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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2016
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 26-7-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  25  ottobre  2012,  sull'efficienza  energetica,  che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE; 
  Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che
adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'efficienza  energetica,  in  conseguenza   dell'adesione   della
Repubblica di Croazia; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013,  ed  in
particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati  criteri
direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al  medesimo
articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla  legge  di  delegazione  europea,  il
Governo puo'  adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  dei
decreti legislativi emanati; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  procedura  di  infrazione   n.   2014/2284   concernente
l'incompleto recepimento della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
energetica  avviata   dalla   Commissione   europea   nei   confronti
dell'Italia con  Comunicazione  di  costituzione  in  mora  ai  sensi
dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015; 
  Ritenuto  opportuno  apportare  le  modifiche  e  le   integrazioni
necessarie al  fine  di  conformare  le  disposizioni  contenute  nel
predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta dell'11 giugno 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  reso
nella seduta del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 luglio 2016; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
della  giustizia,  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, per gli affari regionali e  le  autonomie  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo n.  102  del  2014,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:
«d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»; 
    b) al comma 2, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) aggregatore: un  fornitore  di  servizi  che,  su  richiesta,
accorpa una pluralita' di unita' di  consumo,  ovvero  di  unita'  di
consumo e di unita' di produzione, per venderli o  metterli  all'asta
in mercati organizzati dell'energia;»; 
    c) al comma 2, dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:
«b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica
finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di  consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici,  di  una  attivita'  o
impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a
individuare e quantificare le opportunita'  di  risparmio  energetico
sotto  il  profilo  costi-benefici  e  a  riferire   in   merito   ai
risultati;»; 
    d) al comma 2, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis) cliente finale: cliente che  acquista  energia,  anche  sotto
forma di vettore energetico, per uso proprio;»; 
    e) al comma 2, la lettera i), e' sostituita dalla  seguente:  «i)
contatore  di  fornitura:  apparecchiatura  di  misura   dell'energia
consegnata. Il contatore di fornitura puo'  essere  individuale,  nel
caso in cui  misuri  il  consumo  di  energia  della  singola  unita'
immobiliare, o condominiale, nel caso in cui  misuri  l'energia,  con
l'esclusione di quella elettrica,  consumata  da  una  pluralita'  di
unita' immobiliari, come nel caso di un condominio o di  un  edificio
polifunzionale;»; 
    f) al comma 2, la lettera l), e' soppressa; 
    g) al comma 2, lettera t), le  parole  «Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti:  «Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»; 
    h) al comma 2, lettera u), le  parole  «Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti:  «Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»; 
    i) al comma 2, la lettera gg), e' sostituita dalla seguente: «gg)
rete     di     teleriscaldamento     e     teleraffreddamento     (o
teleraffrescamento):   qualsiasi    infrastruttura    di    trasporto
dell'energia termica da una o piu'  fonti  di  produzione  verso  una
pluralita'  di  edifici   o   siti   di   utilizzazione,   realizzata
prevalentemente  su  suolo  pubblico,  finalizzata  a  consentire   a
chiunque interessato, nei  limiti  consentiti  dall'estensione  della
rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia
termica per il  riscaldamento  o  il  raffreddamento  di  spazi,  per
processi di lavorazione e per la copertura del  fabbisogno  di  acqua
calda sanitaria;»; 
    j) al comma 2, dopo la  lettera  qq)  e'  inserita  la  seguente:
«qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di
quella elettrica, che e' posto a valle del contatore di fornitura  di
una pluralita' di  unita'  immobiliari  per  la  misura  dei  consumi
individuali o di edifici, a loro volta formati da una  pluralita'  di
unita' immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia  consumata  dalla
singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  sull'efficienza  energetica,  che  modifica   le
          direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e  abroga  le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315. 
              - La direttiva 2013/12/UE del Consiglio che  adatta  la
          direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sull'efficienza energetica,  in  conseguenza  dell'adesione
          della Repubblica di Croazia e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
          maggio 2013, n. L 141. 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 6 agosto 2013, n. 96
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013.),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
              «Art.  4.  (Criterio  di  delega  al  Governo  per   il
          recepimento  della  direttiva  2012/27/UE  del   Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,   del   25   ottobre   2012,
          sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le   direttive
          2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE  e
          2006/32/CE).  -  1.  Al  fine  di   favorire   l'efficienza
          energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e  domestico
          mediante  la  diffusione   delle   tecnologie   elettriche,
          nell'esercizio della delega  legislativa  per  l'attuazione
          della direttiva 2012/27/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 ottobre 2012,  il  Governo  e'  tenuto  a
          introdurre disposizioni che attribuiscano all'Autorita' per
          l'energia elettrica e il gas il compito di adottare  uno  o
          piu' provvedimenti volti ad eliminare  l'attuale  struttura
          progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi  e
          ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.   102
          (Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165. 
              - Il testo dell'art. 31 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
              «Art. 9.  (Funzioni).  -  1.  La  Conferenza  unificata
          assume  deliberazioni,  promuove  e  sancisce   intese   ed
          accordi,  esprime   pareri,   designa   rappresentanti   in
          relazione alle materie ed ai compiti  di  interesse  comune
          alle regioni, alle province, ai  comuni  e  alle  comunita'
          montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
          ; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 luglio
          2014,  n.  102,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, fatte salve le abrogazioni  previste  all'articolo
          18, comma 1, lettera a), si  applicano  le  definizioni  di
          cui: 
              a) all'articolo 2 del  decreto  legislativo  30  maggio
          2008, n. 115 e successive modificazioni; 
              b) all'articolo 2 del decreto  legislativo  8  febbraio
          2007, n. 20 e successive modificazioni; 
              c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
          19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni; 
              d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
              2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
              a)   Accredia:   organismo   nazionale   italiano    di
          accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
          dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010; 
              a-bis) aggregatore: un fornitore  di  servizi  che,  su
          richiesta, accorpa una pluralita'  di  unita'  di  consumo,
          ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione,  per
          venderli  o  metterli  all'asta  in   mercati   organizzati
          dell'energia; 
              b)  ammodernamento  sostanziale  di  un  impianto:   un
          ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
          50 percento dei costi di investimento di una nuova  analoga
          unita'; 
              b-bis)  audit   energetico   o   diagnosi   energetica:
          procedura sistematica finalizzata  a  ottenere  un'adeguata
          conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
          o  gruppo  di  edifici,  di  una   attivita'   o   impianto
          industriale o commerciale o di servizi pubblici o  privati,
          a individuare e quantificare le opportunita'  di  risparmio
          energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire  in
          merito ai risultati; 
              c) auditor energetico: persona fisica o  giuridica  che
          esegue diagnosi energetiche; 
              d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; 
              d-bis) cliente finale: cliente  che  acquista  energia,
          anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio; 
              e)  coefficiente  di  edificazione:  rapporto  tra   la
          superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
          terreno di un determinato territorio; 
              f)  condominio:  edificio   con   almeno   due   unita'
          immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
          sono anche comproprietari delle parti comuni; 
              g) consumo di energia finale: tutta  l'energia  fornita
          per l'industria, i trasporti,  le  famiglie,  i  servizi  e
          l'agricoltura, con esclusione delle  forniture  al  settore
          della  trasformazione   dell'energia   e   alle   industrie
          energetiche stesse; 
              h) consumo di  energia  primaria:  il  consumo  interno
          lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici; 
              i) contatore di fornitura:  apparecchiatura  di  misura
          dell'energia consegnata. Il  contatore  di  fornitura  puo'
          essere individuale, nel caso in cui misuri  il  consumo  di
          energia della singola unita' immobiliare,  o  condominiale,
          nel caso in  cui  misuri  l'energia,  con  l'esclusione  di
          quella elettrica, consumata da  una  pluralita'  di  unita'
          immobiliari, come  nel  caso  di  un  condominio  o  di  un
          edificio polifunzionale; 
              l) (Soppressa).; 
              m)  conto  termico:  sistema  di  incentivazione  della
          produzione di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili  ed
          interventi di efficienza energetica di  piccole  dimensioni
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  28
          dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  1  del  2
          gennaio 2013; 
              n) contratto di rendimento energetico o di  prestazione
          energetica (EPC): accordo contrattuale tra il  beneficiario
          o chi per esso esercita il potere negoziale e il  fornitore
          di una misura di miglioramento dell'efficienza  energetica,
          verificata  e  monitorata  durante  l'intera   durata   del
          contratto,  dove  gli  investimenti  (lavori,  forniture  o
          servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello  di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente  o  di  altri   criteri   di   prestazione
          energetica concordati, quali i risparmi finanziari; 
              o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri  ambientali
          minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto  del
          Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; 
              p) edificio polifunzionale: edificio destinato a  scopi
          diversi e  occupato  da  almeno  due  soggetti  che  devono
          ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; 
              q) ENEA: Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; 
              r)  energia  termica:  calore  per  riscaldamento   e/o
          raffreddamento, sia per uso industriale che civile; 
              s) energia: tutte  le  forme  di  prodotti  energetici,
          combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
          elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
          all'articolo  2,  lettera  d),  del  regolamento  (CE)   n.
          1099/2008 del Parlamento e del  Consiglio  del  22  ottobre
          2008; 
              t) esercente l'attivita' di misura  del  gas  naturale:
          soggetto  che  eroga   l'attivita'   di   misura   di   cui
          all'articolo 4, comma 17 della deliberazione dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  n.  11
          del 2007, e successive modificazioni; 
              u)  esercente  l'attivita'   di   misura   dell'energia
          elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di  cui
          all'articolo 4, comma 6 della deliberazione  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  n.  11
          del 2007, e successive modificazioni; 
              v) grande impresa:  impresa  che  occupa  piu'  di  250
          persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
          o il cui totale di bilancio annuo supera i  43  milioni  di
          euro; 
              z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
              aa) immobili della pubblica  amministrazione  centrale:
          edifici o parti di edifici  di  proprieta'  della  pubblica
          amministrazione centrale, e da essa occupati; 
              bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico  o
          virtuale che permette  la  comunicazione  fra  due  o  piu'
          entita' di tipo diverso; 
              cc) microimpresa, piccola impresa  e  media  impresa  o
          PMI: impresa  che  occupa  meno  di  250  persone,  il  cui
          fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro  o  il  cui
          totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di  euro.
          Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
          bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
          della  contabilita'  ordinaria  o   dalla   redazione   del
          bilancio, o per le quali non e' stata presentata  la  prima
          dichiarazione dei redditi, sono considerati  esclusivamente
          il  numero  degli  occupati  ed   il   totale   dell'attivo
          patrimoniale risultanti alla stessa data; 
              dd)   Piano   d'azione   nazionale   per   l'efficienza
          energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo
          17  che  individua  gli  orientamenti  nazionali   per   il
          raggiungimento    degli    obiettivi    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; 
              ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
          consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione  (PAN
          GPP): Piano predisposto ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
          1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
          aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107
          dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 102 del 3 maggio 2013; 
              ff)  pubblica   amministrazione   centrale:   autorita'
          governative centrali di cui  all'allegato  IV  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              gg) rete di teleriscaldamento e  teleraffreddamento  (o
          teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di  trasporto
          dell'energia termica da una  o  piu'  fonti  di  produzione
          verso una pluralita' di edifici o  siti  di  utilizzazione,
          realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
          consentire a chiunque interessato,  nei  limiti  consentiti
          dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
          l'approvvigionamento   di   energia    termica    per    il
          riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
          lavorazione e per la  copertura  del  fabbisogno  di  acqua
          calda sanitaria; 
              hh)  ripartizione  regionale  della  quota  minima   di
          energia da produrre mediante  energie  rinnovabili  (Burden
          Sharing):  suddivisione  tra  Regioni  degli  impegni   per
          raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di  cui
          al decreto  15  marzo  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
          n. 78 del 2 aprile 2012; 
              ii)   riscaldamento   e   raffreddamento    efficienti:
          un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che,  rispetto
          a uno scenario di riferimento che rispecchia le  condizioni
          abituali, riduce in modo misurabile  l'apporto  di  energia
          primaria necessaria per rifornire un'unita' di  energia  il
          50 per cento di calore di scarto;  erogata  nell'ambito  di
          una pertinente delimitazione di sistema in modo  efficiente
          in   termini   di   costi,   come   valutato   nell'analisi
          costi-benefici di cui al presente  decreto,  tenendo  conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
              ll)   riscaldamento   e   raffreddamento    individuali
          efficienti:  un'opzione   di   fornitura   individuale   di
          riscaldamento   e   raffreddamento   che,    rispetto    al
          teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti,  riduce
          in  modo  misurabile  l'apporto  di  energia  primaria  non
          rinnovabile necessaria per rifornire un'unita'  di  energia
          erogata nell'ambito  di  una  pertinente  delimitazione  di
          sistema o richiede lo stesso apporto  di  energia  primaria
          non  rinnovabile  ma  a  costo  inferiore,  tenendo   conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
              mm)  servizio  energetico:  la  prestazione  materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              nn) sistema di contabilizzazione: sistema  tecnico  che
          consente la misurazione dell'energia termica o  frigorifera
          fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
          un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento  o
          teleraffreddamento,    ai    fini    della    proporzionale
          suddivisione delle relative spese; 
              oo)  sistema  di  gestione  dell'energia:  insieme   di
          elementi   che   interagiscono   o   sono    intercorrelati
          all'interno di un piano  che  stabilisce  un  obiettivo  di
          efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo; 
              pp) sistema di  misurazione  intelligente:  un  sistema
          elettronico in grado di  misurare  il  consumo  di  energia
          fornendo maggiori informazioni rispetto ad  un  dispositivo
          convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
          una forma di comunicazione elettronica; 
              qq) sistema di termoregolazione:  sistema  tecnico  che
          consente all'utente di regolare la temperatura  desiderata,
          entro i limiti previsti dalla normativa vigente,  per  ogni
          unita' immobiliare, zona o ambiente; 
              qq-bis) sotto-contatore:  contatore  dell'energia,  con
          l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle  del
          contatore  di  fornitura  di  una  pluralita'   di   unita'
          immobiliari per la misura  dei  consumi  individuali  o  di
          edifici, a loro volta formati da una pluralita'  di  unita'
          immobiliari, ed e'  atto  a  misurare  l'energia  consumata
          dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio; 
              rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento  di
          analisi e strategia  energetica  approvato  con  decreto  8
          marzo 2013 del Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  73  del  27
          marzo 2013; 
              ss) superficie  coperta  utile  totale:  la  superficie
          coperta di un immobile o di parte di  un  immobile  in  cui
          l'energia e' utilizzata per il  condizionamento  del  clima
          degli ambienti interni; 
              tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti:
          sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che  usa,
          in alternativa, almeno: 
              a) il 50  per  cento  di  energia  derivante  da  fonti
          rinnovabili; 
              b) il 50 per cento di calore di scarto; 
              c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
              d)  il  50  per  cento  di   una   combinazione   delle
          precedenti; 
              uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di
          misura  dell'energia  pari  all'energia  rilasciata   dalla
          combustione di una tonnellata di petrolio  grezzo,  il  cui
          valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ; 
              vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.».