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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
Testo in vigore dal: 14-9-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n.  910,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione  elettronica  e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23  dicembre
2005, n. 266; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.
177; 
  Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 maggio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del  2005
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima della lettera a), e' inserita la  seguente:  «0a)  AgID:
l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui   all'articolo   19   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;»; 
    b)  dopo  la  lettera  i-quinquies)  e'  inserita  la   seguente:
«i-sexies) dati territoriali: i dati che  attengono,  direttamente  o
indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;»; 
    c) dopo la  lettera  n-bis)  e'  inserita  la  seguente:  «n-ter)
domicilio digitale: l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  o
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui
al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio in materia di  identificazione  elettronica  e  servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che
abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento  eIDAS»,  che
consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici,  che
sia basato su standard o norme riconosciute  nell'ambito  dell'unione
europea;»; 
    d) la lettera p) e'  sostituita  dalla  seguente:  «p)  documento
informatico:   il   documento    elettronico    che    contiene    la
rappresentazione informatica di atti,  fatti  o  dati  giuridicamente
rilevanti;»; 
    e)  alla  lettera  s)  le  parole:  «elettronica  avanzata»  sono
sostituite dalla seguente: «qualificata» e  le  parole:  «certificato
qualificato e» sono soppresse; 
    f) dopo la lettera u-ter) e'  inserita  la  seguente:  «u-quater)
identita'   digitale:   la   rappresentazione    informatica    della
corrispondenza tra un  utente  e  i  suoi  attributi  identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e  registrati  in
forma digitale secondo le modalita'  fissate  nel  decreto  attuativo
dell'articolo 64;»; 
    g) dopo la lettera bb) sono inserite le seguenti: 
      «cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma  2,  che  ha  originariamente  formato  per   uso   proprio   o
commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,
o che ne ha la disponibilita'; 
      dd)   interoperabilita':   caratteristica   di    un    sistema
informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire
in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di
informazioni e l'erogazione di servizi; 
      ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico  di
Connettivita' finalizzata all'interazione tra i  sistemi  informatici
dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati,
delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.»; 
    h) le lettere a), b), e), f), g), h), i), l),  m),  n),  o),  q),
q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di  cui
all'articolo 3 del Regolamento eIDAS; 
  1-ter. Ove la legge consente  l'utilizzo  della  posta  elettronica
certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico
di recapito certificato.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n.  910,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione  elettronica  e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23  dicembre
2005, n. 266; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.
177; 
  Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 maggio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del  2005
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima della lettera a), e' inserita la  seguente:  «0a)  AgID:
l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui   all'articolo   19   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;»; 
    b)  dopo  la  lettera  i-quinquies)  e'  inserita  la   seguente:
«i-sexies) dati territoriali: i dati che  attengono,  direttamente  o
indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;»; 
    c) dopo la  lettera  n-bis)  e'  inserita  la  seguente:  «n-ter)
domicilio digitale: l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  o
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui
al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio in materia di  identificazione  elettronica  e  servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che
abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento  eIDAS»,  che
consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici,  che
sia basato su standard o norme riconosciute  nell'ambito  dell'unione
europea;»; 
    d) la lettera p) e'  sostituita  dalla  seguente:  «p)  documento
informatico:   il   documento    elettronico    che    contiene    la
rappresentazione informatica di atti,  fatti  o  dati  giuridicamente
rilevanti;»; 
    e)  alla  lettera  s)  le  parole:  «elettronica  avanzata»  sono
sostituite dalla seguente: «qualificata» e  le  parole:  «certificato
qualificato e» sono soppresse; 
    f) dopo la lettera u-ter) e'  inserita  la  seguente:  «u-quater)
identita'   digitale:   la   rappresentazione    informatica    della
corrispondenza tra un  utente  e  i  suoi  attributi  identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e  registrati  in
forma digitale secondo le modalita'  fissate  nel  decreto  attuativo
dell'articolo 64;»; 
    g) dopo la lettera bb) sono inserite le seguenti: 
      «cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma  2,  che  ha  originariamente  formato  per   uso   proprio   o
commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,
o che ne ha la disponibilita'; 
      dd)   interoperabilita':   caratteristica   di    un    sistema
informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire
in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di
informazioni e l'erogazione di servizi; 
      ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico  di
Connettivita' finalizzata all'interazione tra i  sistemi  informatici
dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati,
delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.»; 
    h) le lettere a), b), e), f), g), h), i), l),  m),  n),  o),  q),
q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di  cui
all'articolo 3 del Regolamento eIDAS; 
  1-ter. Ove la legge consente  l'utilizzo  della  posta  elettronica
certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico
di recapito certificato.».