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DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 223

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. (16G00232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2016
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Testo in vigore dal: 13-12-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  1024/2013  del  Consiglio,  del  15
ottobre 2013, che attribuisce alla  Banca  centrale  europea  compiti
specifici  in  merito  alle  politiche  in   materia   di   vigilanza
prudenziale degli enti creditizi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale  europea
del  16  aprile  2014  che  istituisce  il  quadro  di   cooperazione
nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la  Banca  centrale
europea e le  autorita'  nazionali  competenti  e  con  le  autorita'
nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14  marzo  2016
sull'esercizio delle opzioni e delle  discrezionalita'  previste  dal
diritto dell'Unione (BCE/2016/4); 
  Vista  la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne
l'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi   e   la   vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali  per
gli enti creditizi e le imprese di investimento  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare,  l'articolo   4,   recante   delega   al   Governo   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013,  che  attribuisce  alla
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche  in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2006,  n.  171,  recante
ricognizione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di  casse  di
risparmio, casse rurali, aziende di credito  a  carattere  regionale,
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  della
giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: 
  «e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di  vigilanza  unica,  ossia  il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita'
nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; 
  e-ter)  "Disposizioni  del  MVU"  indica  il  regolamento  (UE)  n.
1024/2013 e le relative misure di esecuzione;»; 
    b) dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente: 
  «h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la
cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione  stretta
con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;». 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: 
  «d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo  2,
n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la
vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; 
  d-bis) "soggetto meno  significativo":  i  soggetti,  sottoposti  a
vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla  lettera
d);». 
  3. All'articolo 6 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
nel MVU»; 
    b) al comma 2, dopo le  parole:  «il  SEVIF»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, della BCE»; 
    c) al comma 3 dopo  le  parole:  «del  SEVIF»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e del MVU»; 
    d) al comma 3, le parole: «esso  svolge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «essi svolgono». 
  4. Dopo l'articolo 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Partecipazione al MVU e poteri della Banca  d'Italia).
- 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i  poteri
attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto  sono  esercitati
dalla Banca  d'Italia  stessa  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio  di
compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti
modalita' di cooperazione tra la BCE e le autorita' nazionali  per  i
soggetti significativi e per quelli meno significativi. 
  2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare: 
    a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti  di
autorizzazione e  revoca  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai
sensi  dell'articolo  14  e   di   autorizzazione   all'acquisto   di
partecipazioni ai sensi dell'articolo 19; 
    b) fornisce alla BCE tutte  le  informazioni  necessarie  per  lo
svolgimento dei compiti ad essa  attribuiti  dalle  disposizioni  del
MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere  le  informazioni
dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni; 
    c) assiste la BCE nella  preparazione  e  attuazione  degli  atti
relativi  ai  compiti  di  vigilanza   ad   essa   attribuiti   dalle
disposizioni del MVU; 
    d) informa la  BCE  dell'attivita'  di  vigilanza  svolta  e  dei
procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le  modalita'
previsti dalle disposizioni del MVU; 
    e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva  alla  BCE,
previsti  dal  presente  decreto  nelle  materie  disciplinate  dalle
disposizioni del MVU, anche su richiesta o  dietro  istruzioni  della
BCE, informando quest'ultima delle attivita'  svolte  in  esito  alla
richiesta; 
    f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto  che
non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 
  3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla
BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni  amministrative  previste
nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto  dall'articolo
144-septies. 
  4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)  n.
1024/2013, si intendono per "legislazione  nazionale  di  recepimento
delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle
opzioni previste dai regolamenti europei" le  disposizioni  nazionali
di carattere generale nelle materie disciplinate  dalle  disposizioni
del MVU, incluse quelle adottate,  ove  previsto  dalla  legislazione
nazionale, dalla Banca d'Italia,  per  l'attuazione  delle  direttive
dell'Unione  europea  e  per  l'esercizio  di  opzioni  rimesse   dai
regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri  o  alle  autorita'
competenti o designate negli  Stati  membri,  quando  non  esercitate
dalla BCE. 
  5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca  d'Italia  e
la BCE operano in stretta collaborazione,  secondo  il  principio  di
leale cooperazione.». 
  5. All'articolo 7 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«Restano ferme le disposizioni del MVU in  materia  di  comunicazione
delle informazioni alla BCE.»; 
    b) al comma 6  dopo  le  parole:  «il  SEVIF»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e il MVU», e le parole:  «dello  Stato  comunitario»  sono
soppresse. 
  6. All'articolo 13 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni  del  MVU  in
tema di pubblicazione dell'elenco dei  soggetti  vigilati,  la  Banca
d'Italia iscrive  in  un  apposito  albo  le  banche  italiane  e  le
succursali  in  Italia  di  banche   extracomunitarie,   nonche'   le
succursali delle banche comunitarie stabilite  nel  territorio  della
Repubblica.». 
  7. All'articolo 14 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «La  Banca   d'Italia   autorizza
l'attivita'    bancaria»    sono    sostituite    dalle     seguenti:
«L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata»; 
    b)  al   comma   2   le   parole:   «La   Banca   d'Italia   nega
l'autorizzazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «L'autorizzazione
e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; e' negata,
dalla Banca d'Italia o dalla BCE,»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta  dalla  BCE,
sentita la Banca d'Italia o su proposta di  questa,  quando  sussiste
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a)  sono  venute  meno  le  condizioni   in   base   alle   quali
l'autorizzazione e' stata rilasciata; 
    b)  l'autorizzazione  e'   stata   ottenuta   presentando   false
dichiarazioni; 
    c) e' accertata l'interruzione  dell'attivita'  bancaria  per  un
periodo continuativo superiore a sei mesi. 
  3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE,
su proposta della Banca d'Italia, nei  casi  di  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»; 
    d) al comma 4-bis, le parole: «, con  particolare  riguardo  alla
procedura  di  autorizzazione  e  alle  modalita'  di   presentazione
dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal
comma 1, alle ipotesi di decadenza e di  revoca  dell'autorizzazione»
sono soppresse. 
  8. All'articolo 15 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
  «01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita'  delle
procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli  altri
Stati comunitari possono stabilire succursali  nel  territorio  della
Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni
del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non  partecipanti  al
MVU, del comma 3.»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca  d'Italia
puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di  un  soggetto
italiano meno  significativo  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza
delle  strutture  organizzative  o  della   situazione   finanziaria,
economica e patrimoniale del soggetto.»; 
    c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
le  banche  degli  Stati  comunitari  non  partecipanti  al  MVU  che
intendono stabilire succursali nel territorio  della  Repubblica,  il
primo insediamento e'  preceduto  da  una  comunicazione  alla  Banca
d'Italia  da  parte  dell'autorita'   competente   dello   Stato   di
appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla
comunicazione.»,  e,  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:   «Stato
comunitario» sono inserite le seguenti: «non partecipante al MVU»; 
    d) al comma 5 le parole: «del  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 01 e 3». 
  9. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  dopo  le  parole:  «succursali,»  sono  inserite  le
seguenti: «secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e». 
  10.  Al  comma  1  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole: «dell'articolo 15, comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, commi 01 e 1». 
  11. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «La  Banca   d'Italia   autorizza
preventivamente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «E'  soggetta  ad
autorizzazione preventiva»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «La  Banca   d'Italia   autorizza
preventivamente» sono sostituite dalle seguenti:  «Sono  soggette  ad
autorizzazione preventiva»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'autorizzazione e' necessaria  anche  per  l'acquisizione  del
controllo di una societa' che detiene le partecipazioni  indicate  al
comma 1.»; 
    d) il comma 4 e' soppresso; 
    e)  al  comma  5,  le  parole:  «La   Banca   d'Italia   rilascia
l'autorizzazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «L'autorizzazione
e' rilasciata  dalla  BCE,  su  proposta  della  Banca  d'Italia.  La
proposta e' formulata» e le  parole:  «.  L'autorizzazione  non  puo'
essere rilasciata in caso di» sono sostituite dalle seguenti:  «;  la
mancanza di un»; 
    f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.  La   Banca   d'Italia   propone   alla   BCE   di   negare
l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione  quando  dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti  garantita
la sana e prudente gestione della banca. 
  5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata  nell'ambito  di  una
risoluzione ai sensi del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3  e  5  sono  adottati
dalla Banca d'Italia.»; 
    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e delle
finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di  cui
ai commi 1, 2 e 3.»; 
    h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. La Banca d'Italia adotta disposizioni  attuative  del  presente
articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti  a  richiedere
l'autorizzazione quando  i  diritti  derivanti  dalle  partecipazioni
indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono  attribuiti  ad  un  soggetto
diverso dal  titolare  delle  partecipazioni  stesse;  i  criteri  di
calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle
soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui  i  diritti
di voto non sono computati ai  fini  dell'applicazione  dei  medesimi
commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;
le  modalita'  e  i   termini   del   procedimento   di   valutazione
dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.». 
  12. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La  Banca  d'Italia  trasmette  alla  BCE  le  informazioni
ricevute ai sensi del  presente  articolo,  nei  casi  e  secondo  le
modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.». 
  13. All'articolo 52-ter del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis.  La  Banca  d'Italia  inoltra  alla  BCE  le   segnalazioni
ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o  violazioni
di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia puo' ricevere
dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei
casi previsti  dal  presente  comma,  la  Banca  d'Italia  e  la  BCE
scambiano informazioni nei modi e per le  finalita'  stabiliti  dalle
disposizioni del MVU.». 
  14. Al comma  1,  lettera  d),  dell'articolo  53-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca  d'Italia
puo'  inoltre  fissare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono
inoltre essere fissati». 
  15. L'articolo 53-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca  d'Italia  e'
autorita' nazionale designata per l'adozione delle misure  richiamate
dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013. 
  2. I  poteri  di  vigilanza  attribuiti  alla  Banca  d'Italia  dal
presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita'
macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.». 
  16.  Al  comma  1  dell'articolo  57  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «sana  e  prudente  gestione»
sono inserite le seguenti:  «;  l'autorizzazione  non  e'  necessaria
quando l'operazione richiede  l'autorizzazione  della  BCE  ai  sensi
dell'articolo 14». 
  17. Al comma 1,  lettera  d),  dell'articolo  67-ter,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca  d'Italia
puo'  inoltre  fissare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono
inoltre essere fissati». 
  18.  Al  comma  5  dell'articolo  70  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole: «un anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sino ad un anno» e le parole:  «o  la  Banca  d'Italia  ne
autorizzi la chiusura anticipata» sono soppresse. 
  19. Al comma 3 dell'articolo 96-quinquies del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole:  «all'attivita'  bancaria»
sono inserite le seguenti: «a decorrere  dal  termine  fissato  dalla
Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1». 
  20. Al  comma  1  dell'articolo  110  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla  Banca
d'Italia.». 
  21. Al comma 4 dell'articolo 113-ter  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3,» sono soppresse. 
  22.  Al  comma  1   dell'articolo   114-quinquies.3   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo  il  primo  periodo  sono
inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti  nell'articolo
19 sono adottati dalla Banca d'Italia.». 
  23. Al comma 1 dell'articolo 114-undecies del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo  periodo  sono  inserite  le
seguenti parole: «I  provvedimenti  previsti  nell'articolo  19  sono
adottati dalla Banca d'Italia.». 
  24. Dopo l'articolo 144-sexies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 144-septies  (Applicazione  delle  sanzioni  nell'ambito  del
MVU). - 1. Il presente articolo si  applica  in  caso  di  violazioni
commesse dai soggetti significativi o  dai  loro  soci,  esponenti  o
personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla
BCE dalle disposizioni del MVU. 
  2. Con riferimento ai  soggetti  indicati  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo'  applicare  le  sanzioni  amministrative  previste  nel
presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a) la violazione ha ad oggetto  disposizioni  diverse  da  quelle
dell'Unione europea direttamente applicabili; 
    b) la sanzione e' diretta a persone fisiche,  nei  casi  previsti
dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies; 
    c) la sanzione ha natura non pecuniaria. 
  3. Nei casi indicati al comma  2,  la  procedura  sanzionatoria  si
svolge secondo quanto  previsto  dall'articolo  145.  La  conclusione
della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente  alla
BCE. 
  4. La Banca d'Italia  puo'  chiedere  alla  BCE  di  formulare  una
richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2. 
  5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei  regolamenti
e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia  per  i
soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi  e
secondo  le  modalita'  stabiliti  dalle   disposizioni   dell'Unione
europea.». 
  25. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le competenze delle regioni di  cui  al  presente  articolo
sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e  in
armonia con esse.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  1024/2013  del  Consiglio,  del  15
ottobre 2013, che attribuisce alla  Banca  centrale  europea  compiti
specifici  in  merito  alle  politiche  in   materia   di   vigilanza
prudenziale degli enti creditizi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale  europea
del  16  aprile  2014  che  istituisce  il  quadro  di   cooperazione
nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la  Banca  centrale
europea e le  autorita'  nazionali  competenti  e  con  le  autorita'
nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14  marzo  2016
sull'esercizio delle opzioni e delle  discrezionalita'  previste  dal
diritto dell'Unione (BCE/2016/4); 
  Vista  la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne
l'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi   e   la   vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali  per
gli enti creditizi e le imprese di investimento  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare,  l'articolo   4,   recante   delega   al   Governo   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013,  che  attribuisce  alla
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche  in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2006,  n.  171,  recante
ricognizione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di  casse  di
risparmio, casse rurali, aziende di credito  a  carattere  regionale,
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  della
giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: 
  «e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di  vigilanza  unica,  ossia  il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita'
nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; 
  e-ter)  "Disposizioni  del  MVU"  indica  il  regolamento  (UE)  n.
1024/2013 e le relative misure di esecuzione;»; 
    b) dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente: 
  «h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la
cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione  stretta
con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;». 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: 
  «d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo  2,
n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la
vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; 
  d-bis) "soggetto meno  significativo":  i  soggetti,  sottoposti  a
vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla  lettera
d);». 
  3. All'articolo 6 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
nel MVU»; 
    b) al comma 2, dopo le  parole:  «il  SEVIF»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, della BCE»; 
    c) al comma 3 dopo  le  parole:  «del  SEVIF»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e del MVU»; 
    d) al comma 3, le parole: «esso  svolge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «essi svolgono». 
  4. Dopo l'articolo 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Partecipazione al MVU e poteri della Banca  d'Italia).
- 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i  poteri
attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto  sono  esercitati
dalla Banca  d'Italia  stessa  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio  di
compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti
modalita' di cooperazione tra la BCE e le autorita' nazionali  per  i
soggetti significativi e per quelli meno significativi. 
  2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare: 
    a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti  di
autorizzazione e  revoca  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai
sensi  dell'articolo  14  e   di   autorizzazione   all'acquisto   di
partecipazioni ai sensi dell'articolo 19; 
    b) fornisce alla BCE tutte  le  informazioni  necessarie  per  lo
svolgimento dei compiti ad essa  attribuiti  dalle  disposizioni  del
MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere  le  informazioni
dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni; 
    c) assiste la BCE nella  preparazione  e  attuazione  degli  atti
relativi  ai  compiti  di  vigilanza   ad   essa   attribuiti   dalle
disposizioni del MVU; 
    d) informa la  BCE  dell'attivita'  di  vigilanza  svolta  e  dei
procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le  modalita'
previsti dalle disposizioni del MVU; 
    e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva  alla  BCE,
previsti  dal  presente  decreto  nelle  materie  disciplinate  dalle
disposizioni del MVU, anche su richiesta o  dietro  istruzioni  della
BCE, informando quest'ultima delle attivita'  svolte  in  esito  alla
richiesta; 
    f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto  che
non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 
  3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla
BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni  amministrative  previste
nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto  dall'articolo
144-septies. 
  4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)  n.
1024/2013, si intendono per "legislazione  nazionale  di  recepimento
delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle
opzioni previste dai regolamenti europei" le  disposizioni  nazionali
di carattere generale nelle materie disciplinate  dalle  disposizioni
del MVU, incluse quelle adottate,  ove  previsto  dalla  legislazione
nazionale, dalla Banca d'Italia,  per  l'attuazione  delle  direttive
dell'Unione  europea  e  per  l'esercizio  di  opzioni  rimesse   dai
regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri  o  alle  autorita'
competenti o designate negli  Stati  membri,  quando  non  esercitate
dalla BCE. 
  5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca  d'Italia  e
la BCE operano in stretta collaborazione,  secondo  il  principio  di
leale cooperazione.». 
  5. All'articolo 7 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«Restano ferme le disposizioni del MVU in  materia  di  comunicazione
delle informazioni alla BCE.»; 
    b) al comma 6  dopo  le  parole:  «il  SEVIF»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e il MVU», e le parole:  «dello  Stato  comunitario»  sono
soppresse. 
  6. All'articolo 13 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni  del  MVU  in
tema di pubblicazione dell'elenco dei  soggetti  vigilati,  la  Banca
d'Italia iscrive  in  un  apposito  albo  le  banche  italiane  e  le
succursali  in  Italia  di  banche   extracomunitarie,   nonche'   le
succursali delle banche comunitarie stabilite  nel  territorio  della
Repubblica.». 
  7. All'articolo 14 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «La  Banca   d'Italia   autorizza
l'attivita'    bancaria»    sono    sostituite    dalle     seguenti:
«L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata»; 
    b)  al   comma   2   le   parole:   «La   Banca   d'Italia   nega
l'autorizzazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «L'autorizzazione
e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; e' negata,
dalla Banca d'Italia o dalla BCE,»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta  dalla  BCE,
sentita la Banca d'Italia o su proposta di  questa,  quando  sussiste
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a)  sono  venute  meno  le  condizioni   in   base   alle   quali
l'autorizzazione e' stata rilasciata; 
    b)  l'autorizzazione  e'   stata   ottenuta   presentando   false
dichiarazioni; 
    c) e' accertata l'interruzione  dell'attivita'  bancaria  per  un
periodo continuativo superiore a sei mesi. 
  3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE,
su proposta della Banca d'Italia, nei  casi  di  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»; 
    d) al comma 4-bis, le parole: «, con  particolare  riguardo  alla
procedura  di  autorizzazione  e  alle  modalita'  di   presentazione
dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal
comma 1, alle ipotesi di decadenza e di  revoca  dell'autorizzazione»
sono soppresse. 
  8. All'articolo 15 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
  «01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita'  delle
procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli  altri
Stati comunitari possono stabilire succursali  nel  territorio  della
Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni
del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non  partecipanti  al
MVU, del comma 3.»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca  d'Italia
puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di  un  soggetto
italiano meno  significativo  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza
delle  strutture  organizzative  o  della   situazione   finanziaria,
economica e patrimoniale del soggetto.»; 
    c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
le  banche  degli  Stati  comunitari  non  partecipanti  al  MVU  che
intendono stabilire succursali nel territorio  della  Repubblica,  il
primo insediamento e'  preceduto  da  una  comunicazione  alla  Banca
d'Italia  da  parte  dell'autorita'   competente   dello   Stato   di
appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla
comunicazione.»,  e,  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:   «Stato
comunitario» sono inserite le seguenti: «non partecipante al MVU»; 
    d) al comma 5 le parole: «del  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 01 e 3». 
  9. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  dopo  le  parole:  «succursali,»  sono  inserite  le
seguenti: «secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e». 
  10.  Al  comma  1  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole: «dell'articolo 15, comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, commi 01 e 1». 
  11. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «La  Banca   d'Italia   autorizza
preventivamente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «E'  soggetta  ad
autorizzazione preventiva»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «La  Banca   d'Italia   autorizza
preventivamente» sono sostituite dalle seguenti:  «Sono  soggette  ad
autorizzazione preventiva»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'autorizzazione e' necessaria  anche  per  l'acquisizione  del
controllo di una societa' che detiene le partecipazioni  indicate  al
comma 1.»; 
    d) il comma 4 e' soppresso; 
    e)  al  comma  5,  le  parole:  «La   Banca   d'Italia   rilascia
l'autorizzazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «L'autorizzazione
e' rilasciata  dalla  BCE,  su  proposta  della  Banca  d'Italia.  La
proposta e' formulata» e le  parole:  «.  L'autorizzazione  non  puo'
essere rilasciata in caso di» sono sostituite dalle seguenti:  «;  la
mancanza di un»; 
    f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.  La   Banca   d'Italia   propone   alla   BCE   di   negare
l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione  quando  dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti  garantita
la sana e prudente gestione della banca. 
  5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata  nell'ambito  di  una
risoluzione ai sensi del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3  e  5  sono  adottati
dalla Banca d'Italia.»; 
    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e delle
finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di  cui
ai commi 1, 2 e 3.»; 
    h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. La Banca d'Italia adotta disposizioni  attuative  del  presente
articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti  a  richiedere
l'autorizzazione quando  i  diritti  derivanti  dalle  partecipazioni
indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono  attribuiti  ad  un  soggetto
diverso dal  titolare  delle  partecipazioni  stesse;  i  criteri  di
calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle
soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui  i  diritti
di voto non sono computati ai  fini  dell'applicazione  dei  medesimi
commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;
le  modalita'  e  i   termini   del   procedimento   di   valutazione
dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.». 
  12. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La  Banca  d'Italia  trasmette  alla  BCE  le  informazioni
ricevute ai sensi del  presente  articolo,  nei  casi  e  secondo  le
modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.». 
  13. All'articolo 52-ter del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis.  La  Banca  d'Italia  inoltra  alla  BCE  le   segnalazioni
ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o  violazioni
di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia puo' ricevere
dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei
casi previsti  dal  presente  comma,  la  Banca  d'Italia  e  la  BCE
scambiano informazioni nei modi e per le  finalita'  stabiliti  dalle
disposizioni del MVU.». 
  14. Al comma  1,  lettera  d),  dell'articolo  53-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca  d'Italia
puo'  inoltre  fissare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono
inoltre essere fissati». 
  15. L'articolo 53-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca  d'Italia  e'
autorita' nazionale designata per l'adozione delle misure  richiamate
dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013. 
  2. I  poteri  di  vigilanza  attribuiti  alla  Banca  d'Italia  dal
presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita'
macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.». 
  16.  Al  comma  1  dell'articolo  57  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «sana  e  prudente  gestione»
sono inserite le seguenti:  «;  l'autorizzazione  non  e'  necessaria
quando l'operazione richiede  l'autorizzazione  della  BCE  ai  sensi
dell'articolo 14». 
  17. Al comma 1,  lettera  d),  dell'articolo  67-ter,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca  d'Italia
puo'  inoltre  fissare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono
inoltre essere fissati». 
  18.  Al  comma  5  dell'articolo  70  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole: «un anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sino ad un anno» e le parole:  «o  la  Banca  d'Italia  ne
autorizzi la chiusura anticipata» sono soppresse. 
  19. Al comma 3 dell'articolo 96-quinquies del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole:  «all'attivita'  bancaria»
sono inserite le seguenti: «a decorrere  dal  termine  fissato  dalla
Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1». 
  20. Al  comma  1  dell'articolo  110  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla  Banca
d'Italia.». 
  21. Al comma 4 dell'articolo 113-ter  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3,» sono soppresse. 
  22.  Al  comma  1   dell'articolo   114-quinquies.3   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo  il  primo  periodo  sono
inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti  nell'articolo
19 sono adottati dalla Banca d'Italia.». 
  23. Al comma 1 dell'articolo 114-undecies del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo  periodo  sono  inserite  le
seguenti parole: «I  provvedimenti  previsti  nell'articolo  19  sono
adottati dalla Banca d'Italia.». 
  24. Dopo l'articolo 144-sexies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 144-septies  (Applicazione  delle  sanzioni  nell'ambito  del
MVU). - 1. Il presente articolo si  applica  in  caso  di  violazioni
commesse dai soggetti significativi o  dai  loro  soci,  esponenti  o
personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla
BCE dalle disposizioni del MVU. 
  2. Con riferimento ai  soggetti  indicati  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo'  applicare  le  sanzioni  amministrative  previste  nel
presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a) la violazione ha ad oggetto  disposizioni  diverse  da  quelle
dell'Unione europea direttamente applicabili; 
    b) la sanzione e' diretta a persone fisiche,  nei  casi  previsti
dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies; 
    c) la sanzione ha natura non pecuniaria. 
  3. Nei casi indicati al comma  2,  la  procedura  sanzionatoria  si
svolge secondo quanto  previsto  dall'articolo  145.  La  conclusione
della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente  alla
BCE. 
  4. La Banca d'Italia  puo'  chiedere  alla  BCE  di  formulare  una
richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2. 
  5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei  regolamenti
e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia  per  i
soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi  e
secondo  le  modalita'  stabiliti  dalle   disposizioni   dell'Unione
europea.». 
  25. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le competenze delle regioni di  cui  al  presente  articolo
sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e  in
armonia con esse.».