stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016, n. 158

Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali. (16G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2016
nascondi
vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 1-9-2016
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in  particolare  l'articolo  23
che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e  il  Capo
II del Titolo V, concernente la riforma del Ministero delle finanze e
dell'Amministrazione fiscale e l'istituzione delle Agenzie fiscali»; 
  Visto l'articolo 59 del citato decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300,  il  quale  definisce  il  sistema  di  pianificazione  e  di
incentivazione relativo alle Agenzie fiscali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n.  173,  recante
«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6  luglio  2002,
n. 137»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, che regolamenta l'organizzazione del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  a  norma  degli  articoli  2,  comma
10-ter, e 23-quinquies, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilita'
e finanza pubblica; 
  Visto l'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30  dicembre
2010,  n.  235,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione
digitale, a norma dell'articolo 33 della legge  18  giugno  2009,  n.
69», il quale demanda  a  un  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, la determinazione dei  limiti  e  delle  modalita'  di
applicazione dei Titoli II e III del decreto legislativo n.  150  del
2009 al Ministero dell' economia  e  delle  finanze  e  alle  Agenzie
fiscali; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  agosto  2011,  n.  141,  ed  in
particolare  l'articolo   6,   comma   1,   che   prevede   che   «la
differenziazione retributiva in fasce  prevista  dagli  articoli  19,
commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n.  150,  si  applica  a  partire  dalla  tornata  di  contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 dicembre 2011; 
  Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale dispone la  incorporazione  dell'Amministrazione  autonoma  dei
Monopoli di  Stato  nell'Agenzia  delle  dogane  e  dell'Agenzia  del
territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»  e,  in  particolare,  l'articolo  53,  che   abroga
l'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e  in  particolare
l'articolo 19 che ha, tra l'altro,  trasferito  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le
funzioni  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  in  materia   di
misurazione e valutazione della performance di cui agli  articoli  7,
10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recate «Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.  157,  recante
«Misure per la revisione della disciplina  dell'organizzazione  delle
agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera  h),
della legge 11 marzo 2014, n. 23»; 
  Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  applicabili  al
personale dirigente e delle aree del Ministero dell'economia e  delle
finanze e delle Agenzie fiscali; 
  Considerata la specificita' e la complessita' delle funzioni svolte
dall'Amministrazione economico-finanziaria; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 21 aprile e  del
19 maggio 2016; 
  Informate le organizzazioni sindacali rappresentative; 
 
                               Adotta 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  definisce  i  limiti  e  le  modalita'  di
applicazione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ed  alle
Agenzie fiscali delle disposizioni dei Titoli II e  III  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 57, comma
21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, 286  (Riordino
          e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
          e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. 
              - L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,
          n. 400, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
              - L'art. 23 del citato decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n.300, e' il seguente: 
              «Art. 23(Istituzione del ministero e  attribuzioni).  -
          1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti (ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria) politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio e patrimonio statale, catasto e dogane Il ministero
          svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e  attivita'
          e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con  autorita'  di
          vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite  con  le   inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali. 
              (Omissis).». 
              - L'art. 26 del citato decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n.300, e' il seguente: 
              «Art. 26 (Riforma del ministero delle finanze). - 1. In
          attesa della costituzione  del  ministero  dell'economia  e
          delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi
          dalla data dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, si provvede anche  in  fasi  successive,  alla
          trasformazione   del   ministero   delle   finanze,    alla
          istituzione   delle   agenzie   fiscali   e    all'ordinato
          trasferimento delle funzioni e delle  risorse,  secondo  le
          disposizioni e con le modalita' stabilite dal Capo  II  del
          Titolo V. 
              (Omissis).». 
              - L'art. 59 del citato decreto legislativo n.  300  del
          1999, e' il seguente: 
              «Art. 59 (Rapporti con le agenzie  fiscali).  -  1.  Il
          Ministro delle finanze dopo  l'approvazione  da  parte  del
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economica-finanziaria ed in coerenza con i  vincoli  e  gli
          obiettivi   stabiliti   in   tale   documento,    determina
          annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con  un
          proprio  atto  di  indirizzo  e  per  un   periodo   almeno
          triennale, gli sviluppi della politica  fiscale,  le  linee
          generali e gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le
          grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali  si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 
              2. Il Ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento  di   indirizzo,   (stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario), con la quale vengono fissati: 
              a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
              b) le direttive generali sui criteri della gestione  ed
          i vincoli da rispettare; 
              c) le strategie per il miglioramento; 
              d) le risorse disponibili; 
              e) gli indicatori ed  i  parametri  in  base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
              3. La convenzione prevede, inoltre: 
              a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
              b)  le  disposizioni  necessarie  per   assicurare   al
          ministero la  conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni
          all'agenzia, quali l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse. Le informazioni  devono  essere  assunte  in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una   appropriata   valutazione    dell'attivita'    svolta
          dall'agenzia; 
              c) le modalita' di vigilanza sull'operato  dell'agenzia
          sotto il profilo della  trasparenza,  dell'imparzialita'  e
          della  correttezza  nell'applicazione  delle   norme,   con
          particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 
              4. Nella convenzione sono stabiliti, nei  limiti  delle
          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una
          unita' previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per: 
              a) gli oneri di  gestione  calcolati,  per  le  diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per
          esigenze di carattere generale; 
              b) le spese di investimento necessarie per realizza e i
          miglioramenti programmati; 
              c) la quota  incentivante  connessa  al  raggiungimento
          degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
          conto del miglioramento dei  risultati  complessivi  e  del
          recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
          conseguiti. 
              5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
          la costituzione o partecipare a societa'  e  consorzi  che,
          secondo le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano  ad
          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
          delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;  a  tal  fine,
          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'
          costituita in base alle disposizioni  dell'art.  10,  comma
          12, della legge 8 maggio 1998, n.146, fermo restando che il
          ministero e le agenzie  fiscali  detengono  la  maggioranza
          delle azioni ordinarie della predetta societa'.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n.   173
          (Riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  a  norma  degli
          articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139. 
              - La legge 4 marzo  2009,  n.  15  (Delega  al  Governo
          finalizzata  all'ottimizzazione  della  produttivita'   del
          lavoro pubblico  e  alla  efficienza  e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, supplemento ordinario. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  235
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione  digitale,
          a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69)  e'
          pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n.
          6. 
              - L'art. 57, comma 21, del citato  decreto  legislativo
          n. 300 del 1999, e' il seguente: 
              «Art. 57 (Norme transitorie e finali). - (Omissis). 
              21.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono  determinati  i  limiti  e  le  modalita'  di
          applicazione delle diposizioni dei  titoli  II  e  III  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  al  personale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie
          fiscali. Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello
          Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale  degli  atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
              Per il testo del Titolo II e del Titolo III del  citato
          decreto legislativo n. 150 del  2009,  si  vedano  le  note
          sopra.». 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  agosto  2011,  n.  141
          (Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  legislativo   27
          ottobre 2009, n. 150 in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,   a   norma
          dell'art. 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n.  15)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2011, n. 194. 
              - L'art. 6 del citato  decreto  legislativo  1°  agosto
          2011, n. 141, e' il seguente: 
              «Art. 6 (Norme transitorie). - 1.  La  differenziazione
          retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2  e
          3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
          n.  150,  si   applica   a   partire   dalla   tornata   di
          contrattazione collettiva successiva a quella  relativa  al
          quadriennio  2006-2009.  Ai  fini  previsti  dalle   citate
          disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali,
          possono essere utilizzate le eventuali economie  aggiuntive
          destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16,  comma  5,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.». 
              Il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei servizi ai cittadini (  (nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  luglio
          2012, n. 156, supplemento ordinario. 
              - L'art. 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, e' il seguente: 
              «Art.  23-quater  (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore  ippico).  -  1.  L'Amministrazione  autonoma   dei
          Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia   del   territorio   sono
          incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle  dogane  e
          nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
          dal 1º dicembre 2012 e i relativi  organi  decadono,  fatti
          salvi gli adempimenti di  cui  al  comma  4.  Entro  il  30
          ottobre 2012 il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette una relazione al Parlamento. 
              2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 74, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266. 
              3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
              4. Entro il 31 dicembre 2012,  i  bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
              5. A  decorrere  dal  1º  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              6.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
              7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, per i compiti di  indirizzo  e  coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma
          6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per  i  compiti
          di indirizzo e coordinamento delle  funzioni  riconducibili
          all'area di  attivita'  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli di Stato. Per lo svolgimento  sul  territorio  dei
          compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          stipula apposite convenzioni, non onerose, con  la  Guardia
          di finanza e  con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al  fine  di
          garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti  capo
          agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento
          del  processo  di  riorganizzazione  indicato,  l'attivita'
          facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata
          dalle articolazioni competenti, con  i  relativi  titolari,
          presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei
          casi in cui le disposizioni vigenti o  atti  amministrativi
          ovvero  contrattuali  fanno  riferimento  all'Agenzia   del
          territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato si intendono riferite,  rispettivamente,  all'Agenzia
          delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
              9-9-bis (Omissis). 
              10. A  decorrere  dal  1º  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 57, comma 1, le parole:  ",  l'agenzia  del
          territorio"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "e   dei
          monopoli"; 
              b) all'art. 62,  comma  1,  in  fine,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'art. 64"; 
              c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma  1,  dopo  le
          parole: "delle dogane" sono inserite le  seguenti:  "e  dei
          monopoli"; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato"; 
              d) all'art. 64, sono apportate le  seguenti  modifiche:
          1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia
          delle entrate"; 2) al comma 1, le parole:  "del  territorio
          e'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  entrate  e'
          inoltre";  3)  ai  commi  3-bis  e  4,  le   parole:   "del
          territorio" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate.
          d-bis)" all'art. 67, comma  3,  secondo  periodo,  dopo  le
          parole:  "pubbliche  amministrazioni"  sono   inserite   le
          seguenti:  ",  ferma  restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'art. 19, comma  6,  terzo  periodo,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,". 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'   nella   pubblica   amministrazione)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - L'art. 53 del citato  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33, e' il seguente: 
              «Art. 53 (Abrogazione espressa di norme primarie). - 1.
          Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  sono
          abrogate le seguenti disposizioni: 
              a) art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              b) art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, e successive modificazioni; c) art. 41-bis del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
              e) art. 19, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196; 
              f) art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          e successive modificazioni; 
              g) art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre  2007,  n.
          244; 
              h) art. 21, comma 1, art. 23, commi 1,  2  e  5,  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69; 
              i) art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
          150; 
              l) art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera  b),
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
              o) art. 20, comma 1, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 91; 
              p) art. 8 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 11; 
              q) art. 6, comma 6, della legge 11  novembre  2011,  n.
          180; 
              r) art. 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011,  n.
          228; 
              s) art. 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile
          2012, n. 35; 
              t) art. 18 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134; 
              u) art. 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135.». 
              - Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione  nelle  pubbliche   amministrazioni)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204. 
              - La legge 30 ottobre  2013,  n.  125  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013,
          n. 101, recante disposizioni urgenti per  il  perseguimento
          di   obiettivi   di   razionalizzazione   nelle   pubbliche
          amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          ottobre 2013, n. 255. 
              - Il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  giugno  2014,  n
          .144. 
              - L'art. 19 del citato decreto- legge 24  giugno  2014,
          n. 90, e' il seguente: 
              «Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la  vigilanza
          sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  e
          definizione   delle   funzioni   dell'Autorita'   nazionale
          anticorruzione).  -  1.  L'Autorita'   di   vigilanza   sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  di  cui
          all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
          successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi
          decadono a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              2. I compiti e le  funzioni  svolti  dall'Autorita'  di
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture   sono   trasferiti    all'Autorita'    nazionale
          anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la  trasparenza
          (ANAC), di cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo  27
          ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata   Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
              3.    Il    Presidente     dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione, entro il  31  dicembre  2014,  presenta  al
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  un  piano  per  il
          riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
              a) il trasferimento  definitivo  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali, necessarie  per  lo  svolgimento
          delle funzioni di cui  al  comma  2,  specificando  che  il
          personale   attualmente   in   servizio   presso    l'ANAC,
          appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in  un
          unico  ruolo  insieme  con  il  personale  della  soppressa
          Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture  individuato  nel  piano  di
          riordino di cui all'alinea del presente comma; 
              b) la riduzione non inferiore al venti  per  cento  del
          trattamento economico accessorio del personale  dipendente,
          inclusi i dirigenti; 
              c)  la  riduzione  delle  spese  di  funzionamento  non
          inferiore al venti per cento. 
              4. Il piano di cui al  comma  3  acquista  efficacia  a
          seguito dell'approvazione con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  da  emanare,  previo  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta  giorni
          dalla presentazione del medesimo piano  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              5.  In  aggiunta  ai  compiti  di  cui  al   comma   2,
          l'Autorita' nazionale anticorruzione: 
              a) riceve notizie e  segnalazioni  di  illeciti,  anche
          nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165; 
              (a-bis)  riceve  notizie  e  segnalazioni  da   ciascun
          avvocato  dello  Stato  il  quale,   nell'esercizio   delle
          funzioni di cui all'art. 13 del testo unico di cui al regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,  venga  a  conoscenza  di
          violazioni di disposizioni di legge o di regolamento  o  di
          altre anomalie o irregolarita' relative  ai  contratti  che
          rientrano nella disciplina del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati  dello
          Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia  di  cui
          all'art. 331 del codice di procedura penale) ); 
              b) salvo che il fatto costituisca reato,  applica,  nel
          rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981,
          n. 689,  una  sanzione  amministrativa  non  inferiore  nel
          minimo a euro 1.000 e non  superiore  nel  massimo  a  euro
          10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto  obbligato  ometta
          l'adozione  dei  piani  triennali  di   prevenzione   della
          corruzione, dei programmi triennali di  trasparenza  o  dei
          codici di comportamento. (5-bis. Per le controversie aventi
          ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5,  lettera  b),  e'
          competente il tribunale in composizione monocratica. 5-ter.
          Nella relazione di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  g),
          della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita'  nazionale
          anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta  ai
          sensi dei  commi  2,  3,  4  e  5  del  presente  articolo,
          indicando le possibili criticita' del quadro amministrativo
          e normativo che rendono  il  sistema  dell'affidamento  dei
          lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.) 
              6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento  delle
          sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano
          nella     disponibilita'      dell'Autorita'      nazionale
          anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita'
          istituzionali. (Le stesse somme vengono  rendicontate  ogni
          sei mesi  e  pubblicate  nel  sito  internet  istituzionale
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  specificando  la
          sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette
          somme,  anche  in  caso  di  accantonamento  o  di  mancata
          utilizzazione). 
              7.    Il    Presidente     dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione  formula  proposte  al   Commissario   unico
          delegato  del  Governo  per  l'Expo  Milano  2015  ed  alla
          Societa' Expo 2015 p.a.  per  la  corretta  gestione  delle
          procedure d'appalto per la realizzazione  dell'evento.  (Il
          presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione  segnala
          all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47,  comma  3,
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni
          in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e
          di obblighi di pubblicazione previste nel citato  art.  47,
          ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di  cui  al
          medesimo articolo). 
              8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,
          il Presidente dell'ANAC  provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali e  finanziarie  della  soppressa  Autorita'  di
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al
          comma 4. 
              9. Al fine di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di
          prevenzione    della     corruzione     nelle     pubbliche
          amministrazioni, le funzioni della  predetta  Autorita'  in
          materia di misurazione e valutazione della performance,  di
          cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13  e  14  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  sono  trasferite  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          (Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni  di  cui
          all'art.  13,  comma  6,  lettere  m)  e  p),  del  decreto
          legislativo n. 150  del  2009,  relativamente  ai  progetti
          sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
          trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo  tra
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  l'Autorita'
          nazionale anticorruzione, anche al fine  di  individuare  i
          progetti   che   possono   piu'   opportunamente   rimanere
          nell'ambito    della    medesima    Autorita'     nazionale
          anticorruzione). 
              10. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  entro  180
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
          Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9
          in materia di misurazione e valutazione della  performance,
          sulla base delle seguenti norme generali regolatrici  della
          materia: 
              a) revisione  e  semplificazione  degli  adempimenti  a
          carico  delle  amministrazioni  pubbliche,   al   fine   di
          valorizzare  le   premialita'   nella   valutazione   della
          performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando
          le risorse disponibili ai sensi dell'art. 16, commi 4 e  5,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)); 
              b) progressiva integrazione del ciclo della performance
          con la programmazione finanziaria; 
              c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
              d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;  e
          conseguente  revisione  della  disciplina  degli  organismi
          indipendenti di valutazione. 
              11.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  puo'  avvalersi  ai
          sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,
          n. 127, di personale in  posizione  di  fuori  ruolo  o  di
          comando per lo svolgimento  delle  funzioni  relative  alla
          misurazione e valutazione della performance. 
              12. Il comma 7, dell'art. 13, del  decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 13.  All'art.  11  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al
          comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  "sino  a  diversa
          disposizione  adottata  ai  sensi  del   comma   2,"   sono
          soppresse. 
              14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.  1
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  12  dicembre
          2006, n. 315 e' soppresso. 
              14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica
          delegata per  il  coordinamento  in  materia  di  controllo
          strategico   nelle   amministrazioni   dello   Stato   sono
          attribuite all'Ufficio per il programma  di  Governo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri.  L'Ufficio  provvede
          alle funzioni trasferite con le risorse umane,  strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              15.  Le  funzioni  del  Dipartimento   della   funzione
          pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  in
          materia di trasparenza e prevenzione  della  corruzione  di
          cui all'art. 1 , commi 4, 5 e 8,  della  legge  6  novembre
          2012 n. 190, e le funzioni di cui all'art. 48  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2013,  n.   33,   sono   trasferite
          all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
              16. Dall'applicazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - La legge 7 agosto 2014, n. 124 (Deleghe al Governo in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche) e' pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  del  13
          agosto 2015, n.187. 
              - Il decreto legislativo  24  settembre  2015,  n.  157
          (Misure    per    la     revisione     della     disciplina
          dell'organizzazione delle agenzie  fiscali,  in  attuazione
          dell'art. 9, comma 1, lettera  h),  della  legge  11  marzo
          2014, n. 23) e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  7
          ottobre 2015, n.55. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  57,  comma  21,  della  legge  30
          luglio 2010, n. 235 e' riportato nelle note alle premesse.