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LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. (16G00213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/2021)
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Testo in vigore dal: 4-11-2016
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
          Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale 
 
  1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art.  603-bis.  (Intermediazione   illecita   e   sfruttamento   del
lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa  da  500  a  1.000
euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
    1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al  lavoro  presso
terzi in condizioni di sfruttamento,  approfittando  dello  stato  di
bisogno dei lavoratori; 
    2)  utilizza,  assume  o  impiega  manodopera,   anche   mediante
l'attivita' di intermediazione di cui al numero  1),  sottoponendo  i
lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  loro
stato di bisogno. 
  Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,  si  applica
la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000  a
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
  Ai fini del presente articolo, costituisce indice  di  sfruttamento
la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 
    1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo
palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi   nazionali   o
territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    piu'
rappresentative  a  livello  nazionale,  o  comunque   sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
    2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,  all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie; 
    3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
    4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
pena da un terzo alla meta': 
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre; 
    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa; 
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a
situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro». 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
          Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale 
 
  1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art.  603-bis.  (Intermediazione   illecita   e   sfruttamento   del
lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa  da  500  a  1.000
euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
    1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al  lavoro  presso
terzi in condizioni di sfruttamento,  approfittando  dello  stato  di
bisogno dei lavoratori; 
    2)  utilizza,  assume  o  impiega  manodopera,   anche   mediante
l'attivita' di intermediazione di cui al numero  1),  sottoponendo  i
lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  loro
stato di bisogno. 
  Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,  si  applica
la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000  a
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
  Ai fini del presente articolo, costituisce indice  di  sfruttamento
la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 
    1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo
palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi   nazionali   o
territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    piu'
rappresentative  a  livello  nazionale,  o  comunque   sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
    2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,  all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie; 
    3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
    4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
pena da un terzo alla meta': 
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre; 
    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa; 
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a
situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».