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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2016, n. 146

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di pianificazione urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche. (16G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2016
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-8-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
381, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche», e successive modificazioni; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo economico,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica  n.  381  del
                                1974 
 
  1. Dopo l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, e' aggiunto il seguente: 
  «40. Le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  assicurano  la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
natura, salvo quanto disposto dai commi successivi. 
  Al fine di  garantire  la  tutela  della  salute,  dei  lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali,  il
governo del territorio e  il  mantenimento  e  la  ricostruzione  del
tessuto commerciale tradizionale nonche' la tutela della  vivibilita'
dei centri  storici,  le  province  possono  anche  prevedere,  senza
discriminazione tra gli operatori e nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalita',  aree  interdette  agli  esercizi   commerciali   e
limitazioni per l'esercizio del commercio nelle zone produttive. 
  Le province, in relazione alla specificita' topografica montana del
territorio  e  alle  particolari  tradizioni  che  ne   rappresentano
l'identita',   possono   adottare   misure    di    salvaguardia    e
riqualificazione delle attivita' commerciali, anche mediante piani di
incentivazione   purche'   si   rispettino   i   vincoli    derivanti
dall'ordinamento europeo in tema di aiuti di Stato.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri   
 
                      Costa, Ministro per gli affari regionali e le   
                         autonomie                                    
 
                      Calenda, Ministro dello sviluppo economico      
 
                      Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze  
 
                      Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela 
                         del territorio e del mare                    
 
                      Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei     
                         trasporti                                    
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          1974, n. 381 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per  la  regione  Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
          urbanistica  ed  opere  pubbliche)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          1974, n. 381, e' citato nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 107 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: 
              «Art. 107. Con decreti legislativi saranno  emanate  le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, modificato  dal  presente
          decreto, si veda nella nota al titolo.