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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 04/05/2018
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-4-2017
al: 24-7-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo  5,  commi  1  e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza  dell'eccezionale  evento  sismico  che  ha   colpito   i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo  in  data  24
agosto 2016; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»,   e   successive
modificazioni; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388  e  n.  389
del 26 agosto 2016, n. 391 del 1°  settembre  2016,  n.  393  del  13
settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre
2016, n. 399  del  10  ottobre  2016  adottate  in  attuazione  della
predetta deliberazione; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016  recante  nomina  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione nei  territori  interessati  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016; 
  Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente
provvedimento  sulla   base   di   criteri   di   omogeneita'   delle
caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui  alla
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,  di
cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a  finalita'
strutturale assegnati  all'Italia  per  il  ciclo  di  programmazione
2014-2020; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento  sismico
verificatosi in data 24 agosto 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione dell'11 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  del
lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Ambito di applicazione e organi direttivi 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  disciplinare
gli interventi per la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  ricompresi  nei  Comuni
indicati negli ((allegati 1, 2  e  2-bis)).  Nei  Comuni  di  Teramo,
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di
cui agli articoli 45, 46, 47  e  48  si  applicano  limitatamente  ai
singoli  soggetti  danneggiati  che  dichiarino  l'inagibilita'   del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  trasmissione  agli  uffici
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dell'Istituto   nazionale   per   la
previdenza sociale territorialmente competenti. 
  2. Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono  applicarsi,
altresi', in riferimento a immobili distrutti o  danneggiati  ubicati
in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati
negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati  che  dimostrino
il nesso di causalita' diretto tra i danni  ivi  verificatisi  e  gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato
da apposita perizia asseverata. 
  3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito  con  decreto   del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016,  il
Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente  decreto.  Il  Commissario
straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in
relazione  alla  ricostruzione  conseguente   agli   eventi   sismici
successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di  cui  al
comma 1. 
  4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del   presente   decreto,
finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018. 
  5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in  qualita'  di
vice commissari per gli interventi di cui  al  presente  decreto,  in
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo'  delegare
loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale  scopo
e'  costituita  una  cabina  di  coordinamento  della   ricostruzione
presieduta  dal  Commissario  straordinario,  con   il   compito   di
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di  assicurare
l'applicazione  uniforme  e  unitaria  in  ciascuna   Regione   delle
ordinanze  e   direttive   commissariali,   nonche'   di   verificare
periodicamente l'avanzamento del processo  di  ricostruzione.  ((Alla
cabina   di   coordinamento   partecipano,   oltre   al   Commissario
straordinario, i  Presidenti  delle  Regioni,  in  qualita'  di  vice
commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti
della Giunta regionale  munito  di  apposita  delega  motivata)).  Al
funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente. 
  6.  In  ogni  Regione  e'  costituito  un  comitato  istituzionale,
composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di
vice commissario, dai Presidenti delle  Province  interessate  e  dai
Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei  quali
sono discusse e condivise le scelte strategiche,  di  competenza  dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si  provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente. 
  7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal  fine  programma
l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi,
nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e  di  costi
parametrici.