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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 settembre 2016, n. 200

Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2016
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 18-11-2016
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 4 luglio 2012 e, in particolare, gli articoli 21 e  32,
che prevedono rispettivamente che il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  definisca  le   modalita'   di
consultazione della popolazione sui piani di  emergenza  esterna,  da
adottarsi con regolamento, e che dalla data di entrata in vigore  del
presente regolamento, non trova piu'  applicazione  l'allegato  G  al
decreto legislativo medesimo; 
  Acquisito l'assenso della Conferenza unificata nella  riunione  del
20  gennaio  2016,  ai  sensi  degli  articoli  3  e  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016; 
  Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota prot. n. 0013623 del 24 giugno 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  21,
comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di
consultazione della popolazione relativamente  alla  predisposizione,
alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterna. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  21,  32   e
          dell'allegato G del decreto legislativo 26 giugno 2015,  n.
          105 (Attuazione  della  direttiva  2012/18/UE  relativa  al
          controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi  con
          sostanze pericolose), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 14 luglio 2015, n. 161, supplemento ordinario: 
              «Art. 21 (Piano di emergenza esterna).  -  1.  Per  gli
          stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore,  al
          fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
          rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e  con  gli
          enti  locali  interessati,  sentito   il   CTR   e   previa
          consultazione della popolazione e in base alle linee  guida
          previste dal comma 7,  predispone  il  piano  di  emergenza
          esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. 
              2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano e'
          predisposto sulla scorta  delle  informazioni  fornite  dal
          gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4,
          e delle conclusioni dell'istruttoria di  cui  all'art.  17,
          ove disponibili; per gli stabilimenti di  soglia  inferiore
          il piano e' predisposto  sulla  scorta  delle  informazioni
          fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19,  comma
          3, ove disponibili. 
              3. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare,  all'ISPRA,  al
          Ministero dell'interno, al  Dipartimento  della  protezione
          civile, nonche' al CTR e alla regione o al soggetto da essa
          designato  e  ai   sindaci,   alla   regione   e   all'ente
          territoriale di area vasta, di cui all'art. 1, commi 2 e 3,
          della  legge  7  aprile  2014,  n.   56,   competenti   per
          territorio. Nella comunicazione al Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio  e  del  mare  devono  essere
          segnalati anche gli stabilimenti di cui all'art.  5,  comma
          2, lettera b). 
              4. Il piano di cui al comma  1  e'  elaborato,  tenendo
          conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto
          2, allo scopo di: 
              a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
          minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la  salute
          umana, per l'ambiente e per i beni; 
              b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere
          la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti
          rilevanti,  in   particolare   mediante   la   cooperazione
          rafforzata    negli    interventi    di    soccorso     con
          l'organizzazione di protezione civile; 
              c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di
          emergenza e le autorita' locali competenti; 
              d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti  al
          ripristino  e  al  disinquinamento  dell'ambiente  dopo  un
          incidente rilevante. 
              5. Il Prefetto redige il  piano  di  emergenza  esterna
          entro  due  anni   dal   ricevimento   delle   informazioni
          necessarie da parte del gestore,  ai  sensi  dell'art.  20,
          comma 4. 
              6.  Il  piano  di  cui  al  comma  1  e'   riesaminato,
          sperimentato   e,   se   necessario,   aggiornato,   previa
          consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli
          appropriati e, comunque,  non  superiori  a  tre  anni.  La
          revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti   negli
          stabilimenti e nei  servizi  di  emergenza,  dei  progressi
          tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle  misure  da
          adottare  in  caso  di  incidenti  rilevanti;  il  Prefetto
          informa della revisione del piano i soggetti  ai  quali  il
          piano e' comunicato ai sensi del comma 3. 
              7. Il Dipartimento della protezione civile  stabilisce,
          d'intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la
          predisposizione del piano di emergenza esterna,  e  per  la
          relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione
          delle predette linee guida si applicano le disposizioni  in
          materia  di  pianificazione  dell'emergenza  esterna  degli
          stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e
          di informazione alla popolazione  sul  rischio  industriale
          adottate ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 
              8.   Sulla   base   delle   proposte   formulate    dal
          Coordinamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, d'intesa  con
          la  Conferenza  Unificata,  si  provvede  all'aggiornamento
          delle linee guida di cui al comma 7. 
              9.  Per  le   aree   ad   elevata   concentrazione   di
          stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all'art.  19
          il Prefetto, d'intesa con la  regione  e  gli  enti  locali
          interessati, sentito il CTR, redige il piano  di  emergenza
          esterna, in conformita'  al  comma  1,  tenendo  conto  dei
          potenziali  effetti  domino  nell'area  interessata;   fino
          all'emanazione del nuovo  piano  di  emergenza  esterna  si
          applica quello gia' emanato in precedenza. 
              10. La consultazione della  popolazione  sui  piani  di
          emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, e' effettuata con
          le   modalita'   definite   con   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri dell'interno, della salute e  dello
          sviluppo economico, d'intesa con la  Conferenza  Unificata,
          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di
          sicurezza nonche' trasmesse dal gestore ai sensi  dell'art.
          20, comma 4, e dell'art. 13, il Prefetto, d'intesa  con  la
          regione e gli enti  locali  interessati,  sentito  il  CTR,
          qualora  non  siano  ragionevolmente  prevedibili   effetti
          all'esterno dello stabilimento  provocati  dagli  incidenti
          rilevanti connessi alla  presenza  di  sostanze  pericolose
          puo' decidere di non predisporre il piano.  Tale  decisione
          deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorita'
          competenti di cui all'art. 13,  comma  1,  unitamente  alle
          relative motivazioni.». 
              «Art.  32  (Norme  finali  e  transitorie).  -  1.   Le
          procedure relative alle istruttorie e ai controlli  di  cui
          al decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334,  in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto  presso
          le  autorita'  competenti,  ai  sensi  del  citato  decreto
          legislativo, sono concluse dalle medesime autorita'  previo
          adeguamento, ove necessario, alle disposizioni  di  cui  al
          presente decreto. Le  predette  istruttorie  sono  concluse
          entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. 
              2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di  cui  agli
          articoli 4, comma 2, 20,  comma  5,  e  21,  comma  10,  si
          applicano le disposizioni  recate,  rispettivamente,  dagli
          allegati A, F e G. 
              3. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni
          degli allegati da 1 a 6 al presente decreto,  derivanti  da
          aggiornamenti e modifiche  agli  allegati  della  direttiva
          2012/18/UE, introdotti a livello europeo  si  provvede  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  i  Ministeri  dello
          sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentita la
          Conferenza Unificata. 
              4. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  dell'interno,  della  salute  e  dello   sviluppo
          economico,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  sono
          aggiornati gli allegati B e D. 
              5. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  dell'interno,  della  salute  e  dello   sviluppo
          economico,  d'intesa  la  Conferenza   Stato-regioni   sono
          aggiornati gli allegati E ed H. 
              6. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  dell'interno,  della  salute  e  dello   sviluppo
          economico,  sentita  la  Conferenza   Stato-regioni,   sono
          aggiornati gli allegati C ed M. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri   dell'interno,   dello   sviluppo   economico   e
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-regioni, e' aggiornato l'allegato I. 
              8. Con decreto del Ministro dell'interno e'  aggiornato
          l'allegato L. 
              9. Fino alla rideterminazione delle tariffe di  cui  al
          comma 2 dell'art. 30, le regioni applicano  le  tariffe  di
          cui all'allegato I.». 
              «Allegato G (art. 21) (Regolamento per la consultazione
          della popolazione sui Piani di  emergenza  esterna).  -  Il
          presente allegato e' cosi' costituito: 
              Premessa. 
              1. Definizioni. 
              2. Forme di consultazione della popolazione. 
          Premessa. 
              Il   presente   allegato   disciplina   le   forme   di
          consultazione   della   popolazione   relativamente    alla
          predisposizione, alla  revisione  e  all'aggiornamento  del
          Piano di emergenza esterna,  come  previsto  dall'art.  21,
          commi 1 e 6, del presente decreto. 
          1. Definizioni. 
              Ai  fini  del  presente  regolamento  con  il   termine
          «popolazione» si intendono le persone  fisiche,  singole  e
          associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o  i  gruppi
          che  siano  o  possano  essere  interessati  dalle   azioni
          derivanti dal Piano di emergenza esterna. 
          2. Forme di consultazione della popolazione. 
              Il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma  1,  del
          presente decreto, nel corso della predisposizione del Piano
          di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione,
          procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati,
          alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee
          pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita'  idonee,
          compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. 
              Con le medesime modalita', il Prefetto, ai fini di  cui
          all'art. 21, comma 6, del  presente  decreto,  consulta  la
          popolazione nel corso della revisione e  dell'aggiornamento
          del Piano di emergenza esterna. 
              Ai  fini  della  consultazione,   il   Prefetto   rende
          disponibili alla popolazione, in  modo  da  assicurarne  la
          massima  accessibilita',  anche  con  l'utilizzo  di  mezzi
          informatici e telematici, le informazioni in  suo  possesso
          relative a: 
              la   descrizione   e   le   caratteristiche   dell'area
          interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione; 
              la natura dei rischi; 
              le azioni previste per la mitigazione  e  la  riduzione
          degli effetti e delle conseguenze di un incidente; 
              le autorita' pubbliche coinvolte; 
              le   fasi   e   il   relativo   cronoprogramma    della
          pianificazione o della sperimentazione; 
              le azioni  previste  dal  Piano  di  emergenza  esterna
          concernenti il sistema degli  allarmi  in  emergenza  e  le
          relative misure di autoprotezione da adottare. 
              Le informazioni di cui sopra sono messe a  disposizione
          della popolazione per un periodo di tempo non  inferiore  a
          trenta giorni prima dell'inizio della consultazione. 
              Durante tale periodo, la popolazione puo' presentare al
          Prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a
          quanto forma oggetto della consultazione,  delle  quali  si
          tiene conto nell'ambito stesso di applicazione del presente
          allegato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 21, comma 10, del  citato  decreto
          legislativo n. 105 del 2015 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.