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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2016
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-7-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
delega al Governo per  la  precisa  individuazione  dei  procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria  l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali  e'  sufficiente  una  comunicazione
preventiva; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Liberta' di iniziativa privata 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124,  reca  la  disciplina  generale  applicabile  ai
procedimenti  relativi  alle  attivita'  private  non   soggette   ad
autorizzazione espressa e  soggette  a  segnalazione  certificata  di
inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione  delle
segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la
disciplina  delle   altre   attivita'   private   non   soggette   ad
autorizzazione espressa. 
  2. Con successivi decreti legislativi, ai  sensi  e  in  attuazione
della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015,  sono
individuate  le   attivita'   oggetto   di   procedimento   di   mera
comunicazione o segnalazione certificata di inizio di  attivita'  (di
seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le
quali e' necessario il  titolo  espresso.  Allo  scopo  di  garantire
certezza  sui  regimi  applicabili  alle  attivita'  private   e   di
salvaguardare la  liberta'  di  iniziativa  economica,  le  attivita'
private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o
specificamente  oggetto  di  disciplina  da  parte  della   normativa
europea, statale e regionale, sono libere. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
delega al Governo per  la  precisa  individuazione  dei  procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria  l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali  e'  sufficiente  una  comunicazione
preventiva; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Liberta' di iniziativa privata 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124,  reca  la  disciplina  generale  applicabile  ai
procedimenti  relativi  alle  attivita'  private  non   soggette   ad
autorizzazione espressa e  soggette  a  segnalazione  certificata  di
inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione  delle
segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la
disciplina  delle   altre   attivita'   private   non   soggette   ad
autorizzazione espressa. 
  2. Con successivi decreti legislativi, ai  sensi  e  in  attuazione
della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015,  sono
individuate  le   attivita'   oggetto   di   procedimento   di   mera
comunicazione o segnalazione certificata di inizio di  attivita'  (di
seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le
quali e' necessario il  titolo  espresso.  Allo  scopo  di  garantire
certezza  sui  regimi  applicabili  alle  attivita'  private   e   di
salvaguardare la  liberta'  di  iniziativa  economica,  le  attivita'
private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o
specificamente  oggetto  di  disciplina  da  parte  della   normativa
europea, statale e regionale, sono libere.