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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 luglio 2016, n. 173

Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini. (16G00184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/2016
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-9-2016
 
 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30 «Ratifica ed esecuzione della
convenzione    sulla    salvaguardia     del     Mar     Mediterraneo
dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a
Barcellona il 16 febbraio 1976»; 
  Vista la legge 31 dicembre  1982,  n.  979,  «Disposizioni  per  la
difesa del mare» e in particolare l'articolo 1, comma 7; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge  quadro  sulle  aree
protette»; 
  Visto l'articolo 5-bis, comma 8, della legge 28  gennaio  1994,  n.
84,  «Riordino  delle  legislazione  in  materia  portuale»  inserito
dall'articolo 48, decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,  convertito  in
legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto l'articolo 80, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, recante «Conferimento e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la  ratifica  ed
esecuzione dell'atto  finale  della  Conferenza  dei  plenipotenziari
sulla  Convenzione   per   la   protezione   del   Mar   Mediterraneo
dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona  il
9 e 10 giugno 1995; 
  Visto l'articolo 21 della legge 31 luglio  2002,  n.  179,  recante
«Disposizioni in materia ambientale»,  che  individua  nella  regione
l'Autorita'   competente   per   l'istruttoria    e    il    rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
152/1999 nel caso di interventi di ripascimento della fascia costiera
nonche' di immersione di materiali di  escavo  di  fondali  marini  o
salmastri o di terreni  litoranei  emersi  all'interno  di  casse  di
colmata,  di  vasche  di  raccolta  o  comunque   di   strutture   di
contenimento poste in ambito costiero; 
  Visto l'articolo 109, commi 1, 2 e 5-bis del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista la legge 13 febbraio 2006, n. 87,  recante  l'adesione  della
Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del  1972
sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato  dall'immersione
di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati; 
  Visto  il  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito dalla legge 6  agosto  2008,  n.
133 e in  particolare  l'articolo  28  che  ha  istituito  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale  (ISPRA)  con  il
compito di svolgere, tra l'altro, le  funzioni  dell'Agenzia  per  la
protezione  dell'ambiente   e   per   i   servizi   tecnici   (APAT),
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata  al  mare
(ICRAM); 
  Visto l'articolo 24 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che  ha  trasferito  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle
regioni  la  competenza  per  l'istruttoria  ed  il  rilascio   delle
autorizzazioni di  immersione  in  mare  di  materiale  derivante  da
attivita' di escavo di  fondali  marini  o  salmastri  o  di  terreni
litoranei emersi di cui  all'articolo  109  del  decreto  legislativo
152/2006, fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
dicembre 1991, n. 394; 
  Vista  la  legge  9  agosto  2013,  n.  98  di   conversione,   con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia» e in particolare l'articolo 41
comma 2; 
  Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 7  agosto  2015,  n.  124,
recante «Deleghe al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2015,  n.  172,  recante
l'Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che  modifica  le  direttive
2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze  prioritarie  nel  settore
della politica delle acque; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del  24  gennaio  1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  7  febbraio  1996,  n.  31,
recante «Direttive inerenti le attivita' istruttorie per il  rilascio
delle autorizzazioni di cui all'articolo 11  della  legge  10  maggio
1976, n. 319, e successive modifiche e  integrazioni,  relative  allo
scarico nelle acque del mare o  in  ambienti  ad  esso  contigui,  di
materiali provenienti da escavo  di  fondali  di  ambienti  marini  o
salmastri o di  terreni  litoranei  emersi,  nonche'  da  ogni  altra
movimentazione di sedimenti in ambiente marino»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8  novembre  2010,  n.  260,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2011, n. 30, supplemento ordinario,
recante «Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione
dello stato dei corpi idrici  superficiali,  per  la  modifica  delle
norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale, predisposto ai sensi  dell'articolo  75,
comma 3, del medesimo decreto legislativo»; 
  Acquisito il formale concerto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti con nota n. 18552 del 9 maggio 2016; 
  Acquisito il formale concerto del Ministro dello sviluppo economico
espresso con nota n. 13656 del 9 giugno 2016; 
  Acquisito  il  formale  concerto  del  Ministro   delle   politiche
agricole, alimentari e forestali con nota n. 5156 del 10 maggio 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 17 dicembre 2015 e nella seduta del 8 marzo 2016; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  28
gennaio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016; 
  Vista la nota n. 12833 del 13 giugno 2016, con cui  e'  stata  resa
alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione ed esclusioni 
 
  1.  Al  fine  della  tutela  dell'ambiente  marino,   il   presente
regolamento determina: 
    a) le  modalita'  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, per l'immersione deliberata in mare dei materiali di  escavo  di
fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi  di  cui  al
comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109; 
    b) i criteri omogenei per  tutto  il  territorio  nazionale,  per
l'utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento o all'interno di
ambienti conterminati, ai quali le regioni conformano le modalita' di
caratterizzazione, classificazione ed accettabilita' dei materiali in
funzione  del  raggiungimento  o  mantenimento  degli  obiettivi   di
qualita'  ambientale  dei  corpi  idrici   marino   costieri   e   di
transizione; 
    c) la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree
portuali  e  marino  costiere  non  comprese  in  siti  di  interesse
nazionale; 
    d) la gestione dei materiali provenienti dai  siti  di  interesse
nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e
marino costiere, al di fuori di detti siti. 
  2. Il presente regolamento non si applica: 
    a) agli spostamenti in  ambito  portuale  e  alle  operazioni  di
ripristino degli arenili, cosi' come definite al successivo  articolo
2; 
    b)  alle  movimentazioni  di   sedimenti   in   loco   funzionali
all'immersione dei  materiali  di  cui  all'articolo  109,  comma  1,
lettera b, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              -  La  legge  25  gennaio  1979,  n.  30  (Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione  sulla  salvaguardia  del  mar
          Mediterraneo  dall'inquinamento,  con  due   protocolli   e
          relativi allegati, adottata a  Barcellona  il  16  febbraio
          1976), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  9  febbraio
          1979, n. 40, S.O.. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per  la  difesa  del
          mare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  18  gennaio
          1983, n. 16, S.O.: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              Il Ministro della marina mercantile provvede altresi' a
          regolare   l'esercizio   delle   attivita'   marittime   ed
          economiche  nel  mare  territoriale  e  nelle  aree  marine
          esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la
          Consulta  per  la  difesa  del  mare   dagli   inquinamenti
          istituita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 4 ottobre 1979.". 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          13 dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5-bis, comma  8,  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino  della  legislazione
          in materia portuale), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 4 febbraio 1994, n. 28, S.O: 
              "Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di dragaggio). 
              (Omissis). 
              8. I materiali provenienti dal  dragaggio  dei  fondali
          dei porti non compresi in siti di interesse  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni, possono essere  immersi
          in mare con autorizzazione  dell'autorita'  competente  nel
          rispetto di quanto previsto dall'art.  109,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  I  suddetti
          materiali possono essere diversamente utilizzati a fini  di
          ripascimento, anche con sversamento nel tratto di  spiaggia
          sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata
          o altre strutture di contenimento nei porti  in  attuazione
          del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale  per
          la ricostruzione della fascia costiera, con  autorizzazione
          della  regione   territorialmente   competente   ai   sensi
          dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  80,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: 
              "Art. 80. (Compiti di rilievo nazionale) 
              1. Ai sensi dell'art. 1, comma  4,  lettera  c),  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i
          seguenti compiti: 
              a) la definizione del piano generale di difesa del mare
          e della costa marina dall'inquinamento; 
              b) l'aggiornamento dell'elenco  delle  sostanze  nocive
          che non si possono versare in mare; 
              c) la fissazione dei valori limite di  emissione  delle
          sostanze e agenti inquinanti e degli  obiettivi  minimi  di
          qualita' dei corpi idrici; 
              d) la determinazione dei criteri metodologici  generali
          per la  formazione  e  l'aggiornamento  dei  catasti  degli
          scarichi e degli  elenchi  delle  acque  e  delle  sostanze
          pericolose; 
              e) la determinazione delle modalita' tecniche generali,
          delle condizioni e dei  limiti  di  utilizzo  di  prodotti,
          sostanze e materiali pericolosi; 
              f) l'emanazione  di  norme  tecniche  generali  per  la
          regolamentazione delle attivita' di smaltimento dei liquami
          e dei fanghi; 
              g)  la  definizione  dei  criteri  generali   e   delle
          metodologie concernenti le attivita' di  rilevamento  delle
          caratteristiche,  di  campionamento,  di  misurazione,   di
          analisi e di  controllo  qualitativo  delle  acque,  ovvero
          degli scarichi inquinanti nelle medesime; 
              h)  la  determinazione  dei  criteri  metodologici  per
          l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e  per
          la predisposizione e l'attuazione dei piani di  risanamento
          delle acque da parte delle regioni; 
              i) l'elaborazione  delle  informazioni  sulla  qualita'
          delle acque destinate al consumo umano; 
              l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi  allo
          scarico delle sostanze pericolose; 
              m) l'elaborazione dei dati informativi  sugli  scarichi
          industriali di sostanze pericolose; 
              n)   la   definizione   dei   criteri   generali    per
          l'elaborazione dei piani  regionali  di  risanamento  delle
          acque; 
              o) la individuazione in via generale dei casi in cui si
          renda necessaria l'installazione di strumenti di  controllo
          in  automatico  degli   scarichi   industriali   contenenti
          sostanze pericolose; 
              p)  la  prevenzione  e  la  sorveglianza  nonche'   gli
          interventi operativi per azioni di inquinamento marino; 
              q)  la  determinazione  dei  criteri  generali  per  il
          monitoraggio  e  il   controllo   della   fascia   costiera
          finalizzati in particolare a  definire  la  qualita'  delle
          acque  costiere,  l'idoneita'  alla   balneazione   nonche'
          l'idoneita' alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi
          naturali di bivalvi; 
              r) la definizione di criteri e norme  tecniche  per  la
          disciplina degli scarichi nelle acque del mare; 
              s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del  mare
          da parte di navi e aeromobili. 
              (Omissis).". 
              -  La  legge  27  maggio  1999,  n.  175  (Ratifica  ed
          esecuzione   dell'Atto   finale   della   Conferenza    dei
          plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar
          Mediterraneo dall'inquinamento,  con  relativi  protocolli,
          tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1999, n. 140, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  21  della  legge  31
          luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in  materia  ambientale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002,  n.
          189: 
              "Art. 21. (Autorizzazione per gli interventi di  tutela
          della fascia costiera) 
              1. Per gli  interventi  di  ripascimento  della  fascia
          costiera, nonche' di immersione di materiali di  escavo  di
          fondali marini, o salmastri o di terreni  litoranei  emersi
          all'interno di casse di colmata, di vasche  di  raccolta  o
          comunque di  strutture  di  contenimento  poste  in  ambito
          costiero, l'autorita' competente  per  l'istruttoria  e  il
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 35,  comma  2,
          del decreto legislativo 11  maggio  1999,  n.  152,  e'  la
          regione, nel rispetto dei criteri  stabiliti  dal  medesimo
          art. 35 e fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  62,
          comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In
          caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini,
          la regione,  all'avvio  dell'istruttoria  per  il  rilascio
          della predetta autorizzazione, acquisisce il  parere  della
          commissione consultiva  della  pesca  istituita  presso  la
          capitaneria di porto interessata e ne informa il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 11 maggio  1999,  n.  152  (Disposizioni  sulla
          tutela delle acque dall'inquinamento  e  recepimento  della
          direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
          reflue urbane e della direttiva  91/676/CEE  relativa  alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati provenienti da fonti  agricole),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, S.O.: 
              "Art. 35. (Immersione in mare di materiale derivante da
          attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi  e
          condotte) 
              1. Al fine della  tutela  dell'ambiente  marino  ed  in
          conformita'    alle    disposizioni    delle    convenzioni
          internazionali   vigenti   in   materia,   e'    consentita
          l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e
          da strutture ubicate nelle acque del mare o  in  ambiti  ad
          esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni  salmastri  e
          terrapieni costieri, dei seguenti materiali: 
              a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri  o
          di terreni litoranei emersi; 
              b) inerti, materiali geologici inorganici  e  manufatti
          al  solo  fine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la
          compatibilita' ambientale e l'innocuita'; 
              c) materiale organico e inorganico di origine marina  o
          salmastra, prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata
          in mare o laguna o stagni salmastri. 
              2.  L'autorizzazione   all'immersione   in   mare   dei
          materiali di cui al  comma  1,  lettera  a)  e'  rilasciata
          dall'autorita'  competente  solo  quando   e'   dimostrata,
          nell'ambito dell'istruttoria,  l'impossibilita'  tecnica  o
          economica del loro utilizzo ai fini di  ripascimento  o  di
          recupero ovvero lo smaltimento alternativo  in  conformita'
          alle  modalita'  stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  dei  lavori
          pubblici,  dei  trasporti  e  della  navigazione,  per   le
          politiche agricole e forestali nonche' dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  previa   intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1,
          lettera b), e' soggetta ad  autorizzazione  con  esclusione
          dei nuovi manufatti soggetti alla  valutazione  di  impatto
          ambientale. Per le opere di ripristino, che non  comportino
          aumento della cubatura delle opere preesistenti, e'  dovuta
          la sola comunicazione all'autorita' competente. 
              4. L'immersione in mare dei materiali di cui  al  comma
          1, lettera c), non e' soggetta ad autorizzazione. 
              5.  La  movimentazione  dei  fondali  marini  derivante
          dall'attivita' di posa  in  mare  di  cavi  e  condotte  e'
          soggetta  ad  autorizzazione   regionale   rilasciata,   in
          conformita' alle modalita' tecniche stabilite  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato  e  dei
          lavori pubblici per quanto di competenza, da emanarsi entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Qualora la movimentazione abbia carattere
          internazionale,   l'autorizzazione   e'   rilasciata    dal
          Ministero dell'ambiente sentite le regioni interessate.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  109,  commi  1,  2  e
          5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
          in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              "Art. 109. (Immersione in mare di  materiale  derivante
          da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi
          e condotte) 
              1. Al fine  della  tutela  dell'ambiente  marino  e  in
          conformita'    alle    disposizioni    delle    convenzioni
          internazionali   vigenti   in   materia,   e'    consentita
          l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e
          da strutture ubicate nelle acque del mare o  in  ambiti  ad
          esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni  salmastri  e
          terrapieni costieri, dei materiali seguenti: 
              a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri  o
          di terreni litoranei emersi; 
              b) inerti, materiali geologici inorganici  e  manufatti
          al  solo  fine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la
          compatibilita' e l'innocuita' ambientale; 
              c) materiale organico e inorganico di origine marina  o
          salmastra, prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata
          in mare o laguna o stagni salmastri. 
              2.  L'autorizzazione   all'immersione   in   mare   dei
          materiali di cui al comma  1,  lettera  a),  e'  rilasciata
          dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
          in aree protette nazionali di cui alle  leggi  31  dicembre
          1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.  394,  per  i  quali  e'
          rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  in  conformita'  alle  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   delle
          politiche agricole e forestali, delle attivita'  produttive
          previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente
          decreto. 
              (Omissis). 
              5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di
          impatto   ambientale,    nazionale    o    regionale,    le
          autorizzazioni ambientali di  cui  ai  commi  2  e  5  sono
          istruite e rilasciate dalla stessa autorita' competente per
          il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento
          di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di  condotte
          o cavi facenti parte della rete nazionale  di  trasmissione
          dell'energia  elettrica   o   di   connessione   con   reti
          energetiche di altri Stati, non soggetti a  valutazione  di
          impatto  ambientale,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  sentite  le  regioni  interessate,  nell'ambito  del
          procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.". 
              - La legge 13 febbraio  2006,  n.  87  (Adesione  della
          Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione
          del  1972  sulla  prevenzione  dell'inquinamento  dei  mari
          causato dall'immersione di rifiuti, fatto  a  Londra  il  7
          novembre 1996, con allegati), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 14 marzo 2006, n. 61, S.O.. 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25
          giugno 2008, n. 147, S.O., convertito dalla legge 6  agosto
          2008, n. 133: 
              "Art. 28. (Misure per garantire la razionalizzazione di
          strutture tecniche statali) 
              1.  E'  istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. (148) 
              2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di cui all'art. 12, comma  20,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          trasferite all'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca   ambientale,   che   ne   assicura   l'adempimento
          nell'ambito dei compiti e delle attivita' di  cui  all'art.
          2,  comma  6,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 10  luglio  2014,  n.
          142. A tal  fine,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale procede al  conseguente  adeguamento  statutario
          della propria struttura organizzativa. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  «Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
          e  «Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, del decreto-legge 9
          febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione e di sviluppo), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 febbraio  2012,  n.  33,  S.O.,  convertito
          dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: 
              "Art. 24. (Modifiche alle norme in  materia  ambientale
          di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ) 
              1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:
          «titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data»  sono
          inserite le seguenti: «,  anche  ai  fini  delle  eventuali
          relative proroghe»; 
              b) all'art. 10, comma 1,  secondo  periodo,  la  parola
          «richiesta» e' sostituita dalla seguente: «rilasciata»; 
              c) all'art. 29-decies, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale  esegue  i  controlli  di  cui   al   comma   3,
          coordinandosi con gli uffici  di  vigilanza  del  Ministero
          dello sviluppo economico.»; 
              d)   all'art.   109   sono   apportate   le    seguenti
          modificazioni: 
              1) al  comma  2,  le  parole  da:  «e'  rilasciata»  a:
          «smaltimento alternativo» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «e' rilasciata  dalla  regione,  fatta  eccezione  per  gli
          interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle
          leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991,  n.  394,
          per i quali e' rilasciata  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,»; 
              2) al comma  3,  dopo  la  parola  «autorizzazione»  e'
          inserita la seguente «regionale»; 
              d-bis) all'art. 194, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Le imprese che effettuano  il  trasporto
          transfrontaliero  di  rifiuti,  fra  i  quali   quelli   da
          imballaggio,  devono  allegare  per  ogni  spedizione   una
          dichiarazione  dell'autorita'  del  Paese  di  destinazione
          dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi
          siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal
          diritto dell'Unione europea,  ivi  incluso  un  sistema  di
          controllo sulle emissioni di gas serra, e che  l'operazione
          di recupero nel Paese di destinazione  sia  effettuata  con
          modalita' equivalenti, dal punto  di  vista  ambientale,  a
          quelle previste dalla legislazione in  materia  di  rifiuti
          del Paese di provenienza»; 
              e) all'art. 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo  e'
          inserito  il  seguente:  «Nelle  more  dell'emanazione  del
          decreto di cui al primo periodo,  le  autorita'  competenti
          possono   autorizzare,   nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione europea, le operazioni di  rigenerazione  degli
          oli usati anche in deroga all'allegato A,  tabella  3,  del
          decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando
          i limiti stabiliti dalla predetta tabella in  relazione  al
          parametro PCB/PCT.»; 
              f) all'art. 228,  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici  o
          le loro eventuali forme associate  determinano  annualmente
          l'ammontare  del  rispettivo  contributo   necessario   per
          l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli  obblighi
          di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31  ottobre  di
          ogni anno, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare anche specificando  gli  oneri  e  le
          componenti  di  costo  che  giustificano  l'ammontare   del
          contributo. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
          e chiarimenti al fine di disporre della  completezza  delle
          informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
          informatico entro il 31 dicembre del  rispettivo  anno.  E'
          fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in
          corso alla rideterminazione,  da  parte  dei  produttori  e
          degli importatori  di  pneumatici  o  le  rispettive  forme
          associate, del contributo richiesto per  l'anno  solare  in
          corso.»; 
              f-bis) all'art. 242, comma 7, dopo il  secondo  periodo
          e' inserito il  seguente:  «Nell'ambito  dell'articolazione
          temporale potra' essere valutata l'adozione  di  tecnologie
          innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a  costi
          sopportabili, resesi disponibili a seguito  dello  sviluppo
          tecnico-scientifico del settore»; 
              g) all'art. 268, comma 1, alla lettera p) le parole da:
          «per le piattaforme» alle parole «gas  naturale  liquefatto
          off-shore;» sono soppresse; 
              h) all'art. 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
              «5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle
          norme in materia di  tutela  dell'aria  e  della  riduzione
          delle emissioni in  atmosfera  del  presente  decreto  sono
          adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, per quanto  di  competenza,  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.»; 
              i) all'allegato VIII alla  parte  seconda  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo  il  punto  1.4  e'
          inserito    il    seguente:    «1.4-bis    terminali     di
          rigassificazione e altri impianti localizzati  in  mare  su
          piattaforme off-shore;».". 
              - Si riporta l'art. 41, comma 2, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n, 69 (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
          dell'economia),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          giugno 2013, n. 144, S.O., convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              "Art. 41. (Disposizioni in materia ambientale) 
              (Omissis). 
              2. Il ricorso al  barrieramento  fisico  e'  consentito
          solo  nel  caso  in  cui  non  sia   possibile   conseguire
          altrimenti gli obiettivi di  cui  al  comma  1  secondo  le
          modalita' dallo stesso previste. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'art. 3, comma 3, della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124  (Deleghe   al   Governo   in   materia   di
          riorganizzazione    delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187: 
              "Art.  3.   (Silenzio   assenso   tra   amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici) 
              1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'art. 17  e'
          inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Silenzio  assenso  tra
          amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e
          gestori di beni o servizi pubblici). - 1. Nei casi  in  cui
          e' prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla
          osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e  di
          gestori di beni  o  servizi  pubblici,  per  l'adozione  di
          provvedimenti normativi e amministrativi di  competenza  di
          altre amministrazioni pubbliche,  le  amministrazioni  o  i
          gestori competenti comunicano il proprio assenso,  concerto
          o nulla osta entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dello
          schema   di   provvedimento,   corredato   della   relativa
          documentazione, da parte  dell'amministrazione  procedente.
          Il termine e' interrotto  qualora  l'amministrazione  o  il
          gestore che deve rendere il  proprio  assenso,  concerto  o
          nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste  di
          modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine
          stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta
          e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione  degli
          elementi istruttori o dello schema  di  provvedimento;  non
          sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 
              2. Decorsi i termini di cui al comma 1  senza  che  sia
          stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
          stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
          le amministrazioni statali coinvolte  nei  procedimenti  di
          cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  decide
          sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai casi in  cui  e'  prevista  l'acquisizione  di  assensi,
          concerti   o   nulla   osta    comunque    denominati    di
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della
          salute  dei  cittadini,  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
          pubbliche. In tali casi, ove  disposizioni  di  legge  o  i
          provvedimenti di cui all'art. 2 non  prevedano  un  termine
          diverso, il  termine  entro  il  quale  le  amministrazioni
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta
          da  parte  dell'amministrazione   procedente.   Decorsi   i
          suddetti termini senza che sia stato comunicato  l'assenso,
          il  concerto  o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si   intende
          acquisito. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  nei  casi  in  cui  disposizioni   del   diritto
          dell'Unione europea richiedano l'adozione di  provvedimenti
          espressi.».". 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2015,  n.  172
          (Attuazione della direttiva  2013/39/UE,  che  modifica  le
          direttive  2000/60/CE  per  quanto  riguarda  le   sostanze
          prioritarie nel settore della  politica  delle  acque),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2015, n.
          250. 
              - La direttiva  2000/60/CE  del  23  ottobre  2000  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (che  istituisce  un
          quadro per l'azione comunitaria in  materia  di  acque)  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 109 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.