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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00209)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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vigente al 29/12/2016
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-12-2016
al: 23-6-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza per le  esigenze  di
finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e  contribuente
di ottimizzare l'attivita' di riscossione adottando disposizioni  per
la  soppressione  di  Equitalia  e  per   adeguare   l'organizzazione
dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire  l'effettivita'
del gettito delle entrate e l'incremento del livello  di  adempimento
spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di  cui  all'articolo
4, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione; 
  Tenuto conto altresi', per le misure da adottare  per  le  predette
urgenti   finalita',   del   contenuto   del   rapporto   Italia    -
Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e  lo
sviluppo  economico  (OCSE),  pubblico  il  19  luglio  2016  e,   in
particolare, del capitolo 6, rubricato  «riscossione  coattiva  delle
imposte: problemi specifici identificati»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  riaprire  i
termini della  procedura  di  collaborazione  volontaria  nonche'  di
prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  procedere
alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti  tributari  che
risultino di scarsa utilita' all'amministrazione finanziaria ai  fini
dell'attivita'  di  controllo  o  di  accertamento,  o  comunque  non
conformi al principio di proporzionalita'; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
((Disposizioni  in  materia  di  soppressione  di  Equitalia   e   di
              patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)) 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo  Equitalia
sono sciolte ((, a esclusione della societa' di cui alla  lettera  b)
del comma 11, che svolge funzioni  diverse  dalla  riscossione)).  Le
stesse sono  cancellate  d'ufficio  dal  registro  delle  imprese  ed
estinte, senza che sia esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto
alle societa' di cui al presente comma di  effettuare  assunzioni  di
personale a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia  tipologia  ((di
contratto di lavoro subordinato)). 
  2. Dalla data  di  cui  al  comma  1,  l'esercizio  delle  funzioni
relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma  1,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ((e' attribuito))
all'Agenzia  delle  entrate  di  cui  all'articolo  62  del   decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ((ed  e'  svolto))  dall'ente
strumentale di cui al comma 3. 
  3. Al fine di garantire la continuita'  e  la  funzionalita'  delle
attivita' di riscossione, e' istituito ((, a far data dal  1º  luglio
2017,))  un  ente  pubblico  economico,  denominato  «Agenzia   delle
entrate-Riscossione»  ((,   ente   strumentale   dell'Agenzia   delle
entrate)) sottoposto all'indirizzo  e  alla  vigilanza  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia  delle  entrate  provvede  a
monitorare    costantemente    l'attivita'     dell'Agenzia     delle
entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza  e  pubblicita'.
L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, delle societa' del  Gruppo  Equitalia  di
cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione  con
i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e  al
titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973,  n.  602.  ((L'ente  puo'  anche  svolgere  le   attivita'   di
riscossione delle entrate tributarie  o  patrimoniali  dei  comuni  e
delle province e delle societa'  da  essi  partecipate.))  L'ente  ha
autonomia  organizzativa,  patrimoniale,  contabile  e  di  gestione.
((Sono organi dell'ente)) il presidente, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti ((, il cui presidente e' scelto tra i
magistrati della Corte dei conti)). 
  4. Il comitato di gestione e' composto dal  direttore  dell'Agenzia
delle entrate  ((,  che  e'  il  presidente  dell'ente,))  e  da  due
componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti.  Ai
componenti del  comitato  di  gestione  non  spetta  alcun  compenso,
indennita' o rimborso spese. 
  5. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo statuto disciplina le  funzioni  e  le  competenze  degli  organi,
indica le entrate dell'ente,  stabilendo  i  criteri  concernenti  la
determinazione dei corrispettivi per i servizi  prestati  a  soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali,  al  fine  di
garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attivita' ((, anche
nella prospettiva di un nuovo modello  di  remunerazione  dell'agente
della riscossione)). Lo statuto disciplina i  casi  e  le  procedure,
anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di  rilevanza
generale,  altresi'  promuovendo  la  partecipazione   dei   soggetti
interessati. Il comitato di gestione,  su  proposta  del  presidente,
delibera le modifiche allo statuto e gli atti di  carattere  generale
che disciplinano l'organizzazione e  il  funzionamento  dell'ente,  i
bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali  e  le  spese  che
impegnano il bilancio  dell'ente  per  importi  superiori  al  limite
fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera  altresi'  il
piano  triennale  per  la  razionalizzazione   delle   attivita'   di
riscossione  e   gli   interventi   di   incremento   dell'efficienza
organizzativa ed economica ((finalizzati)) alla riduzione delle spese
di gestione e di personale. ((Nel rapporto con i contribuenti  l'ente
si conforma ai principi dello statuto dei diritti  del  contribuente,
di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento
ai  principi  di   trasparenza,   leale   collaborazione   e   tutela
dell'affidamento  e  della  buona  fede,   nonche'   agli   obiettivi
individuati dall'articolo 6 della legge 11  marzo  2014,  n.  23,  in
materia di  cooperazione  rafforzata,  riduzione  degli  adempimenti,
assistenza e tutoraggio del contribuente.)) L'ente opera nel rispetto
dei principi di legalita' e imparzialita', con criteri di  efficienza
gestionale, economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel
perseguimento degli obiettivi stabiliti ((nell'atto aggiuntivo di cui
al comma 13)) e garantendo la  massima  trasparenza  degli  obiettivi
stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a
carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma  13,
e al piano triennale per  la  razionalizzazione  delle  attivita'  di
riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo  n.  300
del 1999. 
  ((5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente  sono  redatti
secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,
e sono trasmessi per  l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  2  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 1998, n. 439)). 
  6. Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  l'Agenzia  delle
entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile
e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini
dello  svolgimento  della  propria  attivita'   e'   autorizzata   ad
utilizzare anticipazioni di cassa. 
  ((6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione
delle norme che prevedono riduzioni di spesa per  le  amministrazioni
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nei  limiti  del
risultato d'esercizio dell'ente stesso)). 
  7.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i
costi determinati, approvati e pubblicati  da  Equitalia  S.p.A.,  ai
sensi del citato articolo 9. 
  ((8.  L'ente   e'   autorizzato   ad   avvalersi   del   patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente
puo' altresi' avvalersi, sulla base  di  specifici  criteri  definiti
negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5  del
presente articolo, di avvocati del libero foro,  nel  rispetto  delle
previsioni di cui agli articoli 4 e 17  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi  ed  essere  rappresentato,
davanti al tribunale e al  giudice  di  pace,  da  propri  dipendenti
delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni  caso,
ove vengano  in  rilievo  questioni  di  massima  o  aventi  notevoli
riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'
assumere direttamente la trattazione della causa. Per  il  patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)). 
  ((8-bis.  Gli  enti  vigilati  dal  Ministero  della  salute   sono
autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto  30
ottobre 1933, n. 1611)). 
  9. Tenuto conto della specificita'  delle  funzioni  proprie  della
riscossione fiscale e delle competenze tecniche  necessarie  al  loro
svolgimento,  per  assicurarle  senza  soluzione  di  continuita',  a
decorrere dalla data di cui al comma 1 il  personale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia ((con contratto di lavoro a tempo  indeterminato
e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con  la
garanzia della conservazione della posizione giuridica,  economica  e
previdenziale maturata alla data  del  trasferimento,  e'  trasferito
all'ente pubblico economico di cui al  comma  3,  ferma  restando  la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una  collocazione
organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso  ente.
A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile)). 
  ((9-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono individuate le modalita' di utilizzazione,  a  decorrere
dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377)). 
  10.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225)). 
  11. Entro la data di cui al comma 1: 
  a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le  azioni
di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
citato decreto-legge n. 203 del  2005,  e  successive  modificazioni,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; ((...)); 
  b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute  da  Equitalia
S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  ((.  La  predetta  societa'  Equitalia  Giustizia  Spa
continua a svolgere le  funzioni  diverse  dalla  riscossione  e,  in
particolare, quelle di cui al decreto-legge  16  settembre  2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133)); 
  c) gli organi societari delle societa' di cui al comma 1 deliberano
i bilanci finali di  chiusura  ((,  corredati  delle))  relazioni  di
legge,  che  sono   trasmessi   per   l'approvazione   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Ai  componenti  degli  organi  delle
societa' soppresse sono corrisposti  compensi,  indennita'  ed  altri
emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per  gli  adempimenti
successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti  spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese  sostenute  nella
misura prevista dal rispettivo ordinamento. 
  ((11-bis. Entro centoventi giorni  dalla  data  dello  scioglimento
delle societa' di cui al comma 1, gli organi dell'ente  previsto  dal
comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse societa',  corredati
delle  relazioni  di  legge.  Tali   bilanci   sono   trasmessi   per
l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;   si
applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.  439.  Ai
componenti degli organi  delle  predette  societa'  sono  corrisposti
compensi, indennita' e altri emolumenti esclusivamente fino alla data
dello scioglimento.)) 
  ((11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi
all'esercizio 2016 e quelli  indicati  al  comma  11-bis  secondo  le
previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136)). 
  12. Le operazioni di cui al comma 11  sono  esenti  da  imposizione
fiscale. 
  13. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  direttore
dell'Agenzia   delle   entrate,   presidente   dell'ente,   stipulano
annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di  cui  all'articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare: 
  a) i servizi dovuti; 
  b) le risorse disponibili; 
  c) le strategie per  la  riscossione  dei  crediti  tributari,  con
particolare riferimento alla definizione delle priorita', mediante un
approccio orientato al risultato piuttosto che al processo; 
  d)  gli  obiettivi  quantitativi  da  raggiungere  in  termini   di
economicita' della gestione, soddisfazione  dei  contribuenti  per  i
servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse,  anche
mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed  elusione
fiscale; 
  e) gli indicatori e le  modalita'  di  verifica  del  conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera d); 
  f) le  modalita'  di  vigilanza  sull'operato  dell'ente  da  parte
dell'agenzia, anche in relazione  alla  garanzia  della  trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti; 
  g) la gestione  della  funzione  della  riscossione  con  modalita'
organizzative flessibili,  che  tengano  conto  della  necessita'  di
specializzazioni tecnico-professionali, mediante  raggruppamenti  per
tipologia  di  contribuenti,  ovvero  sulla  base  di  altri  criteri
oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il
risultato economico della medesima riscossione; 
  h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad
evitare aggravi moratori per i  contribuenti,  ed  a  migliorarne  il
rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge  27
luglio 2000, n. 212 ((, anche mediante l'istituzione di uno sportello
unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi,  secondo
criteri di  trasparenza  che  consentano  al  contribuente  anche  di
individuare con certezza il debito originario)). 
  ((13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di  cui  al  comma  13  e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari,  che  sono  resi  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
trasmissione. Le Commissioni possono  chiedere  al  Presidente  della
rispettiva Camera  di  prorogare  di  venti  giorni  il  termine  per
l'espressione del parere, qualora cio' si  renda  necessario  per  la
complessita'  della  materia.  Decorso  il   termine   previsto   per
l'espressione del parere o  quello  eventualmente  prorogato,  l'atto
aggiuntivo puo' essere comunque stipulato)). 
  14. Costituisce risultato particolarmente negativo della  gestione,
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto  legislativo  n.  300
del 1999, il mancato raggiungimento, da parte  dell'ente  di  cui  al
comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto  aggiuntivo  di  cui  al
comma 13, ((non attribuibile)) a fattori eccezionali o  comunque  non
tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze,
per consentire l'adozione dei necessari correttivi. 
  ((14-bis. Il soggetto preposto alla  riscossione  nazionale  redige
una  relazione  annuale  sui  risultati  conseguiti  in  materia   di
riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi  di
ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i  crediti
ancora  da  riscuotere,  nonche'  le  quote   di   credito   divenute
inesigibili.  La  relazione  contiene  anche  una  nota  illustrativa
concernente  le  procedure  di  riscossione  che  hanno  condotto  ai
risultati conseguiti, evidenziando in particolare  le  ragioni  della
mancata riscossione dei carichi  di  ruolo  affidati.  La  relazione,
anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui  all'articolo
10-bis.1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'   trasmessa
all'Agenzia delle  entrate  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   ai   fini   dell'individuazione,   nell'ambito   dell'atto
aggiuntivo  di  cui  al  comma  13  del  presente   articolo,   delle
metodologie e procedure di riscossione piu' proficue  in  termini  di
economicita' della gestione e di recupero dei carichi  di  ruolo  non
riscossi)). 
  15.  Fino  alla  data  ((di  cui  al  comma  1)),  l'attivita'   di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede  di  prima
applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.
e'  nominato  commissario   straordinario   per   ((gli   adempimenti
propedeutici  all'istituzione  dell'ente  di  cui  al  comma  3,  per
l'elaborazione dello statuto ai fini)) di cui al comma  5  e  per  la
vigilanza e la gestione della fase transitoria. 
  16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex  concessionari
del  servizio  nazionale  della  riscossione  e  agli  agenti   della
riscossione di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005,  n.  248,  si  intendono  riferiti,  in   quanto   compatibili,
all'agenzia ((di cui al comma 3 del presente articolo)). 
  ((16-bis.  Al  fine  di  garantire  le  competenze  necessarie   ai
concessionari   della   gestione   dei   servizi    della    pubblica
amministrazione,  all'articolo  6,  numero  9-bis),  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293,  dopo  le  parole:  "dall'assegnazione"  sono
inserite le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo  le  parole:  "corsi  di
formazione" sono inserite  le  seguenti:  ",  anche  in  modalita'  a
distanza,")).