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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (16G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 23/09/2017
Testo in vigore dal: 27-6-2017
al: 31-12-2018
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 18 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 14 aprile 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della  citata  legge
n. 124 del 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
  ((Acquisita l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata,  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017)); 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  a  oggetto  la
costituzione di  societa'  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,
nonche' l'acquisto, il mantenimento e la gestione  di  partecipazioni
da parte di tali amministrazioni, in societa'  a  totale  o  parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente  decreto  sono  applicate
avendo  riguardo   all'efficiente   gestione   delle   partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del  mercato,
nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 
  3. Per tutto quanto non derogato dalle  disposizioni  del  presente
decreto, si applicano alle  societa'  a  partecipazione  pubblica  le
norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme  generali
di diritto privato. 
  4. Restano ferme: 
  a) le specifiche disposizioni, contenute  in  leggi  o  regolamenti
governativi   o   ministeriali,   che   disciplinano    societa'    a
partecipazione  pubblica  di   diritto   singolare   costituite   per
l'esercizio della gestione di servizi  di  interesse  generale  o  di
interesse economico generale o per il perseguimento di una  specifica
missione di pubblico interesse; 
  b) le  disposizioni  di  legge  riguardanti  la  partecipazione  di
amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societa' e
a fondazioni. 
  5. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano,  solo  se
espressamente  previsto,  alle  societa'   quotate,   come   definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera p) ((,  nonche'  alle  societa'  da
esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per  il  tramite
di societa' quotate, controllate  o  partecipate  da  amministrazioni
pubbliche)).