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LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. (16G00258)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-2017
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge reca norme per il  sostegno  e  la  promozione
della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.),
quale coltura in grado di  contribuire  alla  riduzione  dell'impatto
ambientale in agricoltura, alla riduzione del  consumo  dei  suoli  e
della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche'  come
coltura  da  impiegare   quale   possibile   sostituto   di   colture
eccedentarie e come coltura da rotazione. 
  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di  canapa  delle
varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune  delle  varieta'  delle
specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della  direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non  rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura  della  canapa
finalizzata: 
    a) alla coltivazione e alla trasformazione; 
    b)  all'incentivazione  dell'impiego  e  del  consumo  finale  di
semilavorati  di  canapa  provenienti  da  filiere   prioritariamente
locali; 
    c)  allo  sviluppo  di   filiere   territoriali   integrate   che
valorizzino i risultati della  ricerca  e  perseguano  l'integrazione
locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; 
    d)  alla  produzione  di  alimenti,  cosmetici,   materie   prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di  diversi
settori; 
    e) alla realizzazione di opere  di  bioingegneria,  bonifica  dei
terreni, attivita' didattiche e di ricerca. 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge reca norme per il  sostegno  e  la  promozione
della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.),
quale coltura in grado di  contribuire  alla  riduzione  dell'impatto
ambientale in agricoltura, alla riduzione del  consumo  dei  suoli  e
della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche'  come
coltura  da  impiegare   quale   possibile   sostituto   di   colture
eccedentarie e come coltura da rotazione. 
  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di  canapa  delle
varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune  delle  varieta'  delle
specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della  direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non  rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura  della  canapa
finalizzata: 
    a) alla coltivazione e alla trasformazione; 
    b)  all'incentivazione  dell'impiego  e  del  consumo  finale  di
semilavorati  di  canapa  provenienti  da  filiere   prioritariamente
locali; 
    c)  allo  sviluppo  di   filiere   territoriali   integrate   che
valorizzino i risultati della  ricerca  e  perseguano  l'integrazione
locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; 
    d)  alla  produzione  di  alimenti,  cosmetici,   materie   prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di  diversi
settori; 
    e) alla realizzazione di opere  di  bioingegneria,  bonifica  dei
terreni, attivita' didattiche e di ricerca.