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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 giugno 2016, n. 143

Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (16G00155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2016
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 11-8-2016
 
 
 
                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e,  in  particolare,
l'articolo 9, comma 11, come modificato dall'articolo  2,  comma  25,
della legge 9 dicembre 1998, n.  426,  che  ha  istituito  presso  il
Ministero   dell'ambiente   un   albo   di    idonei    all'esercizio
dell'attivita' di direttore di parco; 
  Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n.  426,
ai sensi del  quale  «con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  sono  determinati   i   requisiti   richiesti   per
l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, come sostituito  dal  comma  25  del  presente
articolo,  nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  delle   procedure
concorsuali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento
e formazione dei dipendenti pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135» e, in particolare, l'articolo 7; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  10  agosto  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  264
del 10 novembre 1999, recante  «Istituzione  dell'albo  degli  idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  5  febbraio  2016  con  il  quale  sono  stati
adottati il Piano  triennale  per  la  prevenzione  e  la  corruzione
2016/2018 ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
2016/2018; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione atti
consultivi nell'adunanza del 14 gennaio 2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto n. 400,  con
nota n. 3809 del 17 febbraio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modalita' di iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio 
           dell'attivita' di direttore di parco nazionale 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare (di seguito Ministero), con cadenza  almeno  biennale,  mediante
bando pubblicato sul sito web del Ministero, indice un  concorso  per
titoli  per  l'iscrizione   all'Albo   degli   idonei   all'esercizio
dell'attivita' di direttore di parco  nazionale  (di  seguito  Albo),
istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6  dicembre
1991, n. 394. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  11,  della
          legge 6 dicembre 1991, n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
          protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre
          1991, n. 292, S.O.: 
              «Art. 9. (Ente parco). 
              (Omissis). 
              11. Il direttore del parco e'  nominato,  con  decreto,
          dal Ministro dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa  di  tre
          candidati proposti dal  consiglio  direttivo  tra  soggetti
          iscritti ad un albo di idonei all'esercizio  dell'attivita'
          di  direttore  di  parco  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente,  al  quale  si  accede  mediante   procedura
          concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede  a
          stipulare con il direttore nominato un  apposito  contratto
          di diritto privato per una durata non  superiore  a  cinque
          anni. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi  interventi  in  campo
          ambientale), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          dicembre 1998, n. 291: 
              «Art. 2. (Interventi per la conservazione della natura) 
              (Omissis). 
              26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono determinati i requisiti richiesti  per
          l'iscrizione all'albo, di cui  all'articolo  9,  comma  11,
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  come  sostituito  dal
          comma 25 del presente articolo,  nonche'  le  modalita'  di
          svolgimento  delle  procedure  concorsuali.  All'albo  sono
          iscritti i direttori in carica  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, nonche'  i  soggetti  inseriti
          nell'elenco degli idonei di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente del 14 aprile 1994. 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009,
          n. 254, S.O. 
              La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13  novembre  2012,
          n. 265. 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile  2013,  n.
          80. 
              Il  decreto  legislativo   8   aprile   2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185, S.O.. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
          2013, n. 62 (Regolamento recante  codice  di  comportamento
          dei dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'articolo  54  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, n. 129. 
              Si riporta il testo dell'articolo 7,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile   2013,   n.   70
          (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
          formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche
          di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  135),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 24 giugno 2013, n. 146: 
              «Art. 7. (Reclutamento dei dirigenti) 
              1. Al concorso per titoli ed esami di cui  all'articolo
          28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          possono  essere  ammessi  i  dipendenti  di   ruolo   delle
          pubbliche amministrazioni, muniti di  laurea,  che  abbiano
          compiuto almeno cinque anni di servizio o, se  in  possesso
          del dottorato di ricerca o del diploma di  specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, almeno tre anni  di  servizio,  svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
          laurea. Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali
          reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il  periodo  di
          servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
          i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
          e  strutture  pubbliche  non  ricomprese   nel   campo   di
          applicazione  dell'articolo  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti  del  diploma  di
          laurea, che hanno svolto per almeno due  anni  le  funzioni
          dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno
          ricoperto   incarichi   dirigenziali   o   equiparati    in
          amministrazioni pubbliche per un periodo  non  inferiore  a
          cinque anni, purche' muniti  di  diploma  di  laurea.  Sono
          altresi' ammessi i cittadini italiani,  forniti  di  idoneo
          titolo di studio universitario,  che  hanno  maturato,  con
          servizio continuativo per almeno quattro anni  presso  enti
          od  organismi  internazionali,  esperienze  lavorative   in
          posizioni funzionali apicali per l'accesso  alle  quali  e'
          richiesto il possesso del diploma di laurea. 
              2. Al corso-concorso selettivo  di  formazione  di  cui
          all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, possono  essere  ammessi,  con  le  modalita'
          stabilite nel regolamento di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo 28, i soggetti muniti di  laurea  specialistica  o
          magistrale oppure del diploma di laurea conseguito  secondo
          gli   ordinamenti   didattici   previgenti    al    decreto
          ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di  dottorato
          di  ricerca,  o  diploma  di  specializzazione,  conseguito
          presso  le  scuole  di  specializzazione  individuale   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, o master  di  secondo  livello  conseguito
          presso universita' italiane  o  straniere  dopo  la  laurea
          magistrale.  Al  corso-concorso  possono  essere   ammessi,
          altresi',   i   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
          amministrazioni,   muniti   di   laurea   specialistica   o
          magistrale, che abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
          servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
          quali e' richiesto il possesso della laurea. 
              3. Il  corso-concorso  ha  la  durata  di  dodici  mesi
          comprensivi  di   un   periodo   di   applicazione   presso
          amministrazioni pubbliche,  uffici  amministrativi  di  uno
          Stato dell'Unione europea o di un organismo  comunitario  o
          internazionale, secondo modalita' determinate  dal  decreto
          di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n.
          165 del 2001, nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel  periodo
          di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico
          della Scuola nazionale dell'amministrazione. 
              4. La percentuale sui posti  di  dirigente  disponibili
          riservata al corso-concorso di cui  al  comma  2  non  puo'
          essere inferiore al cinquanta per cento. 
              5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          settembre  2004,  n.  272,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) l'articolo 2 e' abrogato; 
              b)  all'articolo   3   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Concorso
          pubblico per titoli ed esami»; 
              2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1.  L'accesso  alla  qualifica  di   dirigente   nelle
          amministrazioni ed enti di cui  all'articolo  1,  comma  1,
          avviene per concorso pubblico per titoli ed esami,  indetto
          dalle singole amministrazioni,  nella  percentuale  massima
          del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»; 
              3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
              «2-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del
          concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile
          ad ognuno di essi nell'ambito della procedura  concorsuale.
          Il valore complessivo  dei  titoli  non  puo'  superare  il
          quaranta per cento della votazione finale del candidato.»; 
              c) all'articolo 5, comma 1,  le  parole:  «Il  concorso
          pubblico per esami» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
          concorso pubblico per titoli ed esami»; 
              d) all'articolo 5, comma  5,  dopo  le  parole:  «prova
          orale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'  il  punteggio
          conseguito all'esito della valutazione dei titoli»; 
              e) all'articolo 6, comma  1,  dopo  le  parole:  «dalla
          Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione»   sono
          inserite le seguenti: «su delibera  conforme  del  Comitato
          per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»; 
              f) all'articolo 6, comma  2,  dopo  le  parole:  «dalla
          Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione»   sono
          inserite le seguenti: «su delibera  conforme  del  Comitato
          per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»; 
              g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  7  (Corso-concorso   selettivo   di   formazione
          dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica  di  dirigente
          nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  1,  per
          una percentuale non inferiore al cinquanta  per  cento  dei
          posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di
          formazione     bandito     dalla      Scuola      nazionale
          dell'amministrazione.»; 
              h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  10  (Graduatoria  del   concorso).   -   1.   Al
          corso-concorso di formazione dirigenziale  sono  ammessi  i
          candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
          di  ammissione  entro  il  limite  del  numero  dei   posti
          disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato  del
          venti per cento. 
              2. La graduatoria di merito del concorso di  ammissione
          al  corso-concorso   e'   predisposta   dalla   commissione
          esaminatrice in base  al  punteggio  finale  conseguito  da
          ciascun candidato,  costituito  dalla  somma  dei  voti  di
          ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova  orale.
          A  parita'  di  merito  trovano  applicazione  le   vigenti
          disposizioni  in  materia  di  titoli  di  preferenza.   La
          graduatoria  di  merito  e'  approvata  con   decreto   del
          Presidente della Scuola nazionale  dell'amministrazione  ed
          e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola.  Della
          pubblicazione viene dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana.»; 
              i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11   (Commissioni   esaminatrici).   -   1.   Le
          commissioni esaminatrici del concorso per  l'ammissione  al
          corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e  14,
          sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri.»; 
              l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi). - 1. Con
          decreto   del    Presidente    della    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione,  d'intesa  con  il  Comitato  per  il
          coordinamento delle scuole  pubbliche  di  formazione  sono
          stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  della  fase   di
          formazione generale del corso-concorso della durata di otto
          mesi, della  valutazione  continua,  dell'esame  conclusivo
          della  fase  di  formazione  specialistica   e   dell'esame
          finale.»; 
              m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 13  (Valutazione  continua  ed  esame  conclusivo
          della fase di formazione generale). - 1.  Gli  allievi  che
          conseguono  nella  valutazione  continua  una  media  delle
          votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
          conclusivo della  fase  di  formazione  generale.  Superano
          l'esame gli allievi che si  collocano  in  graduatoria  nel
          limite dei posti di dirigente in concorso.»; 
              n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 14 (Formazione specialistica). - 1.  Gli  allievi
          che  superano  l'esame  di  cui  all'articolo  13   vengono
          assegnati  alle  amministrazioni  di  destinazione,  scelte
          sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
          graduatoria  di  merito,  per  svolgere   un   periodo   di
          formazione specialistica di quattro mesi. Il  Comitato  per
          il  coordinamento  delle  scuole  pubbliche  di  formazione
          provvede  all'organizzazione  del  periodo  di   formazione
          specialistica tramite le Scuole di riferimento per  singolo
          Ministero o,  in  mancanza,  tramite  la  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione. 
              2.   A   conclusione   del   periodo   di    formazione
          specialistica  gli  allievi  sostengono  un  esame  finale.
          Superano l'esame finale  gli  allievi  che  conseguono  una
          votazione di almeno ottanta su cento.»; 
              o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). -  1.
          Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri che viene  pubblicato
          sui  siti  internet  delle  scuole  di  formazione  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  Della
          pubblicazione viene dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento    della    funzione     pubblica     provvede
          all'assegnazione  dei  vincitori  alle  amministrazioni  di
          destinazione.»; 
              p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 16 (Trattamento economico degli  allievi).  -  1.
          Agli allievi del corso-concorso  selettivo  non  dipendenti
          pubblici   la   Scuola    nazionale    dell'amministrazione
          corrisponde   una   borsa   di    studio    stabilita    in
          millecinquecento euro mensili al netto degli oneri  fiscali
          e previdenziali, rivalutata secondo l'indice  ISTAT-FOI  ad
          inizio di ciascun corso. L'importo della  borsa  di  studio
          corrisposto  dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione
          sara'  rimborsato  dall'amministrazione   di   destinazione
          finale. 
              2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti
          pubblici e' corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione  di
          appartenenza, il trattamento economico in godimento,  senza
          alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto  sara'
          rimborsato   dall'amministrazione   di   destinazione   del
          dipendente  all'amministrazione  che  lo   ha   anticipato.
          Qualora  il  trattamento  economico  del   dipendente   sia
          inferiore  a  millecinquecento  euro  mensili,  la   Scuola
          nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione. 
              3. Gli allievi del corso-concorso selettivo  dipendenti
          pubblici  sono  collocati  a  disposizione   della   Scuola
          nazionale  dell'amministrazione   con   il   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge.»; 
              q)  le  parole:  «Scuola   Superiore   della   Pubblica
          Amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
          seguenti: «Scuola Nazionale dell'Amministrazione».». 
              Il decreto del Ministro dell'Ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 5 febbraio 2016 con il quale sono
          stati adottati il piano triennale per la prevenzione  e  la
          corruzione 2016-2018  ed  il  programma  triennale  per  la
          trasparenza e l'integrita'  2016-2018,  e'  pubblicato  sul
          sito  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 9, comma 11, della citata  legge
          n. 394 del 1991, e' riportato nelle note alle premesse.