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DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2017
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Testo in vigore dal: 19-4-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea  -  Legge  europea  2013-bis,  ed  in  particolare
l'articolo 19, comma 2, lettere i), l) ed m); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea  ed,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti; 
  Vista  la  direttiva  2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  dell'8  maggio  2000,  concernente  l'emissione   acustica
ambientale delle macchine  ed  attrezzature  destinate  a  funzionare
all'aperto; 
  Visto il decreto legislativo 4  settembre  2002,  n.  262,  recante
attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  dell'8  maggio  2000  concernente   l'emissione   acustica
ambientale delle macchine  ed  attrezzature  destinate  a  funzionare
all'aperto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 24 luglio 2006, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 agosto 2006, n. 182, recante modifiche  dell'allegato
I - Parte b, del  decreto  legislativo  4  settembre  2002,  n.  262,
relativo  all'emissione  acustica  ambientale   delle   macchine   ed
attrezzature destinate al funzionamento all'esterno; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso  nella  seduta
del 22 dicembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  della
salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.
                                 262 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262,
dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Qualora  il
fabbricante non e' stabilito nell'Unione europea e non ha individuato
il mandatario di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  j),  gli
obblighi di cui al presente  decreto  gravano  su  chiunque,  persona
fisica o giuridica, immette in  commercio  o  mette  in  servizio  le
macchine e attrezzature nel territorio nazionale.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'art. 19 della legge 30 ottobre  2014,  n.
          161  (Disposizioni   per   l'adempimento   degli   obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          -  Legge  europea  2013-bis)  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 novembre 2014, n. 261, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 19 (Delega al Governo in materia di  inquinamento
          acustico. Armonizzazione della normativa nazionale  con  le
          direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e  2006/123/CE  e  con  il
          regolamento (CE) n. 765/2008). - 1. Al fine  di  assicurare
          la completa armonizzazione  della  normativa  nazionale  in
          materia  di  inquinamento   acustico   con   la   direttiva
          2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
          giugno 2002 , relativa alla determinazione e alla  gestione
          del rumore ambientale, e con la  direttiva  2000/14/CE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
          relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e
          attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il  Governo
          e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  il  riordino  dei  provvedimenti
          normativi  vigenti  in  materia  di  tutela   dell'ambiente
          esterno   e   dell'ambiente   abitativo   dall'inquinamento
          acustico prodotto dalle sorgenti  sonore  fisse  e  mobili,
          definite dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge
          26 ottobre 1995, n. 447. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati nel rispetto delle procedure, dei principi  e  dei
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24 dicembre  2012,  n.  234,  nonche'  secondo  i  seguenti
          principi e criteri specifici: 
                a)   coerenza   dei   piani   degli   interventi   di
          contenimento e di  abbattimento  del  rumore  previsti  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre   2000,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  6  dicembre
          2000, con i piani di azione, con le mappature  acustiche  e
          con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva
          2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1,  lettere  o),
          p) e q), 3 e 4 nonche' agli allegati  4  e  5  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonche' con  i  criteri
          previsti dal decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1,
          lettera f), della legge  n.  447  del  1995,  e  successive
          modificazioni; 
                b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale,
          come disposto dalla  direttiva  2002/49/CE  e  dal  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  dei   descrittori
          acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n.  447
          del  1995   e   introduzione   dei   relativi   metodi   di
          determinazione a completamento  e  integrazione  di  quelli
          introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995; 
                c) armonizzazione della normativa nazionale  relativa
          alla   disciplina   delle   sorgenti   di   rumore    delle
          infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e
          relativo aggiornamento ai sensi  della  legge  n.  447  del
          1995; 
                d)  adeguamento  della   normativa   nazionale   alla
          disciplina   del   rumore   prodotto   nell'ambito    dello
          svolgimento delle attivita' sportive; 
                e)  adeguamento  della   normativa   nazionale   alla
          disciplina  del  rumore   prodotto   dall'esercizio   degli
          impianti eolici; 
                f)  adeguamento  della  disciplina  dell'attivita'  e
          della formazione  della  figura  professionale  di  tecnico
          competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2
          e 3 della legge n. 447 del 1995  e  armonizzazione  con  la
          direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa  ai  servizi  del
          mercato interno, e con l'art. 3 del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni; 
                g) semplificazione delle procedure  autorizzative  in
          materia di requisiti acustici passivi degli edifici; 
                h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri
          relativi  alla  sostenibilita'  economica  degli  obiettivi
          della legge n. 447 del 1995 relativamente  agli  interventi
          di contenimento e di abbattimento del rumore  previsti  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre   2000,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  6  dicembre
          2000, e dai regolamenti di esecuzione di  cui  all'art.  11
          della legge n. 447 del 1995, per il graduale  e  strategico
          adeguamento   ai   principi   contenuti   nella   direttiva
          2002/49/CE; 
                i)  adeguamento  della  disciplina   riguardante   la
          gestione e  il  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione
          degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva
          2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di  accreditamento  ai
          sensi del  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza del mercato; 
                l) armonizzazione con  la  direttiva  2000/14/CE  per
          quanto concerne  le  competenze  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche che mettono a disposizione sul mercato  macchine
          e attrezzature destinate a funzionare all'aperto; 
                m) adeguamento del regime sanzionatorio  in  caso  di
          mancato rispetto del livello di  potenza  sonora  garantito
          previsto dalla direttiva  2000/14/CE  e  definizione  delle
          modalita'    di    utilizzo    dei    proventi    derivanti
          dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15  del
          decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e  del  Ministro  per  gli
          affari  europei,  di  concerto  con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  con  il  Ministro  della
          salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
          il Ministro dello sviluppo economico, acquisito  il  parere
          della Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. 
              4. Dall'attuazione della  delega  legislativa  prevista
          dal presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate  provvedono  all'adempimento  dei  compiti  ivi
          previsti con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in  materia  di  energia)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  che  pone  norme  in  materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
          agosto 2008, n. L 218. 
              - La direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
          membri concernenti l'emissione  acustica  ambientale  delle
          macchine ed attrezzature destinate a funzionare  all'aperto
          e' pubblicata nella G.U.C.E.  3  luglio  2000,  n.  L  162.
          Entrata in vigore il 3 luglio 2000. 
              - Il decreto  legislativo  4  settembre  2002,  n.  262
          (Attuazione  della  direttiva  2000/14/CE  del   Parlamento
          europeo e del  Consiglio  dell'8  maggio  2000  concernente
          l'emissione   acustica   ambientale   delle   macchine   ed
          attrezzature  destinate   a   funzionare   all'aperto)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  novembre  2002,  n.
          273, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  4
          settembre 2002, n. 262, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   3   (Immissione   in   commercio    e    libera
          circolazione). - 1. Il fabbricante  o  il  mandatario  puo'
          immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed
          attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che  dette
          macchine ed attrezzature: 
                a) soddisfino i requisiti  in  materia  di  emissione
          acustica ambientale stabiliti dal presente decreto; 
                b)  siano  state   sottoposte   alle   procedure   di
          valutazione della conformita' di cui all'art. 11; 
                c)  rechino  la  dichiarazione  CE  di   conformita',
          nonche' la marcatura CE  e  l'indicazione  del  livello  di
          potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma  1,
          e 9, comma l. 
              2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1  non
          conformi  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente   decreto
          possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni
          o dimostrazioni purche'  rechino  l'indicazione,  chiara  e
          visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che
          non possono essere immesse in commercio o messe in servizio
          fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti  e
          purche', durante le dimostrazioni, siano adottate misure di
          sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone. 
              2-bis.  Qualora  il  fabbricante   non   e'   stabilito
          nell'Unione europea e non ha individuato il  mandatario  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al
          presente decreto gravano  su  chiunque,  persona  fisica  o
          giuridica, immette in commercio  o  mette  in  servizio  le
          macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».