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DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6  giugno  2016,  n.  106,
recante  «Delega  al  Governo  per  la  riforma  del  terzo  settore,
dell'impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio   civile
universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare  decreti
legislativi per la revisione della disciplina in materia di  servizio
civile nazionale, individuando le relative procedure; 
  Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua
i principi e criteri direttivi nel rispetto  dei  quali  deve  essere
esercitata la delega; 
  Vista la legge 8 luglio  1998,  n.  230  recante  «Nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64,  concernente  «Istituzione  del
servizio civile nazionale» e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2016; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  il
Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto e denominazioni 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione  della  delega  disposta  con
l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta  norme  per  la
revisione della disciplina in materia di servizio  civile  nazionale,
nel  rispetto  dei   principi   e   criteri   direttivi   individuati
dall'articolo 8 della medesima legge. 
  2. Nel presente decreto sono denominati: 
  a) «Piano triennale»:  strumento  di  programmazione  del  servizio
civile universale che si attua per programmi di intervento; 
  b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233)); 
  c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza  il  servizio
civile universale; 
  d)  «Programma  di  intervento»:  documento  proposto  dagli   enti
iscritti  all'albo  degli  enti  di   servizio   civile   universale,
contenente  un  insieme  organico  di  progetti  di  servizio  civile
universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno  o
piu' settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali; 
  e) «Progetto di servizio civile universale»:  elaborato  contenente
modalita', tempi e risorse per la realizzazione  delle  attivita'  di
servizio civile universale; 
  f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa  dell'ente  di
servizio civile universale  nella  quale  si  svolgono  le  attivita'
previste nel progetto ovvero  articolazione  organizzativa  di  altri
enti, pubblici o privati, legati da  specifici  accordi  all'ente  di
servizio civile universale; 
  g) «Ente  di  servizio  civile  universale»:  soggetto  pubblico  o
privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale; 
  h) «Consulta nazionale per il servizio civile  universale»:  organo
consultivo della competente struttura della Presidenza del  Consiglio
dei ministri in ordine alle questioni  concernenti  l'attuazione  del
servizio civile universale; 
  i)  «Operatore  volontario   del   servizio   civile   universale»:
volontario  impegnato  nella  realizzazione   del   servizio   civile
universale in Italia o all'estero; 
  l)  «Rappresentanza   degli   operatori   volontari»:   organo   di
rappresentanza  degli  operatori  volontari,  articolato  a   livello
nazionale e a livello regionale; 
  m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito  dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di  cui
all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64  nonche'  le  risorse
comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio  civile
universale.