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LEGGE 11 dicembre 2016, n. 236

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonchè alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. (16G00250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2017
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 7-1-2017
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Introduzione nel codice penale del reato di 
           traffico di organi prelevati da persona vivente 
 
  1. Dopo l'articolo 601 del codice penale e' inserito il seguente: 
    «Art.  601-bis  (Traffico  di   organi   prelevati   da   persona
vivente). -  Chiunque,  illecitamente,  commercia,  vende,   acquista
ovvero, in qualsiasi modo e a  qualsiasi  titolo,  procura  o  tratta
organi o parti di organi prelevati da persona vivente e'  punito  con
la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro  50.000  ad
euro 300.000. Se il fatto e' commesso da  persona  che  esercita  una
professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione. 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito  con  la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad  euro
300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero  pubblicizza  o
diffonde,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per   via   informatica   o
telematica, annunci finalizzati al traffico  di  organi  o  parti  di
organi di cui al primo comma». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  601  del  codice
          penale: 
                «Art. 601 (Tratta di persone). -  E'  punito  con  la
          reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
          nel territorio dello Stato, trasferisce anche al  di  fuori
          di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona,  ospita
          una o piu' persone che si trovano nelle condizioni  di  cui
          all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una  o
          piu' persone, mediante inganno, violenza,  minaccia,  abuso
          di  autorita'  o  approfittamento  di  una  situazione   di
          vulnerabilita',  di  inferiorita'  fisica,  psichica  o  di
          necessita', o mediante promessa o dazione di  denaro  o  di
          altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
          fine di indurle o costringerle  a  prestazioni  lavorative,
          sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al  compimento
          di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
          sottoporsi al prelievo di organi. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al  di  fuori
          delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
          ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.».