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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (16G00260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga e definizione di termini di  prossima  scadenza  al  fine  di
garantire la  continuita',  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data
di entrata in vigore  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle
assunzioni, e' prorogata al  31  dicembre  2017,  ferma  restando  la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori  e,
per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior   durata   della
graduatoria ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  5-ter  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  Le  graduatorie  dei  concorsi   banditi   dall'Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012,  sono  prorogate
sino al 31 dicembre 2017. 
  ((2-bis. Al fine di assicurare  compiuta  attuazione  alla  proroga
sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma  2  e  per
incrementare   l'efficienza    delle    carceri,    l'Amministrazione
penitenziaria,  nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali   relative
all'anno  2016  previste   dall'articolo   66,   comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,
e' autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del  Corpo  di  polizia
penitenziaria 887 unita' di personale, in via  prioritaria,  mediante
lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al
predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti  residui,
mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non  vincitori
dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al  1°  gennaio
2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie  relative
ai concorsi piu' recenti)). 
  3. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  ((3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno  tre
anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6,  del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre  2013,  n.  125,  per  la   partecipazione   alle   procedure
concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanita', e'  differito
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto.  Nel  triennio  2017-2019,  nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno e previo  espletamento  della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine  di  favorire
una maggiore  e  piu'  ampia  valorizzazione  della  professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo  determinato,
l'Istituto  superiore  di  sanita'  puo'  bandire,  in  deroga   alle
procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei
posti  disponibili  nella  propria  dotazione   organica,   procedure
concorsuali,  per  titoli  ed   esami,   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato  di  personale  non  dirigenziale,   per   230   unita'
complessive,  ai  sensi  del  citato  articolo  4,   comma   6,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  3-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   comma   3-bis,
valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in  euro  11.685.840  a
decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad  euro  5.000.000  per
ciascuno   degli   anni    2017    e    2018    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a  decorrere
dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 275, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840  per  l'anno
2018  ed  euro  10.159.860  a  decorrere  dall'anno   2019   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017,  per  euro  6.685.840  per
l'anno 2018 e  per  euro  7.559.860  a  decorrere  dall'anno  2019  e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019)). 
  4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  5. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «31 dicembre  2016»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  ((5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure  concorsuali,
di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, da bandire entro il 31  dicembre  2018  e  i  cui  requisiti  di
partecipazione devono essere posseduti  dal  personale  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto,  il  termine  di  scadenza  dei  contratti  del
personale in servizio a tempo determinato,  fissato  al  31  dicembre
2017, e' prorogato,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente  sul
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da  19  a
29  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  fino  alla
conclusione delle medesime procedure  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto  personale
sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale e' impegnato  e
su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma  si
provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito  del
contributo ordinario pari ad euro 5  milioni  a  decorrere  dall'anno
2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT,  nonche'  sulle  risorse
disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo  conto  del  trattamento
fondamentale e accessorio del personale interessato)). 
  6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e  nell'anno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2013,  2014  e  2015»  e  le
parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  8.  All'articolo  2,  comma  4,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per
l'anno 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  obiettivi  di
finanza pubblica per l'anno 2016». 
  10. All'articolo 1, comma 543, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «entro  il  31  dicembre  2016,  e
concludere,  entro  il  31  dicembre  2017»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre  2017,  e  concludere,  entro  il  31
dicembre 2018»; 
  b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2017». 
  11. Il termine di cui all'articolo 1,  comma  6,  del  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione  del  15  aprile  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017. 
  12. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»; 
  b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017». 
  ((12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4,
comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
e' prorogato al 31 dicembre 2017,  per  il  personale  dell'Autorita'
garante  della  concorrenza  e   del   mercato   all'esclusivo   fine
dell'indizione di una o piu' procedure  concorsuali,  per  titoli  ed
esami,  per  l'inquadramento  a  tempo  indeterminato  del  personale
assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo  determinato  a
seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei
limiti  delle  proprie  disponibilita'  finanziarie  e  della  pianta
organica rideterminata ai sensi del presente  comma,  senza  oneri  a
carico del  bilancio  dello  Stato.  A  tal  fine,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  la  pianta  organica  di  cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  e'
incrementata di trenta unita' con contestuale riduzione  di  quaranta
unita' del contingente dei contratti a tempo determinato  di  cui  al
comma 4 del medesimo articolo)). 
  13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per  l'anno
2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino  al  31  dicembre  2017,  non  si  applica  la
sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.»; 
  b) al quinto e al settimo periodo, le  parole:  «Per  l'anno  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017». 
  14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  ((15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili" e  le  parole
da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse. 
  15-ter. La disposizione di  cui  al  comma  15-bis  si  applica  ai
componenti della Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto  abbiano  gia'
adottato le misure di contenimento della spesa per  il  personale  in
attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma   1,   del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  fermo  restando  il  rispetto  dei
vincoli finanziari ivi  richiamati,  possono  prorogare  i  piani  di
recupero  delle  somme  indebitamente  erogate  di  cui  al  medesimo
articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a  cinque  anni,  a
condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento  delle  riduzioni
di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento  di
ulteriori riduzioni di spesa derivanti  dall'adozione  di  misure  di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con  riferimento  a
processi di soppressione  e  fusione  di  societa',  enti  o  agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione
di cui al periodo precedente con apposita  relazione,  corredata  del
parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria,  allegata  al
conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero)). 
  16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000  euro  per  l'anno
2017 e a  150.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciale»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. 
  ((16-bis. Fino  all'entrata  in  vigore  del  Programma  statistico
nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il  30  novembre  2017,  e'
prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica  30
agosto 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  15
ottobre 2016, di  approvazione  del  Programma  statistico  nazionale
2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonche' dell'allegato 1  al  medesimo
decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i  quali  e'
prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che  comportano  obbligo  di
risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo  7  del
citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e  l'elenco  dei
lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7)).