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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2017
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-3-2017
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5; 
  Viste  le  linee  guida  Guidance  on  the  interpretation  of  key
provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea
di giugno 2012; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185,
comma 1, lettere c) e f); 
  Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti  per
il rilancio competitivo del  settore  agroalimentare»  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  30
dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis; 
  Considerato che  il  regime  dei  sottoprodotti  contribuisce  alla
dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in
quanto favorisce  l'innovazione  tecnologica  per  il  riutilizzo  di
residui  di  produzione  nel  medesimo  o  in  un  successivo   ciclo
produttivo, limita  la  produzione  di  rifiuti,  nonche'  riduce  il
consumo di materie prime vergini; 
  Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da
un  quadro  normativo  e  amministrativo   certo,   con   particolare
riferimento  alle  modalita'   con   le   quali   il   produttore   e
l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le  condizioni
di cui all'articolo 184-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
  Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  criteri  affinche'
specifiche  tipologie  di  sostanze  o  oggetti   siano   considerati
sottoprodotti e non rifiuti  e  alcune  modalita'  con  le  quali  il
detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni  di  cui
al citato articolo 184-bis, comma 1; 
  Vista la notifica di cui alla direttiva n.  2015/1535  che  prevede
una procedura di  informazione  nel  settore  delle  norme  e  regole
tecniche; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo  come  sottoprodotti
di sostanze ed oggetti che derivano da un processo  di  produzione  e
che rispettano specifici criteri,  nonche'  per  assicurare  maggiore
uniformita'   nell'interpretazione    e    nell'applicazione    della
definizione  di  rifiuto,  il  presente  decreto   definisce   alcune
modalita'  con  le  quali  il  detentore  puo'  dimostrare  che  sono
soddisfatte le condizioni generali di cui  all'articolo  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere  un  residuo
di produzione dal campo di applicazione della normativa  sui  rifiuti
sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle  circostanze
e devono essere soddisfatti in  tutte  le  fasi  della  gestione  dei
residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in  uno
successivo. 
  3. Fatte salve le disposizioni di  carattere  generale  di  cui  al
presente decreto ed  il  rispetto  dei  requisiti  di  impiego  e  di
qualita'   previsti   dalle   pertinenti   normative   di    settore,
nell'allegato 1 e' riportato, per  specifiche  categorie  di  residui
produttivi,  un  elenco  delle  principali  norme  che  regolamentano
l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e  di
attivita' che possono costituire normali pratiche  industriali,  alle
condizioni previste dall'articolo 6. 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5; 
  Viste  le  linee  guida  Guidance  on  the  interpretation  of  key
provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea
di giugno 2012; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185,
comma 1, lettere c) e f); 
  Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti  per
il rilancio competitivo del  settore  agroalimentare»  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  30
dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis; 
  Considerato che  il  regime  dei  sottoprodotti  contribuisce  alla
dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in
quanto favorisce  l'innovazione  tecnologica  per  il  riutilizzo  di
residui  di  produzione  nel  medesimo  o  in  un  successivo   ciclo
produttivo, limita  la  produzione  di  rifiuti,  nonche'  riduce  il
consumo di materie prime vergini; 
  Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da
un  quadro  normativo  e  amministrativo   certo,   con   particolare
riferimento  alle  modalita'   con   le   quali   il   produttore   e
l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le  condizioni
di cui all'articolo 184-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
  Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  criteri  affinche'
specifiche  tipologie  di  sostanze  o  oggetti   siano   considerati
sottoprodotti e non rifiuti  e  alcune  modalita'  con  le  quali  il
detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni  di  cui
al citato articolo 184-bis, comma 1; 
  Vista la notifica di cui alla direttiva n.  2015/1535  che  prevede
una procedura di  informazione  nel  settore  delle  norme  e  regole
tecniche; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo  come  sottoprodotti
di sostanze ed oggetti che derivano da un processo  di  produzione  e
che rispettano specifici criteri,  nonche'  per  assicurare  maggiore
uniformita'   nell'interpretazione    e    nell'applicazione    della
definizione  di  rifiuto,  il  presente  decreto   definisce   alcune
modalita'  con  le  quali  il  detentore  puo'  dimostrare  che  sono
soddisfatte le condizioni generali di cui  all'articolo  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere  un  residuo
di produzione dal campo di applicazione della normativa  sui  rifiuti
sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle  circostanze
e devono essere soddisfatti in  tutte  le  fasi  della  gestione  dei
residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in  uno
successivo. 
  3. Fatte salve le disposizioni di  carattere  generale  di  cui  al
presente decreto ed  il  rispetto  dei  requisiti  di  impiego  e  di
qualita'   previsti   dalle   pertinenti   normative   di    settore,
nell'allegato 1 e' riportato, per  specifiche  categorie  di  residui
produttivi,  un  elenco  delle  principali  norme  che  regolamentano
l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e  di
attivita' che possono costituire normali pratiche  industriali,  alle
condizioni previste dall'articolo 6.