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DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2017, n. 52

Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. (17G00065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2017
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Testo in vigore dal: 12-5-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il
29 maggio 2000; 
  Vista la  legge  21  luglio  2016,  n.  149,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza  giudiziaria  in
materia penale tra gli Stati  membri  dell'Unione  europea,  fatta  a
Bruxelles il  29  maggio  2000,  e  delega  al  Governo  per  la  sua
attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del  codice
di procedura  penale.  Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di
estradizione per l'estero: termine per la consegna e  durata  massima
delle misure coercitive e, in particolare, l'articolo 3; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione e dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni per la compiuta attuazione
della Convenzione  relativa  all'assistenza  giudiziaria  in  materia
penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il
29 maggio 2000. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  L'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in
          materia penale tra gli stati  membri  dell'Unione  europea,
          fatta a Bruxelles il 29 maggio  2000  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta. Ufficiale 4 agosto 2016, n. 181. 
              -  La  legge  16  marzo  2006,  n.  146  (Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
          Unite  contro  il   crimine   organizzato   transnazionale,
          adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed  il
          31 maggio 2001.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  11
          aprile 2006, n. 85, S.O. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          settembre  1988,  n.  447  (Approvazione  del   codice   di
          procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          ottobre 1988, n. 250, S.O. 
              - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          agosto 1989, n. 182, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   Convenzione
          relativa all'assistenza giudiziaria in materia  penale  tra
          gli Stati membri dell'Unione europea, si  veda  nelle  note
          alle premesse.