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DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 251

Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria». (16G00265)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2017
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-1-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  recante
«Approvazione Statuto della Regione Siciliana», convertito  in  legge
costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.
1074, recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
Siciliana in materia finanziaria», e in particolare gli articoli 2  e
7; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello  statuto  della  Regione  Siciliana,  espresse
nella riunione del 3 ottobre 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1965,  n.
1074, recante: «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
Siciliana  in  materia  finanziaria»  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto  della
Regione  Siciliana,  spettano  alla  Regione,  oltre   alle   entrate
tributarie da essa direttamente deliberate: 
        a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74  decimi  per  l'anno
2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10  decimi  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito  regionale
compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o
amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione;
la quota relativa all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita: 
          1) dall'imposta netta risultante  dalle  dichiarazioni  dei
redditi e dei sostituti  di  imposta,  nonche'  dalle  certificazioni
sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei  contribuenti
aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 
          2) dall'imposta sui redditi  a  tassazione  separata  delle
persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 
          3) dalle  somme  riscosse  a  seguito  delle  attivita'  di
accertamento  e  di  controllo   effettuate   dalle   amministrazioni
finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nel territorio regionale; 
        b) i dieci  decimi  di  tutte  le  altre  entrate  tributarie
erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo   territorio,   dirette   o
indirette, comunque denominate,  ad  eccezione  delle  nuove  entrate
tributarie il cui gettito  sia  destinato  con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime.»; 
    b) dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le  modalita'
attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo
di  acconto   e   successivo   conguaglio   della   compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»; 
    c) il secondo comma dell'articolo 7 e' abrogato. 
 
                                     NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
          1965, n. 1074 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della
          Regione  Siciliana  in  materia   finanziaria)   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre  1965,  n.
          235. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Si riportano i testi degli articoli 2 e 7 del  citato
          regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.  455,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 2. - Ai sensi del primo comma dell'art. 36  dello
          Statuto della Regione  Siciliana,  spettano  alla  Regione,
          oltre  alle  entrate  tributarie   da   essa   direttamente
          deliberate: 
                a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74  decimi  per
          l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018,  i  7,10  decimi
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)
          afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in
          attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad
          uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota
          relativa all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,
          spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita: 
                  1)    dall'imposta    netta    risultante     dalle
          dichiarazioni dei  redditi  e  dei  sostituti  di  imposta,
          nonche' dalle  certificazioni  sostitutive  presentate  dai
          contribuenti e per conto dei contribuenti aventi  domicilio
          fiscale nel territorio regionale; 
                  2) dall'imposta sui redditi a  tassazione  separata
          delle  persone  fisiche  aventi   domicilio   fiscale   nel
          territorio regionale; 
                  3) dalle somme riscosse a seguito  delle  attivita'
          di   accertamento   e   di   controllo   effettuate   dalle
          amministrazioni  finanziarie  statali   e   regionali   nei
          confronti dei contribuenti  aventi  domicilio  fiscale  nel
          territorio regionale; 
                b)  i  dieci  decimi  di  tutte  le   altre   entrate
          tributarie   erariali   riscosse   nell'ambito   del    suo
          territorio, dirette o indirette,  comunque  denominate,  ad
          eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia
          destinato  con  apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri
          diretti a soddisfare particolari  finalita'  contingenti  o
          continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. 
              Ai sensi del secondo comma dell'art. 36  dello  Statuto
          competono allo Stato le entrate derivanti: 
                a) dalle imposte di produzione; 
                b) dal monopolio dei tabacchi; 
                c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale. 
              Le  entrate  previste  nelle  lettere  precedenti  sono
          indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte
          integrante del presente decreto. 
              Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
          adottato previa intesa con la Regione, sono determinate  le
          modalita' attuative del primo  comma  per  quanto  riguarda
          l'attribuzione a titolo di acconto e successivo  conguaglio
          della  compartecipazione  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone fisiche.» 
              «Art. 7. - In attuazione dell'art.  37  dello  Statuto,
          per  le  imprese  industriali  e  commerciali   private   e
          pubbliche che hanno la sede centrale fuori  del  territorio
          della  Regione,  ma  che  in  essa  hanno  stabilimenti  ed
          impianti, l'ufficio competente ad  eseguire  l'accertamento
          procede,  d'intesa  con  l'ufficio  nel  cui  distretto  si
          trovano  gli  stabilimenti  ed  impianti,  al  riparto  dei
          redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto
          e' comunicato agli uffici nei cui  distretti  l'impresa  ha
          stabilimenti ed impianti, agli  effetti  della  conseguente
          iscrizione a ruolo. Il Ministro per le  finanze  risolve  i
          contrasti tra uffici per il riparto  del  reddito  d'intesa
          con l'assessore regionale delle finanze. 
              La determinazione di quota prevista dal primo comma  si
          effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso  di
          imprese che hanno la sede  centrale  nel  territorio  della
          Regione e stabilimenti e impianti fuori  di  essa.  In  tal
          caso l'imposta relativa alle  quote  di  reddito  afferenti
          all'attivita' degli stabilimenti e impianti  situati  fuori
          della Regione, e' iscritta nei  ruoli  degli  uffici  delle
          imposte  dirette  nel  cui  distretto  sono  situati  detti
          stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle  quote  di
          reddito afferenti alle  attivita'  della  sede  centrale  e
          degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della
          Regione  e'  iscritta  nei  ruoli  dei  competenti   uffici
          distrettuali delle imposte dirette.». 
              - Si riporta, di seguito, il testo dell'art.  43  dello
          Statuto della Regione Siciliana: 
              «Art. 43.  -  Una  Commissione  paritetica  di  quattro
          membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia  e  dal
          Governo dello  Stato,  determinera'  le  norme  transitorie
          relative al passaggio degli uffici e  del  personale  dello
          Stato alla Regione, nonche' le norme per  l'attuazione  del
          presente Statuto.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - I  testi  degli  articoli  2  e  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.  1074,  come
          modificati dal presente decreto, sono riportati nelle  note
          alle premesse.