stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 239

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio. (16G00253)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2017
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 13-1-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
279, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia   di   minime   proprieta'
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e, in particolare,
l'articolo 1; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni  dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio 
 
  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 279 del 1974 sono aggiunti i seguenti: 
  «Tenuto conto del regime riservistico, nel  territorio  provinciale
non e' necessario l'esercizio dell'opzione per  una  delle  forme  di
caccia previste dalla normativa nazionale. 
  La legge provinciale prevede che il  prelievo  di  selezione  degli
ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga  sulla  base  di
adeguati  piani  di  abbattimento  selettivi,   sentito   il   parere
dell'osservatorio faunistico  provinciale,  anche  al  di  fuori  dei
periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale. 
  La legge provinciale, nelle zone da essa  previste,  disciplina  le
condizioni, le modalita' e le procedure  con  le  quali  puo'  essere
consentita ed esercitata l'attivita' venatoria all'interno dei parchi
naturali istituiti  dalla  Provincia,  in  conformita'  alle  vigenti
direttive dell'Unione  europea  e  alle  convenzioni  internazionali,
tenendo conto del regime riservistico». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          1974, n. 279 (Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale
          per la regione Trentino-Alto Adige  in  materia  di  minime
          proprieta'  colturali,  caccia  e  pesca,   agricoltura   e
          foreste) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  luglio
          1974, n. 196. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1. - Le attribuzioni  dell'amministrazione  dello
          Stato in materia di  ordinamento  delle  minime  proprieta'
          colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle  comunita'
          familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e
          pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e
          della  fauna,  agricoltura,  foreste  e  Corpo   forestale,
          patrimonio zootecnico ed ittico,  istituti  fitopatologici,
          consorzi agrari e stazioni  agrarie  sperimentali,  servizi
          antigrandine, bonifica, esercitate sia  direttamente  dagli
          organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite
          di enti  ed  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale  o
          sovraprovinciale  e  quelle  gia'  spettanti  alla  regione
          Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono  esercitate,
          per il rispettivo territorio, dalle province  di  Trento  e
          Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. 
              Lo standard di protezione della fauna  e'  disciplinato
          con  legge  provinciale  che   stabilisce   il   calendario
          venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di
          protezione risultanti dalle  convenzioni  internazionali  o
          dalle   norme   comunitarie   introdotte   nell'ordinamento
          statale. 
              Tenuto conto del regime  riservistico,  nel  territorio
          provinciale non e' necessario l'esercizio dell'opzione  per
          una  delle  forme  di  caccia  previste   dalla   normativa
          nazionale. 
              La  legge  provinciale  prevede  che  il  prelievo   di
          selezione   degli   ungulati   appartenenti   alle   specie
          cacciabili  avvenga  sulla  base  di  adeguati   piani   di
          abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio
          faunistico provinciale, anche al di  fuori  dei  periodi  e
          degli orari stabiliti dalla normativa statale. 
              La legge provinciale,  nelle  zone  da  essa  previste,
          disciplina le condizioni, le modalita' e le  procedure  con
          le quali puo' essere consentita ed  esercitata  l'attivita'
          venatoria all'interno dei parchi naturali  istituiti  dalla
          Provincia,   in   conformita'   alle   vigenti    direttive
          dell'Unione  europea  e  alle  convenzioni  internazionali,
          tenendo conto del regime riservistico.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  107  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige»: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  1  del  citato   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,   n.   279,
          modificato dal presente decreto, e'  riportato  nelle  note
          alle premesse.