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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 31-5-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 34, 76 e 117, secondo comma , lettere  m)  ed
n) della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera f) e 184 della legge 13
luglio 2015,  n.  107,  recante  riforma  del  sistema  nazionale  di
istruzione e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni
legislative vigenti; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di  finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante  testo
unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  286,  recante
istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del   sistema
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, recante lo statuto delle  studentesse  e  degli  studenti  della
scuola secondaria, come integrato dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Al  fine  di  perseguire  su  tutto  il  territorio   nazionale
l'effettivita' del diritto allo studio delle alunne e  degli  alunni,
delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso
di istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  il  presente  decreto
individua  e  definisce,  compatibilmente  con  le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili, le modalita' delle prestazioni
in materia di diritto allo studio, in relazione  ai  servizi  erogati
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti  locali  nel  rispetto  delle
competenze e dell'autonomia di programmazione.  Il  presente  decreto
definisce, altresi', le modalita' per l'individuazione dei  requisiti
di eleggibilita' per l'accesso alle  prestazioni  da  assicurare  sul
territorio  nazionale  e  individua  i  principi  generali   per   il
potenziamento della Carta dello studente. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 34, 76  e  117,
          secondo comma, lettere m) ed n)  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana: 
              «Art. 3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese». 
              «Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti. 
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita. 
              I capaci e meritevoli, anche se privi di  mezzi,  hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 
              La Repubblica rende effettivo questo diritto con  borse
          di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,  che
          devono essere attribuite per concorso». 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              «Art. 117. - (Omissis). 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              (Omissis); 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  180  e  181,
          lettera f) e 184, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
          recante «Riforma del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
          formazione e delega  per  il  riordino  delle  disposizioni
          legislative vigenti», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 luglio 2015, n. 162, S.O.: 
              «180.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,   entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          provvedere  al  riordino,  alla  semplificazione   e   alla
          codificazione delle disposizioni legislative in materia  di
          istruzione, anche in coordinamento con le  disposizioni  di
          cui alla presente legge». 
              «181. I decreti legislativi di cui al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'art. 20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
              (Omissis); 
              f) garanzia dell'effettivita' del diritto  allo  studio
          su  tutto  il  territorio  nazionale,  nel  rispetto  delle
          competenze delle regioni in  tale  materia,  attraverso  la
          definizione dei livelli essenziali delle  prestazioni,  sia
          in relazione  ai  servizi  alla  persona,  con  particolare
          riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
          servizi  strumentali;  potenziamento  della   Carta   dello
          studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
          dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
          stessa lo status di studente e rendere possibile  l'accesso
          a programmi relativi a beni e servizi di natura  culturale,
          a servizi per la mobilita' nazionale e  internazionale,  ad
          ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
          di materiale scolastico, nonche' possibilita' di  associare
          funzionalita'  aggiuntive  per   strumenti   di   pagamento
          attraverso borsellino elettronico; 
              (Omissis)». 
              «184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  180,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  e  con   la
          procedura  previsti  dai  commi  181  e  182  del  presente
          articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
          e correttive dei decreti medesimi». 
              -  La  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante:
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - La legge 23 dicembre 1998, n. 448,  recante:  «Misure
          di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n.
          302, S.O. 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67, S.O. 
              - La legge 28 marzo 2003, n. 53,  recante:  «Delega  al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni
          in materia di istruzione e  formazione  professionale»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003,  n.  77,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante: «Approvazione del testo unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2004,  n.  286,
          recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione
          del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione,
          nonche'  riordino  dell'omonimo  istituto,  a  norma  degli
          articoli 1 e 3 della  legge  28  marzo  2003,  n.  53»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  dicembre  2004,  n.
          282, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,
          recante:   «Definizione   delle    norme    generali    sul
          diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2005, n. 103, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante:  «Norme  generali  e  livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28  marzo  2003,  n.  53»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  recante:
          «Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e
          ricerca»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   12
          settembre  2013,  n.  214,  ed  e'  stato  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2013,   n.   128,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  giugno
          1998, n. 249,  recante:  «Regolamento  recante  lo  statuto
          delle   studentesse   e   degli   studenti   della   scuola
          secondaria», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          luglio 1998, n. 175, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202, S.O. 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
          regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».