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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 67

Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/2017
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 20-5-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 26  ottobre  2016,  n.  198  recante,  tra  l'altro,
deleghe al Governo per  la  disciplina  della  composizione  e  delle
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; 
  Visto in particolare l'articolo 2, comma 4, della suddetta legge n.
198 del 2016, che, al fine di razionalizzare  la  composizione  e  le
attribuzioni del Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti,
delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi  ad  oggetto
la revisione della  composizione  e  delle  competenze  del  suddetto
Consiglio nazionale, secondo i principi e criteri direttivi  indicati
al comma 5, lettera b), del medesimo articolo 2; 
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive  modificazioni,
recante «Ordinamento della professione di giornalista»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  1965,
n. 115, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 3  febbraio
1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista»; 
  Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche  all'articolo  16  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69
                 (Consiglio nazionale: composizione) 
 
  1. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69  il  secondo,
il terzo e il quarto comma sono cosi' sostituiti: 
    «Il Consiglio nazionale e'  composto  da  non  piu'  di  sessanta
membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti
dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo  in
ciascuna  categoria  almeno   un   rappresentante   delle   minoranze
linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale  devono
essere  titolari  di  una  posizione  previdenziale   attiva   presso
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). 
    Ai fini delle elezioni di cui al secondo  comma,  ciascun  Ordine
regionale  o  interregionale  costituisce  collegio  elettorale.  Gli
Ordini delle Province autonome di Trento e  Bolzano,  ove  istituiti,
costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine  regionale
o interregionale elegge un consigliere nazionale  iscritto  all'Albo,
rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e  dei  pubblicisti.
Nessun iscritto agli elenchi puo' votare o essere eletto in  piu'  di
un collegio. 
    Al collegio  elettorale  corrispondente  all'Ordine  regionale  o
interregionale  che  ha  un  numero  di  giornalisti   professionisti
iscritti superiore a mille e' assegnato un seggio  ulteriore  per  la
quota  di  giornalisti  professionisti,  in  ragione  di  ogni  mille
professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i  limiti
proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la  rappresentanza
delle minoranze linguistiche.  L'ultimo  seggio  e'  attribuito,  nel
rispetto dei predetti  limiti  e  della  rappresentanza  linguistica,
all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di  mille  piu'
elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere  piu'
di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.». 
  2. Dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
    «Ai fini della sua  composizione,  il  Consiglio  nazionale,  con
propria determinazione  da  adottare  previo  parere  vincolante  del
Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle  minoranze
linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalita' che tengono
conto della diffusione della lingua presso  le  rispettive  comunita'
territoriali,  del  numero  dei  giornalisti  professionisti  e   dei
pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonche', ove
necessario, secondo  un  principio  di  rotazione.  Per  le  medesime
finalita', in sede di prima applicazione e'  costituito  un  collegio
unico nazionale per l'elezione  dei  rappresentanti  delle  minoranze
linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli  iscritti
appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta  entro  venti
giorni  antecedenti  la  data  fissata  per  la  prima   convocazione
dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse
ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000,  n.  445.  Il  rappresentante  dei  giornalisti
professionisti eletto deve appartenere ad una  minoranza  linguistica
diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti.
Nel caso in cui riportino il maggior numero di  voti  un  giornalista
professionista  e  un  giornalista  pubblicista   appartenenti   alla
medesima minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato che
ha riportato piu' voti; per la categoria per la quale  non  e'  stato
proclamato  il  rappresentante  della   minoranza   linguistica,   e'
proclamato eletto il candidato che ha riportato piu' voti tra  quelli
appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il  secondo
miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il  principio
della rotazione nella rappresentanza tra  le  minoranze  linguistiche
presenti nel  territorio.  Al  fine  di  assicurare  all'interno  del
Consiglio nazionale la  rappresentanza  del  giornalista  pubblicista
appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo e' attribuito il
seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il  minor  numero  di
voti tra i venti giornalisti  pubblicisti  eletti  dagli  iscritti  a
ciascuno dei venti Ordini regionali.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              "Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - La legge 26 ottobre 2016,  n.  198  (Istituzione  del
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
          deleghe al Governo per la  ridefinizione  della  disciplina
          del  sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e
          dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva  locale,   della
          disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
          composizione e delle  competenze  del  Consiglio  nazionale
          dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
          concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
          multimediale), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          ottobre 2016, n. 255. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 della
          legge 26 ottobre 2016, n. 198: 
              "4. Al fine di rendere  l'accesso  ai  prepensionamenti
          per i giornalisti progressivamente conforme alla  normativa
          generale   del   sistema    pensionistico,    nonche'    di
          razionalizzare  la  composizione  e  le  attribuzioni   del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo
          e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti  e
          la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai  trattamenti
          di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37,
          comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n.  416,  e
          la revisione della  composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.". 
              - La legge 3 febbraio 1963, n.  69  (Ordinamento  della
          professione di giornalista), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
          1965, n. 115  (Regolamento  per  l'esecuzione  della  L.  3
          febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di
          giornalista), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1965, n. 63. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16  della  legge  3
          febbraio 1963, n.  69  (Ordinamento  della  professione  di
          giornalista),  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   20
          febbraio 1963, n. 49, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 16. Consiglio nazionale: composizione. 
              E'  istituito,  con  sede  presso  il  Ministero  della
          giustizia,   il   Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei
          giornalisti. 
              Il Consiglio nazionale e' composto in  ragione  di  due
          professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o
          interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi. 
              Il Consiglio nazionale  e'  composto  da  non  piu'  di
          sessanta membri di cui due terzi professionisti e un  terzo
          pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali  e
          interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno  un
          rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I
          candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari  di
          una  posizione  previdenziale  attiva   presso   l'Istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). 
              Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun
          Ordine  regionale  o  interregionale  costituisce  collegio
          elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento  e
          Bolzano, ove istituiti,  costituiscono  un  unico  collegio
          elettorale.  Ciascun  Ordine  regionale  o   interregionale
          elegge  un   consigliere   nazionale   iscritto   all'Albo,
          rispettivamente negli  Elenchi  dei  professionisti  e  dei
          pubblicisti. Nessun iscritto agli  elenchi  puo'  votare  o
          essere eletto in piu' di un collegio. 
              Al  collegio   elettorale   corrispondente   all'Ordine
          regionale o interregionale che ha un numero di  giornalisti
          professionisti iscritti superiore a mille e'  assegnato  un
          seggio   ulteriore   per   la    quota    di    giornalisti
          professionisti, in ragione  di  ogni  mille  professionisti
          iscritti o frazione  di  mille,  fermi  restando  i  limiti
          proporzionali e numerici di  cui  al  secondo  comma  e  la
          rappresentanza  delle  minoranze   linguistiche.   L'ultimo
          seggio e' attribuito, nel rispetto dei  predetti  limiti  e
          della rappresentanza linguistica,  all'Ordine  regionale  o
          interregionale con  la  frazione  di  mille  piu'  elevata.
          Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere piu'
          di   un   quinto   dei   rappresentanti   dei   giornalisti
          professionisti. 
              Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale,
          con  propria  determinazione  da  adottare  previo   parere
          vincolante  del  Ministro  della  giustizia,  assicura   la
          rappresentanza delle minoranze  linguistiche  riconosciute,
          prevedendo criteri e  modalita'  che  tengono  conto  della
          diffusione della  lingua  presso  le  rispettive  comunita'
          territoriali, del numero dei giornalisti  professionisti  e
          dei  pubblicisti  appartenenti   alle   aree   linguistiche
          tutelate nonche', ove necessario, secondo un  principio  di
          rotazione. Per le medesime  finalita',  in  sede  di  prima
          applicazione e' costituito un collegio unico nazionale  per
          l'elezione dei rappresentanti delle minoranze  linguistiche
          riconosciute, al quale  possono  partecipare  gli  iscritti
          appartenenti a tali minoranze  che  ne  facciano  richiesta
          entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima
          convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino
          l'appartenenza  ad  esse  ai  sensi  dell'articolo  46  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  28  dicembre
          2000,   n.   445.   Il   rappresentante   dei   giornalisti
          professionisti eletto deve  appartenere  ad  una  minoranza
          linguistica  diversa  da   quella   di   appartenenza   del
          rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in  cui  riportino
          il maggior numero di voti un giornalista  professionista  e
          un  giornalista  pubblicista  appartenenti  alla   medesima
          minoranza linguistica, e' proclamato  eletto  il  candidato
          che ha riportato piu' voti; per la categoria per  la  quale
          non e' stato proclamato il rappresentante  della  minoranza
          linguistica, e'  proclamato  eletto  il  candidato  che  ha
          riportato piu' voti tra quelli appartenenti alla  minoranza
          linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato.
          In ogni caso, deve essere  assicurato  il  principio  della
          rotazione   nella   rappresentanza   tra    le    minoranze
          linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare
          all'interno del Consiglio nazionale la  rappresentanza  del
          giornalista   pubblicista   appartenente   alla   minoranza
          linguistica,  al   medesimo   e'   attribuito   il   seggio
          dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di
          voti tra  i  venti  giornalisti  pubblicisti  eletti  dagli
          iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  46  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  documentazione  amministrativa  -  Testo   A),
          pubblicato  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42: 
              "Art.     46.     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.".