese  assicurative
aventi sede legale e  amministrazione  centrale  in  un  altro  Stato
membro, stabiliti senza succursale sul  territorio  della  Repubblica
italiana; 
  v) i consulenti finanziari di cui  all'articolo  18-bis  TUF  e  le
societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF. 
  3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: 
  a) le societa' fiduciarie, diverse  da  quelle  iscritte  nell'albo
previsto ai sensi  dell'articolo  106  TUB,  di  cui  alla  legge  23
novembre 1939, n. 1966; 
  b)   i   mediatori   creditizi   iscritti   nell'elenco    previsto
dall'articolo 128-sexies TUB; 
  c)  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti   nell'elenco
previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB; 
  d) i  soggetti  che  esercitano  professionalmente  l'attivita'  di
cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti  di  mezzi  di
pagamento  in  valuta,  iscritti  in  un  apposito  registro   tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 
  4. Rientrano nella  categoria  dei  professionisti,  nell'esercizio
della professione in forma individuale, associata o societaria: 
  a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; 
  b) ogni altro soggetto che  rende  i  servizi  forniti  da  periti,
consulenti e altri soggetti che svolgono  in  maniera  professionale,
anche nei confronti dei propri associati  o  iscritti,  attivita'  in
materia di contabilita'  e  tributi,  ivi  compresi  associazioni  di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; 
  c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per  conto  dei  propri
clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 
  1) il trasferimento a qualsiasi titolo di  diritti  reali  su  beni
immobili o attivita' economiche; 
  2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 
  3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di  deposito
e conti di titoli; 
  4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di societa'; 
  5) la costituzione, la gestione o  l'amministrazione  di  societa',
enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
  d) i  revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione  legale  con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regimi intermedio; 
  e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi  di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio. 
  5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: 
  a) i prestatori di servizi relativi a societa'  e  trust,  ove  non
obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2  e  4,  lettere
a), b) e c), del presente articolo; 
  b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche
in virtu' della dichiarazione preventiva prevista  dall'articolo  126
TULPS; 
  c) i soggetti che esercitano l'attivita' di case d'asta o  galleria
d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS; 
  d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17  gennaio
2000, n. 7; 
  e) gli agenti  in  affari  che  svolgono  attivita'  in  mediazione
immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai
sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; 
  f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo di  guardie  particolari
giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS; 
  g) i soggetti che esercitano attivita'  di  mediazione  civile,  ai
sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei
crediti per  conto  di  terzi,  in  presenza  della  licenza  di  cui
all'articolo  115  TULPS,  fuori  dall'ipotesi  di  cui  all'articolo
128-quaterdecies TUB; 
  i)  i  prestatori  di  servizi  relativi  all'utilizzo  di   valuta
virtuale,   limitatamente   allo   svolgimento   dell'attivita'    di
conversione di valute virtuali  da  ovvero  in  valute  aventi  corso
forzoso. 
  6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: 
  a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso  la  rete
internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con
vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli; 
  b) gli operatori  di  gioco  su  rete  fisica  che  offrono,  anche
attraverso   distributori   ed   esercenti,   a   qualsiasi    titolo
contrattualizzati, giochi, con  vincite  in  denaro,  su  concessione
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  c) i soggetti che gestiscono  case  da  gioco,  in  presenza  delle
autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  7. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  anche
alle succursali insediate nel territorio  della  Repubblica  italiana
dei soggetti obbligati di cui ai commi 3,  4,  5  e  6  del  presente
articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
estero. 
  8. Alle societa' di gestione accentrata  di  strumenti  finanziari,
alle societa' di gestione  dei  mercati  regolamentati  di  strumenti
finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione
di strumenti finanziari e di fondi  interbancari,  alle  societa'  di
gestione dei servizi di liquidazione delle  operazioni  su  strumenti
finanziari e alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti  finanziari  si  applicano  le
disposizioni del presente  decreto  in  materia  di  segnalazione  di
operazioni sospette e comunicazioni oggettive. 
  9. I soggetti obbligati assicurano  che  il  trattamento  dei  dati
acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente  decreto
avvenga, per i soli scopi e per le attivita' da esso previsti  e  nel
rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice  in
materia di protezione dei dati personali. 
  Capo II (Autorita', vigilanza e Pubbliche amministrazioni) - Art. 4
(Ministro  dell'economia  e  delle  finanze).  -   1.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  responsabile  delle  politiche  di
prevenzione dell'utilizzo del sistema  finanziario  e  economico  per
fini  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
finanziamento del terrorismo. 
  2. Per le finalita' di cui al presente decreto, entro il 30  giugno
di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze  presenta  al
Parlamento la relazione sullo stato dell'azione  di  prevenzione  del
riciclaggio  e  del  finanziamento  del  terrorismo,  elaborata   dal
Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma  7.
Alla  relazione  e'  allegato  un  rapporto  predisposto  dalla   UIF
sull'attivita' svolta dalla medesima nonche' la relazione predisposta
dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse  ad
essa attribuite. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del
Comitato   di   sicurezza   finanziaria,    stabilisce    l'esenzione
dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di  taluni
soggetti che esercitano, in modo occasionale  o  su  scala  limitata,
un'attivita' finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio  o
di finanziamento del terrorismo, in  presenza  di  tutti  i  seguenti
requisiti: 
  a) l'attivita' finanziaria e' limitata  in  termini  assoluti,  per
tale intendendosi l'attivita' il cui fatturato complessivo non ecceda
la soglia determinata dal Comitato di  sicurezza  finanziaria,  anche
sulla  base  della  periodica  analisi  nazionale   dei   rischi   di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
  b) l'attivita' finanziaria e' limitata a livello di operazioni, per
tale intendendosi un'attivita' che non ecceda una soglia massima  per
cliente e singola operazione, individuata, in funzione  del  tipo  di
attivita' finanziaria, dal Comitato di sicurezza  finanziaria,  anche
sulla  base  della  periodica  analisi  nazionale   dei   rischi   di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
  c) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita' principale; 
  d) l'attivita' finanziaria e' accessoria e  direttamente  collegata
all'attivita' principale; 
  e)  l'attivita'   principale   non   e'   un'attivita'   menzionata
all'articolo  2,  paragrafo  1,   della   direttiva,   ad   eccezione
dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e); 
  f)  l'attivita'  finanziaria  e'  prestata  soltanto   ai   clienti
dell'attivita' principale e non e' offerta al pubblico in generale. 
  4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento
del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con le modalita' e  nei  termini  di  cui  al  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e  successive  modificazioni,  su
proposta  del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  stabilisce  con
proprio decreto: 
  a) le misure di congelamento dei fondi e delle  risorse  economiche
detenuti, anche per interposta persona, da soggetti  designati  e  le
eventuali esenzioni, secondo i criteri e le  procedure  stabiliti  da
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite  o  da  un
suo Comitato, nelle more dell'adozione delle  relative  deliberazioni
dell'Unione europea; 
  b) la designazione, a livello nazionale,  di  persone  fisiche,  di
persone giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o  tentano
di porre in essere  una  o  piu'  delle  condotte  con  finalita'  di
terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per
il congelamento dei fondi e delle risorse  economiche  detenuti,  dai
medesimi, anche per interposta persona; 
  c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da
uno  Stato  terzo,  ai  sensi  della  risoluzione  n.  1373/2001  del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
  Art. 5 (Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  Comitato  di
sicurezza  finanziaria).  -  1.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle
politiche di prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  e
economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle
finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorita'  di
cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le  amministrazioni  e
gli organismi interessati  nonche'  tra  i  soggetti  pubblici  e  il
settore privato, anche tenuto  conto  degli  standard  internazionali
adottati  in  materia,  della  analisi  nazionale   dei   rischi   di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal  Comitato
di sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata  dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i  rapporti  con
le  istituzioni  europee  e  gli  organismi  internazionali  deputati
all'elaborazione delle politiche  e  degli  standard  in  materia  di
prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  e  di   quello
economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo,
assicurando  gli   adempimenti   degli   obblighi   derivanti   dalla
partecipazione  dell'Italia  alle  istituzioni   e   agli   organismi
anzidetti.  Il  Ministero  cura  altresi'  la   pubblicazione   della
revisione  consolidata  dei  dati   statistici   forniti   ai   sensi
dell'articolo 14,  comma  2,  e  ne  assicura  la  trasmissione  alla
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva. 
  3. Fermi restando  le  attribuzioni  e  i  poteri  ispettivi  e  di
controllo delle autorita' di cui all'articolo 21,  comma  2,  lettera
a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati,  al
fine di acquisire elementi utili allo  svolgimento  dei  procedimenti
rientranti nelle  proprie  competenze  istituzionali  in  materia  di
prevenzione del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del  terrorismo.
Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono  o  rilevano  ogni
notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  esercita  il  potere
sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui  al  Titolo  V
del presente decreto. 
  5. Il Comitato di sicurezza finanziaria  esercita  i  poteri  e  le
funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,  e
successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e
reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano  la  pace  e  la  sicurezza  internazionale,  elabora   le
strategie di prevenzione  del  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo  rischio
da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).
Il  decreto  22  giugno  2007,  n.  109  e  successive  modificazioni
disciplina il funzionamento del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria
nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. 
  6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: 
  a) elabora l'analisi nazionale  dei  rischi  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14; 
  b) propone al Ministro dell'economia  e  delle  finanze  le  misure
nazionali di designazione e congelamento dei fondi  e  delle  risorse
economiche  detenuti,  anche  per  interposta  persona,  da   persone
fisiche, persone giuridiche,  gruppi  o  entita'  che  commettono,  o
tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione  dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 4; 
  c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di
taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi  di  cui  al  presente
decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3; 
  d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente  decreto  e
fornisce consulenza al Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  in
materia  di  prevenzione  del  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
terrorismo. 
  7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni
anno, presenta al Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
successivo  inoltro  al  Parlamento,  la  relazione   contenente   la
valutazione dell'attivita'  di  prevenzione  del  riciclaggio  e  del
finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte
dirette a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le autorita' di
vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli
organismi  di  autoregolamentazione,  la  Guardia  di  finanza  e  la
Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il  30  marzo  di
ogni anno, i  dati  statistici  e  le  informazioni  sulle  attivita'
rispettivamente  svolte,  nell'anno  solare  precedente,  nell'ambito
delle  funzioni  di   vigilanza,   supervisione   e   controllo.   In
particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero  di
segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali
segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e  della  Direzione
investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero  di  casi  e
delle persone investigati; e' compito del Ministero  della  giustizia
indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o  sottoposte  a
procedimento di prevenzione,  di  persone  condannate  per  reati  di
riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del  terrorismo  e
gli  importi  e  la  tipologia  dei  beni  sequestrati  e  confiscati
nell'ambito dei  relativi  procedimenti;  e'  compito  del  Ministero
dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti
disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 
  Art. 6  (Unita'  d'informazione  finanziaria).  -  1.  L'Unita'  di
informazione finanziaria per  l'Italia  (UIF),  istituita  presso  la
Banca  d'Italia,  e'  autonoma  e  operativamente  indipendente.   In
attuazione di tale principio, la Banca  d'Italia  ne  disciplina  con
regolamento l'organizzazione e  il  funzionamento,  ivi  compresa  la
riservatezza delle  informazioni  acquisite,  attribuendole  i  mezzi
finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento
dei suoi fini istituzionali. Alla  UIF  e  al  personale  addetto  si
applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005,  n.
262. 
  2. Il Direttore  della  UIF,  al  quale  compete  in  autonomia  la
responsabilita' della gestione, e'  nominato  con  provvedimento  del
Direttorio della Banca d'Italia, su proposta  del  Governatore  della
Banca  d'Italia,  tra  persone  dotate  di  adeguati   requisiti   di
onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema  finanziario.
Il mandato ha la durata di cinque anni ed  e'  rinnovabile  una  sola
volta. 
  3. Per l'efficace svolgimento dei compiti  fissati  dalla  legge  e
dagli  obblighi  internazionali,  presso  la  UIF  e'  costituito  un
Comitato di esperti, del quale fanno parte  il  Direttore  e  quattro
membri,   dotati   di   adeguati   requisiti   di   onorabilita'    e
professionalita'.  I  componenti  del  Comitato  sono  nominati,  nel
rispetto del principio dell'equilibrio di  genere,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore  della
Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili  per  altri
tre. La partecipazione al Comitato  non  da'  luogo  a  compensi.  Il
Comitato e' convocato dal Direttore  della  UIF  con  cadenza  almeno
semestrale e svolge funzioni  di  consulenza  e  ausilio  a  supporto
dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresi', la redazione di un
parere  sull'azione  dell'UIF,  che  forma  parte  integrante   della
documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8. 
  4. La UIF esercita le seguenti funzioni: 
  a) riceve le segnalazioni di  operazioni  sospette  e  ne  effettua
l'analisi finanziaria; 
  b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire
fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; 
  c) puo' sospendere, per un massimo  di  cinque  giorni  lavorativi,
operazioni sospette,  anche  su  richiesta  del  Nucleo  speciale  di
polizia  valutaria  della  Guardia  di   finanza,   della   Direzione
investigativa  antimafia  e  dell'autorita'  giudiziaria  ovvero   su
richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso
delle indagini. La  UIF  provvede  a  dare  immediata  notizia  della
sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta; 
  d) avuto riguardo  alle  caratteristiche  dei  soggetti  obbligati,
emana  istruzioni,  pubblicate   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana, sui dati e le  informazioni  che  devono  essere
contenuti  nelle  segnalazioni  di  operazioni   sospette   e   nelle
comunicazioni oggettive,  sulla  relativa  tempistica  nonche'  sulle
modalita' di tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante; 
  e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette,
emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato  di
sicurezza  finanziaria,  indicatori  di  anomalia,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  in  apposita  sezione
del proprio sito istituzionale; 
  f) effettua, anche  attraverso  ispezioni,  verifiche  al  fine  di
accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione  e
contrasto del riciclaggio e del  finanziamento  del  terrorismo,  con
riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa
segnalazione  di  operazioni  sospette,  nonche'  con  riguardo  alle
comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto  e  ai  casi  di
omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione  del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; 
  g) in relazione  ai  propri  compiti,  accerta  e  contesta  ovvero
trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni  degli
obblighi di cui  al  presente  decreto  di  cui  viene  a  conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 
  h) assicura la tempestiva  trasmissione  alla  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo  dei  dati,  delle  informazioni  e  delle
analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma  1,  lettera
a). Assicura, altresi', l'effettuazione delle analisi richieste dalla
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera d). 
  5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: 
  a) acquisisce, anche  attraverso  ispezioni,  dati  e  informazioni
presso i soggetti destinatari  degli  obblighi  di  cui  al  presente
decreto; 
  b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati  da  parte
dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e  le  comunicazioni  cui
sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10. 
  6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF: 
  a) si avvale dei dati  contenuti  nell'anagrafe  dei  conti  e  dei
depositi di cui all'articolo 20, comma 4,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo  37  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  b) ha accesso ai dati e alle informazioni  contenute  nell'anagrafe
immobiliare integrata di cui all'articolo  19  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
  c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo  di  persone
giuridiche e  trust  espressi,  contenute  in  apposita  sezione  del
Registro delle  imprese,  ai  sensi  dell'articolo  21  del  presente
decreto. 
  7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento  delle
proprie funzioni, la UIF: 
  a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori
dell'economia ritenuti  a  rischio,  su  categorie  di  strumenti  di
pagamento e su  specifiche  realta'  economiche  territoriali,  anche
sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata  dal  Comitato
di sicurezza finanziaria; 
  b)  elabora  e  diffonde  modelli  e  schemi   rappresentativi   di
comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili  a
possibili attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
  8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione  sullo
stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del  finanziamento
del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30  maggio  di  ogni
anno, trasmette al Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  il
tramite del Comitato di  sicurezza  finanziaria,  gli  allegati  alla
medesima relazione, di cui all'articolo  4,  comma  2,  del  presente
decreto. 
  Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore). - 1.  Le  Autorita'  di
vigilanza di settore verificano il rispetto, da  parte  dei  soggetti
rispettivamente  vigilati,  degli  obblighi  previsti  dal   presente
decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine: 
  a) adottano nei confronti dei  soggetti  rispettivamente  vigilati,
disposizioni  di  attuazione  del  presente  decreto  in  materia  di
organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata  verifica
della clientela; 
  b)  verificano  l'adeguatezza   degli   assetti   organizzativi   e
procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati; 
  c) definiscono procedure  e  metodologie  per  la  valutazione  del
rischio  di  riciclaggio  e  finanziamento  del  terrorismo  cui  gli
intermediari rispettivamente  vigilati  sono  esposti  nell'esercizio
della propria attivita'; 
  d) esercitano i poteri attribuiti dal  presente  decreto  anche  al
fine  di   assicurare   il   rispetto   delle   norme   tecniche   di
regolamentazione adottate ai sensi della direttiva. 
  2.  Le  Autorita'  di  vigilanza  di  settore,  nell'ambito   delle
rispettive attribuzioni: 
  a) basano  la  frequenza  e  l'intensita'  dei  controlli  e  delle
ispezioni di vigilanza in funzione  del  profilo  di  rischio,  delle
dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato; 
  b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la  richiesta
di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni
altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza
e controllo. Nell'esercizio  di  tali  competenze,  le  autorita'  di
vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti  degli
organi di direzione, amministrazione e controllo e il  personale  dei
soggetti obbligati  rispettivamente  vigilati  e  possono  richiedere
l'invio, con le modalita' e nei termini stabiliti nelle  disposizioni
di attuazione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  di  segnalazioni
periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del  riciclaggio  e
di finanziamento del terrorismo; 
  c)  ordinano  ovvero,  in  caso  di  inottemperanza  all'ordine  di
convocare, convocano  direttamente  gli  organi  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  dei   soggetti   obbligati   rispettivamente
vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di
specifiche decisioni; 
  d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto  il  divieto  di  nuove
operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a
carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati; 
  e) ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e  8,  irrogano,  nei  limiti
delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste  per
l'inosservanza degli obblighi di cui al  presente  decreto,  e  delle
relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti  obbligati
rispettivamente vigilati. 
  3. Per l'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  al  comma  1,  le
autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul
titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi,  contenute
in  apposita  sezione,  ad  accesso  riservato,  del  registro  delle
imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. 
  4. Le autorita' di vigilanza di settore  informano  prontamente  la
UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e  finanziamento  del
terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio  della  propria
attivita' istituzionale e  forniscono  alle  Autorita'  di  vigilanza
europee  ogni  informazione  utile  all'efficace  svolgimento   delle
rispettive attribuzioni. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi  sede  in  altro
Stato membro, le autorita' di  vigilanza  di  settore  assicurano  la
cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorita'
di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti
obbligati. 
  Art. 8 (Direzione  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo).  -  1.
Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di
coordinamento delle indagini  e  di  impulso  investigativo  ad  essa
attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale  antimafia
ed antiterrorismo: 
  a) riceve tempestivamente dalla  UIF  per  il  tramite  del  Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di  Finanza  ovvero,  per
quanto  attinente  alle  segnalazioni  relative   alla   criminalita'
organizzata, per il tramite della Direzione investigativa  antimafia,
i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e  relativi
ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari  per
la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti  giudiziari
in corso, e puo' richiedere ogni  altro  elemento  informativo  e  di
analisi che  ritenga  di  proprio  interesse,  anche  ai  fini  della
potesta' di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A  tal  fine
la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF,
la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi
protocolli tecnici, volti a stabilire le modalita'  e  la  tempistica
dello  scambio  di  informazioni  di  cui  alla   presente   lettera,
assicurando l'adozione di ogni  accorgimento  idoneo  a  tutelare  il
trattamento in forma anonima dei dati anagrafici,  necessari  per  la
verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari  in
corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante; 
  b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i  dati  e
le   informazioni   necessari   all'individuazione    di    possibili
correlazioni tra flussi merceologici a rischio  e  flussi  finanziari
sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima
Agenzia, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio
di informazioni; 
  c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela  del  segreto
investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli  tempestivo   riscontro   in   ordine   all'utilita'   delle
informazioni ricevute; 
  d) puo' richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari  ovvero
analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' della  criminalita'  organizzata  o  di  finanziamento  del
terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su
categorie  di  strumenti  di  pagamento  e  su   specifiche   realta'
economiche territoriali; 
  e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo  di  persone
giuridiche e  trust  espressi,  contenute  in  apposita  sezione  del
registro delle  imprese,  ai  sensi  dell'articolo  21  del  presente
decreto; 
  f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto  del
segreto di indagine, i dati in suo possesso,  utili  all'elaborazione
dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e  di  finanziamento
del terrorismo di cui all'articolo 14 e le  proprie  valutazioni  sui
risultati  dell'attivita'  di  contrasto  del   riciclaggio   e   del
finanziamento  del  terrorismo,  al  fine  della  elaborazione  della
relazione di cui all'articolo 5, comma 7; 
  g) puo' richiedere, ai sensi dell'articolo  371-bis,  c.p.p.,  alle
autorita' di vigilanza  di  settore  ogni  altra  informazione  utile
all'esercizio delle proprie attribuzioni. 
  Art. 9 (Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
finanza e Direzione investigativa antimafia). - 1. Il Nucleo speciale
di polizia valutaria della  Guardia  di  finanza,  nel  quadro  degli
obiettivi  e  priorita'  strategiche  individuati   annualmente   dal
Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale  per
l'azione  amministrativa  e   la   gestione,   esegue   i   controlli
sull'osservanza delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  da
parte  dei  soggetti  obbligati  non  vigilati  dalle  Autorita'   di
vigilanza di settore nonche' gli ulteriori controlli  effettuati,  in
collaborazione con la UIF che ne  richieda  l'intervento  a  supporto
dell'esercizio delle funzioni di propria competenza. 
  2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza  dell'azione  di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento  del  terrorismo,  il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia  di  finanza  puo'
eseguire, previa intesa con le  autorita'  di  vigilanza  di  settore
rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti: 
  a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative
succursali; 
  b) punti di contatto centrale  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera ii); 
  c) societa' fiduciarie e  intermediari  di  cui  all'albo  previsto
dall'articolo 106 TUB; 
  d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e
i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; 
  e)  succursali  insediate  sul  territorio  della   Repubblica   di
intermediari bancari e finanziari e di  imprese  assicurative  aventi
sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o  in
uno Stato terzo; 
  f) intermediari assicurativi di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, CAP; 
  g) revisori legali e societa' di revisione legale con incarichi  di
revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a
regimi intermedio; 
  h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e  trasporto  di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo di  guardie  particolari
giurate, in presenza della licenza di  cui  all'articolo  134  TULPS,
salve le competenze in materia di pubblica sicurezza  attribuite  dal
medesimo Testo Unico. 
  3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
definisce la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni
in funzione del profilo di rischio, della natura e  delle  dimensioni
dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e  transfrontalieri  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza: 
  a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti  al
Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai
militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il
Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  delega  le  ispezioni  e  i
controlli; 
  b) con i medesimi  poteri  di  cui  alla  lettera  a),  svolge  gli
approfondimenti  investigativi  delle  segnalazioni   di   operazioni
sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito  dall'articolo
40. 
  5. Ferme restando le competenze  del  Nucleo  speciale  di  polizia
valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza: 
  a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di  cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette  alle  autorita'  di
vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al  presente
decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo; 
  b) espleta le funzioni e  i  poteri  di  controllo  sull'osservanza
delle disposizioni di cui al presente decreto da parte  dei  soggetti
convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  nn),
nonche' da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi
quelli  di  prestatori  di  servizi  di  gioco  con  sede  legale   e
amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano  sul
territorio della Repubblica italiana. 
  6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente  articolo,
il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso: 
  a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di  cui
all'articolo 7, commi  6  e  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come  modificato  dall'articolo
37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
trust espressi, contenute in  apposita  sezione  del  registro  delle
imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. 
  7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con  le
modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981,  n.  689,
ovvero  trasmette  alle  autorita'  di  vigilanza  di   settore,   le
violazioni degli obblighi di  cui  al  presente  decreto  riscontrate
nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti
investigativi,  attinenti  alla   criminalita'   organizzata,   delle
segnalazioni di operazioni  sospette,  trasmesse  dalla  UIF  secondo
quanto stabilito dall'articolo 40.  Restano  applicabili,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui  agli  articoli  1,  comma  4,  e
1-bis, commi 1 e 4, del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 . 
  8. Per l'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  al  comma  7,  la
Direzione investigativa antimafia ha accesso: 
  a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di  cui
all'articolo 7, commi 7  e  11,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come  modificato  dall'articolo
37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
trusts espressi, contenute in apposita  sezione  del  registro  delle
imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. 
  9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito  delle  attivita'
svolte ai sensi del  presente  articolo  sono  utilizzabili  ai  fini
fiscali, secondo le disposizioni vigenti. 
  Art. 10 (Pubbliche amministrazioni). - 1. Le disposizioni di cui al
presente  articolo  si  applicano   agli   uffici   delle   Pubbliche
amministrazioni   competenti   allo   svolgimento   di   compiti   di
amministrazione attiva  o  di  controllo,  nell'ambito  dei  seguenti
procedimenti o procedure: 
  a)  procedimenti  finalizzati  all'adozione  di  provvedimenti   di
autorizzazione o concessione; 
  b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di  lavori,
forniture e servizi secondo le disposizioni  di  cui  al  codice  dei
contratti pubblici; 
  c)  procedimenti  di  concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonche'  attribuzioni  di
vantaggi economici di qualunque genere  a  persone  fisiche  ed  enti
pubblici e privati. 
  2. In funzione del rischio di riciclaggio o  di  finanziamento  del
terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria,  anche  sulla  base
dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14,  individua
categorie  di  attivita'  amministrative,  svolte   dalle   Pubbliche
amministrazioni responsabili dei procedimenti  di  cui  al  comma  1,
rispetto a cui non  trovano  applicazione  gli  obblighi  di  cui  al
presente articolo. Con le medesime modalita'  e  secondo  i  medesimi
criteri,  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria  puo'  individuare
procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma  1,  per  i
quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. 
  3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per  la
mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e  finanziamento
del  terrorismo  cui  gli  uffici  delle  Pubbliche  amministrazioni,
responsabili dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1,  sono  esposti
nell'esercizio della  propria  attivita'  istituzionale.  Sulla  base
delle predette linee guida,  le  medesime  Pubbliche  amministrazioni
adottano procedure interne,  proporzionate  alle  proprie  dimensioni
organizzative  e  operative,  idonee  a  valutare   il   livello   di
esposizione dei  propri  uffici  al  rischio  e  indicano  le  misure
necessarie a mitigarlo. 
  4. Al fine di consentire  lo  svolgimento  di  analisi  finanziarie
mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento  del
terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF  dati  e
informazioni concernenti le operazioni  sospette  di  cui  vengano  a
conoscenza nell'esercizio della propria attivita'  istituzionale.  La
UIF,  in  apposite  istruzioni,  adottate  sentito  il  Comitato   di
sicurezza  finanziaria,  individua  i  dati  e  le  informazioni   da
trasmettere, le modalita' e i termini  della  relativa  comunicazione
nonche' gli indicatori per agevolare la rilevazione delle  operazioni
sospette. 
  5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili  dei  procedimenti  di
cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione  continua  del
personale  realizzati  in  attuazione  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009,  n.  178,  adottano  misure  idonee  ad
assicurare il riconoscimento, da parte dei  propri  dipendenti  delle
fattispecie meritevoli di essere comunicate  ai  sensi  del  presente
articolo. 
  6. L'inosservanza delle norme di  cui  alla  presente  disposizione
assume rilievo ai fini dell'articolo 21,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  Art. 11 (Organismi di  autoregolamentazione).  -  1.  Fermo  quanto
previsto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei  poteri
di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo  21,  comma
2,  lettera  a),  gli  organismi  di  autoregolamentazione,  le  loro
articolazioni territoriali e i  consigli  di  disciplina,  secondo  i
principi e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente, promuovono
e controllano  l'osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  presente
decreto da parte dei  professionisti  iscritti  nei  propri  albi  ed
elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di  cui  al
presente articolo, il  Ministero  della  giustizia,  ai  sensi  della
normativa vigente, espleta le  funzioni  di  controllo  sugli  ordini
professionali assoggettati alla propria vigilanza. 
  2.  Gli  organismi  di   autoregolamentazione   sono   responsabili
dell'elaborazione e aggiornamento di  regole  tecniche,  adottate  in
attuazione  del  presente  decreto  previo  parere  del  Comitato  di
sicurezza finanziaria, in  materia  di  procedure  e  metodologie  di
analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento  del
terrorismo cui i professionisti  sono  esposti  nell'esercizio  della
propria attivita', di controlli interni, di adeguata verifica,  anche
semplificata della clientela e di conservazione e,  anche  attraverso
le proprie articolazioni  territoriali,  garantiscono  l'adozione  di
misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti  dalla  UIF
ai  fini  dell'adozione  e  dell'aggiornamento  degli  indicatori  di
anomalia  di  cui  all'articolo  6,  comma  4,  lettera  e)  che   li
riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali
sono altresi' responsabili della formazione e dell'aggiornamento  dei
propri iscritti in materia di politiche e  strumenti  di  prevenzione
del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
  3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri  organi
all'uopo predisposti, applicano sanzioni  disciplinari  a  fronte  di
violazioni  gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero  plurime  degli
obblighi cui  i  propri  iscritti  sono  assoggettati  ai  sensi  del
presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione
e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e
al  Ministero  della  giustizia  i  dati  attinenti  il  numero   dei
procedimenti   disciplinari   avviati   o   conclusi   dagli   ordini
territoriali. 
  4.  Gli  organismi  di  autoregolamentazione  possono  ricevere  le
segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per
il successivo inoltro alla  UIF,  secondo  le  specifiche  e  con  le
modalita' e garanzie di tutela della riservatezza dell'identita'  del
segnalante,   individuate   con   apposito   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali.  I
predetti  organismi  informano  prontamente  la  UIF  di  situazioni,
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e  finanziamento  del
terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della  propria
attivita'. 
  Capo III  (Cooperazione  nazionale  e  internazionale)  -  Art.  12
(Collaborazione e scambio di informazioni). - 1. Le autorita' di  cui
all'articolo 21, comma  2,  lettera  a),  le  amministrazioni  e  gli
organismi interessati, l'autorita' giudiziaria  e  gli  organi  delle
indagini  collaborano  per   agevolare   l'individuazione   di   ogni
circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo'
essere  comunque  utilizzata  per   prevenire   l'uso   del   sistema
finanziario e di  quello  economico  a  scopo  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo. 
  2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarita'
e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo  da  parte  delle
autorita'  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,   lettera   a),   le
amministrazioni e gli organismi interessati,  qualora  nell'esercizio
delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui
al presente decreto, accertano e  contestano  la  violazione  con  le
modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981,  n.  689.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
dettate modalita' e procedure per la contestazione della violazione e
il successivo inoltro all'autorita' competente all'irrogazione  della
sanzione.  Le  medesime  amministrazioni  e  i   medesimi   organismi
informano prontamente la UIF  di  situazioni,  ritenute  correlate  a
fattispecie di riciclaggio e finanziamento  del  terrorismo,  di  cui
vengono  a  conoscenza   nell'esercizio   della   propria   attivita'
istituzionale. 
  3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di  analisi  e
sviluppo investigativo della  segnalazione  di  operazione  sospetta,
l'autorita'   giudiziaria,   nell'ambito   di    indagini    relative
all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a
essi presupposti ovvero di attivita' di finanziamento del  terrorismo
e ogni qualvolta lo ritenga  necessario  per  lo  svolgimento  di  un
procedimento penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui
all'articolo  38,  i  risultati  delle  analisi  e  qualsiasi   altra
informazione pertinente. 
  4.  Ferma  restando  l'autorizzazione  dell'autorita'   giudiziaria
procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo,  gli
organi  delle  indagini  forniscono  le  informazioni   investigative
necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di  sua
competenza,  attraverso  modalita'  concordate  che  garantiscano  la
tempestiva disponibilita' delle predette informazioni e  il  rispetto
dei principi di  pertinenza  e  proporzionalita'  dei  dati  e  delle
notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti. 
  5. La UIF fornisce i risultati di carattere  generale  degli  studi
effettuati alle forze di polizia,  alle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli,  al  Ministero  della  giustizia  ed  al
Procuratore nazionale  antimafia  e  antiterrorismo;  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale,  la
UIF  fornisce  alla  Direzione  investigativa  antimafia,  al  Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia  di  finanza  nonche'  al
Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi
e degli studi effettuati  su  specifiche  anomalie  da  cui  emergono
fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
  6.  La  UIF  informa  tempestivamente  il  Comitato  di   sicurezza
finanziaria delle attivita' e degli strumenti con cui  provvede  alla
disseminazione delle informazioni, relative alle analisi  strategiche
volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio  e
di finanziamento del terrorismo, in favore di autorita' preposte alla
tutela di interessi correlati  o  strumentali  alla  prevenzione  del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La  UIF  fornisce  al
Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  con  cadenza  semestrale,  una
relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla  tipologia
delle informazioni disseminate e fornisce riscontro  in  ordine  alle
attivita' intraprese a seguito del loro utilizzo. 
  7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato  motivo  di  ritenere
che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro,  beni  o
altre  utilita'  di  provenienza   illecita   ovvero   le   attivita'
preordinate al compimento  di  uno  o  piu'  atti  con  finalita'  di
finanziamento del terrorismo  siano  avvenuti  attraverso  operazioni
effettuate presso gli intermediari sottoposti  a  vigilanza,  ne  da'
comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla  UIF  per
gli adempimenti e le analisi  di  rispettiva  spettanza.  Le  notizie
comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione  puo'
essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini.  Le
Autorita' di vigilanza di settore e la UIF  comunicano  all'autorita'
giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 
  8.  Fermo  quanto  disposto  dal  presente   articolo,   tutte   le
informazioni, rilevanti ai fini del  presente  decreto,  in  possesso
delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,  lettera  a),  delle
amministrazioni  e  organismi  interessati  e  degli   organismi   di
autoregolamentazione, sono coperte da  segreto  d'ufficio  anche  nei
confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non puo'  essere
opposto  all'autorita'  giudiziaria,  quando  le  informazioni  siano
necessarie per le indagini o per lo svolgimento  di  un  procedimento
penale. 
  Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. In  deroga  all'obbligo
del  segreto  d'ufficio,  la  UIF  puo'  scambiare   informazioni   e
collaborare  con  analoghe  autorita'   di   altri   Stati   preposte
all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni  di  reciprocita'
anche per quanto riguarda la riservatezza delle  informazioni,  e,  a
tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF
puo' scambiare dati e notizie in materia di operazioni  sospette  con
analoghe autorita' di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche  le
informazioni in possesso del Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria
della Guardia di finanza e della Direzione  investigativa  antimafia,
specificamente  richieste,  fatte  salve  le  norme  sul  segreto  di
indagine. Al di fuori dei casi di  cui  al  presente  comma,  restano
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12  della  legge
1° aprile 1981, n. 121.  Le  informazioni  ricevute  dalle  autorita'
estere possono essere trasmesse dalla  UIF  alle  autorita'  italiane
competenti, previo consenso dell'autorita' dello Stato che ha fornito
le informazioni. In nessun caso le differenti  definizioni  di  reato
fiscale,  accolte  dai   diversi   ordinamenti   nazionali,   possono
ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la  UIF
e le omologhe autorita' degli altri Stati membri. 
  2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  1,  al  fine  di
facilitare  le  attivita'   comunque   connesse   all'approfondimento
investigativo delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette,  la  UIF
stipula con la Guardia di finanza e la DIA  protocolli  d'intesa  ove
sono previste le condizioni e le procedure con cui queste  scambiano,
anche direttamente, dati ed  informazioni  di  polizia  con  omologhi
organismi esteri ed internazionali, a condizioni di  reciprocita'  ed
in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 
  Capo IV (Analisi e valutazione del  rischio)  -  Art.  14  (Analisi
nazionale del rischio). - 1. Il Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
nell'esercizio delle competenze di cui  all'articolo  5,  identifica,
analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e  di
finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le  minacce  piu'
rilevanti e le vulnerabilita' del sistema nazionale  di  prevenzione,
di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi  di  svolgimento  di
tali attivita' e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi
ha cadenza triennale, salva la facolta'  del  Comitato  di  sicurezza
finanziaria di procedere al relativo aggiornamento  quando  insorgono
nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 
  2. L'analisi e' condotta nel rispetto  dei  criteri  internazionali
approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui
la Commissione europea, ai sensi  dell'articolo  6  della  direttiva,
identifica,  analizza  e  valuta  i  rischi  di  riciclaggio   e   di
finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e  degli
elementi  forniti  dalle  autorita'  partecipanti  al   Comitato   di
sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi  e
statistici, forniti dalle autorita' di cui all'articolo 21, comma  2,
lettera a), dalle amministrazioni e  organismi  interessati  e  dagli
organismi di autoregolamentazione, sulla  dimensione  e  l'importanza
dei settori che rientrano nell'ambito di  applicazione  del  presente
decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e
l'importanza economica di ciascun settore.  Senza  corresponsione  di
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati, l'analisi puo' essere integrata  dal  contributo
di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  di
altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di  interesse
e puo' avvalersi della collaborazione di  studiosi  e  rappresentanti
del mondo accademico e  delle  associazioni  private  rappresentative
delle categorie interessate. 
  3. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a): 
  a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo  al  Comitato
di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga  al
segreto d'ufficio; 
  b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza  finanziaria
sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine  di
individuare tipologie di  clientela,  prodotti,  operazioni  che  per
caratteristiche operative  o  geografiche  necessitano  di  specifici
interventi; 
  c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorita' e
della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il  sistema
nazionale  di  prevenzione  e  contrasto  del   riciclaggio   e   del
finanziamento del  terrorismo  e  ad  ottimizzare  l'esercizio  delle
proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato; 
  d) in occasione della relazione di cui  all'articolo  5,  comma  7,
riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure  e  dei
presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede  di
analisi. 
  4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le  modalita'  e
nei termini stabiliti dal Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  sono
resi  disponibili  ai  soggetti  obbligati  e   agli   organismi   di
autoregolamentazione  ai  fini  della  valutazione,  da   parte   dei
medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
cui sono esposti  nell'esercizio  della  propria  attivita'  e  della
predisposizione  di  misure  proporzionali  e  adeguate  al   rischio
rilevato. 
  5.  I  risultati  dell'analisi  sono  comunicati  dal  Comitato  di
sicurezza finanziaria alla Commissione  europea,  alle  autorita'  di
vigilanza europee e alle autorita' rilevanti di  altri  Stati  membri
che ne facciano richiesta. 
  Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti  obbligati).
- 1. Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore  e  gli  organismi  di
autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati  alla
natura  dell'attivita'  svolta  e  alle   dimensioni   dei   soggetti
obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e
di finanziamento del  terrorismo,  cui  sono  esposti  nell'esercizio
della loro attivita'. 
  2. I soggetti obbligati, adottano procedure  oggettive  e  coerenti
rispetto ai criteri e  alle  metodologie  di  cui  al  comma  1,  per
l'analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  di   riciclaggio   e   di
finanziamento del terrorismo.  Per  la  valutazione  del  rischio  di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i  soggetti  obbligati
tengono conto di fattori  di  rischio  associati  alla  tipologia  di
clientela,   all'area   geografica   di   operativita',   ai   canali
distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. 
  3. Le autorita' di vigilanza di settore  individuano,  informandone
il Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  le  categorie  di  soggetti
obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le  disposizioni  di
cui al presente articolo non trovano applicazione, in  considerazione
dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e  di  finanziamento  del
terrorismo dell'attivita' svolta ovvero dell'offerta  di  prodotti  e
servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate. 
  4. La valutazione di cui al comma 2 e' documentata,  periodicamente
aggiornata e messa a disposizione delle autorita' di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a), e degli organismi  di  autoregolamentazione,
ai fini dell'esercizio delle rispettive  funzioni  e  dei  rispettivi
poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e  di  finanziamento
del terrorismo. 
  Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio).  -  1.  I  soggetti
obbligati adottano i presidi e attuano i controlli  e  le  procedure,
adeguati alla propria natura e dimensione,  necessari  a  mitigare  e
gestire i rischi di riciclaggio e di  finanziamento  del  terrorismo,
individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. 
  2. Le autorita' di vigilanza di settore ai sensi  dell'articolo  7,
comma  1,  e  gli  organismi  di   autoregolamentazione,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 2, individuano  i  requisiti  dimensionali  e
organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati,  rispettivamente
vigilati  e  controllati  adottano  specifici  presidi,  controlli  e
procedure per: 
  a) la valutazione e  gestione  del  rischio  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo; 
  b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se
adeguate rispetto alle dimensioni e alla  natura  dell'attivita',  la
nomina  di  un  responsabile  della  funzione  antiriciclaggio  e  la
previsione di una funzione di revisione indipendente per la  verifica
delle politiche, dei controlli e delle procedure. 
  3. I soggetti obbligati adottano  misure  proporzionate  ai  propri
rischi, alla propria natura  e  alle  proprie  dimensioni,  idonee  a
rendere note al proprio personale gli obblighi  cui  sono  tenuti  ai
sensi del  presente  decreto,  ivi  compresi  quelli  in  materia  di
protezione dei dati personali.  A  tal  fine,  i  soggetti  obbligati
garantiscono lo svolgimento di programmi  permanenti  di  formazione,
finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di  cui  al
presente  decreto,  al  riconoscimento  di  operazioni  connesse   al
riciclaggio o al finanziamento  del  terrorismo  e  all'adozione  dei
comportamenti e delle procedure da adottare. 
  4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo
rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente  decreto
e  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              Il testo degli articoli  76  e  87  della  Costituzione
          cosi' recita: 
              "Articolo 76 
              L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti." 
              "Articolo 87 
              Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
          rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere [Cost. 74]. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione [Cost. 61]. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo [Cost. 71]. 
              Promulga le leggi  [Cost.  73,  74,  138]  ed  emana  i
          decreti  aventi  valore  di  legge  [Cost.  76,  77]  e   i
          regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione [Cost. 75, 138]. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80]. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78]. 
              Presiede  il  Consiglio  superiore  della  magistratura
          [Cost. 104]. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.". 
              La direttiva 2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa alla prevenzione  dell'uso  del  sistema
          finanziario a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
          terrorismo, che modifica il regolamento  (UE)  n.  648/2012
          del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e  la  direttiva  2006/70/CE   della   Commissione   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella  G.U.U.E.  5
          giugno 2015, n. L 141. 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              Il testo dell'articolo 15 della legge 12  agosto  2016,
          n.  170  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2015),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n.  204,  cosi'
          recita: 
              "Art. 15. Delega al Governo per  il  recepimento  della
          direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 maggio 2015,  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
          finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della  Commissione,
          e  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2015/847  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  maggio  2015,
          riguardante  i  dati   informativi   che   accompagnano   i
          trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE)  n.
          1781/2006 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e  previo  parere
          del Garante per la protezione dei  dati  personali,  uno  o
          piu'  decreti  legislativi  al  fine   di   dare   organica
          attuazione alla  direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa  alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo,  e  per
          adeguare il quadro normativo  nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  20  maggio  2015,   riguardante   i   dati
          informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
          abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo  1,  comma
          1, in quanto  compatibili,  anche  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a) al fine di  orientare  e  gestire  efficacemente  le
          politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema  economico
          e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e
          le  procedure  strumentali  all'attuazione  delle  medesime
          politiche  in  funzione  del  rischio  di  riciclaggio  dei
          proventi di attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del
          terrorismo, nel rispetto dei  principi  e  della  normativa
          nazionale  ed  europea   in   materia   di   tutela   della
          riservatezza e protezione dei dati personali: 
              1) attribuire al  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
          istituito  dal  decreto-legge  12  ottobre  2001,  n.  369,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  dicembre
          2001, n. 431, e disciplinato  dal  decreto  legislativo  22
          giugno  2007,  n.  109,  il  ruolo  di  organismo  preposto
          all'elaborazione  dell'analisi  nazionale  del  rischio  di
          riciclaggio e  di  finanziamento  del  terrorismo  e  delle
          strategie  per  farvi  fronte,  anche  tenuto  conto  della
          relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi
          ad attivita' transfrontaliere, elaborata dalla  Commissione
          europea ai  sensi  dell'articolo  6  della  direttiva  (UE)
          2015/849; 
              2) limitatamente a quanto compatibile  con  prioritarie
          esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza,
          prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del  rischio
          siano documentati, aggiornati e messi a disposizione  degli
          organismi  di  autoregolamentazione   interessati   e   dei
          soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione
          della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del  processo  di
          analisi  dei  rischi  gravanti  sui  settori  di   relativa
          competenza   e   dell'adozione   di   conseguenti    misure
          proporzionate al rischio; 
              3) prevedere che  le  autorita'  e  le  amministrazioni
          pubbliche  competenti,  anche  tenuto  conto   dell'analisi
          nazionale del rischio  e  degli  indirizzi  strategici  del
          Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  conformemente  a  un
          approccio  alla  vigilanza  basato   sul   rischio,   nella
          predisposizione degli strumenti e dei presidi,  finalizzati
          alla prevenzione e  al  contrasto  del  riciclaggio  e  del
          finanziamento  del   terrorismo,   individuino,   valutino,
          comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori  di
          rispettiva  competenza,  anche  al  fine  di  sostenere   i
          destinatari  degli  obblighi   soggetti   alla   rispettiva
          vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata  verifica
          della clientela efficaci e proporzionate al rischio; 
              4) tenuto  conto  della  natura  dell'attivita',  delle
          dimensioni e della complessita' organizzativa e degli esiti
          dell'analisi nazionale del rischio di  cui  al  numero  2),
          prevedere  che  i  soggetti  destinatari   degli   obblighi
          stabiliti  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849
          adottino efficaci strumenti per l'individuazione e  per  la
          valutazione dei rischi di riciclaggio  e  di  finanziamento
          del  terrorismo  cui  sono  esposti  nell'esercizio   della
          propria attivita' e predispongano misure di gestione  e  di
          controllo proporzionali al rischio riscontrato; 
              b)  al  fine  di  assicurare  la   proporzionalita'   e
          l'efficacia  delle  misure  adottate  in  attuazione  della
          direttiva (UE) 2015/849 e nel  rispetto  del  principio  di
          approccio basato sul rischio, prevedere la possibilita'  di
          procedere  all'aggiornamento   dell'elenco   dei   soggetti
          destinatari degli obblighi vigenti in  conformita'  con  le
          previsioni  della  medesima  direttiva   in   funzione   di
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento del terrorismo; 
              c)  al  fine  di  garantire  l'efficiente  e  razionale
          allocazione  delle  risorse  da  destinare   al   contrasto
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento del terrorismo e l'effettivita'  del  sistema
          di prevenzione, in attuazione del  principio  di  approccio
          basato sul rischio: 
              1)  affidare  al  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
          nell'esercizio delle competenze di  cui  alla  lettera  a),
          numero 1), la decisione di non assoggettare  agli  obblighi
          stabiliti in attuazione della direttiva  (UE)  2015/849  le
          persone  fisiche  o  giuridiche  che  esercitano,  in  modo
          occasionale o su scala limitata,  un'attivita'  finanziaria
          che  implichi   scarsi   rischi   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del  terrorismo,  purche'  siano  soddisfatti
          tutti i seguenti criteri: 
              1.1) l'attivita' finanziaria  e'  limitata  in  termini
          assoluti, per tale intendendo l'attivita' il cui  fatturato
          complessivo non ecceda una determinata soglia; 
              1.2) l'attivita' finanziaria e' limitata a  livello  di
          operazioni, per tale intendendo un'attivita' che non ecceda
          una soglia massima per cliente e  per  singola  operazione,
          individuata in funzione del tipo di attivita' finanziaria; 
              1.3)  l'attivita'  finanziaria   non   e'   l'attivita'
          principale; 
              1.4)   l'attivita'   finanziaria   e'   accessoria    e
          direttamente collegata all'attivita' principale; 
              1.5)  l'attivita'  principale   non   e'   un'attivita'
          menzionata all'articolo 2,  paragrafo  1,  della  direttiva
          (UE)  2015/849,  ad  eccezione  dell'attivita'  di  cui  al
          medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e); 
              1.6) l'attivita' finanziaria e'  prestata  soltanto  ai
          clienti dell'attivita'  principale  e  non  e'  offerta  al
          pubblico in generale; 
              2) prevedere che, in presenza di un esiguo  rischio  di
          riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo,  emerso
          all'esito di  un'adeguata  valutazione,  gli  emittenti  di
          moneta elettronica  definita  all'articolo  2,  numero  2),
          della direttiva 2009/110/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  16  settembre  2009,   destinatari   degli
          obblighi  stabiliti  in  attuazione  della  direttiva  (UE)
          2015/849, siano  esonerati  da  taluni  degli  obblighi  di
          adeguata verifica del cliente  e  del  titolare  effettivo,
          concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni: 
              2.1) lo strumento  di  pagamento  non  e'  ricaricabile
          ovvero e'  soggetto  a  un  limite  mensile  massimo  delle
          operazioni di 250 euro  utilizzabile  solo  nel  territorio
          nazionale; 
              2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non
          supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro; 
              2.3)  lo   strumento   di   pagamento   e'   utilizzato
          esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi; 
              2.4) lo strumento di pagamento non  e'  alimentato  con
          moneta elettronica anonima; 
              2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni
          o sul  rapporto  di  affari  sufficiente  a  consentire  la
          rilevazione di operazioni anomale o sospette; 
              3) per gli emittenti di  moneta  elettronica  e  per  i
          prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro
          dell'Unione  europea  che  prestano  servizi  di  pagamento
          ovvero di emissione di moneta  elettronica  nel  territorio
          della   Repubblica   tramite   agenti    ovvero    soggetti
          convenzionati: 
              3.1) prevedere  l'obbligo  di  istituire  un  punto  di
          contatto centrale al ricorrere dei presupposti  individuati
          dalle   norme   tecniche   di   regolamentazione   previste
          dall'articolo  45,  paragrafo  10,  della  direttiva   (UE)
          2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli
          obblighi antiriciclaggio; 
              3.2) attribuire  alla  Banca  d'Italia  il  compito  di
          adottare una  disciplina  di  attuazione,  con  particolare
          riguardo alle funzioni che devono essere svolte  dai  punti
          di contatto; 
              4)  al  fine  di  assicurare  la  proporzionalita'  tra
          l'entita' delle  misure  preventive  di  adeguata  verifica
          della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di
          finanziamento  del  terrorismo   connesso   a   determinate
          tipologie di clientela o di relazioni di affari,  apportare
          alle disposizioni vigenti in materia di  adeguata  verifica
          rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa
          definizione  le  modifiche  necessarie  a   garantirne   la
          coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard
          internazionali    del    Gruppo    d'azione     finanziaria
          internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849; 
              5) al fine di  assicurare  la  razionalizzazione  e  la
          semplificazione degli adempimenti richiesti  in  attuazione
          della direttiva (UE) 2015/849, consentire  che  i  soggetti
          obbligati si  avvalgano  dell'identificazione  del  cliente
          effettuata da terzi purche': 
              5.1)  la  responsabilita'  finale  della  procedura  di
          adeguata  verifica  della  clientela  rimanga,  in   ultima
          istanza,  ascrivibile  al   soggetto   destinatario   degli
          obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849; 
              5.2) sia  comunque  garantita  la  responsabilita'  dei
          terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE)  2015/849,
          compreso  l'obbligo  di   segnalazione   delle   operazioni
          sospette  e  di  conservazione   dei   documenti,   qualora
          intrattengano  con  il  cliente  un   rapporto   rientrante
          nell'ambito di applicazione della direttiva medesima; 
              d) al fine di migliorare la trasparenza  delle  persone
          giuridiche, degli  altri  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche  e  dei  trust  e  di   contrastare   fenomeni   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento del terrorismo commessi o comunque  agevolati
          ricorrendo   strumentalmente   alla   costituzione   ovvero
          all'utilizzo di societa', di amministrazioni fiduciarie, di
          altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a
          costituire autonomi centri di imputazione giuridica: 
              1) prevedere che le  persone  giuridiche  e  gli  altri
          analoghi   soggetti,   diversi   dalle   persone   fisiche,
          costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni  del  codice
          civile,  ottengano  e  conservino  informazioni   adeguate,
          accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
          statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali  per
          l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al  codice
          civile le modifiche che si rendano necessarie; 
              2) prevedere che, nel rispetto ed entro  i  limiti  dei
          principi e della normativa nazionale ed europea in  materia
          di tutela della  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati
          personali, le  informazioni  di  cui  al  numero  1)  siano
          registrate,  a   cura   del   legale   rappresentante,   in
          un'apposita sezione, ad  accesso  riservato,  del  registro
          delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
          rese tempestivamente disponibili: 
              2.1)   alle   autorita'   competenti,   senza    alcuna
          restrizione; 
              2.2) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
          fiscale, con le modalita' e secondo  i  termini  idonei  ad
          assicurarne l'utilizzo per tali finalita'; 
              2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata
          verifica della clientela,  stabiliti  in  attuazione  della
          direttiva (UE) 2015/849, previo espresso  accreditamento  e
          sempre che  l'accesso  alle  informazioni  non  esponga  il
          titolare effettivo a pericoli per  la  propria  incolumita'
          ovvero riguardi persone fisiche minori di eta' o altrimenti
          incapaci; 
              2.4)  ad  altri  soggetti,  compresi  i  portatori   di
          interessi diffusi,  titolari  di  un  interesse  specifico,
          qualificato e differenziato  all'accesso,  previa  apposita
          richiesta e sempre  che  l'accesso  alle  informazioni  non
          esponga il titolare effettivo a  pericoli  per  la  propria
          incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di  eta'
          o altrimenti incapaci; 
              3) prevedere, in capo al  trustee  di  trust  espressi,
          disciplinati  ai  sensi  della  convenzione   sulla   legge
          applicabile ai trusts e sul loro  riconoscimento,  adottata
          all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva  dalla  legge  16
          ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di: 
              3.1) dichiarare  di  agire  in  veste  di  trustee,  in
          occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo  o
          professionale ovvero  dell'esecuzione  di  una  prestazione
          occasionale  con  taluno  dei  soggetti  destinatari  degli
          obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in
          attuazione della direttiva (UE) 2015/849; 
              3.2)  ottenere  e  conservare  informazioni   adeguate,
          accurate  e  aggiornate  sulla  titolarita'  effettiva  del
          trust,  per  tali  intendendo  le   informazioni   relative
          all'identita' del fondatore, del trustee, del guardiano, se
          esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari  e
          delle altre persone fisiche  che  esercitano  il  controllo
          effettivo sul trust; 3.3) rendere le informazioni di cui al
          numero  3.2)   prontamente   accessibili   alle   autorita'
          competenti; 
              4) prevedere che, per i  trust  produttivi  di  effetti
          giuridici rilevanti,  a  fini  fiscali,  per  l'ordinamento
          nazionale,  le  informazioni  di   cui   al   numero   3.2)
          riguardanti  i   medesimi   trust   siano   registrate   in
          un'apposita sezione del registro delle imprese di cui  alla
          legge 29 dicembre 1993, n. 580,  e  rese  accessibili  alle
          autorita'  competenti,  senza  alcuna  restrizione   e   ai
          soggetti destinatari degli obblighi  di  adeguata  verifica
          della clientela, stabiliti in  attuazione  della  direttiva
          (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento; 
              5) apportare le modifiche necessarie a garantire che  i
          prestatori di servizi relativi a societa' o trust,  diversi
          dai professionisti  assoggettati  agli  obblighi  ai  sensi
          della normativa vigente e delle norme di  attuazione  della
          direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi  siano
          provvisti di adeguati requisiti di  professionalita'  e  di
          onorabilita'; 
              6) per le attivita' di assicurazione sulla vita o altre
          forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che
          i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione  della
          direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre  alle  misure  di
          adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente
          e  per  il  titolare  effettivo,  le  ulteriori  misure  di
          adeguata verifica della clientela di  cui  all'articolo  14
          della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di
          assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata
          a investimenti, non appena individuato o designato, nonche'
          sull'effettivo percipiente della  prestazione  liquidata  e
          sui rispettivi titolari effettivi; 
              e) al fine  di  prevenire,  individuare  o  compiere  i
          necessari approfondimenti  investigativi  su  attivita'  di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  o  di
          finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi  e
          della normativa nazionale ed europea in materia  di  tutela
          della riservatezza e  di  protezione  dei  dati  personali,
          prevedere  che  i  soggetti  destinatari   degli   obblighi
          stabiliti  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849
          assolvano all'obbligo di conservazione di cui  all'articolo
          40 della  direttiva  medesima,  garantendo  la  completa  e
          tempestiva accessibilita' dei  dati  e  delle  informazioni
          acquisiti sul cliente, sul titolare  effettivo  e  su  ogni
          altro  aspetto  relativo  allo  scopo  e  alla  natura  del
          rapporto o dell'operazione e  la  loro  utilizzabilita'  da
          parte  delle  autorita'  competenti  anche  attraverso   la
          semplificazione degli adempimenti,  richiesti  ai  medesimi
          destinatari, per  la  conservazione  dei  predetti  dati  e
          informazioni  e  per  l'integrazione  di  banche  di   dati
          pubbliche esistenti; 
              f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e  di
          competenze in materia di prevenzione  del  riciclaggio  dei
          proventi di attivita' criminose  e  del  finanziamento  del
          terrorismo, al fine di migliorare  il  coordinamento  e  la
          cooperazione  tra  le  autorita'   e   le   amministrazioni
          pubbliche competenti e  di  adeguare  il  quadro  normativo
          nazionale alle prescrizioni della direttiva  (UE)  2015/849
          in materia di ricezione, di analisi delle  segnalazioni  di
          operazioni  sospette  e  delle   altre   informazioni   che
          riguardano  attivita'  di  riciclaggio,  reati  presupposto
          associati o  attivita'  di  finanziamento  del  terrorismo,
          nonche' di comunicazione dei risultati delle analisi svolte
          e delle altre informazioni rilevanti in presenza di  motivi
          di  sospetto,  tenuto   conto   delle   indicazioni   della
          Piattaforma delle Unita' di informazione finanziaria  (FIU)
          dell'Unione europea, prevedere che, per lo  svolgimento  di
          dette funzioni, l'Unita' di  informazione  finanziaria  per
          l'Italia: 
              1)   abbia   tempestivo   accesso   alle   informazioni
          finanziarie, amministrative e,  ferma  restando  la  previa
          autorizzazione   dell'autorita'   giudiziaria    procedente
          rispetto   alle    informazioni    coperte    da    segreto
          investigativo, alle informazioni investigative in  possesso
          delle autorita' e degli organi  competenti  necessarie  per
          assolvere  i  propri  compiti  in  modo   adeguato,   anche
          attraverso  modalita'  concordate   che   garantiscano   le
          finalita'  di  cui  alla  direttiva  (UE)   2015/849,   nel
          rispetto, per le informazioni investigative,  dei  principi
          di pertinenza  e  di  proporzionalita'  dei  dati  e  delle
          notizie  trattati  rispetto  agli  scopi   per   cui   sono
          richiesti; 
              2) cooperi  con  le  FIU  di  altri  Stati  utilizzando
          l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di  cui
          dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il
          trattamento o per l'analisi di  informazioni  collegate  al
          riciclaggio o al finanziamento del  terrorismo,  impiegando
          canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate  per
          l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso  della
          controparte  estera  l'utilizzazione   delle   informazioni
          ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unita' stessa
          e fornendo a sua volta il consenso alle controparti  estere
          a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione
          che non siano compromesse indagini in corso; 
              3) individui le operazioni che devono essere comunicate
          in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e
          istruzioni per  la  rilevazione  e  la  segnalazione  delle
          operazioni  e  definisca  modalita'  di  comunicazione   al
          soggetto  segnalante  degli  esiti  delle  segnalazioni  di
          operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno
          delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi; 
              g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza  e
          della  sicurezza  dei  segnalanti,  delle  segnalazioni  di
          operazioni sospette, dei risultati delle  analisi  e  delle
          informazioni acquisite anche negli  scambi  con  le  FIU  e
          incoraggiare le segnalazioni  di  violazioni  potenziali  o
          effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo; 
              h) al fine di garantire il rispetto dei principi di  ne
          bis in idem sostanziale e di effettivita', proporzionalita'
          e dissuasivita' delle sanzioni irrogate per  l'inosservanza
          delle disposizioni adottate in attuazione  della  direttiva
          (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti  e  delle  funzioni
          tipici delle autorita' di vigilanza e,  ove  compatibili  e
          nei limiti  delle  specifiche  attribuzioni  ivi  previste,
          delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
          di cui al  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  72,
          apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,
          e a ogni altra disposizione vigente  in  materia  tutte  le
          modifiche necessarie a: 
              1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici
          alle sole condotte di grave violazione  degli  obblighi  di
          adeguata  verifica  e  di  conservazione   dei   documenti,
          perpetrate  attraverso  frode  o   falsificazione,   e   di
          violazione  del  divieto  di  comunicazione   dell'avvenuta
          segnalazione,  prevedendo  sanzioni  penali  adeguate  alla
          gravita' della condotta e non eccedenti, nel  massimo,  tre
          anni di reclusione e 30.000 euro di multa; 
              2) graduare l'entita' e  la  tipologia  delle  sanzioni
          amministrative tenuto conto: 
              2.1) della natura, di persona fisica o  giuridica,  del
          soggetto cui e' ascrivibile la violazione; 
              2.2) del settore di attivita', delle dimensioni e della
          complessita' organizzativa dei  soggetti  obbligati  e,  in
          funzione di cio', delle differenze  tra  enti  creditizi  e
          finanziari e altri soggetti obbligati; 
              3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una
          persona giuridica, la sanzione possa  essere  applicata  ai
          membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche
          titolari  di  poteri  di   amministrazione,   direzione   o
          controllo all'interno dell'ente,  ove  venga  accertata  la
          loro responsabilita'; 
              4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute
          o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia
          di adeguata verifica della clientela,  di  segnalazione  di
          operazioni sospette, di conservazione dei  documenti  e  di
          controlli  interni,  le  misure  sanzionatorie  comprendano
          almeno: 
              4.1)  una  dichiarazione  pubblica  che  individua   la
          persona fisica o giuridica responsabile e la  natura  della
          violazione; 
              4.2)  un  ordine  che  impone  alla  persona  fisica  o
          giuridica di porre termine al comportamento  vietato  e  di
          astenersi dal ripeterlo; 
              4.3) nel caso in  cui  l'autore  della  violazione  sia
          soggetto ad autorizzazione o altro titolo  abilitativo,  la
          revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione
          ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da  parte
          dell'autorita' di vigilanza di settore o dell'organismo  di
          autoregolamentazione   competenti,   nel    rispetto    dei
          presupposti e delle procedure eventualmente previsti  dalla
          specifica normativa di settore; 
              4.4) per le persone  fisiche,  titolari  di  poteri  di
          amministrazione, direzione o  controllo  all'interno  della
          persona giuridica obbligata e ritenute  responsabili  della
          violazione  ovvero  per  qualsiasi  altra  persona   fisica
          ritenuta  responsabile  della  violazione,   l'interdizione
          temporanea dall'esercizio delle funzioni per un  tempo  non
          superiore a cinque anni; 
              4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con  un  minimo
          edittale non inferiore  a  2.500  euro  e  con  un  massimo
          edittale pari almeno al doppio  dell'importo  dei  profitti
          ricavati dalle violazioni accertate,  quando  tale  importo
          puo' essere determinato, e  comunque  non  inferiore  a  un
          milione di euro; 
              5)  fatte  salve  le  misure  di  cui  al  numero   4),
          prevedere,  in  caso  di  violazioni  gravi,   ripetute   o
          sistematiche ovvero plurime delle disposizioni  in  materia
          di adeguata verifica della clientela,  di  segnalazione  di
          operazioni sospette, di conservazione dei  documenti  e  di
          controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari: 
              5.1) sanzioni amministrative  pecuniarie  comprese  tra
          30.000 euro e il 10 per cento del fatturato  ove  applicate
          alla persona giuridica; 
              5.2) sanzioni amministrative  pecuniarie  comprese  tra
          10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate
          alle persone fisiche responsabili; 
              6)  per  le  violazioni  di   scarse   offensivita'   e
          pericolosita'  commesse  da  enti  creditizi  o  finanziari
          prevedere, in alternativa  alla  sanzione  pecuniaria,  una
          dichiarazione pubblica che individua la  persona  fisica  o
          giuridica responsabile e la natura della  violazione  e  un
          ordine che impone alla persona giuridica di  porre  termine
          al comportamento vietato  e  di  astenersi  dal  ripeterlo,
          nonche' l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata
          per la violazione del medesimo ordine; 
              7) nel rispetto della legislazione vigente,  attribuire
          alle autorita' di vigilanza  il  potere  di  definire,  con
          proprio  regolamento  e  in   modo   da   assicurare   agli
          interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e  il
          contraddittorio in forma scritta e  orale  con  l'autorita'
          procedente, disposizioni  attuative  con  riferimento  alle
          sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto,  tra  l'altro,
          la definizione della nozione  di  fatturato  utile  per  la
          determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e
          le modalita' di pubblicazione delle sanzioni; 
              8) prevedere  che  la  Banca  d'Italia  possa  irrogare
          sanzioni, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi
          previsti dal  presente  articolo,  per  le  infrazioni  del
          regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi
          di pagamento e per  le  infrazioni  di  altre  disposizioni
          dell'Unione europea direttamente  applicabili  commesse  da
          istituti di moneta elettronica e da prestatori  di  servizi
          di pagamento; 
              9) nel rispetto dei principi di proporzionalita'  e  di
          adeguatezza e  della  normativa  nazionale  ed  europea  in
          materia di tutela della riservatezza e  di  protezione  dei
          dati personali, disciplinare le modalita' di  pubblicazione
          dei  provvedimenti  di  irrogazione  delle   sanzioni,   in
          attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849; 
              10)  nel  rispetto,  ove  compatibili,   dei   principi
          contenuti nei numeri 2),  3),  4.1),  4.2),  4.3)  e  4.4),
          apportare  le   opportune   modifiche   alle   disposizioni
          sanzionatorie  di   diritto   interno,   applicabili   alla
          violazione dei regolamenti europei in materia di  contrasto
          del  finanziamento  del  terrorismo,  garantendo   altresi'
          omogeneita'   sanzionatoria   rispetto   alle    previsioni
          restrittive contenute nei regolamenti europei adottati  per
          contrastare l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace  e
          la sicurezza internazionali; 
              i) al fine di non recare pregiudizio  allo  svolgimento
          delle indagini e delle  analisi  finanziarie  riconducibili
          all'attivita'  di  prevenzione,  contrasto  e   repressione
          dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
          proventi di attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del
          terrorismo nonche' di garantire  l'efficiente  svolgimento,
          da  parte  delle  autorita'  preposte,  delle  funzioni  di
          rispettiva competenza in  materia,  prevedere,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o
          esclusioni  del  diritto  di  accesso  ai  dati   personali
          previsto  dall'articolo  7  del  codice   in   materia   di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  se  i  trattamenti  di
          dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in
          materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e  di
          contrasto dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
          la sicurezza internazionali; 
              l) al fine di monitorare e di  contrastare  i  fenomeni
          criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego
          di proventi  di  attivita'  illecite  connessi  o  comunque
          riconducibili alle attivita' di compravendita  all'ingrosso
          e al dettaglio di oggetti in oro e di  preziosi  usati,  da
          parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
          legge 17 gennaio 2000, n.  7,  predisporre  una  disciplina
          organica  di  settore   idonea   a   garantire   le   piene
          tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto
          e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi  di  pagamento
          utilizzati quale corrispettivo  per  l'acquisto  o  per  la
          vendita  dei  medesimi  e  delle  relative  caratteristiche
          identificative, nonche'  la  tempestiva  disponibilita'  di
          tali informazioni alle Forze di polizia, a  supporto  delle
          rispettive funzioni istituzionali di tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica, e l'individuazione di  specifiche
          sanzioni,  di  natura   interdittiva,   da   raccordare   e
          coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
          dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
              m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate
          in  attuazione  della  direttiva  (UE)   2015/849   trovino
          applicazione   anche   con   riferimento   alle   attivita'
          esercitate  per  via  telematica  dai   destinatari   degli
          obblighi; 
              n)  apportare  alle  disposizioni  vigenti  emanate  in
          attuazione  delle  direttive  2005/60/CE  e  2006/70/CE  le
          modifiche necessarie al corretto  e  integrale  recepimento
          della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale  e
          all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo  conto
          degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti  di
          altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  il
          finanziamento del terrorismo nonche' delle risoluzioni  del
          Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite   e   delle
          decisioni  PESC  del  Consiglio  dell'Unione  europea   per
          contrastare e reprimere il finanziamento del  terrorismo  e
          l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la  sicurezza
          internazionali, compreso quanto necessario a garantire  che
          le  autorita'  e  le  amministrazioni  pubbliche  coinvolte
          dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire  loro
          di  cooperare  e   di   coordinarsi   nell'elaborazione   e
          nell'attuazione delle politiche e delle attivita' di  lotta
          al  riciclaggio  e   al   finanziamento   del   terrorismo,
          prevedendo,  ove  opportuno,  il  ricorso  alla   normativa
          secondaria; 
              o) prevedere che, ai fini del rispetto  degli  obblighi
          di   registrazione,   i   professionisti   conservino    la
          documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in  sede
          di adeguata  verifica  nel  fascicolo  relativo  a  ciascun
          cliente; 
              p) prevedere che, nei casi in  cui  l'astensione  dalla
          prestazione professionale  non  sia  possibile,  in  quanto
          sussista un obbligo di  legge  di  ricevere  l'atto  ovvero
          l'esecuzione  dell'operazione  per  sua  natura  non  possa
          essere rinviata o in quanto l'astensione  possa  ostacolare
          le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in
          cui l'operazione e' sospetta; 
              q) al fine di assicurare un piu' efficace  e  immediato
          controllo sulla regolarita'  dell'esercizio  dell'attivita'
          degli  agenti  in  attivita'   finanziaria   che   prestano
          esclusivamente servizi di pagamento per conto  di  istituti
          di pagamento ai sensi dell'articolo 128-quater, commi  6  e
          7, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di  rimessa
          di denaro definiti dall'articolo 1, comma  1,  lettera  n),
          del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  nel
          rispetto  dei  principi  e  della  normativa  nazionale  ed
          europea in  materia  di  tutela  della  riservatezza  e  di
          protezione  dei  dati  personali,  istituire  un   registro
          informatizzato presso  l'Organismo  previsto  dall'articolo
          128-undecies del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 385 del 1993.  Tale  registro,  consultabile
          dai predetti istituti di pagamento, e' alimentato  mediante
          le  informazioni,  fornite   dagli   stessi   intermediari,
          riguardanti  esclusivamente  le  estinzioni  dei   rapporti
          contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali. 
              3. Dall'attuazione del presente articolo e dai  decreti
          legislativi  ivi  previsti  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  dovendosi
          provvedere con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.  In  considerazione  della
          complessita' della materia trattata  e  dell'impossibilita'
          di procedere alla determinazione  degli  eventuali  effetti
          finanziari, per ciascuno schema di decreto  legislativo  la
          corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti  sui
          saldi di finanza  pubblica.  Qualora  uno  o  piu'  decreti
          legislativi determinino nuovi o  maggiori  oneri,  che  non
          trovano compensazione nel proprio ambito,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196.". 
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione  e  successive
          modificazioni) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109  (Misure
          per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
          terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
          la sicurezza internazionale, in attuazione della  direttiva
          2005/60/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          luglio 2007, n. 172. 
              Il  decreto  legislativo  19  novembre  2008,  n.   195
          (Modifiche  alla  normativa   in   materia   valutaria   in
          attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2008, n. 291. 
              Il  decreto  legislativo  13  agosto   2010,   n.   141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo  VI  del  testo  unico  bancario  in   merito   alla
          disciplina dei soggetti operanti nel  settore  finanziario,
          degli agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
          creditizi, e successive modificazioni) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.