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DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2016, n. 201

Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. (16G00215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 22-11-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/89/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  23  luglio  2014  che  istituisce  un  quadro  per  la
pianificazione dello spazio marittimo; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, l'allegato B, punto n. 46); 
  Vista  la  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   e   successive
modificazioni,   recante   norme   generali   sulla    partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli  articoli  31  e
32; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006  della  Commissione  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il  regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio  del  26  aprile  1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo  di  alcuni  combustibili
liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 novembre 2009, concernente  la  conservazione  degli
uccelli selvatici; 
  Vista  la  direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  22  ottobre  2014,   sulla   realizzazione   di   una
infrastruttura per i combustibili alternativi; 
  Vista la decisione 2015/253 della Commissione del 16 febbraio 2015,
che stabilisce le norme concernenti il campionamento e  le  relazioni
da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE  del  Consiglio  per
quanto  riguarda  il  tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per   uso
marittimo; 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo  del  codice
della navigazione; 
  Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, e successive  modificazioni,
recante  norme  sulla  cartografia  ufficiale  dello  Stato  e  sulla
disciplina  della  produzione   e   dei   rilevamenti   terrestri   e
idrografici; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive  modificazioni,
sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi  nel
mare territoriale e nella piattaforma  continentale  e  modificazioni
alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione  degli
idrocarburi liquidi e gassosi; 
  Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, e successive  modificazioni,
concernente la ratifica della Convenzione sulla salvaguardia del  Mar
Mediterraneo  dall'inquinamento,  con  due  protocolli   e   relativi
allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   1982,   n.   979,   e   successive
modificazioni, recante disposizioni per la difesa del mare; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
recante legge quadro sulle aree protette; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante il riordino della legislazione in materia portuale; 
  Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, di ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,  con  gli
allegati e atto finale, fatta a Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,
nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione
stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994; 
  Vista la legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la  ratifica  ed
esecuzione dell'atto  finale  della  Conferenza  dei  plenipotenziari
sulla  Convenzione   per   la   protezione   del   Mar   Mediterraneo
dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona  il
9 e 10 giugno 1995; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive  modificazioni,
recante riordino del settore energetico, nonche'  delega  al  Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, e successive  modificazioni,
recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre  il  limite
esterno del mare territoriale; 
  Vista  la  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,   e   successive
modificazioni, recante disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2008)  e,  in
particolare l'articolo 2, comma 158; 
  Vista  la  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del  Trattato  di  Lisbona  che  modifica   il   Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e  dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; 
  Vista la legge  23  ottobre  2009,  n.  157,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  sulla   protezione   del   patrimonio
culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi  il  2  novembre
2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di
informazione sul traffico navale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  2007/2/CE  che
istituisce un'Infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella
Comunita' europea (Inspire); 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,  recante
attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce  un  quadro  per
l'azione comunitaria nel campo della politica per  l'ambiente  marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012,  n.  4,  e  successive
modificazioni, recante misure per il  riassetto  della  normativa  in
materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge
4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive
modificazioni, recante il riordino della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2014,  n.  112,  recante
attuazione della  direttiva  2012/33/UE  che  modifica  la  direttiva
1999/32/CE relativa al tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per  uso
marino; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  145,  recante
attuazione  della  direttiva   2013/30/UE   sulla   sicurezza   delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e  che  modifica  la
direttiva 2004/35/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n.
816, e successive modificazioni, recante norme regolamentari relative
all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con  la  quale
e'  stata  autorizzata   l'adesione   alla   convenzione   sul   mare
territoriale e la zona contigua, adottata  a  Ginevra  il  29  aprile
1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011,
n. 209,  recante  norme  regolamentari  di  istituzione  di  Zone  di
protezione  ecologica  del  Mediterraneo  nord-occidentale,  del  Mar
Ligure e del Mar Tirreno; 
  Visto il Piano  strategico  nazionale  della  portualita'  e  della
logistica di cui all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre  2014,  n.
164; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  e  del
Ministro per i beni culturali  ed  ambientali  del  12  luglio  1989,
recante disposizioni per la tutela delle  aree  marine  di  interesse
storico, artistico e archeologico; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
in  data  18  giugno  2004,  recante  individuazione   dell'Autorita'
competente per la sicurezza marittima e del Punto di contatto per  la
sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n.725/2004; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 3 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari regionali e  le  autonomie,  dell'economia  e
delle   finanze,   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, dello sviluppo economico e  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
 
                                Emana 
 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto istituisce un quadro per  la  pianificazione
dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita  sostenibile
delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e
l'uso sostenibile delle risorse  marine,  assicurando  la  protezione
dell'ambiente   marino    e    costiero    mediante    l'applicazione
dell'approccio  ecosistemico,   tenendo   conto   delle   interazioni
terra-mare e del rafforzamento della  cooperazione  transfrontaliera,
in conformita' alle pertinenti disposizioni della  Convenzione  delle
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego  Bay  il
10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. 
           Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              La direttiva 2014/89/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio che istituisce un quadro  per  la  pianificazione
          dello spazio marittimo  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  28
          agosto 2014, n. L 257. 
              Il testo dell'allegato B della legge 9 luglio 2015,  n.
          114 (delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge  di  delegazione  europea  2014),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: 
 
                                  "Allegato B 
                               (art. 1, comma 1) 
 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1º giugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).". 
              Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.". 
              Il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo
          alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
          delle risorse della pesca nel mar  Mediterraneo  e  recante
          modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 1626/94 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
          dicembre 2006, n. L 409. 
              La direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio  relativa  alla
          conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
          flora e della fauna selvatiche e' pubblicata nella G.U.C.E.
          22 luglio 1992, n. L 206. 
              La direttiva 1999/32/CE  del  Consiglio  relativa  alla
          riduzione  del  tenore  di  zolfo  di  alcuni  combustibili
          liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE e' pubblicata
          nella G.U.C.E. 11 maggio 1999, n. L 121. 
              La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  concernente  la  conservazione   degli   uccelli
          selvatici  (versione  codificata),  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20. 
              La direttiva 2014/94/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio sulla realizzazione di  un'infrastruttura  per  i
          combustibili alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE),
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 ottobre 2014, n. L 307. 
              La decisione 2015/253 della Commissione del 16 febbraio
          2015, che stabilisce le norme concernenti il  campionamento
          e le  relazioni  da  presentare  a  norma  della  direttiva
          1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il  tenore  di
          zolfo dei combustibili  per  uso  marittimo  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 17 febbraio 2015, n. L 41. 
              Il regio decreto 30 marzo 1942, n.  327  (Codice  della
          navigazione), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              La  legge  2  febbraio  1960,  n.   68   (Norme   sulla
          cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina  della
          produzione e dei rilevamenti terrestri e  idrografici),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1960, n. 52. 
              La legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione
          degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e
          nella piattaforma continentale e modificazioni  alla  legge
          11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e  coltivazione  degli
          idrocarburi  liquidi  e  gassosi),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1967, n. 194. 
              La legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed esecuzione
          della Convenzione sulla salvaguardia del  mar  Mediterraneo
          dall'inquinamento, con due protocolli e relativi  allegati,
          adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1979, n. 40, S.O. 
              La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per  la
          difesa del mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
          gennaio 1983, n. 16, S.O. 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              La legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge  quadro  sulle
          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O.. 
              La  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione in  materia  portuale),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. 
              La  legge  2  dicembre  1994,  n.  689   (Ratifica   ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sul
          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a
          Montego Bay il 10 dicembre 1982,  nonche'  dell'accordo  di
          applicazione della parte XI della convenzione  stessa,  con
          allegati,  fatto  a  New  York  il  29  luglio  1994),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  dicembre  1994,  n.
          295, S.O. 
              La legge 27 maggio 1999, n. 175 (Ratifica ed esecuzione
          dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla
          Convenzione  per  la  protezione   del   Mar   Mediterraneo
          dall'inquinamento,  con  relativi  protocolli,  tenutasi  a
          Barcellona il 9 e 10  giugno  1995),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1999, n. 140, S.O. 
              La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino  del  settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre  2004,  n.
          215. 
              La legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di
          protezione ecologica  oltre  il  limite  esterno  del  mare
          territoriale), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          marzo 2006, n. 52. 
              La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria  2008),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. 
              La legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed  esecuzione
          del  Trattato  di  Lisbona   che   modifica   il   Trattato
          sull'Unione  europea  e  il  Trattato  che  istituisce   la
          Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto  finale,
          protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13  dicembre
          2007), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  agosto
          2008, n. 185, S.O. 
              La  legge  23  ottobre  2009,  n.  157   (Ratifica   ed
          esecuzione   della   Convenzione   sulla   protezione   del
          patrimonio culturale subacqueo, con  Allegato,  adottata  a
          Parigi  il  2  novembre  2001,  e  norme   di   adeguamento
          dell'ordinamento interno),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 novembre 2009, n. 262. 
              Il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.   624
          (Attuazione  della  direttiva   92/91/CEE   relativa   alla
          sicurezza  e  salute   dei   lavoratori   nelle   industrie
          estrattive per trivellazione e della  direttiva  92/104/CEE
          relativa alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle
          industrie estrattive a  cielo  aperto  o  sotterranee),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  1996,  n.
          293, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387
          (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita'), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 gennaio 2004, n. 25, S.O. 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   196
          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,   n.   202
          (Attuazione    della    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento  provocato  dalle   navi   e   conseguenti
          sanzioni),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   9
          novembre 2007, n. 261, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2010,   n.   32
          (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE,  che   istituisce
          un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea - INSPIRE ), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2010,   n.   190
          (Attuazione della direttiva 2008/56/CE  che  istituisce  un
          quadro per l'azione comunitaria nel  campo  della  politica
          per  l'ambiente  marino),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270. 
              Il  decreto  legislativo  3  marzo  /03/2011,   n.   28
          (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e  2003/30/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O. 
              Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per
          il  riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca   e
          acquacoltura, a norma dell'art. 28  della  legge  4  giugno
          2010, n. 96), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          febbraio 2012, n. 26. 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              Il  decreto  legislativo  16  luglio   2014,   n.   112
          (Attuazione della  direttiva  2012/33/UE  che  modifica  la
          direttiva  1999/32/CE  relativa  al  tenore  di  zolfo  dei
          combustibili per uso marino), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 agosto 2014, n. 186. 
              Il  decreto  legislativo  18  agosto   2015,   n.   145
          (Attuazione  della  direttiva  2013/30/UE  sulla  sicurezza
          delle operazioni in mare nel settore  degli  idrocarburi  e
          che modifica la direttiva 2004/35/CE), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2015, n. 215. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1977, n. 816 (Norme regolamentari relative all'applicazione
          della legge 8 dicembre 1961, numero 1658, con la  quale  e'
          stata autorizzata  l'adesione  alla  convenzione  sul  mare
          territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra  il  29
          aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima), e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  1977,  n.
          305. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  27  ottobre
          2011, n. 209 (Regolamento recante istituzione  di  Zone  di
          protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del
          Mar Ligure e del Mar Tirreno), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 dicembre 2011, n. 293. 
              Il testo dell'art. 29 del decreto - legge 12  settembre
          2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
          la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   12
          settembre 2014, n. 212, cosi' recita: 
                «Art. 29 (Pianificazione strategica della portualita'
          e  della  logistica).  -  1.  Al  fine  di  migliorare   la
          competitivita'  del  sistema  portuale  e   logistico,   di
          agevolare la crescita dei  traffici  delle  merci  e  delle
          persone e la promozione  dell'intermodalita'  nel  traffico
          merci,  anche  in  relazione  alla  razionalizzazione,   al
          riassetto  e  all'accorpamento  delle  Autorita'   portuali
          esistenti, da effettuare ai sensi della  legge  n.  84  del
          1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto-legge,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  il  piano
          strategico nazionale della portualita' e  della  logistica.
          Lo schema del decreto recante il piano di cui  al  presente
          comma e' trasmesso alle Camere  ai  fini  dell'acquisizione
          del parere delle competenti  Commissioni  parlamentari.  Il
          parere e'  espresso  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          assegnazione,  decorsi  i  quali  il  decreto  puo'  essere
          comunque emanato. 
              1-bis. All'art. 5, comma 2-bis, della legge 28  gennaio
          1994, n. 84, le parole: «nella  predisposizione  del  piano
          regolatore portuale, deve essere valutata,  con  priorita',
          la possibile» sono sostituite dalle seguenti: «e'  valutata
          con priorita' la». 
              2.  Allo  scopo  di  accelerare  la  realizzazione  dei
          progetti inerenti alla  logistica  portuale,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto,  le  Autorita'  portuali
          presentano alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  un
          resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di
          realizzazione o da intraprendere,  corredato  dai  relativi
          crono programmi  e  piani  finanziari.  La  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, d'intesa  con  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   seleziona,   entro   i
          successivi sessanta giorni, gli  interventi  ritenuti  piu'
          urgenti sulla base delle proposte contenute  nei  documenti
          presentati dalle  Autorita'  portuali,  anche  al  fine  di
          valutarne l'inserimento nel  piano  strategico  di  cui  al
          comma 1, ovvero di valutare interventi  sostitutivi.  Resta
          fermo quanto disposto dall'art. 13, commi 4, 5, 6 e  7  del
          decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  145  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  9  per  i
          progetti volti al miglioramento  della  competitivita'  dei
          porti italiani per  il  recupero  dei  traffici  anche  tra
          l'Europa e l'Oriente.". 
              La legge 11  novembre  2014,  n.  164  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, recante misure  urgenti  per  l'apertura  dei
          cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,   la
          digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
          l'emergenza del dissesto idrogeologico  e  per  la  ripresa
          delle attivita' produttive), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262, S.O. 
              Il decreto del Ministero  della  Marina  mercantile  12
          luglio 1989 (Disposizioni per la tutela delle  aree  marine
          di  interesse  storico,  artistico   o   archeologico)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1989, n. 175. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti  normativi  della  legge  2  dicembre
          1994, n. 689, si veda nelle note alle premesse.