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LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. (16G00211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2024
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Istituzione   del   Fondo   per   il   pluralismo   e   l'innovazione
                          dell'informazione 
 
  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei  principi  di  cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,  liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche'  di  incentivare
l'innovazione   dell'offerta   informativa   e   dei   processi    di
distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel  tempo,
nonche' lo  sviluppo  di  nuove  imprese  editrici  anche  nel  campo
dell'informazione digitale, e' istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ((il Fondo unico  per  il
pluralismo   e    l'innovazione    digitale    dell'informazione    e
dell'editoria)), di cui all'articolo 1,  comma  160,  primo  periodo,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come  sostituita
dall'articolo  10,  comma  1,  della  presente  legge,   di   seguito
denominato «Fondo». 
  2. Nel Fondo confluiscono: 
    a) le risorse statali destinate alle diverse  forme  di  sostegno
all'editoria quotidiana e  periodica,  anche  digitale,  comprese  le
risorse disponibili del Fondo straordinario  per  gli  interventi  di
sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147; 
    b) le  risorse  statali  destinate  all'emittenza  radiofonica  e
televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo  1,  comma
162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni  di  euro
per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017  e
2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone  di
abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  come
sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; 
    d) le somme derivanti dal gettito annuale  di  un  contributo  di
solidarieta' pari allo 0,1 per  cento  del  reddito  complessivo  dei
seguenti soggetti passivi dell'imposta di  cui  all'articolo  73  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
      1) concessionari  della  raccolta  pubblicitaria  sulla  stampa
quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e
digitali; 
      2) societa' operanti  nel  settore  dell'informazione  e  della
comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria  diretta,  in  tale
caso calcolandosi il reddito  complessivo  con  riguardo  alla  parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare  dei  ricavi
totali,  allo  specifico  ammontare  dei  ricavi  derivanti  da  tale
attivita'; 
      3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione
nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per
conto  di  terzi,  di  spazi  sui  mezzi   di   informazione   e   di
comunicazione,  con  riferimento  a  tutti  i  tipi  di   piattaforme
trasmissive, compresa la rete internet. 
  3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo. 
  4.  Il  Fondo  e'  annualmente  ripartito  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo  economico,  per
gli interventi di  rispettiva  competenza,  sulla  base  dei  criteri
stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze. Le  somme  non  impegnate  in  ciascun
esercizio possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite  al  50  per
cento tra le due amministrazioni; i  criteri  di  ripartizione  delle
risorse di cui alle lettere a) e b)  del  medesimo  comma  2  tengono
conto  delle  proporzioni  esistenti  tra  le  risorse  destinate  al
sostegno dell'editoria quotidiana  e  periodica  e  quelle  destinate
all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto
di  cui  al  primo  periodo  puo'  prevedere  che   una   determinata
percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di  progetti
comuni che incentivino  l'innovazione  dell'offerta  informativa  nel
campo dell'informazione digitale attuando  obiettivi  di  convergenza
multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione  di
tali finanziamenti; lo schema  di  tale  decreto  e'  trasmesso  alle
Camere per l'espressione dei pareri  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel  termine  di  sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  puo'
comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
qualora non intenda conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette
nuovamente il testo  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 
  6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente  stabilita  la  destinazione  delle  risorse  ai  diversi
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  ((6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'  altresi'
annualmente stabilita, per una percentuale non  superiore  al  5  per
cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza
del Consiglio dei ministri da destinare a misure  di  risoluzione  di
situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese  operanti
nel settore dell'informazione e dell'editoria)). 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. 
 
                                                                  (4) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
638) che "Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, e' incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023  e  di  55
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".