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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 31-5-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76,  78,  117,  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181
lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  6  dicembre  1971,  n.   1044,   recante   «Piano
quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  1983,   n.   131,   recante
«Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la Convenzione sui diritti del  fanciullo,  approvata  a  New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva  ai  sensi  della  legge  27
maggio 1991, n. 176; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa»  ed  in  particolare  l'articolo  21
sull'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e   degli   istituti
educativi; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l'articolo 1, comma 630; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133»; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre  2012,  n.  254,  recante
«Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale  di  valutazione
in materia di istruzione e formazione»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni  legislative vigenti», ed in particolare  i  commi  180,
181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; 
  Visto  il  «Nomenclatore  interregionale  degli  interventi  e  dei
servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede  di  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei  anni,  per
sviluppare  potenzialita'  di  relazione,   autonomia,   creativita',
apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo,
sono garantite pari opportunita' di educazione e  di  istruzione,  di
cura, di relazione e di gioco, superando  disuguaglianze  e  barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  viene  progressivamente
istituito,  in  relazione  all'effettiva  disponibilita'  di  risorse
finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di  educazione
e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla
nascita fino ai sei anni. Le finalita'  sono  perseguite  secondo  le
modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di  cui
all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo  di
cui all'articolo 12. 
  3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: 
    a) promuove la continuita' del percorso educativo  e  scolastico,
con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione,  sostenendo
lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo  unitario,  in
cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di
istruzione collaborano  attraverso  attivita'  di  progettazione,  di
coordinamento e di formazione comuni; 
    b)  concorre  a  ridurre  gli  svantaggi  culturali,  sociali   e
relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i
bambini   attraverso   interventi   personalizzati   e    un'adeguata
organizzazione degli spazi e delle attivita'; 
    c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente
normativa in materia di inclusione scolastica; 
    d) rispetta e accoglie le diversita'  ai  sensi  dell'articolo  3
della Costituzione della Repubblica italiana; 
    e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie,  anche
attraverso    organismi    di    rappresentanza,    favorendone    il
coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica; 
    f) favorisce la conciliazione tra  i  tempi  e  le  tipologie  di
lavoro dei genitori e la  cura  delle  bambine  e  dei  bambini,  con
particolare attenzione alle famiglie monoparentali; 
    g) promuove la qualita'  dell'offerta  educativa  avvalendosi  di
personale educativo e  docente  con  qualificazione  universitaria  e
attraverso  la  formazione  continua  in  servizio,   la   dimensione
collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
nel rispetto delle  funzioni  e  dei  compiti  delle  Regioni,  delle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti  locali,
indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di  educazione  e
di istruzione su tutto il territorio nazionale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - Si riportano gli articoli, 3, 30, 31, 33, 34, 78, 117
          e   118   della   Costituzione   approvata   dall'Assemblea
          Costituente  il  22  dicembre  1947,  promulgata  dal  Capo
          provvisorio dello Stato il  27  dicembre  1947,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione
          straordinaria. 
              «Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e
          sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
          di razza, di lingua, di religione, di  opinioni  politiche,
          di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese. 
              (Omissis).». 
              «Art. 30. E' dovere e diritto  dei  genitori  mantenere
          istruire ed educare  i  figli,  anche  se  nati  fuori  del
          matrimonio. 
              Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
          a che siano assolti i loro compiti. 
              La legge assicura ai figli nati  fuori  dal  matrimonio
          ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i  diritti
          dei membri della famiglia legittima. 
              La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
          paternita'. 
              Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche  e
          altre  provvidenze   la   formazione   della   famiglia   e
          l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
          alle famiglie numerose. 
              Protegge la maternita' e  l'infanzia  e  la  gioventu',
          favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 
              (Omissis).». 
              «Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e  libero  ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
              Art. 34. La scuola e' aperta a tutti. 
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita. 
              I capaci e meritevoli, anche se privi di  mezzi,  hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 
              La Repubblica rende effettivo questo diritto con  borse
          di studio assegni alle famiglie ed altre  provvidenze,  che
          devono essere attribuite per concorso. 
              (Omissis).» 
              «Art. 78. Le Camere deliberano lo  stato  di  guerra  e
          conferiscono al Governo i poteri necessari. 
              (Omissis).». 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato. 
              Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai
          comuni salvo che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I comuni, le province e le  citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              - La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale
          per l'Istituzione di asili-nido comunali  con  il  concorso
          dello Stato) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          dicembre 1971, n. 316. 
              -  Il   decreto-legge   28   febbraio   1983,   n.   55
          (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza  locale
          per l'anno 1983) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2
          marzo 1983, n. 59. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri), e  successive
          modificazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   12
          settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              -  La  legge  27  maggio  1991,  n.  176  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,
          fatta a New York il 20 novembre 1989) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione relative  alle
          scuole di ogni ordine e grado) e successive  modificazioni,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio  1994,  n.
          115, S.O. 
              - Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          marzo 1997, n. 63, S.O.: 
              «Art.  21.   -   1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a)      armonizzazione      della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                b) razionalizzazione degli organi a  norma  dell'art.
          12, comma 1, lettera p); 
                c) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
                d) valorizzazione del collegamento con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
                e) attuazione delle disposizioni di cui  all'art.  59
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                b) il raccordo tra i compiti previsti  dalla  lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1; 
                c)  la  revisione  del   sistema   di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
                d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.». 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,
          concernente la definizione delle  norme  generali  relative
          alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e
          successive  modificazioni,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O. 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  630,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello    Stato-Legge
          finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi
          educativi per i bambini al di sotto dei tre anni  di  eta',
          sono  attivati,  previo  accordo  in  sede  di   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,   progetti   tesi   all'ampliamento
          qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24
          ai 36 mesi di eta',  anche  mediante  la  realizzazione  di
          iniziative sperimentali improntate a  criteri  di  qualita'
          pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche
          della specifica fascia di eta'.  I  nuovi  servizi  possono
          articolarsi secondo diverse tipologie,  con  priorita'  per
          quelle  modalita'   che   si   qualificano   come   sezioni
          sperimentali  aggregate  alla  scuola  dell'infanzia,   per
          favorire un'effettiva continuita'  del  percorso  formativo
          lungo l'asse cronologico 0-6 anni  di  eta'.  Il  Ministero
          della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
          sezioni sperimentali attraverso un  progetto  nazionale  di
          innovazione  ordinamentale  ai  sensi  dell'art.   11   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo  1999,  n.  275,  e  assicura  specifici
          interventi formativi per il personale docente e non docente
          che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. L'art. 2
          del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  e'
          abrogato.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009 n.  81  (Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
          scolastica  e  il  razionale  ed  efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009,  n.   89   (Revisione   dell'assetto   ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64,  comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. 
              - La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Norme in materia  di
          disturbi specifici di apprendimento in  ambito  scolastico)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010,  n.
          244. 
              - Il decreto ministeriale  16  novembre  2012,  n.  254
          (Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della   scuola
          dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  a  norma
          dell'art. 1, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20  marzo  2009,  n.  89)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013,  n.  80,  che  adotta  il  «Regolamento  sul  sistema
          nazionale  di  valutazione  in  materia  di  istruzione   e
          formazione»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          luglio 2013, n. 155. 
              - Si riportano i commi 180, 181 lettera e)  182  e  184
          della citata legge 13  luglio  2015  n.  107  (Riforma  del
          sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega  per
          il  riordino  delle  disposizioni   legislative   vigenti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «180.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,   entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          provvedere  al  riordino,  alla  semplificazione   e   alla
          codificazione delle disposizioni legislative in materia  di
          istruzione, anche in coordinamento con le  disposizioni  di
          cui alla presente legge. 
              181. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'art. 20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
                (omissis); 
                e) istituzione del sistema integrato di educazione  e
          di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
          servizi   educativi   per   l'infanzia   e   dalle   scuole
          dell'infanzia, al fine  di  garantire  ai  bambini  e  alle
          bambine pari opportunita' di educazione, istruzione,  cura,
          relazione e  gioco,  superando  disuguaglianze  e  barriere
          territoriali, economiche, etniche e culturali,  nonche'  ai
          fini della conciliazione tra tempi di vita, di  cura  e  di
          lavoro  dei  genitori,  della  promozione  della   qualita'
          dell'offerta educativa  e  della  continuita'  tra  i  vari
          servizi educativi e scolastici e  la  partecipazione  delle
          famiglie, attraverso: 
                  1) la definizione  dei  fabbisogni  standard  delle
          prestazioni  della  scuola  dell'infanzia  e  dei   servizi
          educativi  per   l'infanzia   previsti   dal   Nomenclatore
          interregionale degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, prevedendo: 
                    1.1)    la    generalizzazione    della    scuola
          dell'infanzia; 
                    1.2)  la  qualificazione   universitaria   e   la
          formazione continua del personale dei servizi educativi per
          l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 
                    1.3) gli standard  strutturali,  organizzativi  e
          qualitativi dei servizi educativi per  l'infanzia  e  della
          scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
          all'eta' dei bambini e agli orari di  servizio,  prevedendo
          tempi di compresenza del personale  dei  servizi  educativi
          per l'infanzia  e  dei  docenti  di  scuola  dell'infanzia,
          nonche'  il  coordinamento  pedagogico  territoriale  e  il
          riferimento alle Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
          adottate con il regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
          novembre 2012, n. 254; 
                2) la definizione delle funzioni e dei compiti  delle
          regioni e degli  enti  locali  al  fine  di  potenziare  la
          ricettivita' dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  la
          qualificazione del sistema integrato di cui  alla  presente
          lettera; 
                3) l'esclusione dei servizi educativi per  l'infanzia
          e  delle  scuole  dell'infanzia  dai  servizi   a   domanda
          individuale; 
                4)  l'istituzione  di  una  quota  capitaria  per  il
          raggiungimento  dei  fabbisogni  standard,  prevedendo   il
          cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
          con trasferimenti diretti o con la gestione  diretta  delle
          scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli  enti
          locali al netto delle entrate  da  compartecipazione  delle
          famiglie utenti del servizio; 
                5) l'approvazione e il finanziamento di un  piano  di
          azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
          cui alla presente lettera,  finalizzato  al  raggiungimento
          dei fabbisogni standard delle prestazioni; 
                6) la copertura dei posti della scuola  dell'infanzia
          per l'attuazione del  piano  di  azione  nazionale  per  la
          promozione del sistema integrato  anche  avvalendosi  della
          graduatoria  a  esaurimento  per  il  medesimo   grado   di
          istruzione come risultante alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge; 
                7) la  promozione  della  costituzione  di  poli  per
          l'infanzia per bambini di  eta'  fino  a  sei  anni,  anche
          aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 
                8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il
          bilancio  dello  Stato,  di  un'apposita  commissione   con
          compiti  consultivi  e  propositivi,  composta  da  esperti
          nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. 
              (Omissis). 
              182. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono
          adottati  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze nonche' con gli altri Ministri  competenti,  previo
          parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni. Gli schemi dei decreti sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  da   parte   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili  finanziari,  che  si  esprimono  nel  termine   di
          sessanta giorni dalla  data  di  trasmissione,  decorso  il
          quale i decreti possono comunque  essere  adottati.  Se  il
          termine previsto per  l'espressione  del  parere  da  parte
          delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni  che
          precedono la scadenza del  termine  per  l'esercizio  della
          delega  previsto   al   comma   180,   o   successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
              (Omissis). 
              184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  180,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  e  con   la
          procedura  previsti  dai  commi  181  e  182  del  presente
          articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
          e correttive dei decreti medesimi.». 
              - Il «Nomenclatore interregionale  degli  interventi  e
          dei  servizi  sociali»  e'  stato  approvato  in  sede   di
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome  il  29
          ottobre 2009. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.p. 
              - Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo 19
          febbraio 2004, n.  59  «Definizione  delle  norme  generali
          relative  alla  scuola  dell'infanzia  e  al  primo   ciclo
          dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge  28  marzo
          2003, n. 53». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  marzo
          2004, n. 51, S.O. 
              «Art. 1 (Finalita' della scuola dell'infanzia). - 1. La
          scuola  dell'infanzia,  non  obbligatoria   e   di   durata
          triennale,  concorre   all'educazione   e   allo   sviluppo
          affettivo, psicomotorio,  cognitivo,  morale,  religioso  e
          sociale  delle  bambine  e  dei  bambini  promuovendone  le
          potenzialita'   di   relazione,   autonomia,   creativita',
          apprendimento, e  ad  assicurare  un'effettiva  eguaglianza
          delle opportunita' educative; nel rispetto  della  primaria
          responsabilita' educativa dei genitori,  contribuisce  alla
          formazione integrale delle bambine  e  dei  bambini,  anche
          promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei
          primi elementi della lingua inglese, e, nella sua autonomia
          e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza  il  profilo
          educativo e la continuita' educativa con il  complesso  dei
          servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 
              2.  E'  assicurata  la  generalizzazione   dell'offerta
          formativa e  la  possibilita'  di  frequenza  della  scuola
          dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori
          decreti legislativi di cui all'art. 1 della legge 28  marzo
          2003, n. 53, nel  rispetto  delle  modalita'  di  copertura
          finanziaria definite dall'art. 7, comma 8,  della  predetta
          legge. 
              3. Al fine di realizzare la  continuita'  educativa  di
          cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali  promuovono
          appositi accordi con i competenti uffici  delle  regioni  e
          degli enti locali.».