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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2016, n. 259

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico. (17G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/2017
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Testo in vigore dal: 3-2-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto  l'articolo  48-bis  dello   Statuto   speciale,   introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Vista la proposta della  commissione  paritetica,  approvata  nella
riunione del 14 giugno 2016; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle  finanze,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello
sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                   Trasferimento di beni demaniali 
 
  1. Tutti i beni del demanio idrico  situati  nel  territorio  della
Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  con  esclusione  dei   beni
dell'alveo e delle pertinenze  della  Dora  Baltea  dalla  confluenza
della Dora di Ferret con la Dora di  Veny  fino  al  confine  con  la
Regione Piemonte in quanto  fiume  di  ambito  sovraregionale,  fanno
parte del demanio idrico regionale della regione stessa. 
  2. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque
pubbliche e le aree fluviali, gli alvei  e  le  loro  pertinenze,  le
opere di protezione delle acque e di contenimento  delle  stesse,  le
relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del  suolo,  i
ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni  immobili  e  mobili
strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo
per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi  comprese  le
acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni  altra  acqua
individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti. 
  3. Restano fermi i  trasferimenti  gia'  disposti  a  favore  della
Regione Valle d'Aosta. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare
          la lettura delle disposizioni di legge  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
          (Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. 
              - Il testo dell'art. 48-bis della legge  costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della  legge
          costituzionale 23 settembre 1993, n.  2,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del  25  settembre  1993,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso».