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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (16G00259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza  di   prevedere   misure   che
contemperino le esigenze  di  tutela  occupazionale,  con  quelle  di
salvaguardia  ambientale  e  di  prevenzione  e  monitoraggio   della
vivibilita',  in  particolare  di  soggetti  deboli,  in   aree   del
Mezzogiorno del Paese; 
  Valutato in particolare rispondente a tale finalita' l'adozione  di
un Piano  conforme  alle  raccomandazioni  adottate  dagli  organismi
internazionali in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle
migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe; 
  Considerata  la  necessita'  di  introdurre   ulteriori   modifiche
all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,  convertito
con modificazioni dalla  legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  recante
disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire  in  via
di  urgenza  interventi  di  sostegno  alle  famiglie  disagiate  del
territorio  tarantino,  nonche'  l'ammodernamento   tecnologico   dei
presidi sanitari ubicati nell'area di Taranto e Statte; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
pervenire  procedure  di   infrazione   comunitaria,   nel   contempo
velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione acque reflue; 
  Ritenuto altresi' che si rendano necessarie misure  di  transizione
per   sostenere   l'occupazione,   accompagnando   i   processi    di
riconversione industriale delle infrastrutture portuali  ed  evitando
soluzioni di  continuita'  che  possano  arrecare  grave  pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali; 
  Ritenuta la necessita' di agevolare le  procedure  funzionali  alla
buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del  G
7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali,
delle    infrastrutture    e    dei    trasporti,    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,
  convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
  recante disposizioni urgenti per il completamento  della  procedura
  di cessione dei complessi aziendali del  Gruppo  ILVA  ((,  nonche'
  proroga  in  materia  di  progetti  di  efficienza   energetica   e
  risanamento ambientale di grandi dimensioni)) 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro  60  giorni  dal
decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo
73 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui  ha  efficacia  la
cessione a titolo definitivo dei complessi  aziendali  oggetto  della
procedura di trasferimento di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: «8.4. Il contratto
che  regola  il  trasferimento  dei  complessi  aziendali   in   capo
all'aggiudicatario  individuato  a  norma  del  comma  8.1  definisce
altresi' le modalita' attraverso  cui,  successivamente  al  suddetto
trasferimento,  i  commissari  della  procedura  di   amministrazione
straordinaria svolgono o proseguono  le  attivita',  esecutive  e  di
vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.  105,  come  eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma
dell'amministrazione  straordinaria  si  intende  esteso  sino   alla
scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come
eventualmente modificato o prorogato ai sensi  del  comma  8.1  o  di
altra norma di legge. Entro tale termine, i  commissari  straordinari
sono autorizzati ad individuare e realizzare  ((,  sentiti  l'Agenzia
regionale per la prevenzione  e  la  protezione  dell'ambiente  della
Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la  protezione  e  la
ricerca    ambientale    (ISPRA),))    ulteriori    interventi     di
decontaminazione e risanamento ambientale  non  previsti  nell'ambito
del predetto Piano,  ma  allo  stesso  strettamente  connessi,  anche
mediante  formazione  e  impiego  del  personale  delle  societa'  in
amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato ((, allo scopo
di favorire il reinserimento del  personale  stesso  nell'ambito  del
ciclo produttivo)). ((I commissari  straordinari  specificano,  nella
relazione  di  cui  al  comma  10-bis,  i  predetti   interventi   di
decontaminazione  e  risanamento  ambientale  e  il  loro  stato   di
attuazione)). Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di
cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e'
adottato a seguito dell'intervenuta integrale  cessazione,  da  parte
dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni,
anche  di  vigilanza,  comunque  connesse  all'attuazione  del  Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  maggio  2014,  n.
105, come eventualmente modificato ai sensi  del  comma  8.1,  ovvero
degli ulteriori interventi posti in  essere  ai  sensi  del  presente
comma. 
  8.5. Il programma della procedura di amministrazione  straordinaria
e' altresi' integrato con un piano relativo  ad  iniziative  volte  a
garantire attivita'  di  sostegno  assistenziale  e  sociale  per  le
famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra
e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale,  della  durata  di
tre  anni,  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico   e
monitorato nei  relativi  stati  di  avanzamento,  si  conforma  alle
raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali  in  tema  di
responsabilita'  sociale  dell'impresa  e  alle   migliori   pratiche
attuative  ed  e'  predisposto   ed   attuato,   con   l'ausilio   di
organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti  del
terzo settore  ed  esperti  della  materia,  a  cura  dei  commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni  di  cui  al  primo  periodo  per
quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. ((I criteri  di
selezione sono resi pubblici  nei  siti  internet  istituzionali  dei
comuni medesimi)). Per consentire l'immediato avvio  delle  attivita'
propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro
e' posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare
"Imprese e competitivita' 2014-2020", approvato  dal  CIPE  ((con  la
deliberazione  n.  10/2016  del  1°  maggio  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016)).». 
  2. Le  risorse  rivenienti  dalla  restituzione  dei  finanziamenti
statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
febbraio 2016,  n.  13  anche  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
6-undecies del medesimo articolo 1: 
    a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  del
triennio 2017 - 2019, sono mantenute sulla contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  per
essere destinate  al  finanziamento  delle  attivita'  relative  alla
predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo  1,  comma
8.5,  del  decreto-legge   n.   191   del   2015,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  secondo  le
modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. I  commissari  straordinari,  anche  ai  fini  dei
trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare  al
Ministero vigilante con cadenza semestrale. ((La relazione e' inviata
dal  Ministro  vigilante  alle  Camere  per  la   trasmissione   alle
Commissioni parlamentari competenti per materia)); 
    b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di  20  milioni
di euro per il 2018, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate ((allo stato di previsione della spesa))
del Ministero della salute e successivamente trasferite alla  Regione
Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei
beni e dei servizi necessari  alla  realizzazione  di  interventi  di
ammodernamento tecnologico delle apparecchiature  e  dei  dispositivi
medico-diagnostici delle strutture sanitarie  pubbliche  ubicate  nei
Comuni  di  Taranto,  Statte,  Crispiano,  Massafra  e   Montemesola,
avvalendosi, in via esclusiva,  della  CONSIP  S.p.A.,  nonche'  alla
conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del
personale sanitario. 
  3. Il progetto di cui al comma 2,  lettera  b),  inserito  tra  gli
interventi del Contratto istituzionale di sviluppo,  sottoscritto  il
30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed  e'  approvato
dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di  sanita',
previo  parere  del  Tavolo   istituzionale   permanente   ((di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  marzo  2015,  n.  20,))
integrato a tal  fine  con  un  rappresentante  del  Ministero  della
salute. ((La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro
il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attivita'  svolte,
con la rendicontazione delle risorse utilizzate  e  degli  interventi
realizzati nell'anno precedente. La relazione e' inviata dal Ministro
della  salute  alle  Camere  per  la  trasmissione  alle  Commissioni
parlamentari competenti per materia)). 
  4. Alla  compensazione  dei  conseguenti  effetti  finanziari  ((in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto)) recati dal  comma  2
si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6,  comma
2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  nel  limite
massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
connesse all'attuazione del presente decreto. 
  ((5-bis. All'articolo 14,  comma  11,  del  decreto  legislativo  4
luglio 2014, n. 102, le parole:  "sino  al  31  dicembre  2016"  sono
sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017")).