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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-4-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
in particolare gli articoli 14 e seguenti e l'articolo 17-bis; 
  Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
come modificato dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  il  quale  dispone  che  con  regolamento  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al
regolamento di cui all'articolo 146, comma  9,  quarto  periodo,  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e  precisare  le  ipotesi  di
interventi  di  lieve  entita',  operare  ulteriori   semplificazioni
procedimentali nonche' individuare le  tipologie  di  interventi  non
soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono  essere
regolate attraverso accordi di collaborazione tra  il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
139,   recante   procedimento    semplificato    di    autorizzazione
paesaggistica  per  gli  interventi  di  lieve   entita',   a   norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016; 
  Acquisita   l'intesa   della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  in
data 7 luglio 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 30 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono
parte integrante del presente decreto: 
  a) «Codice» e' il Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui
al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e   successive
modificazioni; 
  b) «Ministero» e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo; 
  c)  «amministrazione  procedente»  e'  la  regione,  ovvero  l'ente
delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; 
  d)  «Soprintendenza»  e'   l'ufficio   periferico   del   Ministero
competente al  rilascio  dei  pareri  in  materia  di  autorizzazioni
paesaggistiche; 
  e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi  stipulati  tra  il
Ministero, la regione e gli enti locali di cui  all'articolo  25  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
  f)  «vincolo  paesaggistico»  e'  quello  imposto  ai  sensi  degli
articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti  norme,  ovvero
quello previsto dall'articolo 142 del Codice. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
in particolare gli articoli 14 e seguenti e l'articolo 17-bis; 
  Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
come modificato dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  il  quale  dispone  che  con  regolamento  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al
regolamento di cui all'articolo 146, comma  9,  quarto  periodo,  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e  precisare  le  ipotesi  di
interventi  di  lieve  entita',  operare  ulteriori   semplificazioni
procedimentali nonche' individuare le  tipologie  di  interventi  non
soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono  essere
regolate attraverso accordi di collaborazione tra  il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
139,   recante   procedimento    semplificato    di    autorizzazione
paesaggistica  per  gli  interventi  di  lieve   entita',   a   norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016; 
  Acquisita   l'intesa   della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  in
data 7 luglio 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 30 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono
parte integrante del presente decreto: 
  a) «Codice» e' il Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui
al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e   successive
modificazioni; 
  b) «Ministero» e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo; 
  c)  «amministrazione  procedente»  e'  la  regione,  ovvero  l'ente
delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; 
  d)  «Soprintendenza»  e'   l'ufficio   periferico   del   Ministero
competente al  rilascio  dei  pareri  in  materia  di  autorizzazioni
paesaggistiche; 
  e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi  stipulati  tra  il
Ministero, la regione e gli enti locali di cui  all'articolo  25  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
  f)  «vincolo  paesaggistico»  e'  quello  imposto  ai  sensi  degli
articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti  norme,  ovvero
quello previsto dall'articolo 142 del Codice.