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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2017, n. 87

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci. (17G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/2017
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-6-2017
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 1, comma 199, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017,  il
requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,  comma  10,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del
comma 12 del medesimo  articolo  24  per  effetto  degli  adeguamenti
applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto  a  41  anni  per  i
lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione  per  periodi
di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento  del  diciannovesimo
anno di eta' e che si trovano in una delle  condizioni  di  cui  alle
lettere da a) a d) del medesimo comma 199; 
  Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 199, lettera d), della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  le
attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano  svolte  in
via continuativa quando  nei  sei  anni  precedenti  il  momento  del
pensionamento le  medesime  attivita'  lavorative  non  hanno  subito
interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici  mesi
e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state  svolte
nel  settimo  anno  precedente  il  pensionamento  per   un   periodo
corrispondente a quello complessivo di interruzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 200, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma
199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di
cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'articolo 1, comma 201, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che per  i  lavoratori  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165,  nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di
ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del  medesimo
articolo 1, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,   sono
corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   delle   stesse   secondo   le    disposizioni
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato; 
  Visto l'articolo 1, comma 202, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge,  la  disciplina  delle  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 199 a 205, nel rispetto dei limiti di
spesa annuali di cui al comma 203  del  medesimo  articolo  1,  avuto
particolare  riguardo:  alla  determinazione  delle   caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al  comma  199,  lettera
d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per  l'accesso
al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  199  a  205  e  alla  relativa
documentazione  da  presentare  a   tali   fini;   all'attivita'   di
monitoraggio e alla procedura di  cui  al  comma  203,  del  medesimo
articolo 1, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n.  241;  alle  comunicazioni  che  l'ente
previdenziale  erogatore  del  trattamento   pensionistico   fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda di  accesso
al beneficio; alla  predisposizione  dei  criteri  da  seguire  nello
svolgimento  dell'attivita'  di  verifica  ispettiva  da  parte   del
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione
obbligatoria;  alle  modalita'  di  utilizzo   da   parte   dell'ente
previdenziale   delle   informazioni   relative   alla    dimensione,
all'assetto  organizzativo   dell'azienda   e   alle   tipologie   di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti  dall'analisi  dei  dati
amministrativi in possesso degli  enti  previdenziali,  ivi  compresi
quelli  assicuratori  nei  confronti  degli  infortuni  sul   lavoro;
all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 203; alle
forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme  di
assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo  scambio
di  dati  ed  elementi  conoscitivi  in  ordine  alle  tipologie   di
lavoratori interessati; 
  Visto l'articolo 1, comma 203, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale  sono  indicati  i  limiti  di  spesa  relativi  al
riconoscimento del beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi
dei commi da 199 a 202, del medesimo articolo 1, ed e' stabilito che,
qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di
domande rispetto alle risorse finanziarie  stanziate,  la  decorrenza
dei trattamenti e' differita, con criteri  di  priorita'  in  ragione
della maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199  del
citato articolo 1, individuati con il presente decreto e,  a  parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
finanziarie; 
  Visto l'articolo 1, comma 204, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che a far data dalla  sua  decorrenza
il trattamento pensionistico  di  cui  al  comma  199,  del  medesimo
articolo 1, non e' cumulabile con redditi da  lavoro,  subordinato  o
autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza  tra
l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva  al
momento del pensionamento; 
  Visto l'articolo 1, comma 205, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai  commi  da
199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste  per  le
attivita' di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo,  fermi
restando i benefici  previsti  per  talune  tipologie  di  lavoratori
dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8  agosto  1995,  n.
335, con i quali sono stabilite le modalita' di determinazione  della
pensione per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale 
  obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far  valere,  rispettivamente,
un'anzianita' contributiva inferiore o superiore a diciotto anni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione  delle
disposizioni relative alla riduzione del  requisito  contributivo  di
accesso  alla  pensione  anticipata   per   i   lavoratori   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed
esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto  dei
limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo. 
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 1, comma 199, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017,  il
requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,  comma  10,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del
comma 12 del medesimo  articolo  24  per  effetto  degli  adeguamenti
applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto  a  41  anni  per  i
lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione  per  periodi
di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento  del  diciannovesimo
anno di eta' e che si trovano in una delle  condizioni  di  cui  alle
lettere da a) a d) del medesimo comma 199; 
  Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 199, lettera d), della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  le
attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano  svolte  in
via continuativa quando  nei  sei  anni  precedenti  il  momento  del
pensionamento le  medesime  attivita'  lavorative  non  hanno  subito
interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici  mesi
e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state  svolte
nel  settimo  anno  precedente  il  pensionamento  per   un   periodo
corrispondente a quello complessivo di interruzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 200, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma
199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di
cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'articolo 1, comma 201, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che per  i  lavoratori  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165,  nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di
ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del  medesimo
articolo 1, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,   sono
corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   delle   stesse   secondo   le    disposizioni
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato; 
  Visto l'articolo 1, comma 202, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge,  la  disciplina  delle  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 199 a 205, nel rispetto dei limiti di
spesa annuali di cui al comma 203  del  medesimo  articolo  1,  avuto
particolare  riguardo:  alla  determinazione  delle   caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al  comma  199,  lettera
d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per  l'accesso
al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  199  a  205  e  alla  relativa
documentazione  da  presentare  a   tali   fini;   all'attivita'   di
monitoraggio e alla procedura di  cui  al  comma  203,  del  medesimo
articolo 1, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n.  241;  alle  comunicazioni  che  l'ente
previdenziale  erogatore  del  trattamento   pensionistico   fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda di  accesso
al beneficio; alla  predisposizione  dei  criteri  da  seguire  nello
svolgimento  dell'attivita'  di  verifica  ispettiva  da  parte   del
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione
obbligatoria;  alle  modalita'  di  utilizzo   da   parte   dell'ente
previdenziale   delle   informazioni   relative   alla    dimensione,
all'assetto  organizzativo   dell'azienda   e   alle   tipologie   di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti  dall'analisi  dei  dati
amministrativi in possesso degli  enti  previdenziali,  ivi  compresi
quelli  assicuratori  nei  confronti  degli  infortuni  sul   lavoro;
all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 203; alle
forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme  di
assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo  scambio
di  dati  ed  elementi  conoscitivi  in  ordine  alle  tipologie   di
lavoratori interessati; 
  Visto l'articolo 1, comma 203, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale  sono  indicati  i  limiti  di  spesa  relativi  al
riconoscimento del beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi
dei commi da 199 a 202, del medesimo articolo 1, ed e' stabilito che,
qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di
domande rispetto alle risorse finanziarie  stanziate,  la  decorrenza
dei trattamenti e' differita, con criteri  di  priorita'  in  ragione
della maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199  del
citato articolo 1, individuati con il presente decreto e,  a  parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
finanziarie; 
  Visto l'articolo 1, comma 204, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che a far data dalla  sua  decorrenza
il trattamento pensionistico  di  cui  al  comma  199,  del  medesimo
articolo 1, non e' cumulabile con redditi da  lavoro,  subordinato  o
autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza  tra
l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva  al
momento del pensionamento; 
  Visto l'articolo 1, comma 205, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai  commi  da
199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste  per  le
attivita' di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo,  fermi
restando i benefici  previsti  per  talune  tipologie  di  lavoratori
dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8  agosto  1995,  n.
335, con i quali sono stabilite le modalita' di determinazione  della
pensione per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale 
  obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far  valere,  rispettivamente,
un'anzianita' contributiva inferiore o superiore a diciotto anni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione  delle
disposizioni relative alla riduzione del  requisito  contributivo  di
accesso  alla  pensione  anticipata   per   i   lavoratori   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed
esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto  dei
limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo.