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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181,
lettera b); 
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  recante  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari
per l'universita' e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4
e 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n.  212,  recante  misure
urgenti per  la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito  con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto 10 settembre 2010,  n.  249,  recante  regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il regolamento recante norme concernenti  il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il regolamento recante norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  regolamento  recante   revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). 
 
  1. Al fine di elevare la qualificazione professionale  dei  docenti
delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato
e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  (AFAM)  e  le  scuole,  idoneo  a
sviluppare coerentemente le  competenze  necessarie  per  l'esercizio
della professione di insegnante, nonche'  per  dare  attuazione  alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale  di
ripresa e resilienza,  e'  introdotto  un  percorso  universitario  e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune,  compresi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   delle   scuole
secondarie di primo e secondo grado. 
  2. Il percorso  di  formazione  iniziale,  selezione  e  prova,  in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare  nei  futuri
docenti: 
    a)   le   competenze   culturali,   disciplinari,    pedagogiche,
psicopedagogiche,   didattiche   e   metodologiche,   specie   quelle
dell'inclusione e della partecipazione degli  studenti,  rispetto  ai
nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza  fissati  per
gli studenti; 
    b)  le  competenze  proprie  della  professione  di  docente,  in
particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali,  orientative,
valutative, organizzative, didattiche e  tecnologiche,  integrate  in
modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche' con le  competenze
giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica; 
    c)  la  capacita'  di  progettare,  anche  tramite  attivita'  di
programmazione di gruppo e tutoraggio tra  pari,  percorsi  didattici
flessibili e adeguati alle capacita' e ai talenti degli  studenti  da
promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il  territorio  e
la comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento critico  e
consapevole, l'orientamento, nonche' l'acquisizione delle  competenze
trasversali  da   parte   degli   studenti,   tenendo   conto   delle
soggettivita' e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi; 
    d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione di docente e con  l'organizzazione  scolastica  e  la
deontologia professionale. 
  3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella  continua
incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue
e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema  integrato,
coerente con le  finalita'  di  innovazione  del  lavoro  pubblico  e
coesione sociale, volto  a  metodologie  didattiche  innovative  e  a
competenze linguistiche, digitali,  pedagogiche  e  psicopedagogiche,
nonche'  a  competenze  volte  a  favorire  la  partecipazione  degli
studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di  alta
formazione dell'istruzione di cui  all'articolo  16-bis,  in  stretto
raccordo con le  istituzioni  scolastiche,  oltre  a  indirizzare  lo
sviluppo delle attivita' formative del personale scolastico, indica e
aggiorna le esigenze  della  formazione  iniziale  degli  insegnanti.
((Sono  previste  specifiche  iniziative  formative   dedicate   alle
discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e  matematiche
(STEM),  nonche'  alle  competenze  digitali   e   alle   metodologie
didattiche innovative)). Le iniziative formative di cui  al  presente
comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e sono  definite,
per i profili di competenza, dalla contrattazione  collettiva,  ferme
restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le
disposizioni del contratto collettivo nazionale.