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DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227

Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (16G00240)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-12-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge del 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2014  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 3 e l'allegato B, numero 55; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2014, ed in particolare l'articolo
20, contenente disposizioni in  materia  di  organismi  geneticamente
modificati e di attuazione delle misure di cui all'articolo 26-quater
della direttiva 2001/18/CE; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la  direttiva  2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di  limitare
o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,  di  attuazione
della  direttiva  2001/18/CE   concernente   l'emissione   deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; 
  Visto il decreto-legge 22 novembre 2004, n.  279,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2005,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra  le  forme  di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, e in  particolare
l'articolo 2; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003,  concernente  la  tracciabilita'  e
l'etichettatura  di   organismi   geneticamente   modificati   e   la
tracciabilita'  di  alimenti  e   mangimi   ottenuti   da   organismi
geneticamente modificati, nonche' recante  modifica  della  direttiva
2001/18/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Vista la decisione 2002/623/CE della  Commissione,  del  24  luglio
2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della
direttiva 2001/18/CE; 
  Vista la decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002 che
stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il  modello  per  la
sintesi delle notifiche sull'immissione  in  commercio  di  organismi
geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti; 
  Vista la decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3  ottobre  2002,
che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il  modello  per
la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati per scopi diversi  dall'immissione
in commercio; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2001,  n.  108,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati fatta ad Aarhus  il
25 giugno 1998; 
  Vista la raccomandazione della Commissione europea  del  13  luglio
2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure  nazionali  di
coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture
convenzionali e biologiche; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 15 settembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, della salute, della giustizia,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 
 
  1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte  le
seguenti: 
      «i-bis) domanda di autorizzazione all'immissione in  commercio:
la notifica di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE,  volta
ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo  19  della  medesima
direttiva, la notifica di cui al titolo III del presente  decreto,  e
la domanda di cui agli articoli  5  e  17  del  regolamento  (CE)  n.
1829/2003, volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 7
e 19 del medesimo regolamento; 
      i-ter) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
la procedura di cui all'articolo  17  della  direttiva  2001/18/CE  e
all'articolo 20 del titolo III del  presente  decreto,  nonche'  agli
articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      i-quater) richiedente: il soggetto che presenta la  domanda  di
autorizzazione di cui agli articoli 5 e 17 del  regolamento  (CE)  n.
1829/2003 o la domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di cui agli
articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      i-quinquies) principio di  coesistenza:  il  principio  di  cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  22  novembre   2004,   n.   279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5.»; 
    b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente: 
 
                           «Titolo III-bis 
 
 
LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE 
 
 
                             Art. 26-bis. 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare
la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione  della
direttiva (UE) 2015/412 che  modifica  la  direttiva  2001/18/CE  per
quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri  di  limitare  o
vietare la coltivazione di organismi geneticamente  modificati  (OGM)
sul loro territorio. 
  2. Le misure adottate ai sensi del  presente  titolo  non  incidono
sulla libera  circolazione  degli  OGM,  come  tali  o  contenuti  in
prodotti. 
  3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo  non  riguardano
la coltivazione a  fini  sperimentali  cosi'  come  disciplinata  dal
titolo II del presente decreto. 
  4. Ai fini del presente titolo: 
    a) si intende  per  autorizzazione  all'immissione  in  commercio
l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai  sensi  del
titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione  in
commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva  2001/18/CE
e del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
    b)  l'autorita'  nazionale  competente  e'  il  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
 
                             Art. 26-ter. 
 
 
                 Adeguamento dell'ambito geografico 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'  chiedere
l'adeguamento     dell'ambito     geografico      dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio
nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM.
Tale  richiesta  e'  presentata  nel   corso   della   procedura   di
autorizzazione  all'immissione  in   commercio   ed   e'   comunicata
all'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1,  e
al Ministero della salute. 
  2. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
comunica alla Commissione europea la richiesta  di  cui  al  comma  1
entro quarantacinque giorni dalla  trasmissione  della  relazione  di
valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo  2,  della
direttiva 2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5,  o  dalla  ricezione
del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare a norma
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18,  paragrafo  6,  del
regolamento (CE) n. 1829/2003. 
  3. L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 18, comma  1,  la  decisione  adottata  ai  sensi
dell'articolo  18,  comma  3,  o  il   rinnovo   dell'autorizzazione,
rilasciato ai sensi dell'articolo 20,  in  mancanza  di  conferma  da
parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito  geografico
modificato. 
  4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla
Commissione europea dopo la data di trasmissione della  relazione  di
valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine  per  il
rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  e
quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo  18,  comma
3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni. 
 
                            Art. 26-quater. 
 
 
Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM  sul  territorio
                              nazionale 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' adottare misure che limitano o vietano su  tutto  il  territorio
nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM  o  di  un
gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati
all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata
alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il  notificante
o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della  notifica
o della domanda  iniziale.  Tali  misure  sono  conformi  al  diritto
dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalita' e di
non discriminazione, e motivate in base a: 
    a) obiettivi di politica ambientale; 
    b) pianificazione urbana e territoriale; 
    c) uso del suolo; 
    d) impatti socio-economici; 
    e) esigenza di evitare la presenza  di  OGM  in  altri  prodotti,
fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo  26-bis  della  direttiva
2001/18/CE; 
    f) obiettivi di politica agricola; 
    g) ordine pubblico. 
  2. Le misure che limitano o vietano  la  coltivazione  di  OGM  sul
territorio nazionale sono  adottate,  sentiti  l'Autorita'  nazionale
competente di cui all'articolo 2,  comma  1,  e  il  Ministero  della
salute, nonche', se motivate in base al fattore di cui  al  comma  1,
lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e,  se
motivate in base al fattore  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate  in
base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera
g), il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno. 
  3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera
g), che non puo' essere utilizzata singolarmente, le  motivazioni  di
cui  al  comma  1  possono  essere   addotte   singolarmente   o   in
combinazione, a seconda delle circostanze particolari del  territorio
in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di  cui  al
comma 1  non  devono  contrastare  con  la  valutazione  del  rischio
ambientale  effettuata  ai  sensi  della  direttiva  2001/18/CE,  del
presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 
  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
trasmette alla Commissione europea le proposte  di  misure  corredate
delle corrispondenti motivazioni, prima  della  loro  adozione.  Tale
comunicazione puo' essere effettuata anche  prima  del  completamento
della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio  di  un
OGM. 
  5. Per  un  periodo  di  settantacinque  giorni  dalla  data  della
comunicazione di cui al comma 4: 
    a) il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1; 
    b) e' vietato  impiantare  l'OGM  o  gli  OGM  interessati  dalle
proposte di misure di cui al comma  4  nelle  aree  alle  quali  tali
misure sono riferite; 
    c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  sul
cui territorio devono essere attuate le misure di  cui  al  comma  1,
informano gli operatori circa il  divieto  di  cui  alla  lettera  b)
nonche' l'autorita', di cui all'articolo 35-bis, comma 4,  competente
all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal  medesimo
articolo. 
  6. Trascorso il termine di cui al comma 5,  le  misure  di  cui  al
comma 1 sono  adottate  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con  il  Ministro  della
salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e, se motivate in base al fattore  di  cui  al  comma  1,
lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  se
motivate in base al fattore di cui al comma 1,  lettera  d),  con  il
Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al  fattore
di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell'interno,  nonche'
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Dette  misure
sono adottate  o  nella  forma  originariamente  proposta  o  in  una
versione modificata che tiene conto delle osservazioni  eventualmente
ricevute dalla Commissione europea, rese note  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  7. Le misure adottate ai  sensi  del  presente  articolo  non  sono
applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione
di OGM autorizzati che siano stati  legittimamente  impiantati  prima
dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione  di
OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6. 
  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
comunica l'adozione delle misure di cui  al  presente  articolo  alla
Commissione  europea,  agli  altri  Stati  membri   e   al   titolare
dell'autorizzazione.  L'autorita'   nazionale   competente   di   cui
all'articolo 2,  comma  1,  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, il Ministero della salute nonche' le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano  pubblicano  le  misure
adottate sui propri siti internet istituzionali. 
 
                          Art. 26-quinquies. 
 
 
Reintegrazione  nell'ambito  geografico  e  revoca  delle  misure  di
                        limitazione o divieto 
 
  1. Ogni regione o provincia autonoma  puo'  chiedere  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio
o   parte   di   esso   sia   reintegrato   nell'ambito    geografico
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM  dal  quale
era stato precedentemente escluso ai sensi dell'articolo 26-ter, o di
revocare le misure di cui  all'articolo  26-quater  relativamente  al
proprio  territorio.  La  richiesta  di  reintegrazione   dell'ambito
geografico o la revoca delle misure di  limitazione  o  divieto  sono
predisposte  con  atto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano  la  reintegrazione
nell'ambito   geografico   dell'autorizzazione   all'immissione    in
commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali trasmette dette richieste all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione all'immissione in commercio. 
  3. Se la coltivazione di un  OGM  e'  stata  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorita'  nazionale  competente  di
cui all'articolo 2, comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione,
modifica  l'ambito  geografico   dell'autorizzazione   ovvero   della
decisione e informa la Commissione europea, gli  Stati  membri  e  il
titolare dell'autorizzazione. 
  4. Se le richieste di reintegrazione  riguardano  la  revoca  delle
misure adottate ai sensi dell'articolo 26-quater, queste ultime  sono
revocate di conseguenza, con le medesime modalita' di cui allo stesso
articolo 26-quater, comma 6. Il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali informa della revoca la  Commissione  europea,
gli  altri  Stati  membri  e  il  titolare  dell'autorizzazione.   Il
Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
l'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma  1,  il
Ministero della salute e le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet
istituzionali. 
 
                           Art. 26-sexies. 
 
 
    Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti 
 
  1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad  altri
Stati membri o ad  altre  regioni  e  province  autonome  in  cui  la
coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di frontiera
o di confine del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di
evitare  eventuali  contaminazioni  transfrontaliere  nel  territorio
degli Stati o delle regioni  e  delle  province  autonome  limitrofi,
tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea  del  13
luglio 2010 e nel rispetto  del  principio  di  coesistenza,  dandone
notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai fini della comunicazione di detti provvedimenti  alla  Commissione
europea. 
  2. Se la regione o provincia autonoma di cui al  comma  1,  ritiene
che non  sussistano  le  condizioni  previste  dall'articolo  26-bis,
paragrafo  1-bis,  della  direttiva  2001/18/CE,  alla   luce   delle
particolari condizioni geografiche, ne da' comunicazione motivata  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  che
informa lo Stato, la regione o la provincia  autonoma  confinante  in
cui la coltivazione degli OGM e' vietata. Se lo Stato, la  regione  o
la provincia autonoma limitrofa ritiene che sussistano le  condizioni
previste  dall'articolo  26-bis,  paragrafo  1-bis,  della  direttiva
2001/18/CE,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali richiede alla regione o provincia autonoma  interessata  di
adottare i provvedimenti di cui al comma 1. 
  3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, e'
vietato impiantare OGM nelle zone di frontiera con  Stati  membri  in
cui la coltivazione di tali OGM e' vietata ai  sensi  degli  articoli
26-ter della direttiva 2001/18/CE e nelle  zone  di  confine  con  le
regioni e province autonome in cui la coltivazione  di  tali  OGM  e'
vietata ai sensi degli  articoli  26-ter  e  26-quater  del  presente
decreto. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
sul  cui  territorio  devono  essere  attuati   tali   provvedimenti,
informano  gli  operatori  circa  tale  divieto  nonche'  l'autorita'
competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui
all'articolo 35-bis.»; 
    c) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 35-bis. 
 
 
                 Sanzioni relative al Titolo III-bis 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  25.000  a  euro  75.000  chiunque
viola: 
    a)  i  divieti  di  coltivazione  introdotti  con   l'adeguamento
dell'ambito geografico stabilito,  nei  casi  previsti,  da  uno  dei
seguenti provvedimenti: 
      1) l'autorizzazione  concessa  dalla  Commissione  europea,  ai
sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      2) l'autorizzazione emessa dall'autorita' nazionale  competente
di uno Stato membro ai  sensi  degli  articoli  15,  17  e  18  della
direttiva 2001/18/CE; 
      3)   l'autorizzazione   rilasciata   dall'autorita'   nazionale
competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, e, se ne ricorrono  i  presupposti,  la  decisione  adottata
dalla medesima autorita', ai sensi dell'articolo 18, comma 3; 
    b) i divieti di  coltivazione  adottati  ai  sensi  dell'articolo
26-quater, comma 6; 
    c)  i  divieti  temporanei  di  impianto  dell'OGM  o  degli  OGM
interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b),  e
dall'articolo 26-sexies, comma 3. 
  2. Al  trasgressore  e'  applicata  con  ordinanza-ingiunzione,  la
sanzione amministrativa accessoria  della  sospensione,  fino  a  sei
mesi,  della  facolta'  di  coltivazione  di  OGM  attribuita  con  i
provvedimenti di immissione in commercio. 
  3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' tenuto a procedere
alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e
al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il
proprietario e con  i  titolari  di  diritti  reali  o  personali  di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di  dolo  o  colpa,  in  base  agli   accertamenti   effettuati,   in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti  al
controllo. L'Autorita' di cui al comma 4  dispone  con  ordinanza  le
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui  provvedere,
decorso  il  quale  procede  all'esecuzione  in  danno  dei  soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 
  4. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   e'
autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
previste  dal  presente  articolo.  Restano   ferme   le   competenze
spettanti, ai sensi della normativa  vigente,  agli  organi  preposti
all'accertamento delle violazioni. 
  5. Il pagamento delle somme dovute per le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo  e'  devoluto  ad  apposito
capitolo del capo XVII dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato.». 
          Avvertenza 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo degli articoli 1 e 3 e  l'allegato  B  della
          legge 9 luglio 2015, n.  114  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio  2015,
          n. 176, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              «Art.  3  (Principi  generali).  -  1.  Il   Parlamento
          partecipa al processo decisionale dell'Unione europea. 
              2.  Le  Camere,  in  coordinamento  con   il   Governo,
          intervengono nella fase di  formazione  delle  normative  e
          delle  politiche  europee,  secondo  quanto  previsto   dal
          Trattato   sull'Unione   europea   e   dal   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
              3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico della finanza pubblica, l'assistenza  documentale  e
          informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso
          l'Unione europea agli uffici della Camera  dei  deputati  e
          del Senato della Repubblica presso le istituzioni  europee,
          secondo modalita' stabilite d'intesa tra il Presidente  del
          Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.». 
 
                                                          «Allegato B 
                                                (articolo 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   ("regolamento   IMI")
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1º giugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  Paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1° gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  Paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              - Il testo dell'art. 20 della legge 29 luglio 2015,  n.
          115  (Disposizioni   per   l'adempimento   degli   obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          - Legge europea 2014), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          3 agosto 2015, n. 178, cosi' recita: 
              «Art.  20  (Disposizioni  in   materia   di   organismi
          geneticamente   modificati.   Attuazione    delle    misure
          transitorie  di  cui  all'art.  26-quater  della  direttiva
          2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO). - 1.  Nelle  more
          dell'attuazione  della  direttiva  (UE)  n.  2015/412   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che
          modifica la direttiva 2001/18/CE  per  quanto  concerne  la
          possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare  la
          coltivazione di organismi  geneticamente  modificati  (OGM)
          sul loro territorio, ai fini dell'applicazione delle misure
          transitorie  di  cui  all'art.  26-quater  della  direttiva
          2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  12
          marzo 2001, il Ministro delle politiche agricole alimentari
          e forestali, di concerto con  i  Ministri  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, richiede alla  Commissione  europea,  entro  il  3
          ottobre 2015, l'adeguamento  dell'ambito  geografico  delle
          notifiche o delle domande presentate o delle autorizzazioni
          alla coltivazione di OGM gia' concesse anteriormente  al  2
          aprile  2015,  rispettivamente,  ai  sensi   della   citata
          direttiva 2001/18/CE e del regolamento  (CE)  n.  1829/2003
          del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22  settembre
          2003. 
              2. Qualora il notificante o il  richiedente,  ai  sensi
          dell'art.   26-quater,   paragrafo   4,   della   direttiva
          2001/18/CE, confermi l'ambito geografico della sua notifica
          o  domanda  iniziale,  con  decreto  del   Ministro   delle
          politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con
          i Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del  mare  e  della  salute,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          possono essere adottate misure che limitano  o  vietano  in
          tutto il  territorio  nazionale  o  in  parte  di  esso  la
          coltivazione di un OGM o di un gruppo di  OGM  definiti  in
          base alla coltura o al tratto,  una  volta  autorizzati  ai
          sensi  della  parte  C  della   direttiva   2001/18/CE,   e
          successive  modificazioni,  o  del  regolamento   (CE)   n.
          1829/2003, con le modalita' di cui  all'art.  26-ter  della
          medesima direttiva 2001/18/CE. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque viola i  divieti  di  coltivazione  introdotti  ai
          sensi dei commi 1 e 2 e' punito con la multa da euro 25.000
          a euro 50.000 (4). L'autore del delitto di cui al  presente
          comma e' tenuto altresi' a  rimuovere,  a  proprie  cura  e
          spese, secondo le prescrizioni  del  competente  organo  di
          vigilanza  nell'esercizio   delle   funzioni   di   polizia
          giudiziaria,  le  coltivazioni  di  sementi  vietate  e   a
          realizzare misure di riparazione  primaria  e  compensativa
          nei termini e  con  le  modalita'  definiti  dalla  regione
          competente per territorio. 
              4. Restano fermi i divieti di  coltivazione  introdotti
          con atti adottati, anche in via cautelare, ai  sensi  degli
          articoli 53 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. 
              5. All'art. 1 del decreto legislativo 24  aprile  2001,
          n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2: 
                  1) al primo  periodo,  le  parole:  "continuano  ad
          applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3
          marzo  1993,  n.  92,  e  successive  modificazioni"   sono
          sostituite dalle seguenti: "si  applicano  le  disposizioni
          recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224"; 
                  2) il secondo periodo e' soppresso; 
                b) al comma 4: 
                  1) la lettera a) e' abrogata; 
                  2) alla lettera b), le parole: "decreto legislativo
          n. 92 del 1993, e successive modificazioni" sono sostituite
          dalle seguenti: "decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.
          224"; 
                c) i commi 5 e 6 sono abrogati.». 
              - La direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento  europeo
          e del  Consiglio,  dell'11  marzo  2015,  che  modifica  la
          direttiva 2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'
          per gli Stati membri di limitare o vietare la  coltivazione
          di  organismi  geneticamente  modificati  (OGM)  sul   loro
          territorio e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 marzo 2015, n. L
          68. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   224
          (Attuazione   della   direttiva   2001/18/CE    concernente
          l'emissione   deliberata   nell'ambiente    di    organismi
          geneticamente  modificati)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O. 
              - Il testo dell'art. 2 del  decreto-legge  22  novembre
          2004 n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          gennaio  2005,  n.  5,  recante  disposizioni  urgenti  per
          assicurare la  coesistenza  tra  le  forme  di  agricoltura
          transgenica, convenzionale e  biologica,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Salvaguardia del principio di coesistenza).  -
          1. Le colture di cui all'art. 1 sono  praticate  senza  che
          l'esercizio  di  una  di  esse   possa   compromettere   lo
          svolgimento delle altre. 
              2. La coesistenza tra le colture di cui all'art.  1  e'
          realizzata in  modo  da  tutelarne  le  peculiarita'  e  le
          specificita'  produttive  e,   per   quanto   riguarda   le
          caratteristiche delle relative  tipologie  di  sementi,  in
          modo da evitare ogni forma di commistione  tra  le  sementi
          transgeniche e quelle convenzionali e biologiche. 
              2-bis. Nel rispetto del principio di cui  al  comma  1,
          l'introduzione di colture transgeniche avviene senza  alcun
          pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e  senza
          comportare per esse l'obbligo di modificare o  adeguare  le
          normali tecniche di coltivazione e  allevamento.  E'  fatta
          salva ogni disposizione concernente le aree protette. 
              3.  L'attuazione  delle  regole  di  coesistenza   deve
          assicurare agli agricoltori, agli operatori  della  filiera
          ed ai consumatori  la  reale  possibilita'  di  scelta  tra
          prodotti  convenzionali,   biologici   e   transgenici   e,
          pertanto,  le  coltivazioni  transgeniche  sono   praticate
          all'interno di filiere di produzione  separate  rispetto  a
          quelle convenzionali e biologiche.». 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1829/2003  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22  settembre  2003,  relativo
          agli alimenti e  ai  mangimi  geneticamente  modificati  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268;". 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1830/2003  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente
          la   tracciabilita'   e   l'etichettatura   di    organismi
          geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti  e
          mangimi ottenuti  da  organismi  geneticamente  modificati,
          nonche' recante  modifica  della  direttiva  2001/18/CE  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio   2002,   che
          stabilisce  i  principi  e  i  requisiti   generali   della
          legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
          la sicurezza alimentare e fissa procedure nel  campo  della
          sicurezza  alimentare  e'  pubblicato  nella   G.U.C.E.   1
          febbraio 2002, n. L 31. 
              - La decisione 2002/623/CE della  Commissione,  del  24
          luglio  2002,  recante  note  orientative  ad  integrazione
          dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 30 luglio 2002, n. L 200. 
              - La decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3  ottobre
          2002 che stabilisce, ai sensi della  direttiva  2001/18/CE,
          il modello per la sintesi delle  notifiche  sull'immissione
          in commercio di  organismi  geneticamente  modificati  come
          tali o contenuti in prodotti e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          18 ottobre 2002, n. L 280. 
              - La decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3 ottobre
          2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva  2001/18/CE,
          il modello per la sintesi  delle  notifiche  sull'emissione
          deliberata   nell'ambiente   di   organismi   geneticamente
          modificati per scopi diversi dall'immissione  in  commercio
          e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 ottobre 2002, n. L 280. 
              - La legge 16 marzo 2001, n. 108, recante  ratifica  ed
          esecuzione    della    Convenzione    sull'accesso     alle
          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi
          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
          ambientale, con due allegati fatta ad Aarhus il  25  giugno
          1998 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001,
          n. 85, S.O. 
              - La raccomandazione della Commissione europea  del  13
          luglio  2010,  n.  2010/C200/01  recante  orientamenti  per
          l'elaborazione  di  misure  nazionali  di  coesistenza  per
          evitare la  presenza  involontaria  di  OGM  nelle  colture
          convenzionali e biologiche e' pubblicata nella G.U.U.E.  22
          luglio 2010, n. C 200. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio
          2003,  n.  224,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a)  organismo:   un'entita'   biologica   capace   di
          riprodursi o di trasferire materiale genetico; 
                b)  organismo  geneticamente  modificato  (OGM):   un
          organismo, diverso da un essere  umano,  il  cui  materiale
          genetico e' stato modificato in modo diverso da  quanto  si
          verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o  con
          la ricombinazione genetica naturale.  Nell'ambito  di  tale
          definizione: 
                  1) una modificazione genetica  e'  ottenuta  almeno
          mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato  I
          A, parte 1; 
                  2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2,
          non sono considerate tecniche che  hanno  per  effetto  una
          modificazione genetica; 
                c)  emissione  deliberata:   qualsiasi   introduzione
          intenzionale nell'ambiente di  un  OGM  per  la  quale  non
          vengono usate misure specifiche di confinamento al fine  di
          limitare il contatto con la popolazione e con l'ambiente  e
          per garantire un livello elevato di  sicurezza  per  questi
          ultimi; 
                d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di
          terzi, dietro compenso o gratuitamente.  Non  costituiscono
          immissione sul mercato le seguenti operazioni: 
                  1)  la  messa  a  disposizione   di   microrganismi
          geneticamente modificati  per  attivita'  disciplinate  dal
          decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.  206,  sull'impiego
          confinato di microrganismi  geneticamente  modificati,  ivi
          comprese le attivita' che comportano collezioni di colture; 
                  2) la messa  a  disposizione  di  OGM  diversi  dai
          microrganismi di  cui  al  punto  1)  destinati  ad  essere
          impiegati unicamente in attivita' in cui si attuano  misure
          rigorose e specifiche di confinamento atte  a  limitare  il
          contatto di questi  organismi  con  la  popolazione  e  con
          l'ambiente e a garantire un livello  elevato  di  sicurezza
          per questi ultimi;  tali  misure  si  basano  sugli  stessi
          principi di confinamento stabiliti dal decreto  legislativo
          12 aprile 2001, n. 206; 
                  3) la messa a disposizione di  OGM  da  utilizzarsi
          esclusivamente per emissioni deliberate a norma del  Titolo
          II del presente decreto; 
                e) notifica: la trasmissione, in  quadruplice  copia,
          con l'aggiunta di una copia per ogni  regione  e  provincia
          autonoma interessata per le notifiche di cui al Titolo  II,
          delle  informazioni   prescritte   nel   presente   decreto
          all'autorita'  nazionale  competente  di  cui  all'art.   2
          effettuata con qualsiasi mezzo che lasci, comunque, traccia
          scritta,  ovvero  la  trasmissione  di  informazioni  della
          stessa natura ad una autorita' competente di un altro Stato
          membro dell'Unione europea 
                f)  notificante:  il  soggetto  a  carico  del  quale
          incombe l'obbligo di notifica 
                g) prodotto: un preparato costituito da o  contenente
          OGM, che viene immesso sul mercato; 
                h)   valutazione   del   rischio    ambientale:    la
          valutazione, effettuata a norma dell'art. 5, comma  1,  dei
          rischi per la  salute  umana,  animale  e  per  l'ambiente,
          diretti o indiretti, immediati  o  differiti,  che  possono
          essere connessi all'emissione deliberata  o  all'immissione
          sul mercato di OGM; 
                i) consultazione pubblica: la possibilita' offerta  a
          qualunque  persona   fisica   o   giuridica,   istituzione,
          organizzazione o associazione di formulare  osservazioni  o
          fornire informazioni in merito a ciascuna notifica; 
                i-bis) domanda di  autorizzazione  all'immissione  in
          commercio: la notifica di cui all'art. 13  della  direttiva
          2001/18/CE,  volta  ad  ottenere  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 19 della medesima direttiva, la notifica di cui al
          Titolo III del presente decreto, e la domanda di  cui  agli
          articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, volta ad
          ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 19  del
          medesimo regolamento; 
                i-ter) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in
          commercio: la procedura di cui all'art. 17 della  direttiva
          2001/18/CE e  all'art.  20  del  Titolo  III  del  presente
          decreto, nonche' agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE)
          n. 1829/2003; 
                i-quater) richiedente: il soggetto  che  presenta  la
          domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5 e  17  del
          regolamento (CE) n. 1829/2003 o la domanda per  il  rinnovo
          dell'autorizzazione di  cui  agli  articoli  11  e  23  del
          regolamento (CE) n. 1829/2003; 
                i-quinquies) principio di coesistenza:  il  principio
          di cui all'art. 2 del decreto-legge 22  novembre  2004,  n.
          279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2005, n. 5.».